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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1084/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002984164000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 19.06.2025 la cartella di pagamento n° 13920250002984164000 per tasse automobilistiche anno 2022 a lei notificata in data 28.04.2025 nei confronti della Regione Calabria
e dell'Agenzia delle Entrate IO, sulla base dell'unico seguente motivo:
1. Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, che rappresentava di non aver notificato alcun avviso di accertamento, ma soltanto la cartella di pagamento oggi impugnata in data 28.04.2025 e quindi entro il termine del 31.12.2025, sulla base del disposto di cui alla legge regionale n. 56/2023. Si difendeva su altri motivi non oggetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate IO, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, per esserlo in capo all'Ente impositore.
All'udienza del 22 gennaio 2025, compariva la difesa della ricorrente, che si riportava ai propri motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è meritevole di accoglimento l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'atto prodromico, in quanto effettivamente non risulta alcun atto prodromico notificato, dal momento che la cartella impugnata costituisce il primo atto impositivo col quale è stata esercitata la pretesa creditoria: in proposito, va evidenziato che la legge regionale n. 56/2023 consente di accorpare la contestazione all'interno della cartella di pagamento, purché la cartella venga notificata entro il termine del terzo anno successivo, cosa avvenuta nel caso di specie, trattandosi di tassa auto anno 2022.
Infatti, la cartella di pagamento, come già sopra evidenziato, è stata notificata al contribuente in data
28.04.2025, quindi nei termini di legge, ossia il 31.12.2025.
Pertanto, il termine prescrizionale triennale è rispettato.
La cartella di pagamento notificata dalla Regione Calabria deve, quindi, essere confermata.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 233,00, per ciascuna delle parti costituite.
IB Valentia, 22 gennaio 2026 Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1084/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002984164000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 19.06.2025 la cartella di pagamento n° 13920250002984164000 per tasse automobilistiche anno 2022 a lei notificata in data 28.04.2025 nei confronti della Regione Calabria
e dell'Agenzia delle Entrate IO, sulla base dell'unico seguente motivo:
1. Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, che rappresentava di non aver notificato alcun avviso di accertamento, ma soltanto la cartella di pagamento oggi impugnata in data 28.04.2025 e quindi entro il termine del 31.12.2025, sulla base del disposto di cui alla legge regionale n. 56/2023. Si difendeva su altri motivi non oggetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate IO, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, per esserlo in capo all'Ente impositore.
All'udienza del 22 gennaio 2025, compariva la difesa della ricorrente, che si riportava ai propri motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è meritevole di accoglimento l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'atto prodromico, in quanto effettivamente non risulta alcun atto prodromico notificato, dal momento che la cartella impugnata costituisce il primo atto impositivo col quale è stata esercitata la pretesa creditoria: in proposito, va evidenziato che la legge regionale n. 56/2023 consente di accorpare la contestazione all'interno della cartella di pagamento, purché la cartella venga notificata entro il termine del terzo anno successivo, cosa avvenuta nel caso di specie, trattandosi di tassa auto anno 2022.
Infatti, la cartella di pagamento, come già sopra evidenziato, è stata notificata al contribuente in data
28.04.2025, quindi nei termini di legge, ossia il 31.12.2025.
Pertanto, il termine prescrizionale triennale è rispettato.
La cartella di pagamento notificata dalla Regione Calabria deve, quindi, essere confermata.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 233,00, per ciascuna delle parti costituite.
IB Valentia, 22 gennaio 2026 Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio