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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/11/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 2480/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa EN OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2480 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
, nato in OYSTER BAY il [...], in [...] e, Parte_1 unitamente a , quale genitore rappresentante legale della Parte_2 figlia , nata in [...] il [...] Persona_1 con l'Avv. GIOVANNI DI RUGGIERO, per procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTI
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “
1. accertare e dichiarare che gli attori sono cittadini italiani;
2. ordinare al e, per esso all'ufficiale di stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e di cittadinanza nonché alle comunicazioni alle autorità diplomatiche e consolari competenti;
3. Adottare ogni altro provvedimento accessorio e consequenziale”; per il : “In via principale, rigettare il ricorso proposto qualora non risulti CP_1 provata documentalmente l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dell'avo dei ricorrenti, ed in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti (qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6-11-2024, i ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, per essere gli stessi discendenti diretti di una cittadina italiana, che non ha mai perso la cittadinanza, esponendo che:
- con sentenza del Tribunale di Roma n. 5633/2018, passata in giudicato, veniva accertato lo status di cittadina italiana iure sanguinis di Persona_2
già e, alla nascita,
[...] Parte_3 [...]
, nata negli USA il 18-1-1959, in quanto discendente di Parte_4 [...] nata il [...] nel Comune di Fondo (TN); Per_3
- dal primo matrimonio di con Parte_4 Persona_4 nasceva il 14-11-1989 in Oyster Bay – NY- USA il ricorrente Parte_1
;
[...]
- che dall'unione di quest'ultimo con nasceva il 10-11- Parte_2
2022 in Jackson Hinds -MS – USA la ricorrente . Parte_5
Tanto premesso, gli odierni ricorrenti richiedono l'accertamento del proprio status di cittadini italiani ai sensi della l. n. 555/1912 e della l. n. 91/1992, precisando di aver tentato, inoltre, di procedere in sede amministrativa, senza esito;
conclusivamente richiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti in quanto discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana.
Nel costituirsi in giudizio il rileva che: Controparte_2
-con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
pag. 2/6 -il nostro ordinamento, nella ricostruzione della cittadinanza per discendenza, permette di risalire all'indietro, di generazione in generazione, senza limiti temporali nell'individuazione del capostipite;
-i tempi di evasione delle richieste pervenute in via consolare dipendono dalla scarsità delle risorse e dall'elevato e sproporzionato numero delle domande;
conclusivamente richiedendo, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, il rigetto del ricorso, in subordine, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 30-9-2025, tenutasi in forma scritta, la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
*
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di madre o padre cittadini.
Nel caso di specie, come già accertato dal Tribunale di Roma con sentenza n.
5633/2018, l'ava risulta nata a [...] il [...] ed emigrata Parte_6 negli USA nell'anno 2021 (doc. 1).
Non trova, dunque, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l.
n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n.
51/2006).
Nel caso di specie, in quanto l'ava è emigrata all'estero in data successiva a quella dell'entrata in vigore del Trattato di Saint Germain, va esclusa la necessità della dichiarazione richiesta dall'art. 1, comma 2, della l. 379/2000.
I ricorrenti hanno, altresì, documentato la linea di discendenza di
[...]
già e, alla nascita, Persona_2 Parte_3
pag. 3/6 , nata negli USA il 18-1-1959, con relativo intervenuto Parte_4 della cittadinanza italiana iure sanguinis in forza della richiamata sentenza (doc. 1; cfr. anche docc. 2-5), nonché la rispettiva linea di discendenza, che trova riscontro nella documentazione versata agli atti.
In particolare, risulta che:
- dal matrimonio di con (doc. 3) Parte_4 Persona_4 nasceva il 14-11-1989 in Oyster Bay – NY- USA il ricorrente Parte_1
(doc. 6);
[...]
- che dall'unione di quest'ultimo con nasceva il 10-11- Parte_2
2022 in Jackson Hinds -MS – USA la ricorrente (docc. Parte_5
6-7).
Tutto quanto sopra premesso, in esito agli interventi della Corte Costituzionale sulle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, n. 1 della l. n. 555/1912 (con pronuncia n. 30/1983 dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che fosse
“cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in uno alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, n. 2, e dell'art. 2, comma 2, della l. n.
555/1912) e di cui all'art. 10, comma 3, della stessa legge (con pronuncia n. 87 del 1975, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevedeva “la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”), sono state espunte dall'ordinamento le norme che per la donna, originariamente cittadina italiana, la quale si univa in matrimonio con cittadino straniero, disponevano la perdita della cittadinanza italiana in assenza di una scelta individuale volontaria, così come quelle preclusive della trasmissione di detta cittadinanza ai figli anche in linea materna (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
Sentenza n. 25317 del 24/08/2022; Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023;
Sez. 6, Sentenza n. 6205 del 18/03/2014; Sez. 6, Ordinanza n. 22608 del 05/11/2015).
La già menzionata pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25/02/2009 ha precisato, inoltre, che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del
1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto
pag. 4/6 l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra
i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra, le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal
1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale, non potendo, dunque, darsi luogo a una distinta applicazione secondo la data di matrimonio o di nascita del figlio di cittadina italiana, prima o dopo l'entrata in vigore della Carta costituzionale.
Va, inoltre, considerato che il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo a , seppur intervenuto durante la maggiore età del Parte_4 ricorrente, ha spiegato effetti ex tunc con operatività, quindi, altresì al momento della nascita del medesimo ricorrente.
Non decorso il termine di 730 giorni di cui all'art. 3 DPR n. 362/1994 dalla presentazione della domanda in sede amministrativa (doc. 12), sussistono analoghe e gravi ragioni, ex art. 92 c.p.c., onde disporre la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
pag. 5/6 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
• dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1 competente e a ogni altra autorità amministrativa interessata di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Trento, 22/11/2025
Il Giudice
EN OL
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 2480/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa EN OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2480 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
, nato in OYSTER BAY il [...], in [...] e, Parte_1 unitamente a , quale genitore rappresentante legale della Parte_2 figlia , nata in [...] il [...] Persona_1 con l'Avv. GIOVANNI DI RUGGIERO, per procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTI
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “
1. accertare e dichiarare che gli attori sono cittadini italiani;
2. ordinare al e, per esso all'ufficiale di stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e di cittadinanza nonché alle comunicazioni alle autorità diplomatiche e consolari competenti;
3. Adottare ogni altro provvedimento accessorio e consequenziale”; per il : “In via principale, rigettare il ricorso proposto qualora non risulti CP_1 provata documentalmente l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dell'avo dei ricorrenti, ed in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti (qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6-11-2024, i ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, per essere gli stessi discendenti diretti di una cittadina italiana, che non ha mai perso la cittadinanza, esponendo che:
- con sentenza del Tribunale di Roma n. 5633/2018, passata in giudicato, veniva accertato lo status di cittadina italiana iure sanguinis di Persona_2
già e, alla nascita,
[...] Parte_3 [...]
, nata negli USA il 18-1-1959, in quanto discendente di Parte_4 [...] nata il [...] nel Comune di Fondo (TN); Per_3
- dal primo matrimonio di con Parte_4 Persona_4 nasceva il 14-11-1989 in Oyster Bay – NY- USA il ricorrente Parte_1
;
[...]
- che dall'unione di quest'ultimo con nasceva il 10-11- Parte_2
2022 in Jackson Hinds -MS – USA la ricorrente . Parte_5
Tanto premesso, gli odierni ricorrenti richiedono l'accertamento del proprio status di cittadini italiani ai sensi della l. n. 555/1912 e della l. n. 91/1992, precisando di aver tentato, inoltre, di procedere in sede amministrativa, senza esito;
conclusivamente richiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti in quanto discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana.
Nel costituirsi in giudizio il rileva che: Controparte_2
-con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
pag. 2/6 -il nostro ordinamento, nella ricostruzione della cittadinanza per discendenza, permette di risalire all'indietro, di generazione in generazione, senza limiti temporali nell'individuazione del capostipite;
-i tempi di evasione delle richieste pervenute in via consolare dipendono dalla scarsità delle risorse e dall'elevato e sproporzionato numero delle domande;
conclusivamente richiedendo, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, il rigetto del ricorso, in subordine, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 30-9-2025, tenutasi in forma scritta, la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
*
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di madre o padre cittadini.
Nel caso di specie, come già accertato dal Tribunale di Roma con sentenza n.
5633/2018, l'ava risulta nata a [...] il [...] ed emigrata Parte_6 negli USA nell'anno 2021 (doc. 1).
Non trova, dunque, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l.
n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n.
51/2006).
Nel caso di specie, in quanto l'ava è emigrata all'estero in data successiva a quella dell'entrata in vigore del Trattato di Saint Germain, va esclusa la necessità della dichiarazione richiesta dall'art. 1, comma 2, della l. 379/2000.
I ricorrenti hanno, altresì, documentato la linea di discendenza di
[...]
già e, alla nascita, Persona_2 Parte_3
pag. 3/6 , nata negli USA il 18-1-1959, con relativo intervenuto Parte_4 della cittadinanza italiana iure sanguinis in forza della richiamata sentenza (doc. 1; cfr. anche docc. 2-5), nonché la rispettiva linea di discendenza, che trova riscontro nella documentazione versata agli atti.
In particolare, risulta che:
- dal matrimonio di con (doc. 3) Parte_4 Persona_4 nasceva il 14-11-1989 in Oyster Bay – NY- USA il ricorrente Parte_1
(doc. 6);
[...]
- che dall'unione di quest'ultimo con nasceva il 10-11- Parte_2
2022 in Jackson Hinds -MS – USA la ricorrente (docc. Parte_5
6-7).
Tutto quanto sopra premesso, in esito agli interventi della Corte Costituzionale sulle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, n. 1 della l. n. 555/1912 (con pronuncia n. 30/1983 dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che fosse
“cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in uno alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, n. 2, e dell'art. 2, comma 2, della l. n.
555/1912) e di cui all'art. 10, comma 3, della stessa legge (con pronuncia n. 87 del 1975, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevedeva “la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”), sono state espunte dall'ordinamento le norme che per la donna, originariamente cittadina italiana, la quale si univa in matrimonio con cittadino straniero, disponevano la perdita della cittadinanza italiana in assenza di una scelta individuale volontaria, così come quelle preclusive della trasmissione di detta cittadinanza ai figli anche in linea materna (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
Sentenza n. 25317 del 24/08/2022; Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023;
Sez. 6, Sentenza n. 6205 del 18/03/2014; Sez. 6, Ordinanza n. 22608 del 05/11/2015).
La già menzionata pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25/02/2009 ha precisato, inoltre, che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del
1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto
pag. 4/6 l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra
i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra, le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal
1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale, non potendo, dunque, darsi luogo a una distinta applicazione secondo la data di matrimonio o di nascita del figlio di cittadina italiana, prima o dopo l'entrata in vigore della Carta costituzionale.
Va, inoltre, considerato che il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo a , seppur intervenuto durante la maggiore età del Parte_4 ricorrente, ha spiegato effetti ex tunc con operatività, quindi, altresì al momento della nascita del medesimo ricorrente.
Non decorso il termine di 730 giorni di cui all'art. 3 DPR n. 362/1994 dalla presentazione della domanda in sede amministrativa (doc. 12), sussistono analoghe e gravi ragioni, ex art. 92 c.p.c., onde disporre la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
pag. 5/6 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
• dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1 competente e a ogni altra autorità amministrativa interessata di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Trento, 22/11/2025
Il Giudice
EN OL
pag. 6/6