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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/09/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2366/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente
dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Consigliere Rel. dott.ssa Paola Caporali ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 22/12/2022 al n. 2366/2022 r.g.
promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GUGLIELMO BORRI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE-
contro
), in proprio e quale erede di Controparte 1 (C.F. C.F. 2
Persona 1 nonchè quale titolare dello studio Commerciale Per 1 Rag. Per 1 e CP 1
Rag. CP 1 , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ANTONINO GIUNTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. LAURA MEONI, come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonché
Controparte_2
(C.F. p. IVA P.IVA 1 ) elettivamente domiciliata presso
[...]
lo studio dell'avv. Sveva Bernardini, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 963/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata in data
26/09/2022;
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 12.05.2025 all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente dell'8.05.2025 sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza n. 963/2022, repertorio 1619/2022, del 26.09.2022, emessa tra le parti dal Tribunale di Arezzo in composizione monocratica, Giudice Dott.ssa
Lucia Faltoni emessa e pubblicata il 26.09.2022, nel procedimento civile n.1201/2019
RG, notificata via pec in data 16.11.2022, ed in accoglimento del presente atto di appello, accogliere le conclusioni, come già rassegnate in primo grado nelle note scritte per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 18.01.2022 e quindi: Previo accertamento della responsabilità ed ascrivibilità ai convenuti dei fatti, errori ed omissioni di cui in premessa, accertare e dichiarare il grave inadempimento del sig. PE e della sig.ra Controparte_1 - anche quale erede di PE
- in proprio e nella loro qualità di titolari dello Studio commerciale Failli Rag. MA
e Bagnolesi Rag. CP_1 - anche quale erede di PE - p.iva conP.IVA 2 '
sede in Terranuova Bracciolini, AR, 6° Strada Poggilupi n. 343/1, accertare e dichiarare la responsabilità professionale di controparte e per l'effetto, condannare i medesimi convenuti - sig. PE e sig.ra Controparte_1 ☐ - anche quale erede di PE - in proprio e nella loro qualità di titolari dello Studio commerciale
Failli Rag. MA e Bagnolesi anche quale erede di Persona 1 : al CP_3
-
pagamento in favore dell'odierna parte attrice della somma di euro 70.636,51 pari alla somma che l'odierna parte attrice deve restituire all CP 4 a seguito dell'eliminazione della pensione e per i fatti esposti in premessa, oltre al danno subito per non aver percepito la pensione ed averla successivamente percepita con un importo più basso, per un TOTALE di 123.901,30 euro anche a titolo di perdita subita e/o di risarcimento del danno patrimoniale, e/o nella diversa somma che risulterà dalla fase istruttoria del presente giudizio e ritenuta di giustizia e/o valutata in via equitativa;
inoltre, al pagamento in favore della medesima parte attrice a titolo di risarcimento degli ulteriori danni subiti, ivi compreso quello non patrimoniale, di una somma che si indica in misura almeno pari alla perdita subita, pari ad euro 123.901,30, oltre spese affrontate o in quella diversa, maggiore o minore, che il giudice riterrà congrua anche in via equitativa. Tutto quanto con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio"; Per la parte appellata CP 1 "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvedere: 1. In tesi dichiarare inammissibile e/o comunque respingere l'appello del sig. poiché Parte 1
infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado;
2. In subordine, e per l'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dal sig. nei confronti dei Parte 1
convenuti, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, a rilevare
[...]
Controparte_1 in proprio, quale erede del Rag. Per_1 indenne l'appellata Rag.
[...] e titolare dello studio Commerciale Failli Rag. Per 1 e Parte_2 dal pagamento di tutte le somme che, in ipotesi, fosse tenuta a corrispondere all'appellante, in rilevazione e garanzia;
Con vittoria di spese e compenso professionale di causa di entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria insiste per l'ammissione della prova per testi e per l'ordine di esibizione della documentazione fiscale ex art. 210 c.p.c., già richieste con la memoria ex art. 183 VI co. n. 2) c.p.c. reiterata nella comparsa conclusionale di primo grado"; per parte appellata CP_2 "insistendo affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinga il gravame proposto poiché infondato in fatto e in diritto e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, respinga la domanda di manleva azionata dagli appellati nei confronti della comparente stante l'inoperatività della garanzia”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva davanti alla Corte Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1
di Appello di Firenze Controparte_1 sia in proprio, sia quale erede di PE , '
sia quale titolare dello studio commerciale Failli rag. MA e Parte 2 '
nonché (per l'innanzi anche CP_2), Controparte_2
proponendo appello avverso la sentenza n. 963/2022 con la quale il Tribunale di Arezzo aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni conseguenti alla responsabilità professionale dei ragionieri convenuti, incaricati di redigere le dichiarazioni dei redditi del Pt 1 nel periodo 2005/2011 (con riferimento fino all'anno contributivo 2010).
In particolare, in primo grado l'attore aveva chiesto la refusione dei danni subiti a seguito del provvedimento con cui | CP_4 gli aveva revocato il trattamento pensionistico percepito tra l'1.10.2012 ed il 30.04.2016, ritenendo che dal 2005 al 2011 la contribuzione non fosse stata versata in modo corrispondente al reddito effettivamente prodotto, con conseguente posticipazione della datazione del pensionamento e richiesta di restituzione dell'importo, asseritamente indebitamente percepito, pari ad euro
70.636,51. In sostanza | CP 4 aveva ritenuto che, in mancanza del pagamento dei contributi su tutto il reddito effettivamente prodotto dalla società, secondo
l'accertamento del giudice del lavoro (trib. Arezzo, sent. 8/2018), il Pt 1 on avesse i requisiti (in termini di quantum contributivo necessario) per accedere al trattamento pensionistico fin dal 2012, maturando il relativo diritto solo a partire dal 2016. A fronte di ciò, l'attore aveva quantificato un danno complessivo di € 123.901,30, composto dalla maggiore imposta sui redditi conseguente alla maggiore base imponibile derivante dall'omessa contribuzione, dalla pensione non percepita dal 2012 al 2016 (perché revocata e dunque restituita) e dai minori ratei pensionistici corrisposti nel periodo successivo all'1.04.16 (in considerazione della ridotta base contributiva), oltre a un danno non patrimoniale per il patimento generato dalla suddetta situazione.
Il primo giudice, respinta preliminarmente l'eccezione di prescrizione del diritto, affermava l'infondatezza della domanda risarcitoria, ritenendo provato che il mancato inserimento nella dichiarazione del Pt 1 del reddito percepito quale socio lavoratore, oltre a quello di dipendente, fosse stato frutto di una scelta consapevolmente fatta dall'attore, anche a seguito delle informazioni ricevute dai professionisti convenuti sui contrasti interpretativi in materia, avendo quindi optato volontariamente per l'interpretazione all'epoca più favorevole per il contribuente. Aggiungeva il primo giudice che il Pt 1 aveva cambiato commercialista nel 2011, epoca in cui sarebbe stato ancora in tempo per integrare la propria dichiarazione dei redditi secondo l'interpretazione più rigorosa. Il Tribunale escludeva quindi che le conseguenze in termini economici della scelta dell CP_4, di aderire ad una delle interpretazioni possibili delle norme di riferimento, differente rispetto a quella adottata per il Pt 1 potessero ricadere sui professionisti che avevano optato per una delle letture di una normativa di incerta e non univoca interpretazione, tanto che, a seguito di alcune pronunce della Cassazione di segno inverso rispetto all'orientamento originariamente adottato dall CP 4 (Cass. n. 21104 del 2015, Cass. n. 19013 del 2016, Cass n° 1759/21 secondo le quali l'assoggettabilità a contribuzione dei redditi di impresa sussisteva solo nei casi di socio lavoratore e ripartizione degli utili), l'Ente aveva successivamente fatta propria l'interpretazione in questa sede contestata (come da circolare 84/2021). Il
Tribunale provvedeva quindi all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti stante la complessità della questione ed i segnalati contrasti interpretativi.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi: 1) travisamento dei fatti posti alla base della decisione e loro erronea interpretazione;
in particolare errore nell'aver ritenuto che | CP 4 avesse contestato al Pt 1 una omissione contributiva dei redditi da amministratore e non invece di quelli relativi alle
Con quote della società mai denunciati nel relativo quadro del Controparte_7
modello unico per tutto il periodo 2005 - 2011; mancata considerazione dell'errore commesso dai professionisti nel non indicare tra i redditi d'impresa della s.r.l. quelli derivanti dai dividendi non distribuiti, così riducendo la base contributiva;
2) travisamento dei fatti nella parte in cui si era ritenuto provato che il mancato inserimento nella dichiarazione del Pt 1 dei redditi di impresa della s.r.l. di cui lo stesso era socio fosse stato frutto di una scelta consapevole del cliente a seguito delle informazioni ricevute in proposito dai propri commercialisti di fiducia;
errore nell'aver attribuito a responsabilità del contribuente quella che era una complessa scelta in materia di assoggettabilità a contribuzione CP_4, nella gestione IVS artigiani, dei redditi di impresa, non percepiti perché non distribuiti;
errore nel non aver considerato che i commercialisti conoscevano perfettamente l'intera situazione reddituale del Pt 1 errore nell'aver ritenuto non contestata la circostanza che i professionisti avevano compiutamente informato l'attore e che avevano operato con diligenza.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
CP 1 anche quale erede diRadicatosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta
Persona 1 nonché titolare dello studio commerciale Per 1 rag. MA e Bagnolesi rag.
RI, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma. L'appellata reiterava le richieste istruttorie avanzate in primo grado e non accolte e, in subordine, per l'ipotesi di condanna, insisteva nella domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa già chiamata in causa in primo grado.
Si costituiva altresì CP 2, che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito contestava i proposti motivi di gravame chiedendo la conferma della sentenza impugnata. In subordine contestava la copertura assicurativa deducendo che il comportamento della parte assicurata aveva integrato una dolosa violazione delle norme, non già una condotta colposa.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12.05.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
– Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui entrambe le parti appellate hanno rilevato l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea.
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015). Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha sì riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma lo ha fatto, per lo più, raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, dunque ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non, già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado.
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal che l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2. Il perimetro della decisione - Non è contestato e risulta dalla documentazione in Contr atti che Parte 1 , amministratore e socio unico lavoratore della Controparte_7
[...] iscritto alla gestione contributiva IVS degli artigiani, in data 12.10.2012 riceveva dall CP 4 la comunicazione della liquidazione, in via provvisoria, della richiesta pensione di anzianità come artigiano (VOART), con decorrenza dall'1.10.2012. Seguiva la notifica della liquidazione definitiva dell'emolumento pensionistico, che veniva regolarmente erogato dalla data indicata.
In data 15.09.2016 il Pt 1 riceveva dall CP 4 richiesta di restituzione dell'importo di complessive euro 70.636,51 ritenuto indebitamente corrisposto a titolo di pensione nel periodo 1.10.2012 - 30.04.2016. Il provvedimento dell'Ente recava la seguente motivazione: 'eliminazione pensione VOART 33033359 liquidata con decorrenza
1.10.2012 per perdita diritto in conseguenza della verifica di ulteriori redditi da attività autonoma da parte dell'Agenzia delle Entrate per gli anni 2005 - 2011'.
