CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
NA NZ, LA
NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2845/2024 depositato il 16/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Monteroni Di Lecce - Piazza Falconieri 73047 Monteroni Di Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 05984202400001708001 BOLLO 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monteroni Di Lecce - Piazza Falconieri 73047 Monteroni Di Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170015509044 UT VA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180020680029 UT VA
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190017390539 UT VA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190025082346 UT VA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200014771558 UT VA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200018415340 UT VA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920210009696266 UT VA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920220019545757 UT VA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240021479517 UT VA
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta annullamento atto di PPT illegittimo. Con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario Resistente/Appellato: Richiesta rigetto ricorso Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16.08.2024 il sig. Ricorrente_1,(CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1), elettivamente domiciliato in Luogo_1 (Le) alla Indirizzo_1, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero Email_1 di atto fax Telefono_1 e/o all'indirizzo in forza di procura in calce all'originale del presente ricorso, presentava ricorso
contro
:
– Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Roma, Indirizzo_2 – 00142
- Comune di Monteroni di Lecce, in persona del Sindaco p.t., con sede in Monteroni di Lecce (Le) alla
Indirizzo_3 Email_3
per l'annullamento del ppt n. 059684202400001708001 e delle cartelle di pagamento n.
05920170015509044, n. 05920180020680029, n. 05920190017390539, n. 05920190025082346, n.
05920200014771558, n. 05920200018415340, n. 05920210009696266, n. 05920220019545757, n.
0592024002140021479517, con la quale il concessionario ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 6.537,08 qui opposta solo per i titoli aventi ad oggetto tributi erariali e tributi locali, anni di imposta 2011, 2016, 2017, 2018.
In via principale il ricorrente lamentava che l'atto di ppt notificato era stato eseguito su conto corrente cointestato alla sorella Nominativo_2 e per questo era illegittimo e da annullare. Si dogliava di carenza di tutti gli atti prodromici. Inoltre asseriva di aver presentato istanza di sgravio ex legge n. 228/12 allegata agli atti, adeguatamente motivata e documentata , che il concessionario non aveva trasmesso all'ente, fornendo riscontro pur non essendovi legittimato e adducendo falsamente che l'istanza non riportasse la dichiarazione di assunzione di responsabilità (è riportata in calce all'istanza presentata), non fosse sottoscritta (è allegata la procura), ed infine sono allegati il documento del delegante e del delegato, contrariamente a quanto scritto dal concessionario.
Per queste ragioni accertare e dichiarare l'illegittimità del ppt opposto e delle cartelle di pagamento opposte per i motivi dedotti con il presente ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio in data 08.11.2024 l' Agenzia delle Entrate-Riscossione (13756881002) - Ente pubblico economico istituito con Decreto Legge n. 193/16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/16, avente sede legale in Roma alla Indirizzo_2, rappresentata e difesa dal proprio dipendente Nominativo_3 (CF_1), giusta procura conferita dal Presidente pro tempore, ai rogiti del notaio Nominativo_4 di Roma del 25/07/2024 - Rep. n. 181.515- Racc. n. 12.772 (allegata in copia), con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso la Direzione Regionale della Puglia sita in Bari alla Indirizzo_4 e con indirizzo di posta elettronica certificata Email_2.
Con proprie controdeduzioni l'ADER rigettava ogni avversa doglianza confermando la regolarità de proprio operato e la legittimità dell'atto impugnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1854 c.c. “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.
Concludeva chiedendo a questa l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis reiectiis, in via preliminare ed assorbente, rilevare l'intervenuta decadenza di controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt.
19 comma 3 e 21 del D. Lgs. n. 546/92, per le ragioni esposte nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Ente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'odierna convenuta.
Il Comune di Monteroni non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 16.08.2024 il sig. Ricorrente_1,(CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1), elettivamente domiciliato in Luogo_1 (Le) alla Indirizzo_1, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero Email_1 di atto fax Telefono_1 e/o all'indirizzo in forza di procura in calce all'originale del presente ricorso, presentava ricorso
contro
:
– Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Roma,
Indirizzo_2 – 00142
- Comune di Monteroni di Lecce, in persona del Sindaco p.t., con sede in Monteroni di Lecce (Le) alla Indirizzo_3 Email_3
per l'annullamento del ppt n. 059684202400001708001 e delle cartelle di pagamento n.
05920170015509044, n. 05920180020680029, n. 05920190017390539, n. 05920190025082346, n.
05920200014771558, n. 05920200018415340, n. 05920210009696266, n. 05920220019545757, n.
0592024002140021479517, con la quale il concessionario ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 6.537,08 qui opposta solo per i titoli aventi ad oggetto tributi erariali e tributi locali, anni di imposta 2011, 2016, 2017, 2018.
In via principale il ricorrente lamentava che l'atto di ppt notificato era stato eseguito su conto corrente cointestato alla sorella Nominativo_2 e per questo era illegittimo e da annullare. Si dogliava di carenza di tutti gli atti prodromici. Inoltre asseriva di aver presentato istanza di sgravio ex legge n. 228/12 allegata agli atti, adeguatamente motivata e documentata , che il concessionario non aveva trasmesso all'ente, fornendo riscontro pur non essendovi legittimato e adducendo falsamente che l'istanza non riportasse la dichiarazione di assunzione di responsabilità (è riportata in calce all'istanza presentata), non fosse sottoscritta (è allegata la procura), ed infine sono allegati il documento del delegante e del delegato, contrariamente a quanto scritto dal concessionario.
