Articolo 3 della Legge 31 dicembre 1991, n. 416
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15 gennaio 1992
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13 novembre 1992
Art. 3. Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1992, fino all'importo massimo di lire 1.666.534.860.000.
3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1992-31 agosto 1992, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma 3.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6772, 6773, 6857, 6862, 6864, 6868, 6869, 6875, 6877, 8908, 9006, 9007, 9008 e 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1992, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitale 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1992, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 .
(( 8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in lire 150.000 miliardi )) 9. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all' articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e' fissato per l'anno finanziario 1992, in lire 18.000 miliardi.
10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227 , e succes- sive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1992, in lire 12.000 miliardi.
11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 17.219.482.000 iscritto al capitolo 5728 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1992 in applicazione dell' articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificata dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'art. 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma 12 e' data facolta' al Ministero del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.
14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.
15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante della determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro, nonche' ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del tesoro denominati in ECU.
16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 , le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72 , per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo 3342: "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria".
17. Il Ministro del tesoro e' autorizato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 5926, 5952, 6771, 6872 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. (( 18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7 , 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.950 miliardi, lire 447 miliardi e lire 70 miliardi )) 19. Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
20. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
21. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
22. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall' articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
23. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
24. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1991 sono riferiti alla competenza dell'anno 1992 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.
25. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1986, n. 64 , concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, Il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonche' a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti dell'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 1› marzo 1986, n. 64.
26. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 , per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.
27. In relazione all'accentramento gestionale del personale operaio dell'Amministrazione centrale del tesoro, il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli della rubrica n. 25 dello stato di previsione del Ministero del tesoro delle spese concernenti il predetto personale iscritte nei capitoli relativi agli oneri per il personale delle rubriche n. 26 e n. 32 del medesimo stato di previsione.
(( 28. Le somme iscritte ai capitoli 5926, 5952, 6771, 6868, 6869, 6872, 6878 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro de tesoro )) 29. Ai fini dell'attuazione dell' articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
30. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio per trasferire dal capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ai bilanci delle aziende autonome le somme occorrenti per la riliquidazione delle pensioni al personale interessato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991.
((30-bis.Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione ad apposito capitolato dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere , con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157)) .
Entrata in vigore il 13 novembre 1992