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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/10/2025, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 119 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g. 119 /2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv.to FONTANA MARCO;
Parte_1
Appellante contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to CASAZZA MAURO;
Controparte_1
Appellato
rappresentata e difesa dall'Avv.to SOMAGLIA RAFFAELLA e dall'Avv.to CP_2
AV IC
Appellata
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previo ogni necessario e/o opportuno provvedimento, accogliere l'appello proposto dalla signora e per l'effetto Parte_1 riformare integralmente la Sentenza del Giudice di Pace di Genova n. 907/2024 del 04.6.2024, pubblicata in data 04.06.2024, non notificata e con l'atto d'appello impugnata in ogni sua parte, per i motivi e/o motivazioni esposti in atti, mandando integralmente assolta la signora Parte_1
da ogni e qualsivoglia domanda svolta avverso la medesima dal signor
[...] CP_1
1 e dalla signora Con vittoria delle spese di lite, del primo e del secondo grado CP_1 CP_2 di giudizio, oltre accessori di legge”
Per l'appellato : Controparte_1
“Respingere l'appello proposto dalla IG.ra , confermare integralmente il Parte_1 contenuto della sentenza n. 907/2024 resa dal Giudice di Pace di Genova nel procedimento avente
RG 726/2018 in data 04/06/2024 . Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente e del precedente grado di giudizio”
Per l'appellata : CP_2
“Respingere l'appello proposto dalla IG.ra , confermando integralmente la Parte_1 sentenza n. 907/2024 emessa dal Giudice di Pace di Genova nel procedimento contraddistinto dal
n. R.G. 726/2018. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite a favore del difensore avv. Riccardo Ravera che si dichiara antistatario”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Esposizione dei motivi di appello e delle difese delle parti
1.1 La signora , con atto di citazione in appello, chiedeva che questo Tribunale, Parte_1 in integrale riforma della Sentenza n. 907/2024 emessa dal Giudice di Pace di Genova in data
04.06.24 nel procedimento R.G. n. 726/2018, rigettasse la domanda di risarcimento ex art. 2051 c.c. formulata nei suoi confronti dai sigg.ri e per i danni asseritamente Controparte_1 CP_2 subiti dagli alloggi di questi ultimi (interni 22 e 23 del condominio di Genova, Via Bettini 10/25) a seguito dell'allagamento dell'appartamento sovrastante (interno 25) di proprietà dell'appellante.
1.2 L'appellante premetteva in fatto che:
1.2.a) con atto di citazione del 04.12.2017, il signor nella qualità di Controparte_1 proprietario dell'appartamento contraddistinto dal numero 10, interno 23, del predetto condominio conveniva in giudizio la sig.ra , lamentando di aver subito danni Parte_1
(quantificati nell'importo di € 3.952,00) al proprio immobile, in conseguenza di infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento di quest'ultima, contraddistinto dal numero 10, interno 25, nella notte tra il 22 ed il 23 giugno 2017;
1.2.b) secondo quanto allegato in citazione l'infiltrazione non sarebbe derivata dalla rottura dell'impianto di riscaldamento condominiale, controllato dalla ditta Siram, ma dallo stesso alloggio della convenuta la quale avrebbe lasciato nella notte un rubinetto aperto con conseguente fuoriuscita di acqua;
2 1.2.c) con comparsa del 29.01.2018, si costituiva in giudizio l'attuale appellante, la quale, negato ogni preteso addebito di responsabilità, affermava di non avere dimenticato nella propria abitazione alcun rubinetto aperto e di essere alla medesima stata danneggiata dall'evento oggetto di giudizio, avendo rinvenuto dell'acqua sul pavimento della sua camera da letto intorno alle ore 5 del 23.05.2017;
1.2.d) nella giornata del 22 giugno 2017, la Siram S.p.A., ditta incaricata di riqualificare la centrale termica del Condominio, aveva effettuato delle operazioni di scarico e successivo ricarico dell'impianto di riscaldamento;
1.2.e) il signor in occasione dei lavori di ristrutturazione dell'unità Controparte_1 immobiliare di sua proprietà, aveva modificato gli sfiati della colonna di scarico del
CP_3
1.2.f) per le suesposte motivazioni, secondo la , la responsabilità delle infiltrazioni Parte_1 doveva imputarsi al e/o alla Siram S.p.a.; Controparte_4
1.2.g) con comparsa ex art. 105 c.p.c. del 25.05.2018 dispiegava intervento volontario nel giudizio la signora proprietaria dell'interno n. 22 del caseggiato di Via CP_2
Bettini n. 10, la quale, a sua volta lamentava che il proprio alloggio, sottostante a quello della , avrebbe subito, in seguito all'evento del 22-23 giugno 2017, dei danni di cui Parte_1 chiedeva il risarcimento quantificato in € 2.800.00;
1.2.h) il giudizio di prime cure era stato istruito mediante l'assunzione di prove orali,
l'acquisizione di documentazione ex art.210 cpc dal Condominio e dalla compagnia assicuratrice e la consulenza tecnica d'ufficio redatta dal perito CP_5 [...]
