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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Esito scambio note ex art. 127 ter c.p.c.
Giudice Istruttore dott.ssa Elmelinda Mercurio
causa civile iscritta al n. R.G. A.C. 5588 2023
*****
Il Giudice,
letto il proprio provvedimento con il quale la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni;
letto il proprio decreto emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data
09.12.2024 con il quale disponeva la sostituzione dell'udienza attraverso il deposito di note scritte, ritualmente notificato alle parti costituite;
letti gli articoli 281 quinques c.p.c. e 281 sexies c.p.c.;
lette le note depositate tempestivamente dalle parti, con le quali esse hanno ottemperato alla disposizione del Giudice e rassegnato le rispettive conclusioni;
ritenuta pertanto, come avvenuta la discussione figurata delle parti, mediante il deposito di note scritte ai sensi di quanto dispone l'art. 127 ter c.p.c., pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. così come di seguito
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott. Elmelinda Mercurio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 5588 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023;
TRA
in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa ed CP_1 elettivamente domiciliata come in atti;
-OPPOSTO–
NONCHE'
, in persona del lr.p.t.; CP_2
OPPOSTO CONTUMACE
E
HERMES in persona Legale Parte_2
rappresentante pro tempore,
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, secondo comma, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. In via preliminare, giova precisare che il corrente procedimento rappresenta la fase di merito della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. spiegata dalla società creditore procedente Parte_1
nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi avente RGE n. 6901
2021 sorta in forza di un pignoramento azionato dal creditore procedente in danno della e con terzo pignorato il soggetto tesoriere . CP_2 CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio nella corrente sede, si costituiva il
Contr Cont terzo mentre non sono costituiti il debitore opposto ed il creditore centro HERMES, dei quali deve dichiarata la contumacia. Dopo una serie di rinvii dovuti allo stato del ruolo, la causa era rinviata ad oggi per la decisione.
3. Ancora in via preliminare, ed al fine di delimitare il thema decidendum, giova richiamare le vicende processuali intercorse tra le parti in sede di procedura esecutiva. Ebbene, nell'ambito della espropriazione presso
terzi citata, era emesso provvedimento di assegnazione ex art.553 c.p.c., con esclusione delle somme richieste a titolo di interessi. Detto provvedimento poi era gravato ai sensi dell'art.617, secondo comma, c.p.c. . In particolare con il ricorso spiegato innanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi della predetta norma, la parte opponente deduceva la “Erronea valutazione – Sussistenza termine ultimo di pagamento – Potere di rideterminazione – L'impugnata ordinanza si fonda sull'erroneo presupposto che il G.E. non sarebbe stato in grado di verificare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nell'atto di precetto e ciò relativamente alla quantificazione degli interessi moratori ex D.lvo 231/2002 quantificati in € 44.815,27 atteso, a suo dire, “l'impossibilità di svolgere la verifica sulla corretta quantificazione di essi interessi – ammontanti, secondo la prospettazione della creditrice ad €
44.815,27 – mancando il riferimento a dati specifici indicati nel titolo solo per relationem e non avendo riscontro di essi nell'originaria domanda monitoria: in tale sede si indica l'ammontare complessivo delle prestazioni erogate, relative all'anno 2017, senza alcun riferimento alle specifiche fatture emesse, ai relativi importi, alla data di emissione ed alle singole scadenze di esse”. Deduceva, ancora, di aver depositato documentazione idonea alla verifica del conteggio degli interessi ex D.lvo 231/2002 di cui al D.I., ovvero copia del contratto acquisto prestazioni anno 2017 che all'art.7 disciplinava la scadenza dei termini di pagamento da parte dell e prospetto della loro CP_2
quantificazione così come indicata in precetto. Nella prospettazione di parte opponente dalla previsione contenuta nell'art.7 punto 2 del contratto, che prevedeva che l “a fronte delle prestazioni erogate e CP_2
rendicontate, corrisponderà un acconto mensile pari all'90% del fatturato
mensile entro sessanta giorni dalla fine del mese cui le prestazioni si riferiscono ed il conguaglio in quattro tranche con scadenza 31 luglio 2017, 31 ottobre 2017, 31 gennaio 2018 e 30 aprile 2018” , poteva ritrarsi la previsione di un “termine ultimo, per il pagamento del saldo di tutte le fatture mensili relative alle prestazioni rese nel 2017 (prestazioni di cui al D.I.), la data del 30 aprile 2018”.
Sul punto, nella ordinanza gravata il Giudice dell'esecuzione – con riferimento alla detta previsione contrattuale – osserva che < nella copia del contratto allegata in atti vi è la previsione del versamento: a. di un acconto mensile “pari al 90% del fatturato mensile” (cfr. art. 7 punto 1), con diritto al pagamento dei detti acconti “entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono” (cfr. art. 7 punto 2 – prima parte); b. del saldo in quattro tranches, suddivise in base al momento della emissione delle fatture. Tanto si dice anche per porre in rilievo che il diritto al pagamento degli acconti mensili e quello relativo al saldo di essi (ripartito in tranches – si ribadisce – riferite alla data di emissione delle fatture), si realizza in due momenti differenti, con la conseguenza che il ritardo nel pagamento e, dunque, la decorrenza degli interessi, non può essere ricondotta ad un'unica data. Peraltro, come accennato, nell'originaria domanda monitoria si indica l'ammontare complessivo delle prestazioni erogate, relative ai mesi da gennaio a dicembre
2017, senza alcun riferimento alle specifiche fatture emesse (ivi genericamente richiamate), ai relativi importi, alla data di emissione ed alle singole scadenze di esse >>.
Nella domanda introduttiva del corrente giudizio, il creditore procedente ha prospettato nuovamente la propria tesi. In difetto di costituzione della parte
Cont opposta e del creditore intervenuto Centro Hermes, stante il tenore della
Contr comparsa del terzo il thema decidendum deve ritenersi circoscritto alla valutazione della tesi di parte opponente.
4. Venendo all'esame del merito, deve rilevarsi che il titolo azionato nella procedura esecutiva in questione è il decreto ingiuntivo n. 1056/2019,
Cont che reca l'ingiunzione di pagamento in danno dell' di € 183.225,89 “oltre interessi al tasso di cui al d.lgs n. 231/2002 dalle singole scadenze contrattuali sino al soddisfo”, relativamente al profilo degli interessi, l'art. 7 del
Cont contratto del 9.3.2020 stipulato con l sotteso al d.i. azionato, come sopra accennato, prevedeva che l “a fronte delle prestazioni erogate e CP_2
rendicontate, corrisponderà un acconto mensile pari all'90% del fatturato mensile entro sessanta giorni dalla fine del mese cui le prestazioni si riferiscono ed il conguaglio in quattro tranche con scadenza 31 luglio 2017 per le fatture del primo trimestre, 31 ottobre 2017 per le fatture da aprile a giugno, 31 gennaio 2018 per le fatture da luglio a settembre e 30 aprile 2018 per le fatture da ottobre a dicembre”.
Orbene, seppure è vero che, come evidenziato dal GE, ai fini di un preciso (e più vantaggioso per il creditore) calcolo degli interessi dovuti, sarebbe stato necessario il riferimento alle specifiche fatture emesse, ai relativi importi, alla data di emissione ed alle singole scadenze di esse, è anche vero che dal tenore del sopra riportato art. 7 del contratto è possibile ricavare, come termine ultimo per il pagamento del saldo di tutte le fatture mensili relative alle prestazioni rese nel 2017 (prestazioni di cui al D.I.), la data del 30 aprile
2018, facendo decorrere da tale data gli interessi moratori, anche alla luce
dell'espressa limitazione in questo senso della domanda da parte del creditore procedente.
In altri termini, il calcolo corretto per come emerge dal titolo e dalla pregressa previsione contrattuale, è senza dubbio quello offerto dal
Giudice dell'esecuzione. Ma, a fronte di una richiesta del creditore che limiti la pretesa degli interessi a quelli decorrenti da un momento nel tempo unico e collocato “più in avanti” rispetto alle scadenze delle singole fatture, non può che prendersi atto di questa contabilizzazione e richiesta, che, a ben vedere, non sconfessa il ragionamento offerto in sede sommaria, ma articola una differente lettura del dies a quo degli interessi alla quale consegue la differente contabilizzazione.
Di conseguenza, la presente opposizione va accolta e deve essere dichiarata la illegittimità della ordinanza gravata, nella parte in cui non ritiene calcolabili gli interessi moratori, atteso che, tenuto conto del tasso di riferimento di cui al d. lgs. 231/2002, espressamente richiamato dall'art. 7 punto 6 del contratto, e della limitazione della domanda operata da parte del creditore, anche per quanto concerne le maggiorazioni previste dal predetto articolo, va riconosciuto il diritto dell'attrice di ottenere il pagamento degli interessi contrattuali dalla data indicata come termine ultimo, ed ovvero dal
30 aprile 2018.
All'accertamento sul vizio dell'ordinanza impugnata deve limitarsi la statuizione di questo giudicante, privo di potestà sostitutiva dell'atto invalido, data la natura meramente rescindente connotante il giudizio di opposizione agli atti esecutivi: al G.E., adito in riassunzione del processo esecutivo,
competerà definizione del procedimento con l'assegnazione degli interessi spettanti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, ma ritiene questo giudice che si possano individuare ragioni idonee a supportare una declaratoria di compensazione delle spese di lite ex art.92, secondo comma, c.p.c.., nella complessità della materia trattata e della relativa valutazione, nonché nel principio di causalità che ha reso necessaria la interposizione della opposizione.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione resa nel giudizio di esecuzione n. 6901 2021, nella parte in cui rigetta la assegnazione degli interessi e per l'effetto annulla il detto provvedimento in parte qua.
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, lì 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elmelinda Mercurio
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 R. G. A. C. 5588 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
2 R. G. A. C. 5588 2023 Il Giudice Monocratico
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3 R. G. A. C. 5588 2023 Il Giudice Monocratico
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4 R. G. A. C. 5588 2023 Il Giudice Monocratico
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8 R. G. A. C. 5588 2023 Il Giudice Monocratico
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