Il suddetto provvedimento veniva impugnato dal Pt 1 davanti al competente giudice del lavoro del Tribunale di Arezzo che, con sentenza n° 8/2018 respingeva il ricorso evidenziando che 'effettivamente al momento in cui la contribuzione nel periodo
2005-2011 è stata versata in modo non corrispondente al reddito prodotto (in parte non comunicato all'istituto come soggetto a contribuzione) e che il pagamento medio tempore intervenuto per gli anni non soggetti a prescrizione... [...]... non ha permesso di completare il quantum contributivo per l'accesso alla pensione di anzianità a partire dall'ottobre 2012, rende effettiva la percezione senza titolo delle somme riscosse dal sig. Pt 1 er gli anni oggetto di giudizio (2012/2016)...' Concludeva affermando che
'il comportamento doloso del percipiente permette la ripetibilità delle somme versate...', non ritenendosi applicabile l'art 13 L. 412/1991 nella parte in cui prevedeva la possibilità dell CP 4 di recuperare quanto eventualmente pagato in eccedenza solo entro e non oltre l'anno successivo. Il Pt 1 non impugnava la suddetta sentenza che dunque passava in giudicato e proponeva invece richiesta di risarcimento danni nei confronti dello studio di commercialisti Controparte_8 che non è contestato avessero provveduto a curare le dichiarazioni dei redditi del Pt 1 nel periodo 2005 - 2010, a cui si riferivano i rilievi che avevano portato al provvedimento con cui | CP_4 gli aveva richiesto la restituzione dei ratei pensionistici corrisposti dal 2012 al 2016, contestualmente revocando la pensione di anzianità per detto periodo.
E' circostanza non controversa che nel periodo in contestazione (2005 - 2010 come arco temporale cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi in questione) il Pt 1 con riferimento alla propria dichiarazione dei redditi, non aveva assoggettato a contribuzione anche il reddito della s.r.l. di cui era socio e amministratore unico, così come non è contestato che gli utili sociali in detto periodo non fossero stati oggetto di distribuzione (con la conseguenza che non erano stati percepiti dal Pt 1 in quanto '
accantonati dalla società a riserva. Conseguentemente, i versamenti contributivi erano stati effettuati dal Pt 1 sulla base dei c.d. importi 'minimali' (di cui infra).
L CP 4, recependo l'interpretazione secondo la quale "per i soci lavoratori di srl iscritti in quanto tali alle gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci", provvedeva a ridurre il periodo in cui la pensione di anzianità poteva considerarsi maturata in ragione della ritenuta omessa contribuzione.
Tanto premesso, è controversa sia la ricostruzione in fatto della questione presupposta, resa dal primo giudice, sia la responsabilità professionale del commercialista con riferimento alla negligente condotta consistente nell'omessa completa dichiarazione dei redditi del Pt 1 nonché con riferimento agli obblighi informativi nei confronti del cliente.
3.Le istanze istruttorie reiterate da parte appellata CP 1 - Va
CP 1 che, nel preliminarmente esaminata l'stanza formulata da parte appellata richiedere la conferma della sentenza impugnata, ha reiterato le istanze istruttorie formulate e non accolte in primo grado.
Benvero, se è principio pacifico quello secondo il quale la parte appellata vincitrice in primo grado può insistere nelle eccezioni e domande non accolte senza bisogno di proporre appello incidentale, tuttavia la reiterazione delle istanze istruttorie in appello presuppone, per essere accolta, una motivata censura dell'error in procedendo del
Tribunale con riferimento alla loro mancata assunzione (cfr. ex plurimus, Cass. n.
3274/2019; 1532/2018; Cass. n. 25652/2017).
Nel caso di specie, con riferimento alle istanze istruttorie reiterate in questa sede da parte appellata, il Tribunale (con ordinanza depositata il 2.02.2021) ha respinto tutte le istanze istruttorie, ritenendo la causa istruita documentalmente e matura per la decisione. La parte appellata si è limitata a reiterare le istanze già formulate, senza nulla dire né circa la eventuale erronea valutazione istruttoria del primo giudice, né circa le conseguenze in punto di rafforzamento, a fronte dei motivi di appello, della decisione di cui viene chiesta la conferma a seguito dell'espletamento delle prove resa - -
testimoniali e dell'ordine di esibizione richiesti. Dal che l'inammissibilità della richiesta.
Per mera completezza si evidenzia comunque l'irrilevanza ai fini del decidere sia dei capitoli di prova testimoniale proposti dall'appellata (inerenti la redazione della documentazione fiscale, la parziale sanatoria contributiva fatta dal Pt 1 ovvero tutte circostanze risultanti documentalmente e comunque non contestate), sia dell'ordine di esibizione della documentazione fiscale dell'attore relativa all'anno 2011,
modello unico e bilancio della società, già prodotti in atti, nonché della documentazione previdenziale CP_4, istanza quest'ultima generica e comunque non utile stante i termini della questione).
4.Il primo motivo di appello: la ricostruzione dei fatti - Con il primo motivo di gravame ci si duole del fatto che il Tribunale non abbia correttamente ricostruito i fatti posti alla base della decisione, laddove, sia nella parte espositiva, sia nella parte motiva, ha ricondotto la contestazione fatta dall CP_4, e posta alla base della pretesa risarcitoria, al versamento della contribuzione senza tenere conto del reddito del Pt 1 quale Con amministratore della società CP 7 ma prendendo come riferimento il solo reddito dello stesso quale socio dipendente.
Al contrario, l'appellante evidenziava come la questione presupposta dalla domanda risarcitoria fosse del tutto differente e la perdita del diritto alla pensione di anzianità dal
2012 al 2016, con la contestuale richiesta dell CP 4 di restituzione dell'importo indebitamente percepito a tale titolo in detto periodo, fossero stati conseguenti alla rilevata omissione contributiva relativa ai redditi dell'impresa MA.BO., denunciati da quest'ultima, ma non dal Pt 1 nella sua dichiarazione quale socio lavoratore, per tutto il periodo 2005 - 2011 (con riferimento all'anno contributivo 2010).
Il motivo è solo parzialmente fondato nei termini di seguito specificati.
Il primo giudice, nella parte della sentenza dedicata allo svolgimento del processo, nel descrivere la posizione del Pt 1 esponeva: 'L'attore deduceva a sostegno delle proprie domande che CP 4 gli aveva richiesto la restituzione del trattamento pensionistico erogato dal 01.10.2012 al 30.04.2016, in quanto dal 2005 al 2011 la contribuzione era stata versata in modo non corrispondente al reddito prodotto, essendo Contr stato omesso il reddito del Pt 1 da amministratore della società CP_7
risultando così soltanto quello da lavoro dipendente'. La medesima ricostruzione dei fatti era ripresa dal Tribunale anche nella prima parte della motivazione, laddove osservava che: 'L'attore imputa ai convenuti l'errata comunicazione dei propri redditi, in quanto Contr non includono quelli percepiti come amministratore della CP_7 motivo per cui
1 CP_4 ha richiesto la restituzione del trattamento pensionistico...'
La descrizione dei fatti che risulta dai sopra esposti passaggi della decisione impugnata appare, almeno in parte, in effetti attinta da un errore di fondo o quantomeno da una sostanziale imprecisione - nelle sole parti in cui ha fatto coincidere l'errore commesso dai commercialisti e la conseguente contestazione dell CP 4 con la mancata considerazione del reddito percepito dal Pt 1 quale amministratore della società, accanto ed in aggiunta al reddito quale socio lavoratore. Nel caso di specie risulta infatti
- e peraltro non è contestato tra le parti - che, nel periodo 2005 - 2010 il Pt 1
-
Contr CP 7 senza tenere conto aveva versato i contributi quale socio lavoratore della dei redditi di impresa maturati in detto periodo. Non è dunque controverso che i professionisti convenuti, nel curare le dichiarazioni dei redditi del Pt 1 on avessero
Con indicato il reddito della CP 7 di cui pure si occupavano, ai fini dei versamenti contributivi del suo socio, valorizzando il fatto che i relativi utili non erano stati distribuiti, bensì accantonati a riserva dalla società. Non viene invece in rilievo la differente questione relativa al computo della base contributiva sulla base del reddito da amministratore, oltre che quello di socio lavoratore, cui pare far riferimento il
Tribunale in alcuni dei primi passaggi della sentenza impugnata. Conseguentemente, nel periodo in questione, il Pt 1 iscritto alla gestione artigiani quale socio lavoratore della s.r.l., aveva versato i contributi obbligatori nella misura c.d. minimale, nei termini di cui all'art. 1 co 3 L. 233/1990. La pensione di anzianità, riconosciuta in un primo momento da CP_4 a partire dal 2012, era stata calcolata sulla base dei suddetti contributi minimi 'effettivamente versati, salvo successivamente eccepire | CP 4 l'omessa contribuzione del Pt 1 sulla base degli utili della società e, non potendo più chiedere il versamento integrativo dei contributi, riparametrare i contributi versati rispetto a tutti gli anni di riferimento, così pervenendo ad una diminuzione dell'anzianità per la maturazione dell'età pensionabile dell'odierno appellante (in tal modo quindi al Pt 1 erano venuti a mancare i contributi ritenuti necessari per vari mesi, che erano stati detratti dalla sua anzianità). Ritenuti sussistenti redditi superiori non dichiarati dal socio (ma solo dalla società), rispetto ai quali considerare evaso il corrispondente obbligo contributivo integrativo percentuale, l'ente previdenziale aveva valutato che il
'minimale' contributivo avesse perso la sua funzione di garanzia e, di conseguenza, la contribuzione versata era stata riproporzionata' in modo da ritenere coperto, dal punto di vista contributivo, il solo minor periodo per il quale gli importi versati corrispondevano ai maggiori contributi dovuti sulla base del reddito societario. Nel caso di specie, dunque, la contestazione fatta dall CP_4 al Pt_1 e, conseguentemente la domanda risarcitoria da quest'ultimo spiegata nei confronti dei propri commercialisti, è incentrata sull'omessa indicazione, nella dichiarazione dei Contr redditi del Pt 1 dei redditi di CP_7 di cui era socio unico, mentre non è
oggetto di discussione la differente problematica della mancata dichiarazione dei redditi percepiti come amministratore, né tantomeno la ulteriore complessa questione circa la necessità o meno - e in quali termini e a quali condizioni - del contemporaneo versamento dei contributi sia con riferimento alla gestione artigiani per l'attività di socio lavoratore, sia con riferimento alla c.d. gestione separata per l'attività di amministratore.
Dopo i sopraindicati passaggi da cui emerge un non preciso inquadramento della questione - in termini di omessa dichiarazione del reddito come amministratore, anziché di omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi del socio lavoratore, dei redditi di impresa della società nel proseguo della motivazione, il primo giudice ha tuttavia
-
rimesso correttamente a fuoco la problematica nei giusti termini risultanti dagli atti e non controversi tra le parti, affermando: ...nel caso de quo viene in rilievo l'assoggettabilità o meno a contribuzione dei redditi di impresa che, a parere dell CP_4, impongono la copertura previdenziale, mentre per parte della dottrina e della giurisprudenza, tale obbligo sussiste solo in caso di socio lavoratore o nel caso di ripartizione degli utili...'
Dal che l'accoglimento del motivo di gravame con riferimento alle sole parti di esposizione e motivazione in cui si fa riferimento alla omessa considerazione, nelle dichiarazioni dei redditi del Pt 1 dei redditi percepiti quale amministratore, accanto a quelli di socio lavoratore, per come sopra specificato. Va tuttavia aggiunto che l'accoglimento nei suddetti termini concerne parti per lo più descrittive, senza che ne risulti inficiato il ragionamento poi sviluppato nella parte motiva, in cui la questione
'presupposta' appare chiaramente individuata nei suoi corretti termini, nei termini di seguito specificati.
5.Il secondo motivo di appello: la responsabilità professionale Il secondo motivo di gravame si incentra sulla seguente circostanza: se l'esclusione del reddito di impresa dalla dichiarazione dei redditi del socio lavoratore, ai fini del versamento dei contributi, abbia o meno integrato un errore da parte dei commercialisti;
se, in caso positivo, l'omissione sia dipesa o meno dalla mancata completezza delle informazioni fornite dal cliente, ovvero se si sia trattato di una precisa scelta interpretativa adottata consapevolmente nell'ambito di una questione controversa. A tale ultimo proposito, si innesta quindi l'ulteriore tema circa l'adeguatezza dell'informazione del cliente,
l'assolvimento del relativo dovere e la sussistenza o meno - nonchè l'eventuale rilevanza
- di una predisposizione concordata della dichiarazione dei redditi con riferimento all'aspetto in esame.
Tanto premesso, si osserva in primo luogo come i modelli unici del Pt 1 elaborati dallo studio commerciale convenuto dal 2005 al 2010, sono stati redatti sulla base di tutta la necessaria documentazione fiscale, sia del socio sia della società, non risultando provato che il cliente avesse omesso di comunicare i reali dati relativi agli utili della s.r.l. di cui il Pt 1 era socio. In tal senso è infatti pacifico e risulta dagli atti che i commercialisti convenuti si occupavano nel periodo in esame sia delle dichiarazioni dei redditi personali del Pt 1 sia di quelle della società MA.BO. s.r.l., della quale hanno peraltro prodotto in atti dichiarazioni e bilanci.
Deve pertanto ritenersi fondata la parte del motivo di appello che si riferisce alla statuizione con cui il Tribunale, dopo aver affermato l'obbligo del cliente, che si sia affidato ad un commercialista per la dichiarazione dei redditi, di fornirgli tutti i dati necessari per la dichiarazione, assume che quest'ultimo non è esonerato da responsabilità essendo suo preciso obbligo far sì che la dichiarazione dei redditi compilata per il tramite del commercialista sia fedelmente eseguita.
Nel caso di specie risulta chiaramente che l'omessa indicazione del reddito societario ai fini del versamento degli oneri contributivi non sia dipesa da incompleta documentazione o mancate informazioni date dal cliente ai suoi commercialisti. Oltre a questo, non soltanto non risulta in alcun modo provato che fosse stato il cliente a indicare ai professionisti di seguire detta linea interpretativa, ma, comunque, si osserva come, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la condotta colposa del professionista, qualora sussistente, non verrebbe meno se quest'ultimo avesse, nell'eseguire l'incarico, operato scelte erronee, nonostante che queste fossero state sollecitate dal cliente, giacchè le scelte tecniche costituiscono compito esclusivo del professionista cui il soggetto si sia affidato (lo ha di recente ribadito Cass. in Ordinanza n. 35489 del 19/12/2023 in cui la Suprema Corte, con specifico riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato, ha affermato che il professionista non può sollevarsi dalla propria responsabilità imputando al cliente la volontà delle scelte non corrette).
Ciò detto, ritenuta non provata e comunque irrilevante la volontà eventualmente espressa dal cliente circa l'impostazione della dichiarazione dei redditi per la cui compilazione si era affidato a professionisti, andando ad affrontare l'ulteriore punto del motivo di appello, va quindi verificato se la condotta tenuta dai commercialisti convenuti sia stata effettivamente erronea e connotata da negligenza.
Per farlo vanno in primo luogo ricostruiti i termini della specifica questione presupposta, inerente i criteri e le modalità di individuazione dei redditi imponibili ai fini contributivi, nel particolare caso del socio lavoratore e amministratore unico di una s.r.l.
A tale proposito si osserva che il combinato disposto degli artt. 1, comma 1 della Legge
n. 233/1990 e 3-bis del D.L. n. 384/1992, conv. in Legge n. 438/1992 stabilisce che l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alla Gestione Artigiani e
Commercianti sia pari al 12% della "totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini
Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono".
Con le circolari nn. 32/1999 e 102/2003, | CP 4 ha per anni interpretato tali norme nel senso che "per i soci lavoratori di s.r.l., iscritti in quanto tali alle gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi,
ancorché non distribuiti ai soci".
Detta interpretazione era stata in particolare incentrata sul disposto dell'articolo 3- bis, D.L. 384/1992 (convertito nella L. 438/1992) ove si prevedeva che "a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo
1, L. 233/1990, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono"; in particolare CP 4 riteneva che la normativa richiamata distinguesse tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale, al fine di assicurare un ampio spettro di commisurazione dei contributi previdenziali: quindi, ove si faceva riferimento ai "redditi di impresa", secondo l'Ente si sarebbero dovuti intendere i redditi per i quali la normativa può richiedere una prestazione pensionistica.
Secondo la suddetta tesi sostenuta dall'CP_4, quindi, qualora si fosse trattato di soci iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti, che prestavano la propria attività lavorativa nell'azienda, questi avrebbero dovuto sostanzialmente essere comunque ed in ogni caso soggetti al regime della c.d. trasparenza fiscale - come previsto per legge per i soli soci delle società di persone - in forza del quale il reddito prodotto dalla società
è imputato al socio in maniera proporzionale alla sua quota di partecipazione, ma indipendentemente dalla sua effettiva percezione.
Tale posizione dell'Ente è stata nel tempo contrastata prima dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Bologna n. 210/2019, Corte d'Appello Bologna n. 487/2020,
Tribunale di Spoleto n. 157/2022) quindi sempre più nettamente avversata dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 23792/2019, n. 23790/2019 e n. 21540/20192019).
Il suddetto orientamento giurisprudenziale si richiama in particolare al differente trattamento fiscale delle società di persone rispetto alle società di capitali: per le prime
è vigente un generale principio 'di trasparenza fiscale' previsto dall'art. 5 TUIR (DPR
917/2016), secondo cui i redditi conseguiti sono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili;
per le società di capitali, invece, il principio di c.d. 'trasparenza fiscale' (artt. 115, 116 TUIR) vale solo in presenza di stringenti requisiti (in particolare per le s.r.l. nei casi in cui il volume di ricavi non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, e la compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10) e, comunque, solo a seguito di esercizio della relativa 'opzione' rispetto a tale regime, in termini di scelta volontaria: se l'opzione non viene esercitata, i redditi della società s.r.l.
e quelli dei soci rimangono separati anche ai fini del trattamento fiscale (ed invero, stante le vicende societarie, potrebbe avvenire che quei redditi, accantonati in riserva, siano solo successivamente distribuiti, andando a spettare ad un diverso socio, nei cui confronti, ad esempio, sia effettuata la cessione delle quote).
Su tali presupposti, la giurisprudenza è andata equiparando la situazione dei redditi accantonati in riserva dalla società di capitali, alla situazione del reddito prodotto dalla medesima società, laddove il socio non svolga attività lavorativa, escludendo, in entrambi i casi, i redditi societari dal computo del reddito a fini contributivi.
In particolare Cass n° 23790/2019 ha evidenziato come per i soci di società di capitali la condizione essenziale affinchè sorga l'obbligo contributivo della gestione artigiani è quella della partecipazione personale al lavoro aziendale', mentre la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito da capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)'. E' stato conseguentemente affermato che gli utili derivanti dalla mera partecipazione alla società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TU delle imposte sui redditi, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'art. 3 bis
DL 384/1992.
Nello stesso senso si è posta Cass n° 24907/2019, secondo cui la suindicata impostazione sarebbe coerente con tutto il sistema così come delineato dall'art. 38 co
2 Cost, che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitano ad investire i propri capitali a scopo di utili. Sulla base di tali presupposti, si è dunque affermato che, anche nel caso dell'accantonamento con riserva degli utili da parte della società di capitali, vi sia una sorta di 'reinvestimento' dei redditi conseguiti dalla società, così che tali redditi devono considerarsi come 'da capitale', con esclusione del loro computo come base dei versamenti a fini previdenziali del socio lavoratore.
Il sopra menzionato orientamento si è da ultimo consolidato con l'ordinanza della
Cassazione n° 4018/2025, che, richiamando l'analoga precedente pronuncia n°
22901/2024, ha precisato che il lavoratore autonomo, iscritto a una gestione previdenziale, è tenuto a versare i contributi sulla totalità dei 'redditi d'impresa', ovvero quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriali (ai sensi dell'art. 55 del d.P.R.
n. 917/1986), con esclusione da questa base imponibile dei "redditi di capitale". Tra questi rientrano, secondo l'art. 44 del medesimo decreto, quelli che provengono dalla mera partecipazione a società di capitali, quando non è prevista una contestuale prestazione di attività lavorativa. In altre parole, gli utili percepiti da un socio per il solo fatto di detenere quote della società (come i dividendi) sono considerati un ritorno sull'investimento di capitale e, come tali, non possono essere assoggettati a contribuzione previdenziale.
La suddetta differenza di trattamento e di computo del reddito di socio di società di persone rispetto alle società di capitali è stata sviluppata partendo dalla pronuncia della Corte Costituzionale n° 354/2001 in cui si è affermato che "secondo il D.P.R. n. 917 del
1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito,
i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo d.P.R.
n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare "a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione", proporzionalmente alla "quota di partecipazione agli utili", in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa sì, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio".
Tale interpretazione giurisprudenziale è stata avallata dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali (in particolare con la nota n° 7476 del 16 luglio 2020), quindi in parte recepita dall CP_4, che l'ha trasfusa nella circolare n° 84/2021, con la quale si è stabilito che devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali in cui i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa. Tuttavia secondo detta circolare restano valide le regole ordinarie di obbligo contributivo, in caso di svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.
In sostanza, dunque con detta circolare dunque | CP_4, mutando parzialmente il proprio indirizzo, ha ritenuto non rilevanti a fini previdenziali gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza la corrispondente prestazione di attività lavorativa.
Da tali ultime linee interpretative dell CP_4 è rimasto invece escluso l'ulteriore adeguamento rispetto a quella parte della giurisprudenza che, andando ad equiparare il suddetto caso dei redditi di impresa senza prestazione di attività lavorativa, al caso degli utili di impresa non distribuiti, ha escluso anche questi ultimi dal computo della base contributiva.
In proposito, più di recente, la Corte di Appello di Firenze con la sentenza n° 555/2023, occupandosi di un caso analogo a quello in esame, ponendosi nel filone giurisprudenziale già tracciato da Cass n° 40314/2021, Cass. 18594/2020, Cass. 19001/2020, Cass.
21540/2019, nonché da una serie di pronunce di merito quali quelle della Corte di
Appello dell'Aquila n° 752 e 774 del 2015, ha chiaramente affermato come gli utili accantonati a riserva di una società di capitali vadano equiparati al caso del reddito del socio non lavoratore e non possano dunque essere ricompresi tra quei redditi d'impresa rilevanti ai fini IRPEF ai quali è rapportato il contributo previdenziale, ai sensi dell'art.
3-bis del D.L. n. 384/1992, poiché, non essendo effettivamente conseguiti dal socio, questi devono considerarsi imputati solo alla società. Considerato infatti che tale ultima norma prevede, al comma 1, che l'ammontare del contributo previdenziale annuo dovuto da artigiani e commercianti è il "rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono", poiché costituiscono reddito di impresa da dichiararsi ai fini Irpef soltanto gli utili realmente distribuiti e percepiti dal socio di società di capitali che esso presti o meno attività lavorativa nella società in quanto vige il principio di cassa e non di competenza, la tassazione Irpef in capo ai soci dovrebbe riguardare solo gli utili e le somme di analoga natura distribuiti dalla società e quindi effettivamente incassati dai soci.
Tale ultimo orientamento, come detto, non risulta ancora recepito nelle circolari CP_4.
Da quanto sopra risulta chiaramente quanto sia stata - e in parte sia ancora controversa la questione inerente la base imponibile su cui effettuare il pagamento dei contributi variabili (che si sommano ai contributi fissi per il caso in cui il socio superi il reddito minimale) da parte del socio lavoratore di una s.r.l. i cui dividendi non siano stati distribuiti, ma interamente accantonati a riserva dalla società.
In particolare all'epoca dei fatti, tra il 2005 ed il 2010, mentre era consolidato l'orientamento dell CP 4 secondo il quale i soci di srl artigiane dovevano pagare i contributi previdenziali a percentuale, eccedenti il limite minimo annuale previsto, su tutti i redditi di partecipazione ad essi derivanti dalle quote di srl possedute, a prescindere dall'effettiva percezione dei dividendi, la giurisprudenza, correlando la questione contributiva con una interpretazione coordinata delle norme fiscali e tributarie, si stava muovendo in senso inverso, alimentata da un rilevante contenzioso sul punto.
A fronte di ciò nel caso in esame, i commercialisti convenuti, nel compilare la dichiarazione dei redditi di un socio lavoratore e amministratore unico di CP 7 in periodo in cui pacificamente la società di capitali non aveva distribuito gli utili - quindi non percepiti dal socio - ma li aveva accantonati a riserva, non avevano considerato i redditi da capitale societario, ovvero gli utili (nella fattispecie non percepiti dal socio in quanto accantonati a riserva).
I contributi erano stati quindi versati sulla base dei c.d. importi minimali, che per gli anni 2009 e 2010 erano peraltro in linea anche con il fatto che la s.r.l. aveva prodotto utili inferiori ai detti minimali, non ingenerando dunque differenze contributive. Per gli anni 2005, 2006, 2007 2008, invece, considerando gli utili accantonati a riserva anche a fini contributivi, secondo l'interpretazione dell CP_4, i contributi avrebbero dovuto superare il valore minimale, comportando un versamento integrativo che, non potendo più essere richiesto dall'Ente, determinava quest'ultimo a ridurre il periodo di anzianità ai fini pensionistici, in relazione ai minori contributi ritenuti versati.
Dunque la scelta operata dai professionisti, pur essendo all'epoca dei fatti sicuramente in contrasto con le circolari emanate da CP_4 (nel 1999 e nel 2003), si presentava del tutto in linea con una compiuta interpretazione delle pur complesse norme tributarie e fiscali in materia (per come sopra specificato), tanto è vero che, negli anni immediatamente successivi l'impostazione dell'Ente previdenziale veniva confutata da numerose pronunce sia di merito, sia di legittimità, all'esito delle quale anche l'indirizzo dell'ente mutava almeno in parte l'approccio, sfociando in una nuova circolare interpretativa (ovvero la circolare 84/2021 che come detto sopra si era allineata alla giurisprudenza che sosteneva l'esclusione ai fini dei versamenti contributivi degli utili derivanti dalla mera partecipazione alla società di capitali, non accompagnata da prestazione lavorativa). Neppure con tale ultima circolare L'Ente previdenziale aveva invece fatto proprio l'orientamento di legittimità che, equiparando il caso degli utili societari percepiti dal socio senza prestazione lavorativa, al caso degli utili sociali maturati dal socio lavoratore, ma non distribuiti dalla società che li aveva accantonati, era pervenuta ad escludere anche questi ultimi dal computo della base contributiva.
All'epoca dei fatti si trattava sicuramente di questione opinabile e ancora controversa, stante la particolare complessità interpretativa delle tante norme che contribuivano a delineare il quadro di riferimento per il computo della base contributiva del socio lavoratore e amministratore di una s.r.l. nella particolare ipotesi in cui la società, che non aveva optato per la c.d. gestione trasparente di cui si è detto sopra, aveva accantonato i dividenti a riserva, senza distribuirli.
Ciò detto, è principio di diritto che nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili caratterizzate da complessità, deve ritenersi esclusa la responsabilità del professionista nei confronti del suo cliente, a meno che non ricorra il dolo o la colpa grave (cfr. Cass. 1161/ 1990; Cass. 10068/ 1996; Cass. 16846/ 2005; Cass. 974/ 2007; Cass. 20828/ 2009). Regola, questa, che, sebbene dettata per la prestazione dell'avvocato, è altresì valida per ogni altra prestazione professionale simile, come ribadito da ultimo anche da Cass. n° 32789/2024 che ha applicato i medesimi principi ad un caso di responsabilità professionale del commercialista.
Non può infatti, nel caso di specie essere ritenuta colpa grave il non aver tenuto conto dell'interpretazione dell'epoca dell CP 4 (risultata, come spiegato nelle successive pronunce della Cassazione, non conforme ad una compiuta interpretazione delle norme tributarie di riferimento), perché, altrimenti, dovrebbe dirsi che è imposta ad ogni professionista la cautela (generica) di tenere conto dell'interpretazione delle norme fatte da altri e, in particolare, dalle Autorità amministrative di riferimento, evidentemente non vincolante;
il che non è ricavabile da alcuna norma del sistema (cfr. Cass. 25699/24
cit.).
E ciò è tanto più vero in un caso, come quello in esame, in cui si è andato consolidando un indirizzo giurisprudenziale che, qualora coltivato in tutti i gradi di giudizio della causa previdenziale, fino ad ottenere una pronuncia di legittimità, avrebbe portato all'affermazione della corretta impostazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei commercialisti, nei termini sopra evidenziati.
Per quanto sopra deve dunque essere respinta la parte del motivo di gravame inerente la responsabilità dei professionisti con riferimento ai criterio utilizzato nelle specifiche dichiarazioni dei redditi del Pt 1
Va quindi affrontato l'esame dell'ulteriore segmento del motivo di appello, laddove si censura l'affermazione del Tribunale in merito alla sussistenza della prova della compiuta informazione del cliente circa la controversa interpretazione delle norme sul punto e si lamenta l'erroneità dell'affermazione con cui il Tribunale ha ritenuto non essere stato contestato l'intervenuto accordo tra commercialista e cliente circa la linea da seguire.
Con riferimento al detto aspetto il Tribunale ha così argomentato: '...Del resto Pt 1 non ha specificamente contestato che i professionisti non abbiano assolto all'obbligo di fornire completa informazione al cliente, prospettando tutte le soluzioni praticabili, tenuto conto della normativa di riferimento e dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza, in modo da porre il cliente nella condizione di scegliere secondo il proprio interesse, ammettendo invece che tra lui e i professionisti ci fosse una decisione condivisa...'
Il motivo è solo parzialmente fondato nei termini di seguito specificati. A fronte dell'affermazione dei convenuti, che, costituendosi in primo grado hanno evidenziato di aver offerto tutte le necessarie informazioni sugli orientamenti giurisprudenziali relativi alla questione in esame (cfr. pag 7 comparsa di costituzione I grado: ...I professionisti hanno assolto all'obbligo di fornire completa informazione al cliente, prospettando tutte le soluzioni praticabili, tenuto conto della normativa di riferimento e dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza, in modo da porre il cliente nella condizione di scegliere, secondo il proprio interesse...') nella memoria ex art. 183 co VI n° 1 c.p.c. la parte attrice Pt 1 ha utilizzato espressioni che non possono ritenersi conciliabili con la 'non contestazione' dell'aver ricevuto una completa informazione sulla questione controversa dai professionisti incaricati, laddove si afferma: ...Quale informativa avrebbe ricevuto il sig. Pt 1 Quella di non
Cont assoggettare a contribuzione il reddito della A quale scopo? Per poi vedersi sospendere e ritirata la pensione?...' Ancora più chiaramente è stata avversata la
- prospettata invece dai convenuti conclusione di un accordo tra cliente e professionisti circa l'adozione dell'orientamento interpretativo di cui si è detto:
...Secondo la paradossale e non veritiera ricostruzione di controparte, il sig. Pt 1 si sarebbe rivolto ad uno studio professionale e avrebbe concordato di disattendere la normativa vigente (ovvero di non dichiarare dei redditi); detto fatto, oltre a non essere vero, comporterebbe anche gravi responsabilità deontologiche di controparte( la quale
è tenuta a lavorare con professionalità e diligenza). L'odierna parte attrice si è rivolta a dei professionisti per effettuare la dichiarazione dei redditi così come imposto dalla normativa vigente( cosa che però non è stata fatta)...'
Nei suddetti termini l'effettiva completa informazione del cliente e l'accordo con lo stesso circa la linea interpretativa da seguire, non possono ritenersi fatti 'non contestati'
e come tali pacifici e non bisognosi di prova.
Se è senz'altro vero che la contestazione fatta in tal senso dal Pt 1 è rimasta in termini generici, è altrettanto vero che anche l'enunciazione dell'intervenuta informazione del cliente e del raggiungimento con lo stesso di un accordo circa la linea da seguire, sono stati espressi in termini assolutamente generici (nel senso che i convenuti non hanno specificato come e quando avrebbero informato il cliente, né hanno allegato i termini e la situazione in cui l'accordo sull'interpretazione da seguire sarebbe maturato).
Ora, in tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione di una parte, la difesa della controparte non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla parte onerata (cfr. Cass. n°
10629/2024).
A fronte di ciò, deve ritenersi che nel caso di specie i commercialisti non abbiano assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante, relativamente al positivo assolvimento dei doveri informativi del cliente circa i rischi e le conseguenze della controversa questione interpretativa oggetto della presente causa. Il commercialista infatti, quale che sia l'oggetto specifico della sua prestazione, ha l'obbligo di completa informazione del cliente, e, dunque, ha l'obbligo di prospettargli sia le soluzioni praticabili, che, tra quelle dal cliente eventualmente desiderate, le non praticabili o non convenienti, cosi da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse (cfr. in termini Cass. n°
654093/2019; Cass. n. 13007/2016).
Nel caso di specie i commercialisti hanno effettuato la dichiarazione dei redditi seguendo una impostazione che, come detto sopra, appare conforme alla normativa tributaria applicabile allo specifico caso, ma non risulta abbiano informato il cliente della differente interpretazione dell CP_4, seguendo la quale, il Pt 1 avrebbe dovuto effettuare nell'immediato maggiori esborsi a livello di imposte e di versamenti contributivi, ma non avrebbe dovuto poi affrontare le contestazioni CP_4.
Ciò detto, va tuttavia osservato come la violazione del dovere informativo da parte del professionista non basta di per sé solo a far ritenere sussistente il nesso causale tra l'omessa illustrazione dei termini interpretativi della questione e il danno derivante dall'intervenuta contestazione da parte dell CP 4. Il Pt 1 vrebbe infatti a sua volta dovuto provare trattandosi di fatto costitutivo della sua pretesa che, qualora
- -
informato della interpretazione seguita da CP_4, avrebbe optato per detta soluzione in linea con l'indirizzo dell'Ente previdenziale, ancorchè ciò confliggesse con tutta una serie di norme tributarie e comportasse nell'immediato maggiori esborsi. Non solo tale prova non è stata fornita, ma anzi, dalla complessiva lettura degli atti, appare al contrario possibile inferire, a livello di presunzioni gravi precise e concordanti, che il Pt 1 avrebbe comunque avallato la linea scelta dai professionisti da lui incaricati: in tal senso milita il fatto che anche per l'anno 2011 l'appellante, pur essendosi rivolto ad altro studio professionale, aveva per tale anno continuato ad effettuare la dichiarazione dei redditi nei medesimi termini. A ciò si aggiunge la circostanza che, prima di decidere di haintraprendere il contenzioso nei confronti dei propri commercialisti, il Pt 1 comunque sostenuto la erroneità dell'interpretazione CP_4 davanti al giudice del lavoro, salvo poi non impugnare la sentenza non favorevole di primo grado e non coltivare il contenzioso nei successivi gradi di giudizio. In detti termini, dunque, deve essere confermata la decisione del primo giudice di rigetto della pretesa risarcitoria, seppure con la motivazione parzialmente differente di cui sopra.
6.La domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione-Stante la conferma del rigetto della domanda risarcitoria, la domanda di manleva del professionista nei confronti dell'assicurazione risulta assorbita.
7.Le spese di lite - Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, si ritiene sussistano i presupposti per l'integrale compensazione tra tutte le parti in causa, in considerazione sia della particolare complessità delle questioni trattate, sia dei conflitti giurisprudenziali che le hanno caratterizzate e le caratterizzano tutt'ora.
