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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/12/2025, n. 32834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32834 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 133-2025 proposto da: OR AL, rappresentata e difesa dall'avvocato LO ED DE MARCO;
- ricorrente principale - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, ISTITUTO COMPRENSIVO VELLETRI CENTRO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrenti – ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 1694/2024 della CORTE D'APPELLO di Oggetto PUBBLICO IMPIEGO DECADENZA R.G.N. 133/2025 Cron. Rep. Ud. 23/09/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 32834 Anno 2025 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: GARRI GUGLIELMO Data pubblicazione: 16/12/2025 2 ROMA, depositata il 28/06/2024 R.G.N. 3232/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale condizionato;
udito l'avvocato LO ED DE MARCO;
udito l'avvocato MARIA TERESA LUBRANO LOBIANCO. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Velletri accoglieva il ricorso di BA AN con cui quest’ultima chiedeva dichiararsi la nullità del licenziamento disciplinare intimatole dalla istituzione scolastica. A sostegno delle richieste, la ricorrente deduceva di essere stata inserita nella graduatoria provinciale di Roma, profilo “Collaboratore Scolastico” per l’anno scolastico 2019- 2020, essendo risultata vincitrice del concorso per titoli indetto con Decreto del Direttore Generale del MIUR n. 170 dell’11.3.2019; di essere entrata in servizio, in pianta stabile e con titolo definitivo di Collaboratore Scolastico, alle dipendenze dell’Istituto Comprensivo Velletri Centro a far data dal 1/9/2019; di essere stata dichiarata decaduta dalle graduatorie permanenti provinciali e da tutte le graduatorie di Istituto del personale A.T.A., con decreto n. 126 del 15/4/2020 e, con successivo provvedimento del 17/4/2020, decaduta dall’impiego per la produzione di false dichiarazioni, sanzionate con il licenziamento;
di non avere in realtà prodotto alcuna dichiarazione sostitutiva di certificazione, ma di avere solo sottoscritto un prestampato fornitole dalla segreteria dell’istituto scolastico il 4.9.2019, su cui non aveva fatto dichiarazioni di sorta, tanto meno sui suoi precedenti penali, ma aveva apposto solo la sua sottoscrizione, come era 3 accaduto sin dai primi contratti a termine;
di essere venuta a conoscenza, dopo la sua richiesta di accesso agli atti, dell’autocertificazione del 4.9.2019, del certificato del Casellario Giudiziale Generale, che riportava a suo carico una sentenza della Corte di Appello di Roma del 16/07/2002 per fatti reato ex D.P.R. n. 309/90, commessi nel 1997, con beneficio della sospensione condizionale della pena, del certificato del Casellario della Banca Dati Europeo, che riportava NULLA, acquisiti per vie interne dall’Amministrazione, dicitura che aveva sempre fatto ritenere alla ricorrente che equivalesse ad una riabilitazione;
di avere richiesto, dopo tale fatto, la riabilitazione e di avere impugnato con atto del 21/4/2020 il licenziamento chiedendone all’Amministrazione la revoca in autotutela. 2. Il Tribunale aveva ritenuto fondate le domande della ricorrente atteso che: i) dalla documentazione e dalle affermazioni delle parti, non contestate, risultava che la ricorrente aveva partecipato al concorso per soli titoli per l’accesso al ruolo provinciale di collaboratore scolastico, bandito dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con D.D.G. n. 170 dell’11.3.2019, collocandosi in posizione utile per l’assunzione; che aveva stipulato in data 2.9.2019 il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale collaboratore scolastico alle dipendenze del Ministero convenuto, con assegnazione presso l’Istituto Comprensivo Velletri Centro, e che aveva dichiarato al momento della stipulazione del contratto di assunzione in servizio di non avere riportato condanne penali;
ii) in ragione dell’omessa dichiarazione dell’esistenza di pregresse condanne penali l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l’Istituto Comprensivo Velletri Centro avevano dichiarato la decadenza della ricorrente dalle graduatorie 4 permanenti provinciali di collaboratore scolastico e la risoluzione del contratto di lavoro stipulato;
iii) la ricorrente, pur condannata per il reato di cui all’art. 73 co. 5 del D.P.R. n. 309/90, che risultava essere situazione ostativa alla partecipazione al concorso, aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. e, allo spirare del termine quinquennale previsto dall’art. 163, co. 1, c.p., dell’effetto estintivo del reato e dell’istituto premiale della “non menzione” della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
iv) la ricorrente, in base alle disposizioni di cui agli artt. 24, co. 2, 25, co. 1, e art. 28, co.
7-8. D.P.R. n. 313/2002, non era tenuta a dichiarare alle parti convenute, né in occasione del concorso, né al momento della stipulazione del contratto di lavoro, l’esistenza della condanna per il reato di cui all’art. 73, co. 5, del D.P.R. 309/90, avendo beneficiato dell’effetto estintivo del reato ex art. 167 c.p., motivo per cui non potevano ritenersi sussistenti situazioni ostative alla sua partecipazione al concorso;
v) il provvedimento di declaratoria di decadenza e l’atto di esercizio del diritto alla risoluzione del contratto adottati dalle parti convenute erano, pertanto, illegittimi in quanto carenti dei presupposti richiesti dalla legge, e la condotta tenuta dalle amministrazioni era qualificabile come licenziamento comminato nei confronti del pubblico dipendente in assenza di giusta causa, con diritto della ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione, detratto l’aliunde perceptum. 3. L’Istituzione scolastica impugnava la sentenza di prime cure;
si costituiva AN BA eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello proposto oltre il 5 termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado e concludendo nel merito per il rigetto del gravame. 4. Con sentenza n. 1694/2004 pubblicata il 28.06.2024, la Corte d’Appello di Roma, accoglieva il gravame. 5. La Corte territoriale preliminarmente disattendeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività dello stesso. Al riguardo, la Corte di Roma rilevava che dai documenti informatici allegati si evinceva la notifica mediante posta elettronica certificata all’Istituto Comprensivo Velletri Centro e al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, entrambi rappresentati e difesi dal Dirigente scolastico, nel domicilio digitale PEC rmic8f9002@pec.istruzione.it, reperito dal sito IPA, e all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio nel domicilio digitale PEC usprm@postacert.istruzione.it. La Corte romana attribuiva valore assorbente alla considerazione che nella memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it) - rappresentato e difeso dal proprio funzionario Avv. Renzo Cavadi, aveva eletto domicilio presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, indirizzo PEC: sezione7@mailcert.avvocaturastato.it. Indirizzo digitale presso il quale non è stata invece notificata la sentenza di primo grado. Nel merito, la Corte d’Appello accoglieva quanto lamentato dalle amministrazioni appellanti circa l’erroneità della pronuncia che avrebbe pretermesso la disamina dell’art. 6 punto 3 lettera d) del bando (e recante “requisiti generali di ammissione”) che stabiliva “non possono partecipare alla procedura coloro che si trovano in una delle condizioni ostative 6 di cui alla legge 18 gennaio 1992 n. 16”. In altri termini, secondo la Corte d’Appello, la ricorrente era stata dichiarata decaduta non per avere commesso il reato di falso ex art. 483 c.p., ma “per la sussistenza del fatto in sé dell’aver subito condanne penali”, in relazione al quale peraltro non rilevava se vi fosse stata, o meno, applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 6. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione la signora AN, affidando le proprie difese a due motivi illustrati da memoria cui resisteva con controricorso con ricorso incidentale condizionato l’amministrazione. 7. La Procura Generale depositava requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità di quello condizionato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione, falsa ed inappropriata applicazione nella fattispecie, delle norme processuali di cui agli artt. 325 c.p.c. (Termini per le impugnazioni), e 326 c.p.c. (Decorrenza dei termini), con riferimento all’art. 170 c.p.c. (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento). Parte ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia disatteso, sulla erronea ed ingiusta supposizione d’esistenza di un vizio di notificazione ex art. 170 c.p.c., l’eccezione della lavoratrice ricorrente in ordine alla tardività dell’appello proposto dalle parti appellanti e di conseguenza non avendo dichiarato l’inammissibilità dell’appello stesso. In ogni caso, prosegue la ricorrente, la Corte d’Appello aveva ritenuto esistente un vizio di notificazione ex art. 170 c.p.c., soltanto 7 rispetto ad uno dei tre appellanti: l’Ufficio Regionale Scolastico per il Lazio. Non avendo ravvisato alcun vizio rispetto agli altri due (il MIUR e l’Istituto Comprensivo di Velletri Centro), doveva comunque dichiarare l’inammissibilità dell’appello così come proposto da tutte e tre le dette parti simultaneamente e con un solo atto. 2. Il motivo è infondato. 2.1 Il decreto Legge n. 76/2020 ha previsto l’art. 28 che ha introdotto all’interno dell’art. 16 ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 1-ter, ai sensi del quale: “Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all'articolo 16, comma 12” (ossia nell’apposito elenco formato e gestito dal Ministero della giustizia) la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,” (ovverosia nel c.d indice “IPA”, per esteso “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”) e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. 2.2 Orbene, la previsione in esame consente di poter procedere alla notifica a mezzo PEC (evitando dunque, per 8 esempio, la notifica a mezzo posta) anche alle amministrazioni che non abbiano provveduto ancora oggi ad assolvere l’obbligo di comunicazione del proprio indirizzo previsto dal citato art. 16 comma 12 del D.L. 179/2012 convertito con l. 221/2012. 2.3 Ciò posto, la Corte di Appello ha ritenuto in via assorbente che nella memoria difensiva di primo grado il Ministero si era costituito a mezzo del proprio funzionario ed aveva eletto domicilio presso la sede dell’Avvocatura Generale specificamente indicata e che la notifica non era ritualmente avvenuta nel predetto domicilio. La Corte ha, inoltre, correttamente rilevato non valida la notifica della sentenza di primo grado mediante posta elettronica certificata all’Istituto Comprensivo di Velletri Centro e al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentati dal Dirigente scolastico, nel domicilio digitale PEC usprm@postacert.istruzione.it. reperito dal sito IPA, atteso che nella relata di notifica non era stato debitamente indicato che l’indirizzo PEC della P.A. fosse stato estratto da IPA perché non presente nel registro PP.AA. ex art 28 DL. N. 76/2020, considerato che la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,” (ovverosia nel c.d indice “IPA”, per esteso “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”), solo in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all'articolo 16, comma 12” (ossia nell’apposito elenco formato e gestito dal Ministero della giustizia). 9 Pertanto, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la notifica in questione inidonea ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione della sentenza di primo grado. 3. Con il secondo motivo proposto in via subordinata, e solo nel denegato caso che fosse respinto il primo motivo, si deduce la falsa applicazione e/o applicazione inappropriata nella fattispecie di norme di legge invocate dalle PP. AA. [Legge n. 16 del 18.01.1992, abrogata ma in parte qua riprodotta dall'art. 58 dal d.lgs. n. 267 del 2000; Art. 73 del T.U. 9 ottobre 1990, n. 309 (stupefacenti); art. 6, punto 3, lett. d) del bando di concorso pubblico, da riguardare nella fattispecie come lex specialis cogente per la lavoratrice], per aver la Corte territoriale ritenuto, in spregio - fra l’altro - del principio di immutabilità della motivazione del licenziamento, che la AN fosse stata licenziata non per avere commesso il reato di falso ex art. 483 c.p., ma “per la sussistenza del fatto in sé dell’aver subito condanne penali”. Si eccepisce inoltre l’omessa applicazione nella sentenza gravata di norme a tutela del lavoratore, sia in generale di norme tutorie contro il licenziamento privo di giusta causa (art. 2119 c.c.; l. 604/1965; l. 300/1970 etc. etc.), sia in particolare di norme del D. Lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 24, co. 2, 25, co. 1, e 28, co.
