Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 89
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento impugnata costituisca il primo atto impositivo e che la legge regionale n. 56/2023 consenta l'accorpamento della contestazione nella cartella, purché notificata entro il termine prescrizionale triennale, cosa avvenuta nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 89
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 89
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo