TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 12/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1806 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1806 /2024 promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], ed elettivamente domiciliato in
San Demetrio Ne' Vestini (AQ),Via Subequana, presso lo studio del difensore Avv. Di Marzo
Assunta; nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24/06/1977, residente a [...], ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Viale Francesco Crispi 28/B, presso lo studio del difensore Avv. Di
Salvatore Stefano;
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dagli interessati in data 12.12.2024,
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 15.07.2024, in premessa Parte_1
dichiarava: di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_2
in Acri (CS) il 03.06.2006; che i coniugi avevano scelto il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
che dall'unione matrimoniale non nascevano figli;
in conclusione chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Il ricorrente rappresentava che: da alcuni anni tra i coniugi non vi era più una comunione affettiva e sentimentale, l'unione tra i coniugi era entrata in una crisi divenuta irreversibile, non c'era attenzione e cura nei confronti del ricorrente da parte della moglie;
il SI. aveva sopportato tale situazione per tanto tempo, ma Pt_1
purtroppo la convivenza sotto lo stesso tetto con la resistente era divenuta insostenibile poiché la stessa per anni si era mostrata indifferente alle esigenze e attenzioni della coppia coniugale;
prima di procedere alla domanda giudiziale il SI. , tramite il Pt_1
proprio difensore, aveva comunicato alla resistente la sua intenzione di separarsi;
la resistente non aveva manifestato al SI. la volta di procedere consensualmente, Pt_1
anzi assumeva un atteggiamento di silenzio senza provare a decidere insieme al ricorrente le condizioni della separazione e divorzio;
precisava che il ricorrente è militare che lavora presso il IX Reggimento Alpini e percepisce una retribuzione mensile pari ad € 1.900,00 circa;
che la SI.ra lavora presso l'Agriturismo la Parte_2
Villa di Villa Sant'Angelo e percepisce una retribuzione di 336,00 € mensili circa e dovrebbe avere un aumento di circa 336,00 € pari ad uno stipendio mensile di 672,00 € per variazione contrattuale;
che l'immobile adibito a residenza familiare, sito in
AZ Via Borgo 10 (AQ) è di proprietà del ricorrente acquistato prima del matrimonio così come i mobili al suo interno;
che i coniugi avevano acquistato durante il matrimonio una cantina vicino all'abitazione sita in L'Aquila- AZ Via Borgo,
10; che sempre in comunione i coniugi avevano acquistato un cavallo, accudito dal ricorrente che da sempre aveva provveduto a pagare le spese;
3. In data 02.11.2024 si costituiva in giudizio la resistente, la quale, pur aderendo alla richiesta di dichiarazione della separazione personale dei coniugi e contestuale richiesta di divorzio, contestava integralmente quanto ex adverso rappresentato. In particolare rappresentava: che a causa di una reciproca e sempre più marcata incompatibilità caratteriale, unitamente a continue pressioni psicologiche del ricorrente sulla , Parte_2
l'unione coniugale si era progressivamente deteriorata venendo meno il vincolo di pagina 2 di 7 affectio che lega i coniugi, separati in casa da mesi;
che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, apparendo manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi;
che la resistente aveva sempre cercato le attenzioni e le cure del marito, aveva tentato di
“salvare” il matrimonio rinunciando solo dopo un infinito silenzio;
che la resistente, in merito alla ricezione della comunicazione di avvio delle procedure tese alla separazione-divorzio, non aveva avuto la forza e l'animo di assumere una qualsiasi decisione, nel silenzio del coniuge e nella prospettiva di una vita futura incerta senza casa e senza reddito;
che il è proprietario sia della casa coniugale, di circa 150 Pt_1 mq. in Acri (CS), che dell'attuale abitazione di circa 80 mq. in Via del Borgo n.10 in
AZ (AQ), immobile adibito a residenza familiare e completamente arredato;
che il
, proprietario anche di una FIAT Panda, ha la disponibilità di un terreno ad uso Pt_1
agricolo nei pressi della residenza familiare, con un piccolo manufatto, animali domestici, un cane ed un cavallo;
che il è dipendente pubblico, impiegato nel Pt_1
nella qualità di militare presso il IX Reggimento Alpini, graduato Controparte_1 con la qualifica di Caporale Maggiore, Capo scelto, in forza alla locale “Caserma
Pasquali” e vanta un reddito importante, come riportato nella comparsa di costituzione e risposta;
che la ha sacrificato il lavoro per prendersi cura della famiglia, per Parte_2
espressa volontà del marito, rinunciando a qualsivoglia occasione lavorativa in costanza di matrimonio per la realizzazione del patrimonio familiare e personale del coniuge;
che la resistente è titolare di un modestissimo reddito, come meglio indicato nella comparsa di costituzione e risposta;
che i coniugi hanno acquistato, in costanza di matrimonio, un locale-deposito di 20 mq, pertinenza della limitrofa residenza familiare in Via del Borgo
n.10 in AZ (AQ) del valore di € 5.500,00; che la resistente, con reddito annuo assai modesto, non avendo altri e diversi redditi, né un'abitazione di proprietà, ha necessità di un sostegno economico che le permetta di vivere con dignità sussistendo, pertanto, i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile;
che tale assegno è giustificato non solo in presenza di rinunce a opportunità professionali, ma anche quando vi sia una disparità economico patrimoniale significativa tra i coniugi dovuta al contributo economico fornito durante il matrimonio;
4. In data 14.11.2024 parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. nella quale contestava integralmente la ricostruzione ex adverso dedotta, insisteva nella domanda cumulativa di separazione e divorzio, modificando e precisando le domande e le conclusioni formulate nel ricorso;
pagina 3 di 7 5. All'udienza del 04.12.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, i coniugi, avendo raggiunto un accordo, chiedevano congiuntamente la fissazione di altra udienza ed il Presidente, preso atto, rinviava, per il deposito dell'accordo sottoscritto dalle parti, all'udienza del 18.12.2024, da svolgersi con il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.;
6. In data 13.12.2024 le parti depositavano l'accordo, datato 12.12.2024, nel quale chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“
1. autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2. la SI.ra
dovrà lasciare la casa coniugale (immobile sito in AZ (AQ), Via del Parte_2
Borgo n.10, Foglio 27, part. 9, sub 32 e Foglio 27, part 10, sub 7) entro 30 giorni dalla sentenza di separazione, essendo la casa di esclusiva proprietà del;
3. La SI.ra Pt_1
cede al SI. la sua quota della cantina, sita in AZ (AQ) in Via Parte_2 Pt_1
del Borgo n.10 (Foglio 27, part 9, sub 3);
4. La SI.ra rinuncia a qualsiasi Parte_2
pretesa a titolo di assegno di mantenimento/divorzio;
5. Il SI. verserà, a titolo Pt_1 di contributo economico, 14 mensilità di pari importo di € 500,00
(cinquecento,00)/mese per un totale forfettario di € 7.000,00 (settemila/00), tramite accredito sul c/c n. [...] intestato alla SI.ra ; si Parte_2
precisa che la prima mensilità sarà versata con la sottoscrizione del presente accordo, mentre le altre 13 mensilità, pari ad € 500,00 ciascuna, saranno versate ogni giorno 10 del mese a partire dal 10 gennaio 2025 (seconda rata) e finire il 10 gennaio 2026
(ultima e quattordicesima rata);
6. I coniugi, dopo l'omologazione della separazione, dovranno provvedere al cambio di residenza;
7. I coniugi, subito dopo la sentenza, provvederanno a chiudere il conto corrente in comune” nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “
1. Confermare che i coniugi possano vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2. Confermare che la SI.ra
dovrà lasciare la casa coniugale (immobile sito in AZ (AQ), Via del Parte_2
Borgo n.10, Foglio 27, part. 9, sub 32 e Foglio 27, part 10, sub 7) entro 30 giorni dalla sentenza di separazione essendo la casa di esclusiva proprietà del;
8 (sic). Pt_1
Confermare che la SI.ra cede al SI. la sua quota della cantina, sita Parte_2 Pt_1
in AZ (AQ) in Via del Borgo n.10 (Foglio 27, part 9, sub 3);
3. Confermare che la
SI.ra rinuncia a qualsiasi pretesa a titolo di assegno di Parte_2
mantenimento/divorzio;
4. Confermare che il SI. verserà, a titolo di contributo Pt_1 economico, 14 mensilità di pari importo di € 500,00 (cinquecento,00)/mese per un totale forfettario di € 7.000,00 (settemila/00), tramite accredito sul c/c n. pagina 4 di 7 [...] intestato alla SI.ra ; si precisa che la Parte_2
prima mensilità sarà versata con la sottoscrizione del presente accordo, mentre le altre
13 mensilità, pari ad € 500,00 ciascuna, saranno versate ogni giorno 10 del mese a partire dal 10 gennaio 2025 (seconda rata) e finire il 10 gennaio 2026 (ultima e quattordicesima rata);
5. Confermare che, dopo l'omologazione della separazione, i coniugi dovranno provvedere al cambio di residenza;
6. Confermare che i coniugi subito dopo la sentenza provvederanno a chiudere il conto corrente in comune”;
7. Con note congiunte di trattazione scritte, depositate il 13.12.2024, le parti rinunciavano al tentativo di conciliazione ed a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata per il 18 dicembre 2024, contestualmente confermavano le condizioni esposte nella memoria a firma congiunta del 12.12.2024 e chiedevano dichiararsi la separazione tra i coniugi e pronunciare, decorso il termine di legge, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con trasmissione della emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acri (CS).
8. La domanda diretta ad ottenere pronuncia di separazione personale va senz'altro accolta, sussistendo i relativi presupposti, evidenziati nell'accordo congiunto, tenuto conto che le condizioni proposte dalle parti possono essere omologate, avendo tutte ad oggetto diritti disponibili;
9. Quanto, invece, alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa non risulta invece ancora procedibile;
10. Giova chiarire che i ricorrenti hanno richiesto, nell'accordo congiunto, cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio (art. 473 bis.49
c.p.c.). Ora, tale cumulo di domande è ammissibile (cfr. Cass. N. 28727/2023) dovendosi aderire all'impostazione ivi tracciata, secondo cui l'accordo «riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali», non configurandosi un'ipotesi nel senso di un
«divorzio consensuale» analogamente ad una separazione consensuale. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà, quindi, procedibile solo dopo il decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 898/70. Quest'ultima norma, per quanto qui di interesse, dispone infatti che la pronuncia possa essere emessa solo dopo che “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno
pagina 5 di 7 due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile…”.
11. A questi ultimi fini, pertanto, dopo avere pronunciato la sentenza parziale definitiva di separazione personale (che definisce la relativa domanda), dovrà pronunciarsi separata ordinanza, con la quale si provvede a fissare un'udienza in data successiva al detto termine all'esito della quale, ove risultino maturati i presupposti normativi, potrà essere emessa sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
12. Le spese di questa prima fase sono compensate, in ragione della formulazione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione personale di cui sopra, così decide:
a) - DICHIARA la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in Acri (CS), in data 03.06.2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile – Atti di Matrimonio del Comune di L'Aquila (n.4 P.2 S.B. Vol.3 Uff.3, Anno 2006), dalla cui unione matrimoniale non sono nati figli, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acri (CS) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito, alle condizioni di cui all'accordo a firma congiunta del 12.12.2024, di seguito indicate:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2. dispone che la SI.ra dovrà lasciare la casa coniugale (immobile sito in Parte_2
AZ (AQ), Via del Borgo n.10, Foglio 27, part. 9, sub 32 e Foglio 27, part 10, sub 7) entro 30 giorni dalla sentenza di separazione, essendo la casa di esclusiva proprietà del
; Pt_1
3. prende atto che la SI.ra si impegna a cedere al SI. la sua quota della Parte_2 Pt_1 cantina, sita in AZ (AQ) in Via del Borgo n.10 (Foglio 27, part 9, sub 3);
4. prende atto che la SI.ra rinuncia a qualsiasi pretesa a titolo di assegno di Parte_2 mantenimento/divorzio;
pagina 6 di 7 5. dispone che il SI. verserà, a titolo di contributo economico, 14 mensilità di pari Pt_1 importo di € 500,00 (cinquecento,00)/mese per un totale forfettario di € 7.000,00
(settemila/00), tramite accredito sul c/c n. [...] intestato alla
SI.ra ; prende atto che la prima mensilità sarà versata con la sottoscrizione dell' Parte_2 accordo, mentre le altre 13 mensilità, pari ad € 500,00 ciascuna, saranno versate ogni giorno 10 del mese a partire dal 10 gennaio 2025 (seconda rata) e finire il 10 gennaio 2026
(ultima e quattordicesima rata);
6. prende atto che i coniugi, dopo l'omologazione della separazione, dovranno provvedere al cambio di residenza;
7. prende atto che i coniugi, subito dopo la sentenza, provvederanno a chiudere il conto corrente in comune.
b) adotta con separata ordinanza i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in L'Aquila, 17 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1806 /2024 promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], ed elettivamente domiciliato in
San Demetrio Ne' Vestini (AQ),Via Subequana, presso lo studio del difensore Avv. Di Marzo
Assunta; nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24/06/1977, residente a [...], ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Viale Francesco Crispi 28/B, presso lo studio del difensore Avv. Di
Salvatore Stefano;
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dagli interessati in data 12.12.2024,
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 15.07.2024, in premessa Parte_1
dichiarava: di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_2
in Acri (CS) il 03.06.2006; che i coniugi avevano scelto il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
che dall'unione matrimoniale non nascevano figli;
in conclusione chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Il ricorrente rappresentava che: da alcuni anni tra i coniugi non vi era più una comunione affettiva e sentimentale, l'unione tra i coniugi era entrata in una crisi divenuta irreversibile, non c'era attenzione e cura nei confronti del ricorrente da parte della moglie;
il SI. aveva sopportato tale situazione per tanto tempo, ma Pt_1
purtroppo la convivenza sotto lo stesso tetto con la resistente era divenuta insostenibile poiché la stessa per anni si era mostrata indifferente alle esigenze e attenzioni della coppia coniugale;
prima di procedere alla domanda giudiziale il SI. , tramite il Pt_1
proprio difensore, aveva comunicato alla resistente la sua intenzione di separarsi;
la resistente non aveva manifestato al SI. la volta di procedere consensualmente, Pt_1
anzi assumeva un atteggiamento di silenzio senza provare a decidere insieme al ricorrente le condizioni della separazione e divorzio;
precisava che il ricorrente è militare che lavora presso il IX Reggimento Alpini e percepisce una retribuzione mensile pari ad € 1.900,00 circa;
che la SI.ra lavora presso l'Agriturismo la Parte_2
Villa di Villa Sant'Angelo e percepisce una retribuzione di 336,00 € mensili circa e dovrebbe avere un aumento di circa 336,00 € pari ad uno stipendio mensile di 672,00 € per variazione contrattuale;
che l'immobile adibito a residenza familiare, sito in
AZ Via Borgo 10 (AQ) è di proprietà del ricorrente acquistato prima del matrimonio così come i mobili al suo interno;
che i coniugi avevano acquistato durante il matrimonio una cantina vicino all'abitazione sita in L'Aquila- AZ Via Borgo,
10; che sempre in comunione i coniugi avevano acquistato un cavallo, accudito dal ricorrente che da sempre aveva provveduto a pagare le spese;
3. In data 02.11.2024 si costituiva in giudizio la resistente, la quale, pur aderendo alla richiesta di dichiarazione della separazione personale dei coniugi e contestuale richiesta di divorzio, contestava integralmente quanto ex adverso rappresentato. In particolare rappresentava: che a causa di una reciproca e sempre più marcata incompatibilità caratteriale, unitamente a continue pressioni psicologiche del ricorrente sulla , Parte_2
l'unione coniugale si era progressivamente deteriorata venendo meno il vincolo di pagina 2 di 7 affectio che lega i coniugi, separati in casa da mesi;
che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, apparendo manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi;
che la resistente aveva sempre cercato le attenzioni e le cure del marito, aveva tentato di
“salvare” il matrimonio rinunciando solo dopo un infinito silenzio;
che la resistente, in merito alla ricezione della comunicazione di avvio delle procedure tese alla separazione-divorzio, non aveva avuto la forza e l'animo di assumere una qualsiasi decisione, nel silenzio del coniuge e nella prospettiva di una vita futura incerta senza casa e senza reddito;
che il è proprietario sia della casa coniugale, di circa 150 Pt_1 mq. in Acri (CS), che dell'attuale abitazione di circa 80 mq. in Via del Borgo n.10 in
AZ (AQ), immobile adibito a residenza familiare e completamente arredato;
che il
, proprietario anche di una FIAT Panda, ha la disponibilità di un terreno ad uso Pt_1
agricolo nei pressi della residenza familiare, con un piccolo manufatto, animali domestici, un cane ed un cavallo;
che il è dipendente pubblico, impiegato nel Pt_1
nella qualità di militare presso il IX Reggimento Alpini, graduato Controparte_1 con la qualifica di Caporale Maggiore, Capo scelto, in forza alla locale “Caserma
Pasquali” e vanta un reddito importante, come riportato nella comparsa di costituzione e risposta;
che la ha sacrificato il lavoro per prendersi cura della famiglia, per Parte_2
espressa volontà del marito, rinunciando a qualsivoglia occasione lavorativa in costanza di matrimonio per la realizzazione del patrimonio familiare e personale del coniuge;