7-8. D.P.R. n. 313/2002 (con effetto estintivo del reato ex art. 167 c.p.) correttamente individuate ed applicate dal Giudice di Primo Grado e da ritenere … prevalenti sulle suddette altre invocate dalle amministrazioni appellanti, che invece la Corte d’appello ha erroneamente applicato. Al riguardo, ad avviso della ricorrente, non può che prevalere infatti l’esigenza di tutela del lavoratore rispetto alla lex specialis del bando di concorso pubblico. Opinando in contrario, si violerebbe il divieto di reformatio in pejus da parte 10 della legge speciale. Conseguentemente, la Corte distrettuale avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado, che in accoglimento del ricorso della lavoratrice aveva annullato il licenziamento, ritenendo inesistente il fatto storico supposto nella motivazione del licenziamento, e cioè che la lavoratrice: “si trova in una delle condizioni ostative di cui alla Legge n. 16 del 18.01.1992” ed ha “omesso di dichiarare di aver riportato condanne penali nella domanda di partecipazione al concorso”. 3.1. Anche tale motivo è infondato, perché la sentenza impugnata, nell'escludere che fossero affetti da nullità i contratti a termine stipulati con la AN nella vigenza della graduatoria, ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui "il determinarsi di falsi documentali (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d) o dichiarazioni non veritiere (D.P.R. n. 445 del 2001, art. 75) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A." (Cass. n. 18699/2019 e negli stessi termini Cass. n. 10854/2020 pronunciata in fattispecie nella quale, a seguito della falsa dichiarazione, era stato ottenuto l'inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA;
Cass. 22673/2020). 3.2. Con le richiamate pronunce si è evidenziato che il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75 nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la "non veridicità del contenuto" comporta la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", opera ogniqualvolta, in 11 assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio;
3.3. Si è precisato, inoltre, che sul piano contrattuale la "decadenza dai benefici" si risolve in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e ciò è stato affermato in linea con l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte, alla stregua del quale nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 36 che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle Pubbliche Amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e del D.P.R. n. 487 del 1994, artt. 23 e ss. seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (cfr. fra le più recenti Cass. n. 30999/2019, Cass. n. 17002/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata). 3.4. Quanto ai poteri che la Pubblica Amministrazione può esercitare ove si avveda della falsità della dichiarazione e, più in generale, dell'illegittimità dell'assunzione si è evidenziato che l'atto con il quale l'amministrazione revochi l'incarico a 12 seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria "equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perchè affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale" (Cass. nn. 8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019), ovverosia, secondo un più risalente ma pur sempre valido precedente, a decadenza in questi casi va apprezzata "semplicemente in termini di rifiuto dell'amministrazione scolastica di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa della nullità del contratto per violazione di norma imperativa" (Cass. 13150/2006); 4. Dai richiamati principi, qui ribaditi perché condivisi dal Collegio, discende, inoltre, che il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum. 5. Va, infine, richiamata la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato , sez. IV , 12/12/1978 , n. 1195) in tema di decadenza dal pubblico impiego coerente con la soluzione adottata dalla Corte territoriale secondo cui il beneficio della sospensione condizionale della pena è causa estintiva della punibilità, risolvendosi nella sospensione dell'esecuzione della pena, sia pure determinando, con il concorso di altre circostanze, l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 167 c.p., e 13 lasciando sussistere la condanna e tutti gli altri effetti che da essa derivano. Pertanto, è legittima la destituzione d'ufficio dell'impiegato, ove sia stato ritenuto responsabile d'un delitto incompatibile con lo status di pubblico dipendente, non essendo, al riguardo, rilevante l'effettiva esecuzione della pronuncia del giudice penale, passata in giudicato. 6. In conclusione, il ricorso va respinto, con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte controricorrente. 7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in complessivi € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. 14 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2025. Il Consigliere estensore GU RR Il Presidente IA OR
