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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/03/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15404/2024 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
-ricorrente-
contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Pubblico Ministero ha chiesto a questo Tribunale l'interdizione, e in subordine l'inabilitazione, della parte convenuta per infermità di mente.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti.
Il G.O.T. all'uopo delegato dal G.R., procedeva all'esame della persona interdicenda, ed all'esito, nominava tutore provvisorio in suo favore l'Asl TO4.
pagina 1 di 3 Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 31/01/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il PM precisava le conclusioni come in epigrafe indicate.
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da Controparte_1 emorragia sub aracnoidea da aneurisma della arteria comunicante anteriore, come attestato dalla documentazione medica prodotta.
[... Dagli atti allegati al ricorso emerge che la direzione sanitaria dell'ospedale Maria Vittoria – Amedeo segnalava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino la situazione della sig.ra CP
, in quanto non in grado di fornire valido consenso informato alle cure Controparte_1 sanitarie. In particolare, l'interdicenda in data 29/06/2024 accedeva al DEA dell'ospedale Maria
Vittoria di Torino per improvvisa perdita di coscienza in strada in esito ad aneurisma cerebrale. Date le complicazioni, la convenuta oggi è ricoverata in terapia intensiva, giace ad occhi chiusi, tracheostomizzata ed alimentata tramite PEG. È emerso infine che la stessa non ha alcun supporto familiare.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda con collegamento da remoto presso l'ospedale Maria Vittoria. La parte convenuta, infatti, inquadrata dall'assistente sociale tramite cellulare, appariva allettata, priva di conoscenza e totalmente dipendente dalle cure in corso.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri pagina 2 di 3 di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Spese di lite come per legge, ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata in Controparte_1
NIGERIA, il 29/11/1960, residente in [...], attualmente ricoverata presso il reparto di Medicina dell'Ospedale Maria Vittoria, ASL Città di Torino, via Cibrario 72;
SPESE di lite come per legge, ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 13.3.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15404/2024 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
-ricorrente-
contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Pubblico Ministero ha chiesto a questo Tribunale l'interdizione, e in subordine l'inabilitazione, della parte convenuta per infermità di mente.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti.
Il G.O.T. all'uopo delegato dal G.R., procedeva all'esame della persona interdicenda, ed all'esito, nominava tutore provvisorio in suo favore l'Asl TO4.
pagina 1 di 3 Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 31/01/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il PM precisava le conclusioni come in epigrafe indicate.
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da Controparte_1 emorragia sub aracnoidea da aneurisma della arteria comunicante anteriore, come attestato dalla documentazione medica prodotta.
[... Dagli atti allegati al ricorso emerge che la direzione sanitaria dell'ospedale Maria Vittoria – Amedeo segnalava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino la situazione della sig.ra CP
, in quanto non in grado di fornire valido consenso informato alle cure Controparte_1 sanitarie. In particolare, l'interdicenda in data 29/06/2024 accedeva al DEA dell'ospedale Maria
Vittoria di Torino per improvvisa perdita di coscienza in strada in esito ad aneurisma cerebrale. Date le complicazioni, la convenuta oggi è ricoverata in terapia intensiva, giace ad occhi chiusi, tracheostomizzata ed alimentata tramite PEG. È emerso infine che la stessa non ha alcun supporto familiare.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda con collegamento da remoto presso l'ospedale Maria Vittoria. La parte convenuta, infatti, inquadrata dall'assistente sociale tramite cellulare, appariva allettata, priva di conoscenza e totalmente dipendente dalle cure in corso.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri pagina 2 di 3 di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Spese di lite come per legge, ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata in Controparte_1
NIGERIA, il 29/11/1960, residente in [...], attualmente ricoverata presso il reparto di Medicina dell'Ospedale Maria Vittoria, ASL Città di Torino, via Cibrario 72;
SPESE di lite come per legge, ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 13.3.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
pagina 3 di 3