Per_1
1.2.i) nel corso dell'istruttoria orale dedotta dalle parti non emergeva alcuna prova della circostanza per cui la avesse dimenticato il rubinetto aperto in casa: la stessa aveva Parte_1 sempre affermato che, la mattina del 23.06.2017, al suo risveglio, aveva appurato che il pavimento della sua camera da letto fosse parzialmente allagato, malgrado nessuno dei rubinetti dell'abitazione fosse aperto ovvero perdesse acqua. Circostanza, quest'ultima, mai smentita dai testimoni escussi;
1.2.l) ai fini della ricostruzione dei fatti di causa, si era rivelata utile la deposizione del teste il quale in primo grado aveva riferito: 1) di essere intervenuto alle 5 della Testimone_1 mattina del 23.06.2017 nell'appartamento della signora e di avere constatato che Parte_1
“la maggior parte dell'acqua si trovava nella camera da letto”; 2) di aver controllato personalmente l'appartamento della convenuta, “per capire l'accaduto”, confermando che tutti i rubinetti in essa presenti erano chiusi;
3)che, notiziato dalla signora circa ciò CP_2
3 che stava accadendo, alle 05,00 di quella mattina, si recava sul tetto per chiudere il vaso di espansione ovvero di alimentazione dei caloriferi come misura precauzionale;
1.2.m) il tecnico fiduciario di (assicuratrice della signora ), già in CP_6 Parte_1 sede stragiudiziale, aveva attribuito la perdita di acqua e, quindi, l'allagamento e le conseguenti infiltrazioni, ad un giunto dell'impianto di riscaldamento che, “in conseguenza all'operazione di carico dell'impianto, presumibilmente eseguita con una pressione superiore a quella di esercizio”, aveva temporaneamente ceduto (cfr. prod.n.2 in atti di primo grado di parte convenuta);
1.2.n) questa, all'esito della CTU licenziata dal Giudice di Pace, risultava essere la probabile causa dell'allagamento verificatosi nel cuore della notte tra il 22 ed il 23 giugno 2017, nelle unità immobiliari delle parti in causa;
1.2.o) che, il CTU escludeva la rottura di tubazioni, perché, in caso contrario, le infiltrazioni non si sarebbero subito arrestate dopo la chiusura del vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento;
1.2.p) che con la sentenza n. 907/2024 del 04.06.2024, il Giudice di Pace di Genova dichiarava la responsabilità ex art. 2051 c.c. della sig.ra e la condannava a risarcire Parte_1
i danni subiti dall'attore e dalla terza intervenuta.
1.3) Ciò premesso, con un unico articolato motivo di appello, l'attrice censurava la sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto la responsabilità della sig.ra senza che parte attrice e parte Parte_1 intervenuta avessero assolto al loro onere probatorio di dimostrare la relazione di causalità tra i danni e l'allagamento dell'alloggio della essendo i danni lamentati dalle controparti, alla Parte_1 stregua delle risultanze istruttorie, interamente imputabili ad un difettoso funzionamento dell'impianto condominiale di riscaldamento centralizzato.
1.4) Con comparsa di costituzione e risposta del 06.02.2025 si costituiva il sig. Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello interposto e la conferma della sentenza gravata deducendo che:
1.4.a) la stessa appellante, in sede di interrogatorio formale, avrebbe confessato che l'intero suo immobile – e non la sola camera da letto (come allegato dal suo difensore) – sarebbe stato allagato fin dalle 2.30 del mattino;
1.4.b) nonostante l'appellante, fin dalle 2.30 del mattino avesse la casa allagata, non aveva ritenuto di richiedere l'intervento di alcuno essendo stato l'accaduto segnalato solo su iniziativa del sig. che, vedendo infiltrazioni provenienti dal piano superiore, si era CP_1 recato al piano superiore e aveva visto la intenta ad asciugare l'acqua che arrivava Parte_1 fino all'ingresso del suo alloggio;
4 1.4.c) la sig.ra , avrebbe omesso di chiamare l'amministratore, i Vigili del Fuoco o Parte_1 una ditta di pronto intervento idraulico, lasciando dunque che l'acqua dal suo pavimento si riversassero sui sottostanti alloggi dei due vicini;
1.4.d) non era vero che l'allagamento si fosse verificato in corrispondenza delle operazioni di carico dell'acqua nell'impianto di riscaldamento condominiale eseguite dalla ditta Siram, essendo dette operazioni terminate alle 18:00 mentre l'allagamento è avvenuto, come dichiarato dalla stessa , alle ore 02:30; Parte_1
1.4.e) la relazione del perito dell'assicurazione del condominio aveva escluso malfunzionamenti o difetti dell'impianto di riscaldamento;
1.4.f) la CTU aveva rilevato una fessurazione sulla pavimentazione dell'immobile della che aveva agevolato il deflusso delle acque verso la soletta;
Parte_1
1.4.g) la giuntura che, secondo la ricostruzione del CTU, avrebbe ceduto alla pressione dell'acqua nell'impianto non era stata identificata e, dunque, era del tutto plausibile che fosse nella disponibilità e possesso della sig.ra . Parte_1
1.5) Con comparsa di costituzione e risposta del 14.4.2025 si costituiva la sig.ra CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello interposto e la conferma della sentenza gravata sulla base dell'assunto che, acclarato che le infiltrazioni dipendevano dall'allagamento dell'appartamento della sig.ra , su quest'ultima gravava l'onere di provare il caso fortuito ovvero che Parte_1
l'allagamento dipendesse da fatto del tutto estraneo alla sua sfera di controllo;
prova che la sig.ra non avrebbe minimamente fornito. Parte_1
1.6) All'udienza del 13.10.2025 i difensori procedevano alla discussione della causa e il giudice riservava la decisione nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c..
2. Motivazione
2.1 L'appellante, con un unico articolato motivo di gravame, deduceva che la sentenza gravata sarebbe incorsa in errore di diritto poiché avrebbe ritenuto la responsabilità della sig.ra ai Parte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. omettendo di considerare che non vi sarebbe stata alcuna prova, agli atti di causa, che i danni lamentati dalle controparti fossero stati causati da una difettosa custodia dell'appartamento della essendo stato escluso che la stessa avesse lasciato un rubinetto Parte_1 aperto o che l'impianto idraulico del suo appartamento presentasse perdite o difetti di funzionamento.
2.2 L'appellante deduce che la CTU, dopo aver escluso che nell'immobile di proprietà della fosse stati lasciati rubinetti aperti e che vi fossero perdite da tubazioni, aveva messo in Parte_1 debita evidenza -quanto all'eziologia dell'evento lesivo - come l'allagamento dell'immobile dell'appellante (da cui poi sono derivanti i bagnamenti dei due alloggi sottostanti) dipendesse dal
5 difettoso funzionamento dell'impianto di riscaldamento centralizzato come comprovato dalla circostanza che, una volta chiusa “la valvola che alimenta il vaso di espansione” dell'impianto, lo spandimento di acqua fosse terminato e con esso le conseguenti infiltrazioni.
2.3 Secondo principio giurisprudenziale, costituente ormai ius receptum, la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa (cfr. ex plurimis
Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25/07/2008; Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011).
2.4 Si osserva, in punto di diritto, che ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi.
2.5 Per potersi configurare la sussistenza di una relazione di causalità tra la cosa in custodia e il danno occorre, secondo la Cassazione, “che il danno sia prodotto o dal dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, inoltre che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno costituisca la causa o la concausa del danno” (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 25243 del 29/11/2006).
2.6 Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione
"iuris tantum" della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
2.7 Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. in termini Sez. 3, Sentenza n. 5741 del
10/03/2009; Sez. 3 - , Ordinanza n. 7789 del 22/03/2024).
2.8 Nel caso in specie è pacifico che i percolamenti d'acqua negli appartamenti di proprietà delle parti appellate, causativi dei danni, provenissero dall'allagamento del sovrastante immobile di proprietà dell'appellante.
2.9 Riferisce la CTU (pagina 17):
e che è:
6 2.10 L'allagamento dell'appartamento è stato ammesso anche dall'appellante, in sede di interrogatorio formale, ove ha riferito di essersi ritrovata alle 2.30 del 23.6.2017 con la camera da letto allagata.
2.11 Orbene, come chiarito dalla Cassazione (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005) in fattispecie analoga, “una volta provato che il danno subito dall'attore trova causa nelle infiltrazioni
d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante” compete al custode dell'appartamento sovrastante “provare il caso fortuito……che aveva trasformato il suo "normale appartamento" in un "appartamento allagato" e, quindi, potenzialmente dannoso”.
2.12 Pertanto, a fronte della chiara provenienza dei bagnamenti degli alloggi dei sigg.ri e CP_1 dall'allagamento dell'immobile sovrastante, occorre accertare se agli atti ci sia prova del CP_2 caso fortuito nell'accezione chiarita dalla Cassazione.
2.13 Sotto tale profilo la giurisprudenza di legittimità ritiene che la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa “solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo
l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito” (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7789 del 22/03/2024).
2.14 Riferisce il CTU, in merito all'impianto centralizzato:
2.15 Inoltre, dopo aver premesso che non vi sono certezze sulla causa dell'allagamento dell'immobile, con ragionamento espresso in termini di mera plausibilità logica afferma che la causa sarebbe dipendente da una pressione dell'acqua nell'impianto di riscaldamento che avrebbe
7 portato alla dilatazione di un non meglio precisato giunto dal quale sarebbe fuoriuscita l'acqua.
2.16 Tuttavia la pressione dell'acqua non pare di per sé essere stata eccessiva o anomala poiché, se così fosse stato, allora anche altri appartamenti sarebbero stati interessati da analoghi fenomeni di allagamento.
2.17 Né peraltro il CTU ha indicato specifici difetti di funzionamento dell'impianto di riscaldamento che provocassero una eccessiva pressione dell'acqua.
2.18 Né il CTU è stato in grado identificare la congiuntura che si sarebbe dilatata in modo anomalo talché neppure è possibile affermare, con sufficiente certezza, che la giuntura fosse elemento che fuoriusciva dalla sfera di controllo e di vigilanza della proprietà di parte appellante.
2.19 Anzi sono state rilevate, nel corso delle operazioni peritali, delle macchie sulla pavimentazione della camera della che fanno ipotizzare, prosegue il CTU, una perdita della valvola (in Parte_1 dotazione al radiatore interno all'appartamento della ). Parte_1
2.20 Si soggiunga che La CTU ha rilevato che l'immobile dell'appellante non era immune da elementi che avrebbero potuto agevolare il deflusso delle acque:
2.21 Sicché, anche ammesso che l'acqua provenisse dall'impianto centralizzato, di per sé non può aprioristicamente escludersi che le condizioni dell'alloggio dell'appellante abbiano avuto una idonea capacità di agevolazione del deflusso delle acque verso il basso.
2.22 In conclusione non avendo l'appellante offerto la prova del caso fortuito, ossia del fatto del terzo da solo idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'allagamento del suo immobile e i percolamenti d'acqua negli alloggi sottostanti, si ritiene che l'appello vada rigettato e la sentenza gravata integralmente confermata.
2.23 Le spese seguono la soccombenza secondo i valori medi di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento (tra € 1.101,00 ed € 5.200,00) per le fasi di studio e introduttiva e secondo i valori minimi per le fasi di trattazione, non essendo stato necessario l'espletamento di attività istruttoria, e decisionale, essendosi i difensori limitati a richiamare difese già svolte nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
p.q.m.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n° 907/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Genova nella causa avente RG 726/2018, pubblicata in data 04.06.2024, il
Tribunale, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
8 CONDANNA la sig.ra a rifondere alla sig.ra le spese di lite del Parte_1 CP_2 presente giudizio che si liquidano in € 1702,00
(di cui
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 426,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00)
oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA e IVA come per legge da distrarsi a favore del difensore dichiaratori antistatario;
CONDANNA la sig.ra a rifondere al sig. le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in € 1702,00
(di cui
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 426,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00) oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA e IVA come per legge;
DA' ATTO che sussistono in capo all'appellante, atteso il totale rigetto del gravame, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso in Genova lì 17 ottobre 2025
Il Giudice
dr. Mirko Parentini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g. 119 /2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv.to FONTANA MARCO;
Parte_1
Appellante contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to CASAZZA MAURO;
Controparte_1
Appellato
rappresentata e difesa dall'Avv.to SOMAGLIA RAFFAELLA e dall'Avv.to CP_2
AV IC
Appellata
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previo ogni necessario e/o opportuno provvedimento, accogliere l'appello proposto dalla signora e per l'effetto Parte_1 riformare integralmente la Sentenza del Giudice di Pace di Genova n. 907/2024 del 04.6.2024, pubblicata in data 04.06.2024, non notificata e con l'atto d'appello impugnata in ogni sua parte, per i motivi e/o motivazioni esposti in atti, mandando integralmente assolta la signora Parte_1
da ogni e qualsivoglia domanda svolta avverso la medesima dal signor
[...] CP_1
1 e dalla signora Con vittoria delle spese di lite, del primo e del secondo grado CP_1 CP_2 di giudizio, oltre accessori di legge”
Per l'appellato : Controparte_1
“Respingere l'appello proposto dalla IG.ra , confermare integralmente il Parte_1 contenuto della sentenza n. 907/2024 resa dal Giudice di Pace di Genova nel procedimento avente
RG 726/2018 in data 04/06/2024 . Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente e del precedente grado di giudizio”
Per l'appellata : CP_2
“Respingere l'appello proposto dalla IG.ra , confermando integralmente la Parte_1 sentenza n. 907/2024 emessa dal Giudice di Pace di Genova nel procedimento contraddistinto dal
n. R.G. 726/2018. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite a favore del difensore avv. Riccardo Ravera che si dichiara antistatario”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Esposizione dei motivi di appello e delle difese delle parti
1.1 La signora , con atto di citazione in appello, chiedeva che questo Tribunale, Parte_1 in integrale riforma della Sentenza n. 907/2024 emessa dal Giudice di Pace di Genova in data
04.06.24 nel procedimento R.G. n. 726/2018, rigettasse la domanda di risarcimento ex art. 2051 c.c. formulata nei suoi confronti dai sigg.ri e per i danni asseritamente Controparte_1 CP_2 subiti dagli alloggi di questi ultimi (interni 22 e 23 del condominio di Genova, Via Bettini 10/25) a seguito dell'allagamento dell'appartamento sovrastante (interno 25) di proprietà dell'appellante.
1.2 L'appellante premetteva in fatto che:
1.2.a) con atto di citazione del 04.12.2017, il signor nella qualità di Controparte_1 proprietario dell'appartamento contraddistinto dal numero 10, interno 23, del predetto condominio conveniva in giudizio la sig.ra , lamentando di aver subito danni Parte_1
(quantificati nell'importo di € 3.952,00) al proprio immobile, in conseguenza di infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento di quest'ultima, contraddistinto dal numero 10, interno 25, nella notte tra il 22 ed il 23 giugno 2017;
1.2.b) secondo quanto allegato in citazione l'infiltrazione non sarebbe derivata dalla rottura dell'impianto di riscaldamento condominiale, controllato dalla ditta Siram, ma dallo stesso alloggio della convenuta la quale avrebbe lasciato nella notte un rubinetto aperto con conseguente fuoriuscita di acqua;
2 1.2.c) con comparsa del 29.01.2018, si costituiva in giudizio l'attuale appellante, la quale, negato ogni preteso addebito di responsabilità, affermava di non avere dimenticato nella propria abitazione alcun rubinetto aperto e di essere alla medesima stata danneggiata dall'evento oggetto di giudizio, avendo rinvenuto dell'acqua sul pavimento della sua camera da letto intorno alle ore 5 del 23.05.2017;
1.2.d) nella giornata del 22 giugno 2017, la Siram S.p.A., ditta incaricata di riqualificare la centrale termica del Condominio, aveva effettuato delle operazioni di scarico e successivo ricarico dell'impianto di riscaldamento;
1.2.e) il signor in occasione dei lavori di ristrutturazione dell'unità Controparte_1 immobiliare di sua proprietà, aveva modificato gli sfiati della colonna di scarico del
CP_3
1.2.f) per le suesposte motivazioni, secondo la , la responsabilità delle infiltrazioni Parte_1 doveva imputarsi al e/o alla Siram S.p.a.; Controparte_4
1.2.g) con comparsa ex art. 105 c.p.c. del 25.05.2018 dispiegava intervento volontario nel giudizio la signora proprietaria dell'interno n. 22 del caseggiato di Via CP_2
Bettini n. 10, la quale, a sua volta lamentava che il proprio alloggio, sottostante a quello della , avrebbe subito, in seguito all'evento del 22-23 giugno 2017, dei danni di cui Parte_1 chiedeva il risarcimento quantificato in € 2.800.00;
1.2.h) il giudizio di prime cure era stato istruito mediante l'assunzione di prove orali,
l'acquisizione di documentazione ex art.210 cpc dal Condominio e dalla compagnia assicuratrice e la consulenza tecnica d'ufficio redatta dal perito CP_5 [...]
Per_1
1.2.i) nel corso dell'istruttoria orale dedotta dalle parti non emergeva alcuna prova della circostanza per cui la avesse dimenticato il rubinetto aperto in casa: la stessa aveva Parte_1 sempre affermato che, la mattina del 23.06.2017, al suo risveglio, aveva appurato che il pavimento della sua camera da letto fosse parzialmente allagato, malgrado nessuno dei rubinetti dell'abitazione fosse aperto ovvero perdesse acqua. Circostanza, quest'ultima, mai smentita dai testimoni escussi;
1.2.l) ai fini della ricostruzione dei fatti di causa, si era rivelata utile la deposizione del teste il quale in primo grado aveva riferito: 1) di essere intervenuto alle 5 della Testimone_1 mattina del 23.06.2017 nell'appartamento della signora e di avere constatato che Parte_1
“la maggior parte dell'acqua si trovava nella camera da letto”; 2) di aver controllato personalmente l'appartamento della convenuta, “per capire l'accaduto”, confermando che tutti i rubinetti in essa presenti erano chiusi;
3)che, notiziato dalla signora circa ciò CP_2
3 che stava accadendo, alle 05,00 di quella mattina, si recava sul tetto per chiudere il vaso di espansione ovvero di alimentazione dei caloriferi come misura precauzionale;
1.2.m) il tecnico fiduciario di (assicuratrice della signora ), già in CP_6 Parte_1 sede stragiudiziale, aveva attribuito la perdita di acqua e, quindi, l'allagamento e le conseguenti infiltrazioni, ad un giunto dell'impianto di riscaldamento che, “in conseguenza all'operazione di carico dell'impianto, presumibilmente eseguita con una pressione superiore a quella di esercizio”, aveva temporaneamente ceduto (cfr. prod.n.2 in atti di primo grado di parte convenuta);
1.2.n) questa, all'esito della CTU licenziata dal Giudice di Pace, risultava essere la probabile causa dell'allagamento verificatosi nel cuore della notte tra il 22 ed il 23 giugno 2017, nelle unità immobiliari delle parti in causa;
1.2.o) che, il CTU escludeva la rottura di tubazioni, perché, in caso contrario, le infiltrazioni non si sarebbero subito arrestate dopo la chiusura del vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento;
1.2.p) che con la sentenza n. 907/2024 del 04.06.2024, il Giudice di Pace di Genova dichiarava la responsabilità ex art. 2051 c.c. della sig.ra e la condannava a risarcire Parte_1
i danni subiti dall'attore e dalla terza intervenuta.
1.3) Ciò premesso, con un unico articolato motivo di appello, l'attrice censurava la sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto la responsabilità della sig.ra senza che parte attrice e parte Parte_1 intervenuta avessero assolto al loro onere probatorio di dimostrare la relazione di causalità tra i danni e l'allagamento dell'alloggio della essendo i danni lamentati dalle controparti, alla Parte_1 stregua delle risultanze istruttorie, interamente imputabili ad un difettoso funzionamento dell'impianto condominiale di riscaldamento centralizzato.
1.4) Con comparsa di costituzione e risposta del 06.02.2025 si costituiva il sig. Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello interposto e la conferma della sentenza gravata deducendo che:
1.4.a) la stessa appellante, in sede di interrogatorio formale, avrebbe confessato che l'intero suo immobile – e non la sola camera da letto (come allegato dal suo difensore) – sarebbe stato allagato fin dalle 2.30 del mattino;
1.4.b) nonostante l'appellante, fin dalle 2.30 del mattino avesse la casa allagata, non aveva ritenuto di richiedere l'intervento di alcuno essendo stato l'accaduto segnalato solo su iniziativa del sig. che, vedendo infiltrazioni provenienti dal piano superiore, si era CP_1 recato al piano superiore e aveva visto la intenta ad asciugare l'acqua che arrivava Parte_1 fino all'ingresso del suo alloggio;
4 1.4.c) la sig.ra , avrebbe omesso di chiamare l'amministratore, i Vigili del Fuoco o Parte_1 una ditta di pronto intervento idraulico, lasciando dunque che l'acqua dal suo pavimento si riversassero sui sottostanti alloggi dei due vicini;
1.4.d) non era vero che l'allagamento si fosse verificato in corrispondenza delle operazioni di carico dell'acqua nell'impianto di riscaldamento condominiale eseguite dalla ditta Siram, essendo dette operazioni terminate alle 18:00 mentre l'allagamento è avvenuto, come dichiarato dalla stessa , alle ore 02:30; Parte_1
1.4.e) la relazione del perito dell'assicurazione del condominio aveva escluso malfunzionamenti o difetti dell'impianto di riscaldamento;
1.4.f) la CTU aveva rilevato una fessurazione sulla pavimentazione dell'immobile della che aveva agevolato il deflusso delle acque verso la soletta;
Parte_1
1.4.g) la giuntura che, secondo la ricostruzione del CTU, avrebbe ceduto alla pressione dell'acqua nell'impianto non era stata identificata e, dunque, era del tutto plausibile che fosse nella disponibilità e possesso della sig.ra . Parte_1
1.5) Con comparsa di costituzione e risposta del 14.4.2025 si costituiva la sig.ra CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello interposto e la conferma della sentenza gravata sulla base dell'assunto che, acclarato che le infiltrazioni dipendevano dall'allagamento dell'appartamento della sig.ra , su quest'ultima gravava l'onere di provare il caso fortuito ovvero che Parte_1
l'allagamento dipendesse da fatto del tutto estraneo alla sua sfera di controllo;
prova che la sig.ra non avrebbe minimamente fornito. Parte_1
1.6) All'udienza del 13.10.2025 i difensori procedevano alla discussione della causa e il giudice riservava la decisione nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c..
2. Motivazione
2.1 L'appellante, con un unico articolato motivo di gravame, deduceva che la sentenza gravata sarebbe incorsa in errore di diritto poiché avrebbe ritenuto la responsabilità della sig.ra ai Parte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. omettendo di considerare che non vi sarebbe stata alcuna prova, agli atti di causa, che i danni lamentati dalle controparti fossero stati causati da una difettosa custodia dell'appartamento della essendo stato escluso che la stessa avesse lasciato un rubinetto Parte_1 aperto o che l'impianto idraulico del suo appartamento presentasse perdite o difetti di funzionamento.
2.2 L'appellante deduce che la CTU, dopo aver escluso che nell'immobile di proprietà della fosse stati lasciati rubinetti aperti e che vi fossero perdite da tubazioni, aveva messo in Parte_1 debita evidenza -quanto all'eziologia dell'evento lesivo - come l'allagamento dell'immobile dell'appellante (da cui poi sono derivanti i bagnamenti dei due alloggi sottostanti) dipendesse dal
5 difettoso funzionamento dell'impianto di riscaldamento centralizzato come comprovato dalla circostanza che, una volta chiusa “la valvola che alimenta il vaso di espansione” dell'impianto, lo spandimento di acqua fosse terminato e con esso le conseguenti infiltrazioni.
2.3 Secondo principio giurisprudenziale, costituente ormai ius receptum, la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa (cfr. ex plurimis
Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25/07/2008; Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011).
2.4 Si osserva, in punto di diritto, che ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi.
2.5 Per potersi configurare la sussistenza di una relazione di causalità tra la cosa in custodia e il danno occorre, secondo la Cassazione, “che il danno sia prodotto o dal dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, inoltre che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno costituisca la causa o la concausa del danno” (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 25243 del 29/11/2006).
2.6 Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione
"iuris tantum" della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
2.7 Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. in termini Sez. 3, Sentenza n. 5741 del
10/03/2009; Sez. 3 - , Ordinanza n. 7789 del 22/03/2024).
2.8 Nel caso in specie è pacifico che i percolamenti d'acqua negli appartamenti di proprietà delle parti appellate, causativi dei danni, provenissero dall'allagamento del sovrastante immobile di proprietà dell'appellante.
2.9 Riferisce la CTU (pagina 17):
e che è:
6 2.10 L'allagamento dell'appartamento è stato ammesso anche dall'appellante, in sede di interrogatorio formale, ove ha riferito di essersi ritrovata alle 2.30 del 23.6.2017 con la camera da letto allagata.
2.11 Orbene, come chiarito dalla Cassazione (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005) in fattispecie analoga, “una volta provato che il danno subito dall'attore trova causa nelle infiltrazioni
d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante” compete al custode dell'appartamento sovrastante “provare il caso fortuito……che aveva trasformato il suo "normale appartamento" in un "appartamento allagato" e, quindi, potenzialmente dannoso”.
2.12 Pertanto, a fronte della chiara provenienza dei bagnamenti degli alloggi dei sigg.ri e CP_1 dall'allagamento dell'immobile sovrastante, occorre accertare se agli atti ci sia prova del CP_2 caso fortuito nell'accezione chiarita dalla Cassazione.
2.13 Sotto tale profilo la giurisprudenza di legittimità ritiene che la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa “solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo
l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito” (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7789 del 22/03/2024).
2.14 Riferisce il CTU, in merito all'impianto centralizzato:
2.15 Inoltre, dopo aver premesso che non vi sono certezze sulla causa dell'allagamento dell'immobile, con ragionamento espresso in termini di mera plausibilità logica afferma che la causa sarebbe dipendente da una pressione dell'acqua nell'impianto di riscaldamento che avrebbe
7 portato alla dilatazione di un non meglio precisato giunto dal quale sarebbe fuoriuscita l'acqua.
2.16 Tuttavia la pressione dell'acqua non pare di per sé essere stata eccessiva o anomala poiché, se così fosse stato, allora anche altri appartamenti sarebbero stati interessati da analoghi fenomeni di allagamento.
2.17 Né peraltro il CTU ha indicato specifici difetti di funzionamento dell'impianto di riscaldamento che provocassero una eccessiva pressione dell'acqua.
2.18 Né il CTU è stato in grado identificare la congiuntura che si sarebbe dilatata in modo anomalo talché neppure è possibile affermare, con sufficiente certezza, che la giuntura fosse elemento che fuoriusciva dalla sfera di controllo e di vigilanza della proprietà di parte appellante.
2.19 Anzi sono state rilevate, nel corso delle operazioni peritali, delle macchie sulla pavimentazione della camera della che fanno ipotizzare, prosegue il CTU, una perdita della valvola (in Parte_1 dotazione al radiatore interno all'appartamento della ). Parte_1
2.20 Si soggiunga che La CTU ha rilevato che l'immobile dell'appellante non era immune da elementi che avrebbero potuto agevolare il deflusso delle acque:
2.21 Sicché, anche ammesso che l'acqua provenisse dall'impianto centralizzato, di per sé non può aprioristicamente escludersi che le condizioni dell'alloggio dell'appellante abbiano avuto una idonea capacità di agevolazione del deflusso delle acque verso il basso.
2.22 In conclusione non avendo l'appellante offerto la prova del caso fortuito, ossia del fatto del terzo da solo idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'allagamento del suo immobile e i percolamenti d'acqua negli alloggi sottostanti, si ritiene che l'appello vada rigettato e la sentenza gravata integralmente confermata.
2.23 Le spese seguono la soccombenza secondo i valori medi di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento (tra € 1.101,00 ed € 5.200,00) per le fasi di studio e introduttiva e secondo i valori minimi per le fasi di trattazione, non essendo stato necessario l'espletamento di attività istruttoria, e decisionale, essendosi i difensori limitati a richiamare difese già svolte nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
p.q.m.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n° 907/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Genova nella causa avente RG 726/2018, pubblicata in data 04.06.2024, il
Tribunale, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
8 CONDANNA la sig.ra a rifondere alla sig.ra le spese di lite del Parte_1 CP_2 presente giudizio che si liquidano in € 1702,00
(di cui
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 426,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00)
oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA e IVA come per legge da distrarsi a favore del difensore dichiaratori antistatario;
CONDANNA la sig.ra a rifondere al sig. le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in € 1702,00
(di cui
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 426,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00) oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA e IVA come per legge;
DA' ATTO che sussistono in capo all'appellante, atteso il totale rigetto del gravame, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso in Genova lì 17 ottobre 2025
Il Giudice
dr. Mirko Parentini
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