In proposito si osserva come la Corte Costituzionale con la pronuncia n° 77 del
19.04.2018 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di "assoluta novità della questione trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti", ma anche in presenza di "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Alla luce della suddetta dichiarazione di parziale incostituzionalità, la Suprema Corte ha affermato come ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), anche nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza interpretativa,
o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n° 4696 del 18.02.2019). In particolare la Corte ha affermato come "contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata". Nel caso di specie si ritiene che la fattispecie presupposta rispetto alla invocata responsabilità dei professionisti, per come sopra delineata, presenti profili di non comune complessità, cui è corrisposto un articolato sviluppo giurisprudenziale, tale da giustificare la compensazione delle spese di lite.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata con la motivazione di cui sopra;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19.09.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente
dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Consigliere Rel. dott.ssa Paola Caporali ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 22/12/2022 al n. 2366/2022 r.g.
promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GUGLIELMO BORRI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE-
contro
), in proprio e quale erede di Controparte 1 (C.F. C.F. 2
Persona 1 nonchè quale titolare dello studio Commerciale Per 1 Rag. Per 1 e CP 1
Rag. CP 1 , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ANTONINO GIUNTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. LAURA MEONI, come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonché
Controparte_2
(C.F. p. IVA P.IVA 1 ) elettivamente domiciliata presso
[...]
lo studio dell'avv. Sveva Bernardini, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 963/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata in data
26/09/2022;
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 12.05.2025 all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente dell'8.05.2025 sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza n. 963/2022, repertorio 1619/2022, del 26.09.2022, emessa tra le parti dal Tribunale di Arezzo in composizione monocratica, Giudice Dott.ssa
Lucia Faltoni emessa e pubblicata il 26.09.2022, nel procedimento civile n.1201/2019
RG, notificata via pec in data 16.11.2022, ed in accoglimento del presente atto di appello, accogliere le conclusioni, come già rassegnate in primo grado nelle note scritte per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 18.01.2022 e quindi: Previo accertamento della responsabilità ed ascrivibilità ai convenuti dei fatti, errori ed omissioni di cui in premessa, accertare e dichiarare il grave inadempimento del sig. PE e della sig.ra Controparte_1 - anche quale erede di PE
- in proprio e nella loro qualità di titolari dello Studio commerciale Failli Rag. MA
e Bagnolesi Rag. CP_1 - anche quale erede di PE - p.iva conP.IVA 2 '
sede in Terranuova Bracciolini, AR, 6° Strada Poggilupi n. 343/1, accertare e dichiarare la responsabilità professionale di controparte e per l'effetto, condannare i medesimi convenuti - sig. PE e sig.ra Controparte_1 ☐ - anche quale erede di PE - in proprio e nella loro qualità di titolari dello Studio commerciale
Failli Rag. MA e Bagnolesi anche quale erede di Persona 1 : al CP_3
-
pagamento in favore dell'odierna parte attrice della somma di euro 70.636,51 pari alla somma che l'odierna parte attrice deve restituire all CP 4 a seguito dell'eliminazione della pensione e per i fatti esposti in premessa, oltre al danno subito per non aver percepito la pensione ed averla successivamente percepita con un importo più basso, per un TOTALE di 123.901,30 euro anche a titolo di perdita subita e/o di risarcimento del danno patrimoniale, e/o nella diversa somma che risulterà dalla fase istruttoria del presente giudizio e ritenuta di giustizia e/o valutata in via equitativa;
inoltre, al pagamento in favore della medesima parte attrice a titolo di risarcimento degli ulteriori danni subiti, ivi compreso quello non patrimoniale, di una somma che si indica in misura almeno pari alla perdita subita, pari ad euro 123.901,30, oltre spese affrontate o in quella diversa, maggiore o minore, che il giudice riterrà congrua anche in via equitativa. Tutto quanto con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio"; Per la parte appellata CP 1 "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvedere: 1. In tesi dichiarare inammissibile e/o comunque respingere l'appello del sig. poiché Parte 1
infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado;
2. In subordine, e per l'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dal sig. nei confronti dei Parte 1
convenuti, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, a rilevare
[...]
Controparte_1 in proprio, quale erede del Rag. Per_1 indenne l'appellata Rag.
[...] e titolare dello studio Commerciale Failli Rag. Per 1 e Parte_2 dal pagamento di tutte le somme che, in ipotesi, fosse tenuta a corrispondere all'appellante, in rilevazione e garanzia;
Con vittoria di spese e compenso professionale di causa di entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria insiste per l'ammissione della prova per testi e per l'ordine di esibizione della documentazione fiscale ex art. 210 c.p.c., già richieste con la memoria ex art. 183 VI co. n. 2) c.p.c. reiterata nella comparsa conclusionale di primo grado"; per parte appellata CP_2 "insistendo affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinga il gravame proposto poiché infondato in fatto e in diritto e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, respinga la domanda di manleva azionata dagli appellati nei confronti della comparente stante l'inoperatività della garanzia”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva davanti alla Corte Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1
di Appello di Firenze Controparte_1 sia in proprio, sia quale erede di PE , '
sia quale titolare dello studio commerciale Failli rag. MA e Parte 2 '
nonché (per l'innanzi anche CP_2), Controparte_2
proponendo appello avverso la sentenza n. 963/2022 con la quale il Tribunale di Arezzo aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni conseguenti alla responsabilità professionale dei ragionieri convenuti, incaricati di redigere le dichiarazioni dei redditi del Pt 1 nel periodo 2005/2011 (con riferimento fino all'anno contributivo 2010).
In particolare, in primo grado l'attore aveva chiesto la refusione dei danni subiti a seguito del provvedimento con cui | CP_4 gli aveva revocato il trattamento pensionistico percepito tra l'1.10.2012 ed il 30.04.2016, ritenendo che dal 2005 al 2011 la contribuzione non fosse stata versata in modo corrispondente al reddito effettivamente prodotto, con conseguente posticipazione della datazione del pensionamento e richiesta di restituzione dell'importo, asseritamente indebitamente percepito, pari ad euro
70.636,51. In sostanza | CP 4 aveva ritenuto che, in mancanza del pagamento dei contributi su tutto il reddito effettivamente prodotto dalla società, secondo
l'accertamento del giudice del lavoro (trib. Arezzo, sent. 8/2018), il Pt 1 on avesse i requisiti (in termini di quantum contributivo necessario) per accedere al trattamento pensionistico fin dal 2012, maturando il relativo diritto solo a partire dal 2016. A fronte di ciò, l'attore aveva quantificato un danno complessivo di € 123.901,30, composto dalla maggiore imposta sui redditi conseguente alla maggiore base imponibile derivante dall'omessa contribuzione, dalla pensione non percepita dal 2012 al 2016 (perché revocata e dunque restituita) e dai minori ratei pensionistici corrisposti nel periodo successivo all'1.04.16 (in considerazione della ridotta base contributiva), oltre a un danno non patrimoniale per il patimento generato dalla suddetta situazione.
Il primo giudice, respinta preliminarmente l'eccezione di prescrizione del diritto, affermava l'infondatezza della domanda risarcitoria, ritenendo provato che il mancato inserimento nella dichiarazione del Pt 1 del reddito percepito quale socio lavoratore, oltre a quello di dipendente, fosse stato frutto di una scelta consapevolmente fatta dall'attore, anche a seguito delle informazioni ricevute dai professionisti convenuti sui contrasti interpretativi in materia, avendo quindi optato volontariamente per l'interpretazione all'epoca più favorevole per il contribuente. Aggiungeva il primo giudice che il Pt 1 aveva cambiato commercialista nel 2011, epoca in cui sarebbe stato ancora in tempo per integrare la propria dichiarazione dei redditi secondo l'interpretazione più rigorosa. Il Tribunale escludeva quindi che le conseguenze in termini economici della scelta dell CP_4, di aderire ad una delle interpretazioni possibili delle norme di riferimento, differente rispetto a quella adottata per il Pt 1 potessero ricadere sui professionisti che avevano optato per una delle letture di una normativa di incerta e non univoca interpretazione, tanto che, a seguito di alcune pronunce della Cassazione di segno inverso rispetto all'orientamento originariamente adottato dall CP 4 (Cass. n. 21104 del 2015, Cass. n. 19013 del 2016, Cass n° 1759/21 secondo le quali l'assoggettabilità a contribuzione dei redditi di impresa sussisteva solo nei casi di socio lavoratore e ripartizione degli utili), l'Ente aveva successivamente fatta propria l'interpretazione in questa sede contestata (come da circolare 84/2021). Il
Tribunale provvedeva quindi all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti stante la complessità della questione ed i segnalati contrasti interpretativi.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi: 1) travisamento dei fatti posti alla base della decisione e loro erronea interpretazione;
in particolare errore nell'aver ritenuto che | CP 4 avesse contestato al Pt 1 una omissione contributiva dei redditi da amministratore e non invece di quelli relativi alle
Con quote della società mai denunciati nel relativo quadro del Controparte_7
modello unico per tutto il periodo 2005 - 2011; mancata considerazione dell'errore commesso dai professionisti nel non indicare tra i redditi d'impresa della s.r.l. quelli derivanti dai dividendi non distribuiti, così riducendo la base contributiva;
2) travisamento dei fatti nella parte in cui si era ritenuto provato che il mancato inserimento nella dichiarazione del Pt 1 dei redditi di impresa della s.r.l. di cui lo stesso era socio fosse stato frutto di una scelta consapevole del cliente a seguito delle informazioni ricevute in proposito dai propri commercialisti di fiducia;
errore nell'aver attribuito a responsabilità del contribuente quella che era una complessa scelta in materia di assoggettabilità a contribuzione CP_4, nella gestione IVS artigiani, dei redditi di impresa, non percepiti perché non distribuiti;
errore nel non aver considerato che i commercialisti conoscevano perfettamente l'intera situazione reddituale del Pt 1 errore nell'aver ritenuto non contestata la circostanza che i professionisti avevano compiutamente informato l'attore e che avevano operato con diligenza.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
CP 1 anche quale erede diRadicatosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta
Persona 1 nonché titolare dello studio commerciale Per 1 rag. MA e Bagnolesi rag.
RI, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma. L'appellata reiterava le richieste istruttorie avanzate in primo grado e non accolte e, in subordine, per l'ipotesi di condanna, insisteva nella domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa già chiamata in causa in primo grado.
Si costituiva altresì CP 2, che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito contestava i proposti motivi di gravame chiedendo la conferma della sentenza impugnata. In subordine contestava la copertura assicurativa deducendo che il comportamento della parte assicurata aveva integrato una dolosa violazione delle norme, non già una condotta colposa.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12.05.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
– Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui entrambe le parti appellate hanno rilevato l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea.
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015). Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha sì riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma lo ha fatto, per lo più, raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, dunque ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non, già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado.
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal che l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2. Il perimetro della decisione - Non è contestato e risulta dalla documentazione in Contr atti che Parte 1 , amministratore e socio unico lavoratore della Controparte_7
[...] iscritto alla gestione contributiva IVS degli artigiani, in data 12.10.2012 riceveva dall CP 4 la comunicazione della liquidazione, in via provvisoria, della richiesta pensione di anzianità come artigiano (VOART), con decorrenza dall'1.10.2012. Seguiva la notifica della liquidazione definitiva dell'emolumento pensionistico, che veniva regolarmente erogato dalla data indicata.
In data 15.09.2016 il Pt 1 riceveva dall CP 4 richiesta di restituzione dell'importo di complessive euro 70.636,51 ritenuto indebitamente corrisposto a titolo di pensione nel periodo 1.10.2012 - 30.04.2016. Il provvedimento dell'Ente recava la seguente motivazione: 'eliminazione pensione VOART 33033359 liquidata con decorrenza
1.10.2012 per perdita diritto in conseguenza della verifica di ulteriori redditi da attività autonoma da parte dell'Agenzia delle Entrate per gli anni 2005 - 2011'.
