Sentenza breve 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 12/03/2026, n. 4649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4649 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04649/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01057/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2026, proposto da IS TR, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
contro
la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-dell'elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto il punteggio di 20,5 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario;
-dell'avviso del 28 ottobre u.s., con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso
de quo , nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti;
-del provvedimento con cui è stato comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo ;
-dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende la ricorrente;
-dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre u.s., nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti;
-del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20,5 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario;
-del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo , con particolare riferimento ai quesiti nn. 4, 7 e 15;
-dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso
de quo , e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4, 7 e 15, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;
-del bando di concorso de quo , nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
-dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti;
-ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo ;
-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati idonei; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua , ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati idonei.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. IO LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
1. La ricorrente ha partecipato al concorso in oggetto, risultando inidonea all’esito della prova scritta, avendo ottenuto un punteggio pari a 20,5/30, a fronte della soglia di idoneità fissata dalla lex specialis a 21/30.
2. In questa sede, la candidata lamenta l’illegittimità della valutazione ricevuta con riguardo al quesito n. 15, sostenendo di aver risposto correttamente, diversamente da quanto ritenuto dalla commissione, nonché la formulazione ritenuta errata e/o fuorviante dei quesiti n. 4 e n. 7.
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di rito sollevata dalla difesa erariale, posto che il Ministero della Giustizia, se non pone in essere gli atti della procedura, ne è comunque destinatario degli effetti e, dunque, inciso dall’attività amministrativa.
6. Nel merito, si osserva quanto segue.
6.1. Il primo quesito contestato è il seguente: “ Quale tra i seguenti NON è un servizio di cloud storage? ”. Risposte: a) Google Drive; b) Microsoft Drive; c) One Drive.
La risposta ritenuta corretta dall’amministrazione (quella sub b) è indubitabilmente esatta, posto che, da un lato, Google Drive e One Drive sono noti applicativi per l’immagazzinamento di file in ambiente cloud, dall’altro, “One Drive” non è altro che il nome del software di Microsoft. In altri termini, non esiste alcun servizio di cloud storage denominato “Microsoft Drive”.
6.2. Quanto al secondo quesito (“ Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha". In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera? ”), al quale la candidata non ha risposto, il Collegio non ravvisa alcun errore o ambiguità nella sua formulazione o nell’elaborazione delle risposte. La Sezione ha di recente ritenuto che “ posto che la locuzione “non è necessariamente vera” significa che può essere vera o falsa, quindi sono possibili entrambe le opzioni – affermativa e negativa – quanto alla prima risposta, va detto che certamente non è possibile che tutti beta siano delta, dato che i beta comprendono gli alpha e nessun delta è alpha, per cui solo una parte di beta può essere delta; altrettanto impossibile è che tutti gli alpha siano delta, essendo ciò categoricamente escluso dalla terza premessa; è invece possibile la seconda risposta: considerato che mentre si legge che i gamma sono in parte beta, che perciò comprende tutti gli alpha e alcuni gamma, nulla si dice nelle premesse circa il rapporto tra i gamma e i delta, per cui ben possono i gamma essere delta (...) (sentenza n. 398/26).
6.3. Ad analoghe conclusioni occorre giungere per quanto concerne il terzo quesito (" Ogni volta che vado allo stadio mangio un panino, ma solo se sono andato a correre la mattina prendo anche la coca cola". Se la precedente affermazione è vera, allora è certamente vero che ”) tra quelli contestati. Sul punto è sufficiente richiamare, a norma dell’art. 74 c.p.a., il precedente di questa Sezione che ha statuito circa la correttezza della formulazione del quesito e della risposta indicata come tale dall’amministrazione (sentenza n. 1283/26), ove si è affermato che “(...) l’unica risposta corretta sotto il profilo logico è quella indicata dall’Amministrazione, atteso che, mentre, con riferimento alla circostanza di mangiare il panino, vi è la locuzione “ogni volta che”, il che significa che si prevede che sempre, andando allo stadio, mangio il panino, il prendere anche la cocacola quando vado allo stadio è invece solo una possibilità, nell’ipotesi in cui vado a correre la mattina, e non un dato certo, mancando la medesima precisazione sopra vista per il panino, il che esclude la terza risposta; inoltre l’utilizzo dell’avverbio anche (prendo anche la coca cola) induce a concludere che il prendere la coca cola si riferisce al caso in cui vado allo stadio e mangio il panino, mentre nella prima risposta, scelta dalla ricorrente, manca qualunque riferimento all’azione dell’andare allo stadio (...)”
7. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato, con spese a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, che liquida in €1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IC, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
IO LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LO | RI IC |
IL SEGRETARIO