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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 6396/2020 posta in deliberazione il giorno 6.3.2025
TRA
. ) Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
Avv. CASSANDRO TANIA ENZA;
E
Controparte_1
( P.IVA_2
Avv.ti BOTTURA DARIO, ANZIANO DANIELA, FIORENTINO GIUSEPPE
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 4079/2020 emessa dal Tribunale di MA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Tribunale aveva respinto la domanda di condanna dell' al pagamento in CP_1
proprio favore della somma complessiva di euro 94.331,31, di cui euro 68.885,35 per sorte capitale ed euro 25.445,96 per interessi ai sensi del dlvo 231/2002 (dal
31.12.2011 al 31.12.2016) maturati nel corso del rapporto sulla base dei tardivi pagamenti effettuati dall' e quella subordinata di condanna al pagamento in CP_1
proprio favore dell'importo di euro 68.885,35 a titolo di interessi ex d.lvo
231/2002.
Si è costituito in giudizio l' instando per il rigetto dell'appello. CP_1
Intervento il fallimento della società appellante si è costituita in giudizio la
Curatela insistendo nell'accoglimento del gravame.
All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Per la ricostruzione della vicenda appare opportuno riportare nella parte che interessa l'impugnata sentenza.
“ Assumeva la debenza di tali somme a fronte di asseriti tardivi pagamenti di fatture emesse in relazione a prestazioni eseguite - dal 01.01.2008 al 31.12.2011
- in esecuzione di un contratto di fornitura di servizi di pulizia, ordinaria e straordinaria, smaltimento rifiuti speciali, presidio, disinfestazione e facchinaggio presso gli edifici di MA (per lo più in MA, via Cesare CP_2
Beccaria, via Spegazzini, via Greznar, viale Ballarin). Precisava che l'attività svolta riguardava l'ordinativo principale di fornitura n. 3332 del 21.12.2007 sottoscritto dall' (ora , sulla scorta della convenzione stipulata in CP_2 CP_1
data 26.06.2007 tra la (componente RTI tra la stessa Parte_2 Parte_2
COLSER e Palmar spa) e la Controparte_3 Controparte_4
IP .
2 Parte attrice esponeva: - che nell'ordinativo principale di fornitura era espressamente previsto che il pagamento delle prestazioni rese doveva avvenire entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
- che le fatture erano state pagate in ritardo rispetto a tale termine;
- che aveva diritto alla corresponsione degli interessi di mora ex dlvo 231/2002, così come analiticamente quantificati nell'atto di citazione;
- che ai sensi dell'art. 1194 c.c. i pagamenti eseguiti dal andavano imputati dapprima agli interessi e solo successivamente alla CP_5
quota capitale, così risultando dovuto l'importo di euro 68.885,35 a titolo di sorte capitale, ed euro 25.445,96 a titolo di interessi ex dlvo 231/2002 calcolati dalla data di conclusione del rapporto (31.12.2011).
Si costituiva l' convenuto, eccependo: - che l'amministrazione aveva CP_1
provveduto al pagamento delle fatture nei termini contrattualmente previsti, ovvero 90 dalla ricevimento della fattura, così come risultante dal protocollo di entrata - che il prospetto unilateralmente predisposto da parte attrice era CP_1
inficiato da errore, atteso che la scadenza del termine dei 90 giorni era stata fatta decorrere dalla emissione della fattura;
- che in alcuni sporadici casi, analiticamente indicati nella comparsa di costituzione, il ritardo nel pagamento rispetto al termine contrattualmente previsto doveva essere ascritto a parte attrice che non aveva dato tempestivo riscontro alle richieste di integrazione documentale proveniente dall' nonché imputabile al mancato pagamento da CP_1
parte di dei subappaltatori (circostanza che ai sensi dell'art. 118, Parte_2
comma 3, dlvo n. 163/2006, nel testo applicabile ratione temporis, consentiva la sospensione del pagamento del corrispettivo sino alla trasmissione da parte del fornitore delle fatture quietanziate del subappaltatore o cottimista); - che pertanto non spettavano gli interessi pretesi, da intendersi comunque prescritti per il periodo antecedente al 16 giugno 2009, atteso che la prima intimazione di pagamento risaliva al 16 giugno 2009. Chiedeva quindi il rigetto della domanda…Deve osservarsi che le prestazioni oggetto di giudizio trovano la loro fonte nell'ordinativo principale di fornitura (il n. 3332 del 21.12.2007, per
3 importi superiori alla soglia comunitaria) stipulato in adesione alla convenzione del 26.06.2007 tra IP e la (in Controparte_6
qualità di mandataria del RTI costituito tra le altre, quale mandanti, anche da
. Invero tale ordinativo (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice) Parte_2
prevedeva l'erogazione delle prestazioni di pulizia e di vari altri servizi dal
01.01.2008 al 31.12.2011…Tenuto conto che il primo atto di costituzione in mora, interruttivo della prescrizione risale pacificamente al 16 giugno 2014, non devono considerarsi prescritti i crediti pretesi nell'odierno giudizio tutti successivi all'aprile 2008…”
Il tribunale ha quindi respinto la domanda osservando quanto segue.
Parte attrice ha dedotto il ritardo nel pagamento delle fatture emesse in un periodo che va dal 01.01.2008 al 31.12.2011, sul presupposto che il termine di pagamento fosse quello contrattualmente previsto, di 90 giorni dalla ricezione delle fatture. Ha chiesto quindi il pagamento dei relativi interessi di mora ex dlvo
231/2002, dalle singole scadenze alle date dei rispettivi incassi.
Parte convenuta ha contestato la debenza degli interessi richiesti, assumendo la tempestività dei pagamenti avvenuta nel termine contrattualmente previsto.
E' pacifico (e comunque risultante dall'art. 9 della Convenzione IP, richiamata dall'ordinativo di fornitura, cfr. allegato n.8 della ctu) che il termine di scadenza dell'obbligazione pecuniaria era fissato in 90 giorni dalla data “di fine mese di ricevimento della fattura”. Il medesimo art. 9 prevede poi che i corrispettivi dovuti al Fornitore devono essere fatturati con cadenza bimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni contraenti.
Giova osservare che dalla ctu espletata è emerso che, nella maggior parte dei casi, i mandati di pagamento sono stati emessi dalla p.a. nel termine di 90 giorni dalla ricezione delle fatture come risultanti dal protocollo di entrata CP_1
mentre per alcune fatture (le nn. 292,293,294 e 539 emesse il 28.02.2010 e ricevute dall' il 18.03.2010 con scadenza il 16.06.2010, cfr. p. 23 della ctu ) CP_1
4 risulta documentato che l ha richiesto un'integrazione documentale, in CP_1
quanto i servizi fatturati risultavano essere stati eseguiti extra contratto (e pertanto si richiedeva la produzione delle lettere d'ordine).
Allo stesso modo devono ritenersi tempestivi i pagamenti delle fatture eseguiti oltre il termine contrattualmente previsto, ma a fronte della documentata sospensione ai sensi dell'art. 118, comma 3, dlvo n. 163/2006, non essendo stato provato da parte attrice, sui gravava il relativo onere, il momento in cui è cessata la circostanza impeditiva del pagamento (ovvero la data di trasmissione delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento da parte di dei Parte_2
subappaltatori).
3.Con il primo motivo di appello l'appellante si duole, pur contestando in toto la ctu e chiedendone la rinnovazione, che non le sia stato neppure riconosciuto il credito residuo accertato dal ctu pari ad euro 4.142,36 di cui E 3.372,75 per residuo fatture ed euro 769,61 per importo interessi residui ( pagg 43 e 44 ctu).
La doglianza è fondata.
Quanto al resto , osserva la Corte che il ctu ha esaminato tutte le fatture e non solo quelle successive al 16.6.2009, ma nell'atto di appello parte appellante non ha indicato se sussistesse qualche fattura precedente insoluta formulando così una doglianza del tutto generica tanto che il motivo di gravame è al limite dalla inammissibilità.
Dirimente è quanto invece esposto dal ctu in sede di risposta alle note critiche. “
Si premette, in merito alla presente osservazione, che la convenzione stipulata il
26.6.2007 (All. 8) prevedeva che il pagamento del corrispettivo venisse effettuato da sul conto corrente della società mandataria capo-gruppo del CP_7
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (Pirelli & C. Real Estate Integrated
Facility Management spa, poi ), la quale Controparte_8
lo avrebbe successivamente corrisposto alle singole imprese facenti parte del
R.T.I.
5 Si riporta, a tal riguardo, stralcio dell' 'Art.
9 - Corrispettivi e modalità di pagamento' ….della menzionata convenzione (All.
8 - pag. 19): pag. 47
Per quanto sopra, ai fini del presente contenzioso, la tempestività dei pagamenti
è da valutarsi nei confronti dell'impresa capogruppo del R.T.I., risultando quindi irrilevante la data di ricezione del pagamento da parte di Pt_2
Ciò premesso, la società attrice ha indicato nell'atto di citazione le 628 fatture emesse all (poi ma, nel contempo, non ha prodotto alcuna CP_2 CP_1
documentazione comprovante la data dell'avvenuto pagamento alla società capogruppo (copia bonifico bancario, estratto di conto corrente o documentazione equivalente).
Pertanto, in assenza di ulteriori elementi, lo scrivente ha assunto come data di pagamento quella indicata in ogni singolo mandato. Si precisa, al riguardo, che la data 'Emesso mandato n. … del ...' apposta a penna (considerata dallo scrivente CTU) è oltretutto quella più favorevole a ispetto alle altre date Pt_2
'stampigliate' sull'Atto di liquidazione.
Per quanto sopra evidenziato, non avendo l'attrice prodotto documentazione da cui desumere una diversa data di pagamento rispetto a quella indicata nel mandato, si ritiene corretto assumere, come data di pagamento, quella di emissione del mandato a favore della società capogruppo del R.T.I. Tale data risulta altresì quella più favorevole a rispetto alle altre date indicate Pt_2
sull'Atto di liquidazione.”
4.L'insussistenza di un ritardo nel pagamento delle fatture rende superfluo l'esame del secondo e del terzo motivo di appello.
5.Il limitatissimo accoglimento della domanda della comporta ex art Pt_2
6 In parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna al pagamento in CP_1
favore di i € 4.142,36, oltre interessi ex art 1284, IV Controparte_9
co. c.c. dalla domanda;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico di e spese di ctu. Controparte_9
MA, 28.5.2025
IL PRESIDENTE EST.
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite. Ex art 92 c.pc. le spese della ctu vanno poste a carico della parte appellante, in quanto avuto riguardo all'esito della ctu, la relativa spesa si è rilevata eccessiva.
PQM