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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 31/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 562/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 562/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2
congiunto, dall'Avv. Gloria Rossi, presso il cui studio in Montepulciano (SI), Via di Gracciano nel Corso n. 53, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex. art. 127-ter c.p.c. del 26.03.2025; per e l'Avv. Gloria Rossi concludeva Parte_1 Parte_2
chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
a) Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) Tenuto conto che ciascuno dei coniugi è economicamente indipendente dichiarare che non è dovuto alcun mantenimento dell'un coniuge verso l'altro; 2 / 4
c) La sig.ra continuerà abitare con i figli nella casa coniugale, di proprietà di Parte_2
entrambi i coniugi, sita in Pienza, via della Salle n.18, e le bollette delle utenze relative al suddetto immobile saranno pagate con le somme del conto cointestato tra i coniugi fino al momento in cui saranno effettuate, da parte della signora le volture delle Parte_2
stesse. La si impegna comunque ad effettuare le volture entro e non oltre il 20 febbraio Pt_2
2025
d) Il padre, sig. , verserà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
, essendo il figlio maggiore economicamente indipendente, la somma di € 250,00 Per_1 Per_2
(euro duecento cinquanta) sul conto corrente della madre, sig.ra entro il 15 di Parte_2
ogni mese al seguente IBAN: [...], rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, mentre per quanto riguarda le spese straordinarie, le stesse, che dovranno essere previamente concordate, saranno sostenute da entrambi i coniugi al 50%;
e) La vettura Suzuki S Cross tg. GR582LN, intestata al Sig. rimarrà di Parte_1
proprietà dello stesso;
la vettura tg GL380LY, intestata al medesimo, rimarrà Controparte_1
di sua esclusiva proprietà; i relativi finanziamenti verranno appoggiati sul conto personale di
; Parte_1
f) La vettura Dacia Duster tg EA 228 LX intestata alla sig.ra rimarrà in sua Parte_2
proprietà;
g) Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L 1 dicembre 1970 n.
898 dalla comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all' annotazione della sentenza.
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 14.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.2.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
16.9.2000 in Castiglione Fiorentino (AR), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune all'anno 2000 Parte 2 Seria A n. 30, che dal matrimonio sono nati in
Montepulciano (SI) i figli il 28.3.2002 ed il 19.10.2006, entrambi ormai Per_2 Per_1 3 / 4
maggiorenni; evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra, e quindi, cumulativamente, anche il divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.3.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Parte_1 Pt_2 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis. comma 51 c.p.c., oltre che del divorzio.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse dei figli maggiorenni e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), alle C.F._1 Parte_2 C.F._2
condizioni concordate indicate supra; 4 / 4
spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione Fiorentino (AR) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 562/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2
congiunto, dall'Avv. Gloria Rossi, presso il cui studio in Montepulciano (SI), Via di Gracciano nel Corso n. 53, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex. art. 127-ter c.p.c. del 26.03.2025; per e l'Avv. Gloria Rossi concludeva Parte_1 Parte_2
chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
a) Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) Tenuto conto che ciascuno dei coniugi è economicamente indipendente dichiarare che non è dovuto alcun mantenimento dell'un coniuge verso l'altro; 2 / 4
c) La sig.ra continuerà abitare con i figli nella casa coniugale, di proprietà di Parte_2
entrambi i coniugi, sita in Pienza, via della Salle n.18, e le bollette delle utenze relative al suddetto immobile saranno pagate con le somme del conto cointestato tra i coniugi fino al momento in cui saranno effettuate, da parte della signora le volture delle Parte_2
stesse. La si impegna comunque ad effettuare le volture entro e non oltre il 20 febbraio Pt_2
2025
d) Il padre, sig. , verserà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
, essendo il figlio maggiore economicamente indipendente, la somma di € 250,00 Per_1 Per_2
(euro duecento cinquanta) sul conto corrente della madre, sig.ra entro il 15 di Parte_2
ogni mese al seguente IBAN: [...], rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, mentre per quanto riguarda le spese straordinarie, le stesse, che dovranno essere previamente concordate, saranno sostenute da entrambi i coniugi al 50%;
e) La vettura Suzuki S Cross tg. GR582LN, intestata al Sig. rimarrà di Parte_1
proprietà dello stesso;
la vettura tg GL380LY, intestata al medesimo, rimarrà Controparte_1
di sua esclusiva proprietà; i relativi finanziamenti verranno appoggiati sul conto personale di
; Parte_1
f) La vettura Dacia Duster tg EA 228 LX intestata alla sig.ra rimarrà in sua Parte_2
proprietà;
g) Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L 1 dicembre 1970 n.
898 dalla comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all' annotazione della sentenza.
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 14.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.2.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
16.9.2000 in Castiglione Fiorentino (AR), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune all'anno 2000 Parte 2 Seria A n. 30, che dal matrimonio sono nati in
Montepulciano (SI) i figli il 28.3.2002 ed il 19.10.2006, entrambi ormai Per_2 Per_1 3 / 4
maggiorenni; evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra, e quindi, cumulativamente, anche il divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.3.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Parte_1 Pt_2 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis. comma 51 c.p.c., oltre che del divorzio.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse dei figli maggiorenni e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), alle C.F._1 Parte_2 C.F._2
condizioni concordate indicate supra; 4 / 4
spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione Fiorentino (AR) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao