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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/12/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 547/2024 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Piazza Duomo 32/A, Messina, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Finocchiaro che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Via CP_1 CodiceFiscale_2
Centonze 182, Messina, presso lo studio dell'Avv. Nicolina Morabito che lo rappresenta e difende per procura in atti,
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1 tempore, elettiv.te domiciliata in Via Giovanni Grillo 61, Messina, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Rizzo che la rappresenta e difende per procura in atti, appellati, avente ad oggetto: solo danni a cose (appello avverso la sentenza n. 2463/23
R.S. del Tribunale di Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 19 giugno 2024 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 2463/23 R.S. con la quale il Tribunale di
1 Messina aveva accolto la domanda di risarcimento del danno formulata da nei confronti di dichiarando che dei CP_1 Parte_1 danni subiti dal veicolo di proprietà dell'attore è responsabile il convenuto quale proprietario e custode del veicolo danneggiante e condannando l'odierno appellante al risarcimento dei danni subiti da che liquida nella CP_1 minor somma di € 7.619,62 comprensivo di iva, oltre interessi e rivalutazione secondo quanto indicato in parte motiva; il Tribunale aveva poi rigettato la domanda di garanzia e manleva articolata da nei confronti Parte_1 del terzo chiamato condannando lo al pagamento delle CP_2 Pt_1 spese processuali ivi comprese le spese di c.t.u.
premesso di essere proprietario di una autovettura BMW tg. CP_1
DL486FP, rimasta danneggiata a seguito di un incendio occorso al veicolo FIAT
Punto tg. DC506HJ di proprietà di aveva convenuto in Parte_1 giudizio quest'ultimo chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla sua vettura. Il convenuto costituendosi, aveva dedotto la natura Pt_1 dolosa dell'incendio, circostanza che escludeva la sua responsabilità; aveva chiesto comunque di essere autorizzato a chiamare in causa l' dalla CP_2 quale chiedeva di essere manlevato e garantito in caso di condanna.
L' aveva eccepito la non risarcibilità del sinistro attesa la natura CP_2 dolosa dell'incendio che aveva coinvolto la Punto di proprietà dello e Pt_1 considerato altresì che l'evento si era verificato durante la sosta del veicolo in un'area privata.
Con il primo motivo di gravame lo ha censurato la sentenza Pt_1 impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva escluso la natura dolosa dell'incendio della sua autovettura, senza considerare che i Vigili del
Fuoco intervenuti per domare le fiamme avevano ritenuto la probabile natura dolosa dell'incendio, in quanto vi erano fiamme alte ed un forte odore di liquido infiammabile. Tale odore, peraltro, non poteva essere attribuito, come erroneamente fatto dal Tribunale, alla benzina contenuta nel veicolo dello avendo tale vettura alimentazione diesel. La natura dolosa dell'incendio Pt_1 appiccato da terzi rimasti ignoti comportava quindi la configurabilità del caso
2 fortuito, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il bene in custodia e il danno verificatosi.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la ritenuta inoperatività della copertura assicurativa, evidenziando che anche la sosta in area privata doveva ritenersi rientrante nel concetto di circolazione stradale.
costituendosi, ha contestato la fondatezza delle doglianze CP_1 svolte dall'appellante e ha chiesto il rigetto del gravame. si è costituita evidenziando che, a fronte dell'eccezione di CP_2 inoperatività della polizza sollevata dalla società assicuratrice, chiamata in garanzia per la copertura dei danni derivanti da incendio, lo come Pt_1 correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non aveva depositato in giudizio il contratto di assicurazione non fornendo quindi prova della copertura assicurativa per l'evento in questione. Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'appello.
Il primo motivo di appello è infondato.
Come costantemente affermato dalla S.C., ai fini dell'attribuzione della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla stessa da parte del custode, tenuto al relativo controllo onde evitare che produca danni a terzi, con la conseguenza che il custode convenuto è onerato di fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito (ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità), mentre, in caso di persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, resta a suo carico il fatto ignoto, in quanto inidoneo ad eliminare il dubbio circa lo sviluppo eziologico dell'accadimento (Cass. Civ. Sez. 3, 25 luglio 2025 n. 21317; in ordine all'onere gravante sul custode di fornire la dimostrazione positiva del caso fortuito, cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 1 aprile 2010 n. 8005; Cass. Civ. Sez. 3, 12 maggio
2017 n. 11785; Cass. Civ. Sez. 3, 12 novembre 2009 n. 23945).
La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva
3 nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito (Cass. Civ. Sez. 3, 22 marzo 2024 n. 7789).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, manca agli atti la prova della natura dolosa dell'incendio che ha interessato la vettura dello la causa dell'incendio, infatti, è rimasta ignota non essendo Pt_1 stati rinvenuti contenitori utilizzati per trasportare il liquido infiammabile utilizzati per appiccare l'incendio al veicolo dello , non avendo alcun Pt_1 testimone assistito al fatto delittuoso né essendo emerso alcun elemento, anche a seguito della denuncia presentata dallo e delle conseguenti indagini, che Pt_1 fornisse la prova positiva della natura dolosa dell'incendio. Invero, anche l'annotazione contenuta nel verbale redatto dai Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere l'incendio secondo cui sarebbe probabile la natura dolosa dell'incendio si basa su elementi incerti ed equivoci (fiamme alte ed un forte odore di liquido infiammabile), inidonei a fornire prova certa del fatto doloso commesso da un terzo.
Poiché, come chiarito dalla S.C., in caso di incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, la responsabilità rimane a carico del custode del bene, il primo motivo di gravame deve essere rigettato.
Deve, invece, trovare accoglimento il secondo motivo di appello.
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la domanda di garanzia svolta dallo nei confronti dell' rilevando che, a fronte Pt_1 CP_2 dell'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla compagnia assicuratrice, lo contraente assicurato, non aveva depositato agli atti del Pt_1 giudizio il contratto di assicurazione al fine di provare l'effettiva copertura assicurativa.
Il rilievo, tuttavia, non può essere condiviso.
4 , costituendosi in primo grado, non ha contestato l'esistenza della CP_2 polizza ma ha eccepito l'inoperatività della stessa sotto un duplice profilo: natura dolosa dell'incendio e natura privata dell'area nella quale si era verificato l'incendio, non adibita alla circolazione dei mezzi.
In ordine alla natura dolosa dell'incendio, la stessa è stata esclusa dal giudice di primo grado, statuizione confermata anche in questa sede, sicché l'eccezione deve essere disattesa.
Relativamente alla questione inerente alla natura privata dell'area nella quale si
è verificato l'incendio (area adibita a parcheggio condominiale) si osserva che, secondo il più recente indirizzo della S.C., ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria
(Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia,
Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del
20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa
C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (Cass. Civ. ss.uu., 30 luglio 2021 n. 21983; inoltre, la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 cod. civ. e della legge 990/1969, anch'essa gli estremi della fattispecie "circolazione del veicolo", con la conseguenza che, dei danni derivati a terzi dal relativo incendio risponde anche l'assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l'inizio della sosta e l'insorgere dell'incendio (Cass. Civ. Sez. 3, 5 agosto 2004 n. 14998; cfr. anche Corte di Giustizia dell'Unione Europea - II Sezione, Causa C-100/18 –
Sentenza del 20 giugno 2019, secondo cui l'articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di
«circolazione dei veicoli», contemplata da tale disposizione, una situazione nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile, utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto, abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e
5 abbia causato dei danni a tale immobile, malgrado il fatto che detto veicolo non fosse stato spostato da più di 24 ore prima del verificarsi dell'incendio).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la seconda eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla appare infondata, CP_2 dovendosi ritenere irrilevante la mancata produzione in giudizio del contratto, non avendo la compagnia mai contestato l'esistenza di un contratto stipulato dallo essendosi piuttosto limitata ad eccepirne l'inoperatività per specifiche Pt_1 fattispecie.
La domanda di garanzia svolta dallo nei confronti dell' deve, Pt_1 CP_2 pertanto, essere accolta con conseguente condanna di quest'ultima a manlevare e tenere indenne l'appellante in relazione alle somme che lo stesso dovrà corrispondere all' secondo le condizioni previste nella polizza. CP_1
In ordine alle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, lo deve essere condannato al pagamento delle stesse a Pt_1 favore dell' e l' deve essere condannata, in parziale riforma CP_1 CP_2 della sentenza impugnata, al pagamento delle spese sia del primo che del presente grado di giudizio a favore dello Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2463/23 R.S. emessa dal Tribunale di Messina, così provvede: accoglie parzialmente l'appello proposto da e, in parziale Parte_1 riforma dei punti nn. 5) e 6) del dispositivo della sentenza impugnata, accoglie la domanda di garanzia formulata da nei confronti dell' Parte_1 CP_2
e, per l'effetto, condanna quest'ultima a manlevare e tenere indenne
[...]
l'appellante in relazione alle somme che lo stesso dovrà corrispondere all' , CP_1 secondo le condizioni previste nella polizza;
condanna l' al pagamento, a favore di delle CP_2 Parte_1 spese processuali liquidate, per il primo grado di giudizio, in € 5.100,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge e, per il presente grado, in € 382,50 per spese ed € 3.300,00 per compensi (€ 600,00 fase
6 studio, € 500,00 fase introduttiva, € 1.000,00 fase trattazione, € 1.200,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate, a Parte_1 favore di , in € 3.300,00 per compensi (€ 600,00 fase studio, € CP_1
500,00 fase introduttiva, € 1.000,00 fase trattazione, € 1.200,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Messina, 23 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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