che la resistente è titolare di un modestissimo reddito, come meglio indicato nella comparsa di costituzione e risposta;
che i coniugi hanno acquistato, in costanza di matrimonio, un locale-deposito di 20 mq, pertinenza della limitrofa residenza familiare in Via del Borgo
n.10 in AZ (AQ) del valore di € 5.500,00; che la resistente, con reddito annuo assai modesto, non avendo altri e diversi redditi, né un'abitazione di proprietà, ha necessità di un sostegno economico che le permetta di vivere con dignità sussistendo, pertanto, i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile;
che tale assegno è giustificato non solo in presenza di rinunce a opportunità professionali, ma anche quando vi sia una disparità economico patrimoniale significativa tra i coniugi dovuta al contributo economico fornito durante il matrimonio;
4. In data 14.11.2024 parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. nella quale contestava integralmente la ricostruzione ex adverso dedotta, insisteva nella domanda cumulativa di separazione e divorzio, modificando e precisando le domande e le conclusioni formulate nel ricorso;
pagina 3 di 7 5. All'udienza del 04.12.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, i coniugi, avendo raggiunto un accordo, chiedevano congiuntamente la fissazione di altra udienza ed il Presidente, preso atto, rinviava, per il deposito dell'accordo sottoscritto dalle parti, all'udienza del 18.12.2024, da svolgersi con il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.;
6. In data 13.12.2024 le parti depositavano l'accordo, datato 12.12.2024, nel quale chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“
1. autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2. la SI.ra
dovrà lasciare la casa coniugale (immobile sito in AZ (AQ), Via del Parte_2
Borgo n.10, Foglio 27, part. 9, sub 32 e Foglio 27, part 10, sub 7) entro 30 giorni dalla sentenza di separazione, essendo la casa di esclusiva proprietà del;
3. La SI.ra Pt_1
cede al SI. la sua quota della cantina, sita in AZ (AQ) in Via Parte_2 Pt_1
del Borgo n.10 (Foglio 27, part 9, sub 3);
4. La SI.ra rinuncia a qualsiasi Parte_2
pretesa a titolo di assegno di mantenimento/divorzio;
5. Il SI. verserà, a titolo Pt_1 di contributo economico, 14 mensilità di pari importo di € 500,00
(cinquecento,00)/mese per un totale forfettario di € 7.000,00 (settemila/00), tramite accredito sul c/c n. [...] intestato alla SI.ra ; si Parte_2
precisa che la prima mensilità sarà versata con la sottoscrizione del presente accordo, mentre le altre 13 mensilità, pari ad € 500,00 ciascuna, saranno versate ogni giorno 10 del mese a partire dal 10 gennaio 2025 (seconda rata) e finire il 10 gennaio 2026
(ultima e quattordicesima rata);
6. I coniugi, dopo l'omologazione della separazione, dovranno provvedere al cambio di residenza;
7. I coniugi, subito dopo la sentenza, provvederanno a chiudere il conto corrente in comune” nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “
1. Confermare che i coniugi possano vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2. Confermare che la SI.ra
dovrà lasciare la casa coniugale (immobile sito in AZ (AQ), Via del Parte_2
Borgo n.10, Foglio 27, part. 9, sub 32 e Foglio 27, part 10, sub 7) entro 30 giorni dalla sentenza di separazione essendo la casa di esclusiva proprietà del;
8 (sic). Pt_1
Confermare che la SI.ra cede al SI. la sua quota della cantina, sita Parte_2 Pt_1
in AZ (AQ) in Via del Borgo n.10 (Foglio 27, part 9, sub 3);
3. Confermare che la
SI.ra rinuncia a qualsiasi pretesa a titolo di assegno di Parte_2
mantenimento/divorzio;
4. Confermare che il SI. verserà, a titolo di contributo Pt_1 economico, 14 mensilità di pari importo di € 500,00 (cinquecento,00)/mese per un totale forfettario di € 7.000,00 (settemila/00), tramite accredito sul c/c n. pagina 4 di 7 [...] intestato alla SI.ra ; si precisa che la Parte_2
prima mensilità sarà versata con la sottoscrizione del presente accordo, mentre le altre
13 mensilità, pari ad € 500,00 ciascuna, saranno versate ogni giorno 10 del mese a partire dal 10 gennaio 2025 (seconda rata) e finire il 10 gennaio 2026 (ultima e quattordicesima rata);
5. Confermare che, dopo l'omologazione della separazione, i coniugi dovranno provvedere al cambio di residenza;
6. Confermare che i coniugi subito dopo la sentenza provvederanno a chiudere il conto corrente in comune”;
7. Con note congiunte di trattazione scritte, depositate il 13.12.2024, le parti rinunciavano al tentativo di conciliazione ed a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata per il 18 dicembre 2024, contestualmente confermavano le condizioni esposte nella memoria a firma congiunta del 12.12.2024 e chiedevano dichiararsi la separazione tra i coniugi e pronunciare, decorso il termine di legge, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con trasmissione della emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acri (CS).
8. La domanda diretta ad ottenere pronuncia di separazione personale va senz'altro accolta, sussistendo i relativi presupposti, evidenziati nell'accordo congiunto, tenuto conto che le condizioni proposte dalle parti possono essere omologate, avendo tutte ad oggetto diritti disponibili;
9. Quanto, invece, alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa non risulta invece ancora procedibile;
10. Giova chiarire che i ricorrenti hanno richiesto, nell'accordo congiunto, cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio (art. 473 bis.49
c.p.c.). Ora, tale cumulo di domande è ammissibile (cfr. Cass. N. 28727/2023) dovendosi aderire all'impostazione ivi tracciata, secondo cui l'accordo «riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali», non configurandosi un'ipotesi nel senso di un
«divorzio consensuale» analogamente ad una separazione consensuale. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà, quindi, procedibile solo dopo il decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 898/70. Quest'ultima norma, per quanto qui di interesse, dispone infatti che la pronuncia possa essere emessa solo dopo che “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno
pagina 5 di 7 due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile…”.
11. A questi ultimi fini, pertanto, dopo avere pronunciato la sentenza parziale definitiva di separazione personale (che definisce la relativa domanda), dovrà pronunciarsi separata ordinanza, con la quale si provvede a fissare un'udienza in data successiva al detto termine all'esito della quale, ove risultino maturati i presupposti normativi, potrà essere emessa sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
12. Le spese di questa prima fase sono compensate, in ragione della formulazione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione personale di cui sopra, così decide:
a) - DICHIARA la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in Acri (CS), in data 03.06.2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile – Atti di Matrimonio del Comune di L'Aquila (n.4 P.2 S.B. Vol.3 Uff.3, Anno 2006), dalla cui unione matrimoniale non sono nati figli, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acri (CS) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito, alle condizioni di cui all'accordo a firma congiunta del 12.12.2024, di seguito indicate:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2. dispone che la SI.ra dovrà lasciare la casa coniugale (immobile sito in Parte_2
AZ (AQ), Via del Borgo n.10, Foglio 27, part. 9, sub 32 e Foglio 27, part 10, sub 7) entro 30 giorni dalla sentenza di separazione, essendo la casa di esclusiva proprietà del
; Pt_1
3. prende atto che la SI.ra si impegna a cedere al SI. la sua quota della Parte_2 Pt_1 cantina, sita in AZ (AQ) in Via del Borgo n.10 (Foglio 27, part 9, sub 3);
4. prende atto che la SI.ra rinuncia a qualsiasi pretesa a titolo di assegno di Parte_2 mantenimento/divorzio;
pagina 6 di 7 5. dispone che il SI. verserà, a titolo di contributo economico, 14 mensilità di pari Pt_1 importo di € 500,00 (cinquecento,00)/mese per un totale forfettario di € 7.000,00
(settemila/00), tramite accredito sul c/c n. [...] intestato alla
SI.ra ; prende atto che la prima mensilità sarà versata con la sottoscrizione dell' Parte_2 accordo, mentre le altre 13 mensilità, pari ad € 500,00 ciascuna, saranno versate ogni giorno 10 del mese a partire dal 10 gennaio 2025 (seconda rata) e finire il 10 gennaio 2026
(ultima e quattordicesima rata);
6. prende atto che i coniugi, dopo l'omologazione della separazione, dovranno provvedere al cambio di residenza;
7. prende atto che i coniugi, subito dopo la sentenza, provvederanno a chiudere il conto corrente in comune.
b) adotta con separata ordinanza i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in L'Aquila, 17 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
pagina 7 di 7