Il suddetto provvedimento veniva impugnato dal Pt 1 davanti al competente giudice del lavoro del Tribunale di Arezzo che, con sentenza n° 8/2018 respingeva il ricorso evidenziando che 'effettivamente al momento in cui la contribuzione nel periodo
2005-2011 è stata versata in modo non corrispondente al reddito prodotto (in parte non comunicato all'istituto come soggetto a contribuzione) e che il pagamento medio tempore intervenuto per gli anni non soggetti a prescrizione... [...]... non ha permesso di completare il quantum contributivo per l'accesso alla pensione di anzianità a partire dall'ottobre 2012, rende effettiva la percezione senza titolo delle somme riscosse dal sig. Pt 1 er gli anni oggetto di giudizio (2012/2016)...' Concludeva affermando che
'il comportamento doloso del percipiente permette la ripetibilità delle somme versate...', non ritenendosi applicabile l'art 13 L. 412/1991 nella parte in cui prevedeva la possibilità dell CP 4 di recuperare quanto eventualmente pagato in eccedenza solo entro e non oltre l'anno successivo. Il Pt 1 non impugnava la suddetta sentenza che dunque passava in giudicato e proponeva invece richiesta di risarcimento danni nei confronti dello studio di commercialisti Controparte_8 che non è contestato avessero provveduto a curare le dichiarazioni dei redditi del Pt 1 nel periodo 2005 - 2010, a cui si riferivano i rilievi che avevano portato al provvedimento con cui | CP_4 gli aveva richiesto la restituzione dei ratei pensionistici corrisposti dal 2012 al 2016, contestualmente revocando la pensione di anzianità per detto periodo.
E' circostanza non controversa che nel periodo in contestazione (2005 - 2010 come arco temporale cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi in questione) il Pt 1 con riferimento alla propria dichiarazione dei redditi, non aveva assoggettato a contribuzione anche il reddito della s.r.l. di cui era socio e amministratore unico, così come non è contestato che gli utili sociali in detto periodo non fossero stati oggetto di distribuzione (con la conseguenza che non erano stati percepiti dal Pt 1 in quanto '
accantonati dalla società a riserva. Conseguentemente, i versamenti contributivi erano stati effettuati dal Pt 1 sulla base dei c.d. importi 'minimali' (di cui infra).
L CP 4, recependo l'interpretazione secondo la quale "per i soci lavoratori di srl iscritti in quanto tali alle gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci", provvedeva a ridurre il periodo in cui la pensione di anzianità poteva considerarsi maturata in ragione della ritenuta omessa contribuzione.
Tanto premesso, è controversa sia la ricostruzione in fatto della questione presupposta, resa dal primo giudice, sia la responsabilità professionale del commercialista con riferimento alla negligente condotta consistente nell'omessa completa dichiarazione dei redditi del Pt 1 nonché con riferimento agli obblighi informativi nei confronti del cliente.
3.Le istanze istruttorie reiterate da parte appellata CP 1 - Va
CP 1 che, nel preliminarmente esaminata l'stanza formulata da parte appellata richiedere la conferma della sentenza impugnata, ha reiterato le istanze istruttorie formulate e non accolte in primo grado.
Benvero, se è principio pacifico quello secondo il quale la parte appellata vincitrice in primo grado può insistere nelle eccezioni e domande non accolte senza bisogno di proporre appello incidentale, tuttavia la reiterazione delle istanze istruttorie in appello presuppone, per essere accolta, una motivata censura dell'error in procedendo del
Tribunale con riferimento alla loro mancata assunzione (cfr. ex plurimus, Cass. n.
3274/2019; 1532/2018; Cass. n. 25652/2017).
Nel caso di specie, con riferimento alle istanze istruttorie reiterate in questa sede da parte appellata, il Tribunale (con ordinanza depositata il 2.02.2021) ha respinto tutte le istanze istruttorie, ritenendo la causa istruita documentalmente e matura per la decisione. La parte appellata si è limitata a reiterare le istanze già formulate, senza nulla dire né circa la eventuale erronea valutazione istruttoria del primo giudice, né circa le conseguenze in punto di rafforzamento, a fronte dei motivi di appello, della decisione di cui viene chiesta la conferma a seguito dell'espletamento delle prove resa - -
testimoniali e dell'ordine di esibizione richiesti. Dal che l'inammissibilità della richiesta.
Per mera completezza si evidenzia comunque l'irrilevanza ai fini del decidere sia dei capitoli di prova testimoniale proposti dall'appellata (inerenti la redazione della documentazione fiscale, la parziale sanatoria contributiva fatta dal Pt 1 ovvero tutte circostanze risultanti documentalmente e comunque non contestate), sia dell'ordine di esibizione della documentazione fiscale dell'attore relativa all'anno 2011,
modello unico e bilancio della società, già prodotti in atti, nonché della documentazione previdenziale CP_4, istanza quest'ultima generica e comunque non utile stante i termini della questione).
4.Il primo motivo di appello: la ricostruzione dei fatti - Con il primo motivo di gravame ci si duole del fatto che il Tribunale non abbia correttamente ricostruito i fatti posti alla base della decisione, laddove, sia nella parte espositiva, sia nella parte motiva, ha ricondotto la contestazione fatta dall CP_4, e posta alla base della pretesa risarcitoria, al versamento della contribuzione senza tenere conto del reddito del Pt 1 quale Con amministratore della società CP 7 ma prendendo come riferimento il solo reddito dello stesso quale socio dipendente.
Al contrario, l'appellante evidenziava come la questione presupposta dalla domanda risarcitoria fosse del tutto differente e la perdita del diritto alla pensione di anzianità dal
2012 al 2016, con la contestuale richiesta dell CP 4 di restituzione dell'importo indebitamente percepito a tale titolo in detto periodo, fossero stati conseguenti alla rilevata omissione contributiva relativa ai redditi dell'impresa MA.BO., denunciati da quest'ultima, ma non dal Pt 1 nella sua dichiarazione quale socio lavoratore, per tutto il periodo 2005 - 2011 (con riferimento all'anno contributivo 2010).
Il motivo è solo parzialmente fondato nei termini di seguito specificati.
Il primo giudice, nella parte della sentenza dedicata allo svolgimento del processo, nel descrivere la posizione del Pt 1 esponeva: 'L'attore deduceva a sostegno delle proprie domande che CP 4 gli aveva richiesto la restituzione del trattamento pensionistico erogato dal 01.10.2012 al 30.04.2016, in quanto dal 2005 al 2011 la contribuzione era stata versata in modo non corrispondente al reddito prodotto, essendo Contr stato omesso il reddito del Pt 1 da amministratore della società CP_7
risultando così soltanto quello da lavoro dipendente'. La medesima ricostruzione dei fatti era ripresa dal Tribunale anche nella prima parte della motivazione, laddove osservava che: 'L'attore imputa ai convenuti l'errata comunicazione dei propri redditi, in quanto Contr non includono quelli percepiti come amministratore della CP_7 motivo per cui
1 CP_4 ha richiesto la restituzione del trattamento pensionistico...'
La descrizione dei fatti che risulta dai sopra esposti passaggi della decisione impugnata appare, almeno in parte, in effetti attinta da un errore di fondo o quantomeno da una sostanziale imprecisione - nelle sole parti in cui ha fatto coincidere l'errore commesso dai commercialisti e la conseguente contestazione dell CP 4 con la mancata considerazione del reddito percepito dal Pt 1 quale amministratore della società, accanto ed in aggiunta al reddito quale socio lavoratore. Nel caso di specie risulta infatti
- e peraltro non è contestato tra le parti - che, nel periodo 2005 - 2010 il Pt 1
-
Contr CP 7 senza tenere conto aveva versato i contributi quale socio lavoratore della dei redditi di impresa maturati in detto periodo. Non è dunque controverso che i professionisti convenuti, nel curare le dichiarazioni dei redditi del Pt 1 on avessero
Con indicato il reddito della CP 7 di cui pure si occupavano, ai fini dei versamenti contributivi del suo socio, valorizzando il fatto che i relativi utili non erano stati distribuiti, bensì accantonati a riserva dalla società. Non viene invece in rilievo la differente questione relativa al computo della base contributiva sulla base del reddito da amministratore, oltre che quello di socio lavoratore, cui pare far riferimento il
Tribunale in alcuni dei primi passaggi della sentenza impugnata. Conseguentemente, nel periodo in questione, il Pt 1 iscritto alla gestione artigiani quale socio lavoratore della s.r.l., aveva versato i contributi obbligatori nella misura c.d. minimale, nei termini di cui all'art. 1 co 3 L. 233/1990. La pensione di anzianità, riconosciuta in un primo momento da CP_4 a partire dal 2012, era stata calcolata sulla base dei suddetti contributi minimi 'effettivamente versati, salvo successivamente eccepire | CP 4 l'omessa contribuzione del Pt 1 sulla base degli utili della società e, non potendo più chiedere il versamento integrativo dei contributi, riparametrare i contributi versati rispetto a tutti gli anni di riferimento, così pervenendo ad una diminuzione dell'anzianità per la maturazione dell'età pensionabile dell'odierno appellante (in tal modo quindi al Pt 1 erano venuti a mancare i contributi ritenuti necessari per vari mesi, che erano stati detratti dalla sua anzianità). Ritenuti sussistenti redditi superiori non dichiarati dal socio (ma solo dalla società), rispetto ai quali considerare evaso il corrispondente obbligo contributivo integrativo percentuale, l'ente previdenziale aveva valutato che il
'minimale' contributivo avesse perso la sua funzione di garanzia e, di conseguenza, la contribuzione versata era stata riproporzionata' in modo da ritenere coperto, dal punto di vista contributivo, il solo minor periodo per il quale gli importi versati corrispondevano ai maggiori contributi dovuti sulla base del reddito societario. Nel caso di specie, dunque, la contestazione fatta dall CP_4 al Pt_1 e, conseguentemente la domanda risarcitoria da quest'ultimo spiegata nei confronti dei propri commercialisti, è incentrata sull'omessa indicazione, nella dichiarazione dei Contr redditi del Pt 1 dei redditi di CP_7 di cui era socio unico, mentre non è
oggetto di discussione la differente problematica della mancata dichiarazione dei redditi percepiti come amministratore, né tantomeno la ulteriore complessa questione circa la necessità o meno - e in quali termini e a quali condizioni - del contemporaneo versamento dei contributi sia con riferimento alla gestione artigiani per l'attività di socio lavoratore, sia con riferimento alla c.d. gestione separata per l'attività di amministratore.
Dopo i sopraindicati passaggi da cui emerge un non preciso inquadramento della questione - in termini di omessa dichiarazione del reddito come amministratore, anziché di omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi del socio lavoratore, dei redditi di impresa della società nel proseguo della motivazione, il primo giudice ha tuttavia
-
rimesso correttamente a fuoco la problematica nei giusti termini risultanti dagli atti e non controversi tra le parti, affermando: ...nel caso de quo viene in rilievo l'assoggettabilità o meno a contribuzione dei redditi di impresa che, a parere dell CP_4, impongono la copertura previdenziale, mentre per parte della dottrina e della giurisprudenza, tale obbligo sussiste solo in caso di socio lavoratore o nel caso di ripartizione degli utili...'
Dal che l'accoglimento del motivo di gravame con riferimento alle sole parti di esposizione e motivazione in cui si fa riferimento alla omessa considerazione, nelle dichiarazioni dei redditi del Pt 1 dei redditi percepiti quale amministratore, accanto a quelli di socio lavoratore, per come sopra specificato. Va tuttavia aggiunto che l'accoglimento nei suddetti termini concerne parti per lo più descrittive, senza che ne risulti inficiato il ragionamento poi sviluppato nella parte motiva, in cui la questione
'presupposta' appare chiaramente individuata nei suoi corretti termini, nei termini di seguito specificati.
5.Il secondo motivo di appello: la responsabilità professionale Il secondo motivo di gravame si incentra sulla seguente circostanza: se l'esclusione del reddito di impresa dalla dichiarazione dei redditi del socio lavoratore, ai fini del versamento dei contributi, abbia o meno integrato un errore da parte dei commercialisti;
se, in caso positivo, l'omissione sia dipesa o meno dalla mancata completezza delle informazioni fornite dal cliente, ovvero se si sia trattato di una precisa scelta interpretativa adottata consapevolmente nell'ambito di una questione controversa. A tale ultimo proposito, si innesta quindi l'ulteriore tema circa l'adeguatezza dell'informazione del cliente,
l'assolvimento del relativo dovere e la sussistenza o meno - nonchè l'eventuale rilevanza
- di una predisposizione concordata della dichiarazione dei redditi con riferimento all'aspetto in esame.
Tanto premesso, si osserva in primo luogo come i modelli unici del Pt 1 elaborati dallo studio commerciale convenuto dal 2005 al 2010, sono stati redatti sulla base di tutta la necessaria documentazione fiscale, sia del socio sia della società, non risultando provato che il cliente avesse omesso di comunicare i reali dati relativi agli utili della s.r.l. di cui il Pt 1 era socio. In tal senso è infatti pacifico e risulta dagli atti che i commercialisti convenuti si occupavano nel periodo in esame sia delle dichiarazioni dei redditi personali del Pt 1 sia di quelle della società MA.BO. s.r.l., della quale hanno peraltro prodotto in atti dichiarazioni e bilanci.
Deve pertanto ritenersi fondata la parte del motivo di appello che si riferisce alla statuizione con cui il Tribunale, dopo aver affermato l'obbligo del cliente, che si sia affidato ad un commercialista per la dichiarazione dei redditi, di fornirgli tutti i dati necessari per la dichiarazione, assume che quest'ultimo non è esonerato da responsabilità essendo suo preciso obbligo far sì che la dichiarazione dei redditi compilata per il tramite del commercialista sia fedelmente eseguita.
Nel caso di specie risulta chiaramente che l'omessa indicazione del reddito societario ai fini del versamento degli oneri contributivi non sia dipesa da incompleta documentazione o mancate informazioni date dal cliente ai suoi commercialisti. Oltre a questo, non soltanto non risulta in alcun modo provato che fosse stato il cliente a indicare ai professionisti di seguire detta linea interpretativa, ma, comunque, si osserva come, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la condotta colposa del professionista, qualora sussistente, non verrebbe meno se quest'ultimo avesse, nell'eseguire l'incarico, operato scelte erronee, nonostante che queste fossero state sollecitate dal cliente, giacchè le scelte tecniche costituiscono compito esclusivo del professionista cui il soggetto si sia affidato (lo ha di recente ribadito Cass. in Ordinanza n. 35489 del 19/12/2023 in cui la Suprema Corte, con specifico riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato, ha affermato che il professionista non può sollevarsi dalla propria responsabilità imputando al cliente la volontà delle scelte non corrette).
Ciò detto, ritenuta non provata e comunque irrilevante la volontà eventualmente espressa dal cliente circa l'impostazione della dichiarazione dei redditi per la cui compilazione si era affidato a professionisti, andando ad affrontare l'ulteriore punto del motivo di appello, va quindi verificato se la condotta tenuta dai commercialisti convenuti sia stata effettivamente erronea e connotata da negligenza.
Per farlo vanno in primo luogo ricostruiti i termini della specifica questione presupposta, inerente i criteri e le modalità di individuazione dei redditi imponibili ai fini contributivi, nel particolare caso del socio lavoratore e amministratore unico di una s.r.l.
A tale proposito si osserva che il combinato disposto degli artt. 1, comma 1 della Legge
n. 233/1990 e 3-bis del D.L. n. 384/1992, conv. in Legge n. 438/1992 stabilisce che l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alla Gestione Artigiani e
Commercianti sia pari al 12% della "totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini
Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono".
Con le circolari nn. 32/1999 e 102/2003, | CP 4 ha per anni interpretato tali norme nel senso che "per i soci lavoratori di s.r.l., iscritti in quanto tali alle gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi,
ancorché non distribuiti ai soci".
Detta interpretazione era stata in particolare incentrata sul disposto dell'articolo 3- bis, D.L. 384/1992 (convertito nella L. 438/1992) ove si prevedeva che "a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo
1, L. 233/1990, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono"; in particolare CP 4 riteneva che la normativa richiamata distinguesse tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale, al fine di assicurare un ampio spettro di commisurazione dei contributi previdenziali: quindi, ove si faceva riferimento ai "redditi di impresa", secondo l'Ente si sarebbero dovuti intendere i redditi per i quali la normativa può richiedere una prestazione pensionistica.
Secondo la suddetta tesi sostenuta dall'CP_4, quindi, qualora si fosse trattato di soci iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti, che prestavano la propria attività lavorativa nell'azienda, questi avrebbero dovuto sostanzialmente essere comunque ed in ogni caso soggetti al regime della c.d. trasparenza fiscale - come previsto per legge per i soli soci delle società di persone - in forza del quale il reddito prodotto dalla società
è imputato al socio in maniera proporzionale alla sua quota di partecipazione, ma indipendentemente dalla sua effettiva percezione.
Tale posizione dell'Ente è stata nel tempo contrastata prima dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Bologna n. 210/2019, Corte d'Appello Bologna n. 487/2020,
Tribunale di Spoleto n. 157/2022) quindi sempre più nettamente avversata dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 23792/2019, n. 23790/2019 e n. 21540/20192019).
Il suddetto orientamento giurisprudenziale si richiama in particolare al differente trattamento fiscale delle società di persone rispetto alle società di capitali: per le prime
è vigente un generale principio 'di trasparenza fiscale' previsto dall'art. 5 TUIR (DPR
917/2016), secondo cui i redditi conseguiti sono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili;
per le società di capitali, invece, il principio di c.d. 'trasparenza fiscale' (artt. 115, 116 TUIR) vale solo in presenza di stringenti requisiti (in particolare per le s.r.l. nei casi in cui il volume di ricavi non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, e la compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10) e, comunque, solo a seguito di esercizio della relativa 'opzione' rispetto a tale regime, in termini di scelta volontaria: se l'opzione non viene esercitata, i redditi della società s.r.l.
e quelli dei soci rimangono separati anche ai fini del trattamento fiscale (ed invero, stante le vicende societarie, potrebbe avvenire che quei redditi, accantonati in riserva, siano solo successivamente distribuiti, andando a spettare ad un diverso socio, nei cui confronti, ad esempio, sia effettuata la cessione delle quote).
Su tali presupposti, la giurisprudenza è andata equiparando la situazione dei redditi accantonati in riserva dalla società di capitali, alla situazione del reddito prodotto dalla medesima società, laddove il socio non svolga attività lavorativa, escludendo, in entrambi i casi, i redditi societari dal computo del reddito a fini contributivi.
In particolare Cass n° 23790/2019 ha evidenziato come per i soci di società di capitali la condizione essenziale affinchè sorga l'obbligo contributivo della gestione artigiani è quella della partecipazione personale al lavoro aziendale', mentre la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito da capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)'. E' stato conseguentemente affermato che gli utili derivanti dalla mera partecipazione alla società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TU delle imposte sui redditi, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'art. 3 bis
DL 384/1992.
Nello stesso senso si è posta Cass n° 24907/2019, secondo cui la suindicata impostazione sarebbe coerente con tutto il sistema così come delineato dall'art. 38 co
2 Cost, che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitano ad investire i propri capitali a scopo di utili. Sulla base di tali presupposti, si è dunque affermato che, anche nel caso dell'accantonamento con riserva degli utili da parte della società di capitali, vi sia una sorta di 'reinvestimento' dei redditi conseguiti dalla società, così che tali redditi devono considerarsi come 'da capitale', con esclusione del loro computo come base dei versamenti a fini previdenziali del socio lavoratore.
Il sopra menzionato orientamento si è da ultimo consolidato con l'ordinanza della
Cassazione n° 4018/2025, che, richiamando l'analoga precedente pronuncia n°
22901/2024, ha precisato che il lavoratore autonomo, iscritto a una gestione previdenziale, è tenuto a versare i contributi sulla totalità dei 'redditi d'impresa', ovvero quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriali (ai sensi dell'art. 55 del d.P.R.
n. 917/1986), con esclusione da questa base imponibile dei "redditi di capitale". Tra questi rientrano, secondo l'art. 44 del medesimo decreto, quelli che provengono dalla mera partecipazione a società di capitali, quando non è prevista una contestuale prestazione di attività lavorativa. In altre parole, gli utili percepiti da un socio per il solo fatto di detenere quote della società (come i dividendi) sono considerati un ritorno sull'investimento di capitale e, come tali, non possono essere assoggettati a contribuzione previdenziale.
La suddetta differenza di trattamento e di computo del reddito di socio di società di persone rispetto alle società di capitali è stata sviluppata partendo dalla pronuncia della Corte Costituzionale n° 354/2001 in cui si è affermato che "secondo il D.P.R. n. 917 del
1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito,
i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo d.P.R.
n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare "a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione", proporzionalmente alla "quota di partecipazione agli utili", in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa sì, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio".
Tale interpretazione giurisprudenziale è stata avallata dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali (in particolare con la nota n° 7476 del 16 luglio 2020), quindi in parte recepita dall CP_4, che l'ha trasfusa nella circolare n° 84/2021, con la quale si è stabilito che devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali in cui i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa. Tuttavia secondo detta circolare restano valide le regole ordinarie di obbligo contributivo, in caso di svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.
In sostanza, dunque con detta circolare dunque | CP_4, mutando parzialmente il proprio indirizzo, ha ritenuto non rilevanti a fini previdenziali gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza la corrispondente prestazione di attività lavorativa.
Da tali ultime linee interpretative dell CP_4 è rimasto invece escluso l'ulteriore adeguamento rispetto a quella parte della giurisprudenza che, andando ad equiparare il suddetto caso dei redditi di impresa senza prestazione di attività lavorativa, al caso degli utili di impresa non distribuiti, ha escluso anche questi ultimi dal computo della base contributiva.
In proposito, più di recente, la Corte di Appello di Firenze con la sentenza n° 555/2023, occupandosi di un caso analogo a quello in esame, ponendosi nel filone giurisprudenziale già tracciato da Cass n° 40314/2021, Cass. 18594/2020, Cass. 19001/2020, Cass.
21540/2019, nonché da una serie di pronunce di merito quali quelle della Corte di
Appello dell'Aquila n° 752 e 774 del 2015, ha chiaramente affermato come gli utili accantonati a riserva di una società di capitali vadano equiparati al caso del reddito del socio non lavoratore e non possano dunque essere ricompresi tra quei redditi d'impresa rilevanti ai fini IRPEF ai quali è rapportato il contributo previdenziale, ai sensi dell'art.
3-bis del D.L. n. 384/1992, poiché, non essendo effettivamente conseguiti dal socio, questi devono considerarsi imputati solo alla società. Considerato infatti che tale ultima norma prevede, al comma 1, che l'ammontare del contributo previdenziale annuo dovuto da artigiani e commercianti è il "rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono", poiché costituiscono reddito di impresa da dichiararsi ai fini Irpef soltanto gli utili realmente distribuiti e percepiti dal socio di società di capitali che esso presti o meno attività lavorativa nella società in quanto vige il principio di cassa e non di competenza, la tassazione Irpef in capo ai soci dovrebbe riguardare solo gli utili e le somme di analoga natura distribuiti dalla società e quindi effettivamente incassati dai soci.
Tale ultimo orientamento, come detto, non risulta ancora recepito nelle circolari CP_4.
Da quanto sopra risulta chiaramente quanto sia stata - e in parte sia ancora controversa la questione inerente la base imponibile su cui effettuare il pagamento dei contributi variabili (che si sommano ai contributi fissi per il caso in cui il socio superi il reddito minimale) da parte del socio lavoratore di una s.r.l. i cui dividendi non siano stati distribuiti, ma interamente accantonati a riserva dalla società.
In particolare all'epoca dei fatti, tra il 2005 ed il 2010, mentre era consolidato l'orientamento dell CP 4 secondo il quale i soci di srl artigiane dovevano pagare i contributi previdenziali a percentuale, eccedenti il limite minimo annuale previsto, su tutti i redditi di partecipazione ad essi derivanti dalle quote di srl possedute, a prescindere dall'effettiva percezione dei dividendi, la giurisprudenza, correlando la questione contributiva con una interpretazione coordinata delle norme fiscali e tributarie, si stava muovendo in senso inverso, alimentata da un rilevante contenzioso sul punto.
A fronte di ciò nel caso in esame, i commercialisti convenuti, nel compilare la dichiarazione dei redditi di un socio lavoratore e amministratore unico di CP 7 in periodo in cui pacificamente la società di capitali non aveva distribuito gli utili - quindi non percepiti dal socio - ma li aveva accantonati a riserva, non avevano considerato i redditi da capitale societario, ovvero gli utili (nella fattispecie non percepiti dal socio in quanto accantonati a riserva).
I contributi erano stati quindi versati sulla base dei c.d. importi minimali, che per gli anni 2009 e 2010 erano peraltro in linea anche con il fatto che la s.r.l. aveva prodotto utili inferiori ai detti minimali, non ingenerando dunque differenze contributive. Per gli anni 2005, 2006, 2007 2008, invece, considerando gli utili accantonati a riserva anche a fini contributivi, secondo l'interpretazione dell CP_4, i contributi avrebbero dovuto superare il valore minimale, comportando un versamento integrativo che, non potendo più essere richiesto dall'Ente, determinava quest'ultimo a ridurre il periodo di anzianità ai fini pensionistici, in relazione ai minori contributi ritenuti versati.
Dunque la scelta operata dai professionisti, pur essendo all'epoca dei fatti sicuramente in contrasto con le circolari emanate da CP_4 (nel 1999 e nel 2003), si presentava del tutto in linea con una compiuta interpretazione delle pur complesse norme tributarie e fiscali in materia (per come sopra specificato), tanto è vero che, negli anni immediatamente successivi l'impostazione dell'Ente previdenziale veniva confutata da numerose pronunce sia di merito, sia di legittimità, all'esito delle quale anche l'indirizzo dell'ente mutava almeno in parte l'approccio, sfociando in una nuova circolare interpretativa (ovvero la circolare 84/2021 che come detto sopra si era allineata alla giurisprudenza che sosteneva l'esclusione ai fini dei versamenti contributivi degli utili derivanti dalla mera partecipazione alla società di capitali, non accompagnata da prestazione lavorativa). Neppure con tale ultima circolare L'Ente previdenziale aveva invece fatto proprio l'orientamento di legittimità che, equiparando il caso degli utili societari percepiti dal socio senza prestazione lavorativa, al caso degli utili sociali maturati dal socio lavoratore, ma non distribuiti dalla società che li aveva accantonati, era pervenuta ad escludere anche questi ultimi dal computo della base contributiva.
All'epoca dei fatti si trattava sicuramente di questione opinabile e ancora controversa, stante la particolare complessità interpretativa delle tante norme che contribuivano a delineare il quadro di riferimento per il computo della base contributiva del socio lavoratore e amministratore di una s.r.l. nella particolare ipotesi in cui la società, che non aveva optato per la c.d. gestione trasparente di cui si è detto sopra, aveva accantonato i dividenti a riserva, senza distribuirli.
Ciò detto, è principio di diritto che nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili caratterizzate da complessità, deve ritenersi esclusa la responsabilità del professionista nei confronti del suo cliente, a meno che non ricorra il dolo o la colpa grave (cfr. Cass. 1161/ 1990; Cass. 10068/ 1996; Cass. 16846/ 2005; Cass. 974/ 2007; Cass. 20828/ 2009). Regola, questa, che, sebbene dettata per la prestazione dell'avvocato, è altresì valida per ogni altra prestazione professionale simile, come ribadito da ultimo anche da Cass. n° 32789/2024 che ha applicato i medesimi principi ad un caso di responsabilità professionale del commercialista.
Non può infatti, nel caso di specie essere ritenuta colpa grave il non aver tenuto conto dell'interpretazione dell'epoca dell CP 4 (risultata, come spiegato nelle successive pronunce della Cassazione, non conforme ad una compiuta interpretazione delle norme tributarie di riferimento), perché, altrimenti, dovrebbe dirsi che è imposta ad ogni professionista la cautela (generica) di tenere conto dell'interpretazione delle norme fatte da altri e, in particolare, dalle Autorità amministrative di riferimento, evidentemente non vincolante;
il che non è ricavabile da alcuna norma del sistema (cfr. Cass. 25699/24
cit.).
E ciò è tanto più vero in un caso, come quello in esame, in cui si è andato consolidando un indirizzo giurisprudenziale che, qualora coltivato in tutti i gradi di giudizio della causa previdenziale, fino ad ottenere una pronuncia di legittimità, avrebbe portato all'affermazione della corretta impostazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei commercialisti, nei termini sopra evidenziati.
Per quanto sopra deve dunque essere respinta la parte del motivo di gravame inerente la responsabilità dei professionisti con riferimento ai criterio utilizzato nelle specifiche dichiarazioni dei redditi del Pt 1
Va quindi affrontato l'esame dell'ulteriore segmento del motivo di appello, laddove si censura l'affermazione del Tribunale in merito alla sussistenza della prova della compiuta informazione del cliente circa la controversa interpretazione delle norme sul punto e si lamenta l'erroneità dell'affermazione con cui il Tribunale ha ritenuto non essere stato contestato l'intervenuto accordo tra commercialista e cliente circa la linea da seguire.
Con riferimento al detto aspetto il Tribunale ha così argomentato: '...Del resto Pt 1 non ha specificamente contestato che i professionisti non abbiano assolto all'obbligo di fornire completa informazione al cliente, prospettando tutte le soluzioni praticabili, tenuto conto della normativa di riferimento e dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza, in modo da porre il cliente nella condizione di scegliere secondo il proprio interesse, ammettendo invece che tra lui e i professionisti ci fosse una decisione condivisa...'
Il motivo è solo parzialmente fondato nei termini di seguito specificati. A fronte dell'affermazione dei convenuti, che, costituendosi in primo grado hanno evidenziato di aver offerto tutte le necessarie informazioni sugli orientamenti giurisprudenziali relativi alla questione in esame (cfr. pag 7 comparsa di costituzione I grado: ...I professionisti hanno assolto all'obbligo di fornire completa informazione al cliente, prospettando tutte le soluzioni praticabili, tenuto conto della normativa di riferimento e dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza, in modo da porre il cliente nella condizione di scegliere, secondo il proprio interesse...') nella memoria ex art. 183 co VI n° 1 c.p.c. la parte attrice Pt 1 ha utilizzato espressioni che non possono ritenersi conciliabili con la 'non contestazione' dell'aver ricevuto una completa informazione sulla questione controversa dai professionisti incaricati, laddove si afferma: ...Quale informativa avrebbe ricevuto il sig. Pt 1 Quella di non
Cont assoggettare a contribuzione il reddito della A quale scopo? Per poi vedersi sospendere e ritirata la pensione?...' Ancora più chiaramente è stata avversata la
- prospettata invece dai convenuti conclusione di un accordo tra cliente e professionisti circa l'adozione dell'orientamento interpretativo di cui si è detto:
...Secondo la paradossale e non veritiera ricostruzione di controparte, il sig. Pt 1 si sarebbe rivolto ad uno studio professionale e avrebbe concordato di disattendere la normativa vigente (ovvero di non dichiarare dei redditi); detto fatto, oltre a non essere vero, comporterebbe anche gravi responsabilità deontologiche di controparte( la quale
è tenuta a lavorare con professionalità e diligenza). L'odierna parte attrice si è rivolta a dei professionisti per effettuare la dichiarazione dei redditi così come imposto dalla normativa vigente( cosa che però non è stata fatta)...'
Nei suddetti termini l'effettiva completa informazione del cliente e l'accordo con lo stesso circa la linea interpretativa da seguire, non possono ritenersi fatti 'non contestati'
e come tali pacifici e non bisognosi di prova.
Se è senz'altro vero che la contestazione fatta in tal senso dal Pt 1 è rimasta in termini generici, è altrettanto vero che anche l'enunciazione dell'intervenuta informazione del cliente e del raggiungimento con lo stesso di un accordo circa la linea da seguire, sono stati espressi in termini assolutamente generici (nel senso che i convenuti non hanno specificato come e quando avrebbero informato il cliente, né hanno allegato i termini e la situazione in cui l'accordo sull'interpretazione da seguire sarebbe maturato).
Ora, in tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione di una parte, la difesa della controparte non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla parte onerata (cfr. Cass. n°
10629/2024).
A fronte di ciò, deve ritenersi che nel caso di specie i commercialisti non abbiano assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante, relativamente al positivo assolvimento dei doveri informativi del cliente circa i rischi e le conseguenze della controversa questione interpretativa oggetto della presente causa. Il commercialista infatti, quale che sia l'oggetto specifico della sua prestazione, ha l'obbligo di completa informazione del cliente, e, dunque, ha l'obbligo di prospettargli sia le soluzioni praticabili, che, tra quelle dal cliente eventualmente desiderate, le non praticabili o non convenienti, cosi da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse (cfr. in termini Cass. n°
654093/2019; Cass. n. 13007/2016).
Nel caso di specie i commercialisti hanno effettuato la dichiarazione dei redditi seguendo una impostazione che, come detto sopra, appare conforme alla normativa tributaria applicabile allo specifico caso, ma non risulta abbiano informato il cliente della differente interpretazione dell CP_4, seguendo la quale, il Pt 1 avrebbe dovuto effettuare nell'immediato maggiori esborsi a livello di imposte e di versamenti contributivi, ma non avrebbe dovuto poi affrontare le contestazioni CP_4.
Ciò detto, va tuttavia osservato come la violazione del dovere informativo da parte del professionista non basta di per sé solo a far ritenere sussistente il nesso causale tra l'omessa illustrazione dei termini interpretativi della questione e il danno derivante dall'intervenuta contestazione da parte dell CP 4. Il Pt 1 vrebbe infatti a sua volta dovuto provare trattandosi di fatto costitutivo della sua pretesa che, qualora
- -
informato della interpretazione seguita da CP_4, avrebbe optato per detta soluzione in linea con l'indirizzo dell'Ente previdenziale, ancorchè ciò confliggesse con tutta una serie di norme tributarie e comportasse nell'immediato maggiori esborsi. Non solo tale prova non è stata fornita, ma anzi, dalla complessiva lettura degli atti, appare al contrario possibile inferire, a livello di presunzioni gravi precise e concordanti, che il Pt 1 avrebbe comunque avallato la linea scelta dai professionisti da lui incaricati: in tal senso milita il fatto che anche per l'anno 2011 l'appellante, pur essendosi rivolto ad altro studio professionale, aveva per tale anno continuato ad effettuare la dichiarazione dei redditi nei medesimi termini. A ciò si aggiunge la circostanza che, prima di decidere di haintraprendere il contenzioso nei confronti dei propri commercialisti, il Pt 1 comunque sostenuto la erroneità dell'interpretazione CP_4 davanti al giudice del lavoro, salvo poi non impugnare la sentenza non favorevole di primo grado e non coltivare il contenzioso nei successivi gradi di giudizio. In detti termini, dunque, deve essere confermata la decisione del primo giudice di rigetto della pretesa risarcitoria, seppure con la motivazione parzialmente differente di cui sopra.
6.La domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione-Stante la conferma del rigetto della domanda risarcitoria, la domanda di manleva del professionista nei confronti dell'assicurazione risulta assorbita.
7.Le spese di lite - Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, si ritiene sussistano i presupposti per l'integrale compensazione tra tutte le parti in causa, in considerazione sia della particolare complessità delle questioni trattate, sia dei conflitti giurisprudenziali che le hanno caratterizzate e le caratterizzano tutt'ora.
In proposito si osserva come la Corte Costituzionale con la pronuncia n° 77 del
19.04.2018 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di "assoluta novità della questione trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti", ma anche in presenza di "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Alla luce della suddetta dichiarazione di parziale incostituzionalità, la Suprema Corte ha affermato come ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), anche nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza interpretativa,
o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n° 4696 del 18.02.2019). In particolare la Corte ha affermato come "contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata". Nel caso di specie si ritiene che la fattispecie presupposta rispetto alla invocata responsabilità dei professionisti, per come sopra delineata, presenti profili di non comune complessità, cui è corrisposto un articolato sviluppo giurisprudenziale, tale da giustificare la compensazione delle spese di lite.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata con la motivazione di cui sopra;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19.09.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni