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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 1989/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del 30 ottobre 2024 e pendente
TRA
con sede in Roccapiemonte, alla Via della Libertà n. 94 (P. IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1
per procura speciale in calce alla citazione, dall'avvocato Fabio Carusone (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Superiore, C.F._1
alla via Napoli n. 14
-attrice-
E
AR
(C.F. ), in persona dell'amministratore in carica, rappresentato e
[...] P.IVA_2
difeso, per procura speciale allegato alla comparsa di costituzione, dall'avvocato CP_2
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in
[...] C.F._2
, alla Via Marino Paglia, n.26 CP_1
-convenuto-
NONCHÉ
(C.F. ), con sede in Torino, alla via Corte d'Appello n. Controparte_3 P.IVA_3 11, costituita in persona del procuratore speciale dott. , munito dei relativi Controparte_4
poteri in forza di scrittura privata autenticata dal Notaio dott. di Torino in data 22 Per_1
ottobre 2008, con n. rep. 57207/24868, successivamente modificata con scrittura privata autenticata in data 15.07.2009 rep. 59920/25840, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti del 5 giugno 2017, in atti, dall'avvocato Patrizia Antonini (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via C.F._3
Domenico Fontana n. 27
-chiamata-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 27 febbraio 2023, la ha evocato in Parte_1
giudizio il del fabbricato di di AR AR
, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che le erano derivati CP_1
dall'evento verificatosi a luglio 2022, allorquando il locale commerciale di sua proprietà,
posta nell'edificio condominiale, “gravato da una servitù di scarico per i servizi igienico
sanitari del condominio in parola”, era stato invaso dai liquami fuoriusciti dai pozzetti di ispezione presenti nel bagno, a causa dell'occlusione e della vetustà delle tubazioni e dall'erosione della sigillatura degli attacchi ai detti pozzetti. L'attrice, premesso di avere denunciato l'evento al e che l'accertamento tecnico preventivo disposto, su CP_1
sua richiesta, a norma dell'art. 696 c.p.c. ne aveva confermato la riferibilità all'impianto condominiale, ha dedotto la sua legittimazione attiva, la legittimazione passiva e la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Condominio e ha chiesto: “a) Riconoscere il convenuto
responsabile dei danni arrecati all'immobile di proprietà dell'attrice; b) Condannare il
convenuto a risarcire il danno patrimoniale arrecato all'attore, nella somma di € 18.368,18,
così come quantificata dalla c.t.u., o quella diversa che verrà quantificata in corso di causa,
oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Condannare il convenuto alla
restituzione delle spese di ATP;
d) Condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti
ed onorari del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.”. Il del fabbricato di via Due Principati n. 43 di AR
, costituendosi, ha argomentato che, informato dai condomini del cattivo odore CP_1
proveniente dal locale della società attrice, aveva immediatamente disposto un intervento di espurgo della tubazione e di pulizia dei locali, che non aveva mai negato il suo obbligo risarcitorio verso controparte ed aveva a tal fine attivato la polizza assicurativa, al che aveva fatto seguito l'apertura del sinistro n. 2022/662295 e l'intervento ispettivo di un tecnico della Reale Mutua di Assicurazioni. Il , quindi, ha eccepito l'eccessività CP_1
della pretesa risarcitoria dell'attrice, non potendo tutti i danni riscontrati dal consulente tecnico nominato dal Tribunale nella fase di accertamento preventivo essere imputati all'evento dedotto in lite, che aveva interessato solo parte del locale, ma alla sua cattiva manutenzione da parte della proprietaria e alla trasformazione della sua originaria destinazione, con aggravio dell'impianto condominiale di smaltimento delle acque nere,
reso insufficiente dai nuovi servizi igienici realizzati proprio dall'attrice; ed ha invocato la garanzia della società assicuratrice. Il Condominio, quindi, ha chiesto: “1) In via
preliminare, autorizzare la chiamata in causa in garanzia e\o manleva della Reale Mutua
di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante, domiciliato per la carica in Torino
alla Via Corte di Appello n. 11, conseguentemente disponendo il differimento ulteriore della
prima udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art.269 c.p.c.; 2) Una volta integrato
il contraddittorio, sempre in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per
omesso svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria in materia condominiale,
ovvero, in subordine per omessa promozione di procedura di negoziazione assistita. 3) Nel
merito, riconoscere in via preliminare la non assoluta riconducibilità dei danni presenti
nell'immobile oggetto di causa all'evento infiltrativo e di allagamento imputabile al
, valutando altresì la sussistenza di corresponsabilità del danneggiato per CP_1
omessa custodia del bene di proprietà ed in ogni caso di una ulteriore corresponsabilità
del danneggiato quale condomino dello stabile, e conseguentemente rigettare
parzialmente la domanda di risarcimento danni proposta o ridurla considerevolmente;
4) In via subordinata ed in ogni caso per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda,
anche in via parziale solidale e\o concorsuale, chiamare e condannare la Compagnia
chiamata in causa Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante, a
garantire e\o manlevare il proprio assicurato da tutto quanto lo stesso dovesse essere
chiamato a corrispondere all'attrice per effetto della emittenda sentenza, anche a titolo di
spese di lite. 5) Con vittoria delle spese di lite e di quelle della chiamata in causa del terzo
in anno della Compagnia garante della responsabilità civile del Condominio, oltre rimborso
forfettario, Cnap ed Iva come per legge e se dovute.”
La Reale Mutua Assicurazioni, chiamata, ha eccepito il suo “difetto di legittimazione
passiva”, non operando la garanzia assicurativa, la tardiva denuncia del sinistro, la concorrente responsabilità della società attrice nel danno, comunque eccessivamente preteso. La società assicuratrice ha chiesto “rigettare la domanda di garanzia per
mancanza di copertura assicurativa poiché la causa dei danni non è contemplata dalla
polizza e non provata dal Condominio, con vittoria di spese”.
Istruita con l'acquisizione dell'accertamento tecnico preventivo, la causa all'udienza dell'8 gennaio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata trattenuto a sentenza,
con l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali, l'ultimo dei quali è scaduto il 31 marzo 2025.
2.- La domanda attrice, espressamente e correttamente ricondotta all'alveo della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., trova fondamento nella dedotta responsabilità
del per la fuoriuscita di acque nere da un pozzetto d'ispezione della condotta CP_1
condominiale che attraversa la proprietà dell'attrice, gravata dalla relativa servitù di passaggio, e si sostanzia nella richiesta di condanna del al pagamento “della CP_1
somma di € 18.368,18, così come quantificata dalla c.t.u.” svolta, su sua richiesta, a norma dell'art. 696 c.p.c.
Non essendo stata preceduta la domanda dalla doverosa fase della negoziazione assistita, è fondata l'eccezione d'improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto (“in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso CP_1
svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria in materia condominiale, ovvero,
in subordine per omessa promozione di procedura di negoziazione assistita”: così nelle conclusioni della comparsa di costituzione, riportate con le note del 27 gennaio 2025),
posto che l'esperimento della negoziazione assistita, di cui al d.l. 12 settembre 2014, n.
132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00,
ove non si tratti – come nel caso di specie – di uno dei casi di cui all'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. n. 28 del 2010 (mediazione).
È irrilevante la tardiva (solo con la comparsa conclusionale) adesione della difesa dell'attrice all'avversa eccezione, nulla avendo replicato alla tempestiva (formulata già con la comparsa di costituzione) eccezione d'improcedibilità, rispetto alla quale non v'è ragione
(in verità neppure dedotta) per la rimessione in termini.
3.- L'oggettiva sussistenza delle infiltrazioni e il contegno processuale delle parti (in specie del convenuto , che ha ammesso la verità dell'evento lesivo dedotto in CP_1
lite dall'attrice, contestando unicamente l'ammontare del danno) integrano le eccezionali ragioni che, a parere di questo giudice, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità della domanda dell'attrice e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 11 aprile 2025.
Il giudice
Andrea Luce