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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15705/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA TI Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15705/2025 R.G. promosso da nata a [...] il [...] (CF: ) con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
AZ NZ e IS VA
e nato a [...] il [...] (CF: ) con gli avv.ti Controparte_1 C.F._2
AZ NZ e IS VA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 21.10.2025 contenenti conclusioni congiunte che qui di seguito sono riportate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza:
“1 Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere se-parati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2 Ordinare al Comune Di Dello (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio iscritto al Comune di Dello (BS) come segue: Atto n. 13, parte 2, serie A – anno 1994 – Comune di Dello (BS).
3 Dichiarare compensate le spese legali.
E contestualmente
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La casa coniugale gravata da diritto di abitazione a favore dei due coniugi, resta destinata ed assegnata ad abitazione della sig.ra sino a quando la stessa vi manterrà la propria residenza. Pt_1 2) Il sig. trasferirà il prima possibile la propria residenza presso altra abitazione. Controparte_1
3) Stabilire per la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente in Persona_1 quanto studentessa universitaria, che il mantenimento della stessa sia ad esclusivo carico della mamma
, sino a quando la figlia non sia economicamente indipendente, avendo il marito Parte_1 CP_1 acconsentito a che la casa coniugale resti destinata ad
[...] abitazione della moglie. Nulla per il figlio , maggiorenne, economicamente indipendente e Persona_2 da tempo non facente più parte dello stato di famiglia dei ricorrenti.
4) Stabilire assegno di mantenimento a favore della moglie dell'importo mensile di euro Parte_1
1.000,00 al mese, da versarsi entro il 10 di ogni mese sul conto corrente già conosciuto dalle parti, e da rivalutarsi annualmente nella misura del 75% dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
5) Le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da ciascun genitore, secondo quanto regolamentato dal
Protocollo di Intesa del Tribunale di Brescia, che in questa sede deve intendersi integralmente riportato.
6) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto di-chiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/12/1994, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DELLO (BS) (atto n. 13 parte II seria A anno 1994).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
ZA TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA TI Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15705/2025 R.G. promosso da nata a [...] il [...] (CF: ) con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
AZ NZ e IS VA
e nato a [...] il [...] (CF: ) con gli avv.ti Controparte_1 C.F._2
AZ NZ e IS VA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 21.10.2025 contenenti conclusioni congiunte che qui di seguito sono riportate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza:
“1 Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere se-parati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2 Ordinare al Comune Di Dello (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio iscritto al Comune di Dello (BS) come segue: Atto n. 13, parte 2, serie A – anno 1994 – Comune di Dello (BS).
3 Dichiarare compensate le spese legali.
E contestualmente
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La casa coniugale gravata da diritto di abitazione a favore dei due coniugi, resta destinata ed assegnata ad abitazione della sig.ra sino a quando la stessa vi manterrà la propria residenza. Pt_1 2) Il sig. trasferirà il prima possibile la propria residenza presso altra abitazione. Controparte_1
3) Stabilire per la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente in Persona_1 quanto studentessa universitaria, che il mantenimento della stessa sia ad esclusivo carico della mamma
, sino a quando la figlia non sia economicamente indipendente, avendo il marito Parte_1 CP_1 acconsentito a che la casa coniugale resti destinata ad
[...] abitazione della moglie. Nulla per il figlio , maggiorenne, economicamente indipendente e Persona_2 da tempo non facente più parte dello stato di famiglia dei ricorrenti.
4) Stabilire assegno di mantenimento a favore della moglie dell'importo mensile di euro Parte_1
1.000,00 al mese, da versarsi entro il 10 di ogni mese sul conto corrente già conosciuto dalle parti, e da rivalutarsi annualmente nella misura del 75% dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
5) Le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da ciascun genitore, secondo quanto regolamentato dal
Protocollo di Intesa del Tribunale di Brescia, che in questa sede deve intendersi integralmente riportato.
6) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto di-chiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/12/1994, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DELLO (BS) (atto n. 13 parte II seria A anno 1994).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
ZA TI