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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/10/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano il Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 1719 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta per la decisione il 20.6.2025 ex art. 281 quinquies c.p.c., vertente tra
rappresentato e difeso dall'avvocato Grazia Maria Corio in virtù della Parte_1 procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Gioia Tauro, alla Via Sarino Pugliese n.126,
e
rappresentata e difesa dall'avvocato Flavia Lozzi in virtù della Controparte_1 procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n.113.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 7.3.2022 ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n.99 emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri il 13.1.2022 per il pagamento, in favore della della somma di euro 10.168,70 (oltre interessi e Controparte_1 spese), quale corrispettivo per la vendita di merce (abbigliamento).
Il citante ha riferito: che il giudice ingiungente è territorialmente incompetente;
che non sussistono i presupposti degli artt. 20 c.p.c. e 1182, co.3, c.c.; che il credito non è provato, per inidoneità delle fatture depositate.
La citata ha replicato: che l'opposizione è improcedibile ai sensi dell'art. 647 c.p.c., per tardiva costituzione della controparte;
che il giudice ingiungente è territorialmente competente per il procedimento sommario;
che l'obbligazione presupposta è reale;
che ha ripetutamente ed infruttuosamente chiesto al compratore l'adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 1498
c.c.; che l'opposizione deve essere rigettata.
All'udienza del 20.6.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
Vanno anzitutto esaminate le eccezioni processuali articolate dalle parti. Per l'improcedibilità dell'opposizione va ricordato che allorquando venga proposta l'opposizione a decreto ingiuntivo intempestivamente e sia seguita da costituzione tempestiva oppure venga proposta tempestivamente, ma sia seguita da una costituzione tardiva dell'opponente, non sussiste la possibilità della formulazione da parte del creditore della richiesta ai sensi dell'art. 647 c.p.c., che si deve intendere limitata o alla mancanza di opposizione o alla mancanza di costituzione dopo l'opposizione; nelle suddette ipotesi,
l'efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell'opposizione o di mancata costituzione, ma, essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio, la definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza (ferma la possibilità della concessione della provvisoria esecutività al decreto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.), in quanto l'opposizione dev'essere dichiarata rispettivamente inammissibile o improcedibile d'ufficio nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come ulteriore sviluppo della fase monitoria (cfr. C.
n.13252/2006). Orbene la parte opponente si è tempestivamente costituita il 17.3.2022 (non il 30.3.2022) con rigetto dell'eccezione della società opposta.
Per l'eccezione di incompetenza territoriale, le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro;
costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, co.3, c.c., quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa mentre, ove tale determinazione non sia stata eseguita ab origine dal titolo, l'obbligazione deve essere invece adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile (cfr. C. n.34944/2021). Ebbene i documenti prodotti dalla creditrice manifestano che l'obbligazione presupposta può essere qualificata “pecuniaria”
(cfr. doc. n.2 e n.3 fasc. parte), con applicazione dell'art.1182, co.3, c.c. e rigetto dell'eccezione esaminata.
Dopo di che va scrutinato il merito della lite tenendo conto che la Controparte_1 ha domandato l'adempimento di un contratto (di vendita), come si desume dal ricorso introduttivo. Il procedimento ingiuntivo è infatti composto di due fasi distinte, ma intrinsecamente congiunte dalla identità della cognizione richiesta;
la unicità del procedimento, includente quindi l'eventuale opposizione, chiarisce che al fine di individuare il contenuto e la portata della domanda, il giudice è tenuto a fare riferimento al primario ricorso, teso ad ottenere l'ingiunzione di pagamento (cfr. C. n.13950/1999). L'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è poi un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. C. n.5844/2006).
Va quindi analizzata la posizione delle parti processuali in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c..
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori (cfr. C.
n.6421/2003); la società venditrice ha quindi l'onere di provare i presupposti della pretesa fatta valere in giudizio giacché alla loro ricorrenza è condizionata la sussistenza del diritto azionato o, vertendosi in tema di contratti a prestazioni corrispettive, deve provare la sussistenza ed il contenuto dell'accordo nonché l'esecuzione dello stesso.
Inoltre la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta
(quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. C. n.6879/1994); la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (cfr. C. n.299/2016).
La società venditrice ha allora documentato la sussistenza ed il contenuto dell'accordo (cfr. doc. n.2 fasc. parte) nonché l'esecuzione dello stesso (cfr. doc. n.1 fasc. parte procedimento sommario); i d.d.t. indicanti merce consegnata, data ed ora del ritiro della stessa non sono stati contestati dalla parte opponente tralasciando che l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167, co.1, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (cfr. C. n.10374/2025). Dalle argomentazioni di cui sopra segue il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, munito di efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza (parametri medi – fasi svolte – valore della lite).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo;
-condanna alla rifusione, in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 3.397 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario,
c.p. ed i.v.a.).
Velletri, lì 24.10.2025 Il Giudice
rappresentato e difeso dall'avvocato Grazia Maria Corio in virtù della Parte_1 procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Gioia Tauro, alla Via Sarino Pugliese n.126,
e
rappresentata e difesa dall'avvocato Flavia Lozzi in virtù della Controparte_1 procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n.113.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 7.3.2022 ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n.99 emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri il 13.1.2022 per il pagamento, in favore della della somma di euro 10.168,70 (oltre interessi e Controparte_1 spese), quale corrispettivo per la vendita di merce (abbigliamento).
Il citante ha riferito: che il giudice ingiungente è territorialmente incompetente;
che non sussistono i presupposti degli artt. 20 c.p.c. e 1182, co.3, c.c.; che il credito non è provato, per inidoneità delle fatture depositate.
La citata ha replicato: che l'opposizione è improcedibile ai sensi dell'art. 647 c.p.c., per tardiva costituzione della controparte;
che il giudice ingiungente è territorialmente competente per il procedimento sommario;
che l'obbligazione presupposta è reale;
che ha ripetutamente ed infruttuosamente chiesto al compratore l'adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 1498
c.c.; che l'opposizione deve essere rigettata.
All'udienza del 20.6.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
Vanno anzitutto esaminate le eccezioni processuali articolate dalle parti. Per l'improcedibilità dell'opposizione va ricordato che allorquando venga proposta l'opposizione a decreto ingiuntivo intempestivamente e sia seguita da costituzione tempestiva oppure venga proposta tempestivamente, ma sia seguita da una costituzione tardiva dell'opponente, non sussiste la possibilità della formulazione da parte del creditore della richiesta ai sensi dell'art. 647 c.p.c., che si deve intendere limitata o alla mancanza di opposizione o alla mancanza di costituzione dopo l'opposizione; nelle suddette ipotesi,
l'efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell'opposizione o di mancata costituzione, ma, essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio, la definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza (ferma la possibilità della concessione della provvisoria esecutività al decreto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.), in quanto l'opposizione dev'essere dichiarata rispettivamente inammissibile o improcedibile d'ufficio nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come ulteriore sviluppo della fase monitoria (cfr. C.
n.13252/2006). Orbene la parte opponente si è tempestivamente costituita il 17.3.2022 (non il 30.3.2022) con rigetto dell'eccezione della società opposta.
Per l'eccezione di incompetenza territoriale, le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro;
costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, co.3, c.c., quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa mentre, ove tale determinazione non sia stata eseguita ab origine dal titolo, l'obbligazione deve essere invece adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile (cfr. C. n.34944/2021). Ebbene i documenti prodotti dalla creditrice manifestano che l'obbligazione presupposta può essere qualificata “pecuniaria”
(cfr. doc. n.2 e n.3 fasc. parte), con applicazione dell'art.1182, co.3, c.c. e rigetto dell'eccezione esaminata.
Dopo di che va scrutinato il merito della lite tenendo conto che la Controparte_1 ha domandato l'adempimento di un contratto (di vendita), come si desume dal ricorso introduttivo. Il procedimento ingiuntivo è infatti composto di due fasi distinte, ma intrinsecamente congiunte dalla identità della cognizione richiesta;
la unicità del procedimento, includente quindi l'eventuale opposizione, chiarisce che al fine di individuare il contenuto e la portata della domanda, il giudice è tenuto a fare riferimento al primario ricorso, teso ad ottenere l'ingiunzione di pagamento (cfr. C. n.13950/1999). L'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è poi un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. C. n.5844/2006).
Va quindi analizzata la posizione delle parti processuali in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c..
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori (cfr. C.
n.6421/2003); la società venditrice ha quindi l'onere di provare i presupposti della pretesa fatta valere in giudizio giacché alla loro ricorrenza è condizionata la sussistenza del diritto azionato o, vertendosi in tema di contratti a prestazioni corrispettive, deve provare la sussistenza ed il contenuto dell'accordo nonché l'esecuzione dello stesso.
Inoltre la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta
(quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. C. n.6879/1994); la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (cfr. C. n.299/2016).
La società venditrice ha allora documentato la sussistenza ed il contenuto dell'accordo (cfr. doc. n.2 fasc. parte) nonché l'esecuzione dello stesso (cfr. doc. n.1 fasc. parte procedimento sommario); i d.d.t. indicanti merce consegnata, data ed ora del ritiro della stessa non sono stati contestati dalla parte opponente tralasciando che l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167, co.1, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (cfr. C. n.10374/2025). Dalle argomentazioni di cui sopra segue il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, munito di efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza (parametri medi – fasi svolte – valore della lite).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo;
-condanna alla rifusione, in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 3.397 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario,
c.p. ed i.v.a.).
Velletri, lì 24.10.2025 Il Giudice