- ricorrente principale - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, ISTITUTO COMPRENSIVO VELLETRI CENTRO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrenti – ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 1694/2024 della CORTE D'APPELLO di Oggetto PUBBLICO IMPIEGO DECADENZA R.G.N. 133/2025 Cron. Rep. Ud. 23/09/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 32834 Anno 2025 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: GARRI GUGLIELMO Data pubblicazione: 16/12/2025 2 ROMA, depositata il 28/06/2024 R.G.N. 3232/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale condizionato;
udito l'avvocato LO ED DE MARCO;
udito l'avvocato MARIA TERESA LUBRANO LOBIANCO. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Velletri accoglieva il ricorso di BA AN con cui quest’ultima chiedeva dichiararsi la nullità del licenziamento disciplinare intimatole dalla istituzione scolastica. A sostegno delle richieste, la ricorrente deduceva di essere stata inserita nella graduatoria provinciale di Roma, profilo “Collaboratore Scolastico” per l’anno scolastico 2019- 2020, essendo risultata vincitrice del concorso per titoli indetto con Decreto del Direttore Generale del MIUR n. 170 dell’11.3.2019; di essere entrata in servizio, in pianta stabile e con titolo definitivo di Collaboratore Scolastico, alle dipendenze dell’Istituto Comprensivo Velletri Centro a far data dal 1/9/2019; di essere stata dichiarata decaduta dalle graduatorie permanenti provinciali e da tutte le graduatorie di Istituto del personale A.T.A., con decreto n. 126 del 15/4/2020 e, con successivo provvedimento del 17/4/2020, decaduta dall’impiego per la produzione di false dichiarazioni, sanzionate con il licenziamento;
di non avere in realtà prodotto alcuna dichiarazione sostitutiva di certificazione, ma di avere solo sottoscritto un prestampato fornitole dalla segreteria dell’istituto scolastico il 4.9.2019, su cui non aveva fatto dichiarazioni di sorta, tanto meno sui suoi precedenti penali, ma aveva apposto solo la sua sottoscrizione, come era 3 accaduto sin dai primi contratti a termine;
di essere venuta a conoscenza, dopo la sua richiesta di accesso agli atti, dell’autocertificazione del 4.9.2019, del certificato del Casellario Giudiziale Generale, che riportava a suo carico una sentenza della Corte di Appello di Roma del 16/07/2002 per fatti reato ex D.P.R. n. 309/90, commessi nel 1997, con beneficio della sospensione condizionale della pena, del certificato del Casellario della Banca Dati Europeo, che riportava NULLA, acquisiti per vie interne dall’Amministrazione, dicitura che aveva sempre fatto ritenere alla ricorrente che equivalesse ad una riabilitazione;
di avere richiesto, dopo tale fatto, la riabilitazione e di avere impugnato con atto del 21/4/2020 il licenziamento chiedendone all’Amministrazione la revoca in autotutela. 2. Il Tribunale aveva ritenuto fondate le domande della ricorrente atteso che: i) dalla documentazione e dalle affermazioni delle parti, non contestate, risultava che la ricorrente aveva partecipato al concorso per soli titoli per l’accesso al ruolo provinciale di collaboratore scolastico, bandito dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con D.D.G. n. 170 dell’11.3.2019, collocandosi in posizione utile per l’assunzione; che aveva stipulato in data 2.9.2019 il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale collaboratore scolastico alle dipendenze del Ministero convenuto, con assegnazione presso l’Istituto Comprensivo Velletri Centro, e che aveva dichiarato al momento della stipulazione del contratto di assunzione in servizio di non avere riportato condanne penali;
ii) in ragione dell’omessa dichiarazione dell’esistenza di pregresse condanne penali l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l’Istituto Comprensivo Velletri Centro avevano dichiarato la decadenza della ricorrente dalle graduatorie 4 permanenti provinciali di collaboratore scolastico e la risoluzione del contratto di lavoro stipulato;
iii) la ricorrente, pur condannata per il reato di cui all’art. 73 co. 5 del D.P.R. n. 309/90, che risultava essere situazione ostativa alla partecipazione al concorso, aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. e, allo spirare del termine quinquennale previsto dall’art. 163, co. 1, c.p., dell’effetto estintivo del reato e dell’istituto premiale della “non menzione” della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
iv) la ricorrente, in base alle disposizioni di cui agli artt. 24, co. 2, 25, co. 1, e art. 28, co.
7-8. D.P.R. n. 313/2002, non era tenuta a dichiarare alle parti convenute, né in occasione del concorso, né al momento della stipulazione del contratto di lavoro, l’esistenza della condanna per il reato di cui all’art. 73, co. 5, del D.P.R. 309/90, avendo beneficiato dell’effetto estintivo del reato ex art. 167 c.p., motivo per cui non potevano ritenersi sussistenti situazioni ostative alla sua partecipazione al concorso;
v) il provvedimento di declaratoria di decadenza e l’atto di esercizio del diritto alla risoluzione del contratto adottati dalle parti convenute erano, pertanto, illegittimi in quanto carenti dei presupposti richiesti dalla legge, e la condotta tenuta dalle amministrazioni era qualificabile come licenziamento comminato nei confronti del pubblico dipendente in assenza di giusta causa, con diritto della ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione, detratto l’aliunde perceptum. 3. L’Istituzione scolastica impugnava la sentenza di prime cure;
si costituiva AN BA eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello proposto oltre il 5 termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado e concludendo nel merito per il rigetto del gravame. 4. Con sentenza n. 1694/2004 pubblicata il 28.06.2024, la Corte d’Appello di Roma, accoglieva il gravame. 5. La Corte territoriale preliminarmente disattendeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività dello stesso. Al riguardo, la Corte di Roma rilevava che dai documenti informatici allegati si evinceva la notifica mediante posta elettronica certificata all’Istituto Comprensivo Velletri Centro e al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, entrambi rappresentati e difesi dal Dirigente scolastico, nel domicilio digitale PEC rmic8f9002@pec.istruzione.it, reperito dal sito IPA, e all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio nel domicilio digitale PEC usprm@postacert.istruzione.it. La Corte romana attribuiva valore assorbente alla considerazione che nella memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it) - rappresentato e difeso dal proprio funzionario Avv. Renzo Cavadi, aveva eletto domicilio presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, indirizzo PEC: sezione7@mailcert.avvocaturastato.it. Indirizzo digitale presso il quale non è stata invece notificata la sentenza di primo grado. Nel merito, la Corte d’Appello accoglieva quanto lamentato dalle amministrazioni appellanti circa l’erroneità della pronuncia che avrebbe pretermesso la disamina dell’art. 6 punto 3 lettera d) del bando (e recante “requisiti generali di ammissione”) che stabiliva “non possono partecipare alla procedura coloro che si trovano in una delle condizioni ostative 6 di cui alla legge 18 gennaio 1992 n. 16”. In altri termini, secondo la Corte d’Appello, la ricorrente era stata dichiarata decaduta non per avere commesso il reato di falso ex art. 483 c.p., ma “per la sussistenza del fatto in sé dell’aver subito condanne penali”, in relazione al quale peraltro non rilevava se vi fosse stata, o meno, applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 6. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione la signora AN, affidando le proprie difese a due motivi illustrati da memoria cui resisteva con controricorso con ricorso incidentale condizionato l’amministrazione. 7. La Procura Generale depositava requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità di quello condizionato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione, falsa ed inappropriata applicazione nella fattispecie, delle norme processuali di cui agli artt. 325 c.p.c. (Termini per le impugnazioni), e 326 c.p.c. (Decorrenza dei termini), con riferimento all’art. 170 c.p.c. (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento). Parte ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia disatteso, sulla erronea ed ingiusta supposizione d’esistenza di un vizio di notificazione ex art. 170 c.p.c., l’eccezione della lavoratrice ricorrente in ordine alla tardività dell’appello proposto dalle parti appellanti e di conseguenza non avendo dichiarato l’inammissibilità dell’appello stesso. In ogni caso, prosegue la ricorrente, la Corte d’Appello aveva ritenuto esistente un vizio di notificazione ex art. 170 c.p.c., soltanto 7 rispetto ad uno dei tre appellanti: l’Ufficio Regionale Scolastico per il Lazio. Non avendo ravvisato alcun vizio rispetto agli altri due (il MIUR e l’Istituto Comprensivo di Velletri Centro), doveva comunque dichiarare l’inammissibilità dell’appello così come proposto da tutte e tre le dette parti simultaneamente e con un solo atto. 2. Il motivo è infondato. 2.1 Il decreto Legge n. 76/2020 ha previsto l’art. 28 che ha introdotto all’interno dell’art. 16 ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 1-ter, ai sensi del quale: “Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all'articolo 16, comma 12” (ossia nell’apposito elenco formato e gestito dal Ministero della giustizia) la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,” (ovverosia nel c.d indice “IPA”, per esteso “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”) e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. 2.2 Orbene, la previsione in esame consente di poter procedere alla notifica a mezzo PEC (evitando dunque, per 8 esempio, la notifica a mezzo posta) anche alle amministrazioni che non abbiano provveduto ancora oggi ad assolvere l’obbligo di comunicazione del proprio indirizzo previsto dal citato art. 16 comma 12 del D.L. 179/2012 convertito con l. 221/2012. 2.3 Ciò posto, la Corte di Appello ha ritenuto in via assorbente che nella memoria difensiva di primo grado il Ministero si era costituito a mezzo del proprio funzionario ed aveva eletto domicilio presso la sede dell’Avvocatura Generale specificamente indicata e che la notifica non era ritualmente avvenuta nel predetto domicilio. La Corte ha, inoltre, correttamente rilevato non valida la notifica della sentenza di primo grado mediante posta elettronica certificata all’Istituto Comprensivo di Velletri Centro e al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentati dal Dirigente scolastico, nel domicilio digitale PEC usprm@postacert.istruzione.it. reperito dal sito IPA, atteso che nella relata di notifica non era stato debitamente indicato che l’indirizzo PEC della P.A. fosse stato estratto da IPA perché non presente nel registro PP.AA. ex art 28 DL. N. 76/2020, considerato che la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,” (ovverosia nel c.d indice “IPA”, per esteso “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”), solo in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all'articolo 16, comma 12” (ossia nell’apposito elenco formato e gestito dal Ministero della giustizia). 9 Pertanto, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la notifica in questione inidonea ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione della sentenza di primo grado. 3. Con il secondo motivo proposto in via subordinata, e solo nel denegato caso che fosse respinto il primo motivo, si deduce la falsa applicazione e/o applicazione inappropriata nella fattispecie di norme di legge invocate dalle PP. AA. [Legge n. 16 del 18.01.1992, abrogata ma in parte qua riprodotta dall'art. 58 dal d.lgs. n. 267 del 2000; Art. 73 del T.U. 9 ottobre 1990, n. 309 (stupefacenti); art. 6, punto 3, lett. d) del bando di concorso pubblico, da riguardare nella fattispecie come lex specialis cogente per la lavoratrice], per aver la Corte territoriale ritenuto, in spregio - fra l’altro - del principio di immutabilità della motivazione del licenziamento, che la AN fosse stata licenziata non per avere commesso il reato di falso ex art. 483 c.p., ma “per la sussistenza del fatto in sé dell’aver subito condanne penali”. Si eccepisce inoltre l’omessa applicazione nella sentenza gravata di norme a tutela del lavoratore, sia in generale di norme tutorie contro il licenziamento privo di giusta causa (art. 2119 c.c.; l. 604/1965; l. 300/1970 etc. etc.), sia in particolare di norme del D. Lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 24, co. 2, 25, co. 1, e 28, co.
