Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00176/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01984/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1984 del 2022, proposto da +Uno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Francesca Canta, Marco Napoli, Vanessa Mayer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirella Mogavero, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Savarè n. 1;
per l'annullamento
provvedimento di reiezione FIS 1194014-2022/2022, del 20 maggio 2022 ricevuto dalla Società il 24 maggio 2022, con il quale l'INPS ha rigettato l'istanza dell'odierna ricorrente n. prot. 4900.15/03/2022.0205535 volta ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario (c.d. Assegno di Integrazione Salariale) ex articolo 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 148/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2025 il dott. CA IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società indicata in epigrafe svolge attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, nonché attività di produzione nel settore degli eventi (Cod. Istat 82.30.00).
In data 11.2.2022 ha sottoscritto con le rappresentanze sindacali aziendali un accordo sindacale in cui si dà atto che, a causa della “crisi derivante dalla Pandemia Covid-Sars2”, la società avrebbe fatto ricorso nel periodo dal “1° gennaio 2022 e per un periodo massimo di tredici settimane” ai Fondi di solidarietà per l’erogazione delle prestazioni di “assegno di integrazione salariale” ordinario di cui agli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 148/2015, ricorrendone i presupposti.
In data 15.3.2022 la società ha presentato all’INPS “domanda di assegno di integrazione salariale per i Fondi di solidarietà ex art. 26 e ss. del d.lgs. n. 148”2015 e s.m.i.” per il periodo dal “1/02/2022 al 28/02/2022” (4 settimane) per la causale “crisi aziendale per evento improvvisto …”.
L’INPS con nota del 20.5.2022 ha respinto l’istanza con la seguente motivazione: “data di presentazione della domanda 15/03/2022 successiva a quella di decadenza 23/02/2022”.
La società ha impugnato la nota dell’INSP del 20.5.2022 affidando il gravame ad un motivo con cui lamenta la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 148/2015, applicabile alla domanda di accesso al FIS, ai sensi del quale “la domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento”.
Sostiene di aver rispettato il termine di presentazione della domanda stante la caratteristica di “evento oggettivamente non evitabile” della situazione che ha dato luogo alla richiesta, anche in considerazione alla disciplina recata dalla Circolare INPS 2 dicembre 2015 n. 197 secondo cui evento evitabile sono anche i provvedimenti dell’autorità pubblica come, nel caso di specie, quelli relativi all’andamento della pandemia da Covid-19, soprattutto in un settore come quello relativo alla gestione e organizzazione di eventi e fiere cui si rivolge la società, maggiormente esposto agli effetti della crisi pandemica.
Inoltre, ritiene che, sebbene la presentazione della domanda fosse ritenuta tardiva, il ritardo non potrebbe costituire un motivo di diniego, ma determinerebbe solo uno slittamento nell’applicazione del beneficio.
Nel costituirsi in giudizio l’INPS non ha contestato i presupposti sostanziali per l’applicazione della misura di ammortizzatori sociali (ossia settore produttivo, limiti dimensionali dell’impresa, causa della riduzione dell’attività). Ha invece ribadito la tardività della domanda secondo la disciplina recata dal “comma 2 dell’articolo 15 del Decreto legislativo n. 148/2015”. A tal fine ha invocato quanto riportato nel messaggio INPS 606/2022 ai sensi del quale l’Istituto, non avendo rilasciato “la nuova procedura di gestione per tempo” collegata alle modifiche normative medio tempore intervenute (legge di Bilancio 2022), aveva “concesso il tempo 15 giorni dalla data del rilascio della procedura stessa” avvenuta l’8.2.2022 per presentare le domande di ammortizzatori per le “sospensioni e riduzioni intervenute tra il “1° gennaio 2022 e il 7 febbraio 2022”.
All’udienza del 23.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Per quanto di interesse nella presente causa, il quadro normativo entro cui si inscrive la controversia è il seguente.
L’art. 26 del d.lgs. n. 145/2015 istituisce il Fondo di integrazione salariale (FIS) “per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I” del medesimo decreto. Il Fondo è volto a fornire sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa “per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo”.
L’art. 30 cit. prevede che il FIS assicura “la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari all’integrazione salariale” e prevede che “all’assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie”.
Danno luogo ai benefici previsti dal FIS i “casi” previsti dall’art. 11 cit.: “a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato”.
L’art. 15 cit. poi detta la disciplina sul procedimento di “ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale” prevedendo che “l'impresa presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste ... 2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. 3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione”.
Alla luce del quadro ermeneutico e fattuale sopra esposto il ricorso è fondato.
Parte ricorrente, avendone i requisiti di legge, ha presentato il 15.3.2022 domanda di assegno di integrazione salariale relativa al FIS istituto dall’art. 26 del d.lgs. n. 145/2015.
La domanda era giustificata dalla sopravvenienza delle straordinarie misure ammnistrative adottate dal Governo per far fronte al dilagare della crisi pandemica da Covid che si era verificata in quel periodo storico. A causa di queste misure, la ricorrente ha subito una significativa riduzione dell’attività lavorativa, come emerso in sede sindacale che ha giustificato la richiesta di ammortizzatori sociali.
La riduzione dell’attività era imputabile ad “eventi oggettivamente non evitabili” in quanto derivante dalle misure restrittive adottate dall’Autorità amministrativa per contenere la crisi pandemica che hanno comportato una radicale riduzione del lavoro e quindi non è derivante da comportamenti volontari dell’azienda o dei lavori.
La domanda di ammortizzatori sociali inoltrata dalla ricorrente è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 15 e 30 del d.lgs. n. 145/2015.
L’art. 30 cit. prevede, al comma 1, che “all'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie”.
L’art. 30 cit. non prevede tuttavia l’ipotesi in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia collegata ad eventi imprevedibili.
In questo caso, trova applicazione la specifica disciplina di cui al comma 2 dell’art. 15 cit. che contempla appunto l’ipotesi in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa deriva da “eventi oggettivamente non evitabili”.
Ne deriva che la domanda di ammissione al FIS, ove la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dipende da “eventi oggettivamente non evitabili”, va “presentata entro il termine … della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento”.
La sospensione dell’attività lavorativa si è verificata nel mese di febbraio 2022 a causa di eventi non evitabili (vedi accordo sindacale in data 11.2.2022). La circostanza non è stata smentita dalla difesa dell’INPS.
La domanda di ammissione al FIS andava presentata quindi entro il termine del 31 marzo.
Avendo la ricorrente presentato la domanda il 15.3.2022 la domanda è tempestiva.
Il Collegio peraltro non può neppure valutare l’applicabilità della regolamentazione recata dal messaggio n. 606 del 8.2.2022, come invocato dalla difesa dell’INPS.
L’INPS non ha infatti prodotto in giudizio il messaggio n. 606 del 8.2.2022, come era suo onere in virtù del principio di disponibilità delle prove, sicché non è possibile avere contezza della regolamentazione ivi indicata che peraltro è contestata dalla ricorrente.
Rimane fermo tuttavia che laddove il contenuto del messaggio dovesse porsi in contrasto con la legge, il giudice potrebbe comunque non tenerne conto oppure disapplicarlo ove dovesse avere portata normativa.
In conclusione, il ricorso è fondato e va pertanto accolto; per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato dalla ricorrente indicato in epigrafe.
In considerazione dell’oggetto della controversia e tenuto conto delle questioni giuridiche trattate, il Collegio reputa di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento dell’INSP prot. 1194014-2022/2022 del 20 maggio 2022.
Spese compensate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON ST, Presidente
CA IE, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA IE | ON ST |
IL SEGRETARIO