7-8. D.P.R. n. 313/2002 (con effetto estintivo del reato ex art. 167 c.p.) correttamente individuate ed applicate dal Giudice di Primo Grado e da ritenere … prevalenti sulle suddette altre invocate dalle amministrazioni appellanti, che invece la Corte d’appello ha erroneamente applicato. Al riguardo, ad avviso della ricorrente, non può che prevalere infatti l’esigenza di tutela del lavoratore rispetto alla lex specialis del bando di concorso pubblico. Opinando in contrario, si violerebbe il divieto di reformatio in pejus da parte 10 della legge speciale. Conseguentemente, la Corte distrettuale avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado, che in accoglimento del ricorso della lavoratrice aveva annullato il licenziamento, ritenendo inesistente il fatto storico supposto nella motivazione del licenziamento, e cioè che la lavoratrice: “si trova in una delle condizioni ostative di cui alla Legge n. 16 del 18.01.1992” ed ha “omesso di dichiarare di aver riportato condanne penali nella domanda di partecipazione al concorso”. 3.1. Anche tale motivo è infondato, perché la sentenza impugnata, nell'escludere che fossero affetti da nullità i contratti a termine stipulati con la AN nella vigenza della graduatoria, ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui "il determinarsi di falsi documentali (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d) o dichiarazioni non veritiere (D.P.R. n. 445 del 2001, art. 75) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A." (Cass. n. 18699/2019 e negli stessi termini Cass. n. 10854/2020 pronunciata in fattispecie nella quale, a seguito della falsa dichiarazione, era stato ottenuto l'inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA;
Cass. 22673/2020). 3.2. Con le richiamate pronunce si è evidenziato che il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75 nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la "non veridicità del contenuto" comporta la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", opera ogniqualvolta, in 11 assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio;
3.3. Si è precisato, inoltre, che sul piano contrattuale la "decadenza dai benefici" si risolve in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e ciò è stato affermato in linea con l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte, alla stregua del quale nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 36 che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle Pubbliche Amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e del D.P.R. n. 487 del 1994, artt. 23 e ss. seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (cfr. fra le più recenti Cass. n. 30999/2019, Cass. n. 17002/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata). 3.4. Quanto ai poteri che la Pubblica Amministrazione può esercitare ove si avveda della falsità della dichiarazione e, più in generale, dell'illegittimità dell'assunzione si è evidenziato che l'atto con il quale l'amministrazione revochi l'incarico a 12 seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria "equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perchè affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale" (Cass. nn. 8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019), ovverosia, secondo un più risalente ma pur sempre valido precedente, a decadenza in questi casi va apprezzata "semplicemente in termini di rifiuto dell'amministrazione scolastica di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa della nullità del contratto per violazione di norma imperativa" (Cass. 13150/2006); 4. Dai richiamati principi, qui ribaditi perché condivisi dal Collegio, discende, inoltre, che il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum. 5. Va, infine, richiamata la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato , sez. IV , 12/12/1978 , n. 1195) in tema di decadenza dal pubblico impiego coerente con la soluzione adottata dalla Corte territoriale secondo cui il beneficio della sospensione condizionale della pena è causa estintiva della punibilità, risolvendosi nella sospensione dell'esecuzione della pena, sia pure determinando, con il concorso di altre circostanze, l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 167 c.p., e 13 lasciando sussistere la condanna e tutti gli altri effetti che da essa derivano. Pertanto, è legittima la destituzione d'ufficio dell'impiegato, ove sia stato ritenuto responsabile d'un delitto incompatibile con lo status di pubblico dipendente, non essendo, al riguardo, rilevante l'effettiva esecuzione della pronuncia del giudice penale, passata in giudicato. 6. In conclusione, il ricorso va respinto, con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte controricorrente. 7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in complessivi € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. 14 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2025. Il Consigliere estensore GU RR Il Presidente IA OR