Per queste ragioni accertare e dichiarare l'illegittimità del ppt opposto e delle cartelle di pagamento opposte per i motivi dedotti con il presente ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio in data 08.11.2024 l' Agenzia delle Entrate-Riscossione (13756881002) - Ente pubblico economico istituito con Decreto Legge n. 193/16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/16, avente sede legale in Roma alla Indirizzo_2, rappresentata e difesa dal proprio dipendente Nominativo_3 (CF_1), giusta procura conferita dal Presidente pro tempore, ai rogiti del notaio Nominativo_4 di Roma del 25/07/2024 - Rep. n. 181.515- Racc. n. 12.772 (allegata in copia), con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso la Direzione Regionale della Puglia sita in Bari alla Indirizzo_4 e con indirizzo di posta elettronica certificata Email_2.
Con proprie controdeduzioni l'ADER rigettava ogni avversa doglianza confermando la regolarità de proprio operato e la legittimità dell'atto impugnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1854 c.c. “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.
Concludeva chiedendo a questa l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis reiectiis, in via preliminare ed assorbente, rilevare l'intervenuta decadenza di controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt.
19 comma 3 e 21 del D. Lgs. n. 546/92, per le ragioni esposte nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Ente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'odierna convenuta.
Il Comune di Monteroni non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari sez. 6, in seduta collegiale, letti gli atti del giudizio ritiene nel merito il ricorso degno di accoglimento per quanto appresso indicato.
1. Sull'eccezione preliminare di decadenza sollevata da Agenzia delle Entrate-Riscossione
La Corte ritiene che l'eccezione di decadenza ex artt. 19, comma 3, e 21 D. Lgs. 546/1992 sollevata da
Agenzia delle Entrate-Riscossione non può essere accolta.
È principio consolidato la possibilità di proporre unitamente al deposito di un ricorso per l'impugnazione di un atto della riscossione anche l'impugnazione delle cartelle e gli atti sottesi se ne dichiara la loro mancata notificazione. Nel nostro caso il ricorrente ha lamentato di essere venuto a conoscenza delle cartelle sottese al ppt impugnato e posto alla discussione odierna, solo con la notifica di quest'ultimo. Pertanto, ciò non comporta decadenza o inammissibilità. In più occasioni si è pronunciata la Corte di Cassazione affermando che:
“La mancata notifica della cartella di pagamento consente al contribuente di impugnare direttamente l'atto successivo, facendo valere l'omessa notifica degli atti presupposti” (Cass. n. 11794/2016; Cass. n.
4283/2010).
“Il pignoramento presso terzi è atto autonomamente impugnabile e consente la contestazione degli atti presupposti non conosciuti” (Cass. n. 16412/2007; Cass. n. 22997/2010).
Ne consegue che il ricorso per questa Corte adita risulta essere ammissibile, essendo stato tempestivamente proposto avverso un atto autonomamente impugnabile (PPT), ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. d-bis), D.
Lgs. 546/1992.
2. Sulla legittimità del pignoramento presso terzi su conto corrente cointestato
Il pignoramento è stato eseguito su un conto corrente cointestato al ricorrente e alla sorella, sig.ra Nominativo_2, soggetto estraneo al rapporto tributario.
L' Agenzia delle Entrate-Riscossione richiama l'art. 1854 c.c., secondo cui: “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.”
Tuttavia, consolidata giurisprudenza ha sancito che tale norma non consente automaticamente il prelievo dell'intero saldo del conto corrente da parte del creditore di uno solo dei cointestatari.
Si riportano alcune sentenze della Corte di Cassazione pronunciatasi in merito:
- “Il pignoramento dell'intero saldo di un conto cointestato è illegittimo se non è provato che le somme appartengano esclusivamente al debitore” (Cass. n. 19304/2017).
“La presunzione di contitolarità paritaria delle somme può essere superata solo con prova rigorosa dell'effettiva titolarità esclusiva del debitore” (Cass. n. 25684/2015).
- “Il terzo cointestatario non debitore deve essere tutelato, non potendo subire pregiudizio da un debito altrui”
(Cass. n. 15876/2019).
Nel caso de quo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha fornito prova alcuna che le somme presenti sul conto fossero integralmente riferibili al ricorrente, non ha dimostrato se il conto fosse alimentato con redditi prodotti dal solo debitore, né si è attivata per accertare la titolarità delle somme depositate in conto corrente
Conseguentemente si ritiene che il pignoramento sia illegittimo, per violazione dell'art. 2740 c.c.
(responsabilità patrimoniale limitata al debitore), e dell'art. 24 Cost. (tutela del terzo estraneo).
2. Sull'istanza di sgravio ex art. 1, comma 537, L. 228/2012
Il ricorrente si è lamentato di aver presentato istanza di sgravio all'Agente della riscossione completa di dichiarazione di responsabilità, sottoscritta mediante procura, corredata dei documenti di delegante e delegato. Quanto sostenuto da parte ricorrente, al contrario di quanto asserito dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione che nelle sue controdeduzioni lamentava la nullità dell'istanza principalmente per la mancanza della dichiarazione di responsabilità, è stato riscontrato da questa Corte e risulta agli atti. Non si comprende il perché dell'eccezione dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione pur in presenza della dichiarazione di responsabilità in calce all'istanza, né il perché non l'abbia trasmessa all'Ente impositore.
La legge prevede che:
“L'agente della riscossione trasmette l'istanza all'ente creditore competente per il riesame” (art. 1, comma
537, L. 228/2012)
V'è di più, nel nostro caso, non solo non ha trasmesso l'istanza all'ente impositore, ma ha provato a fornire direttamente un riscontro pur non essendovi legittimata, ha provato a dare giustificazioni appunto smentite dagli atti.
Dal canto suo il Comune di Monteroni non si è costituito in giudizio e quindi nessuna prova contraria si è potuta esaminare.
Come nel precedente punto anche in questo si richiama giurisprudenza di merito che avvalora tale principio:
“L'omessa trasmissione dell'istanza di sgravio all'ente impositore comporta l'illegittimità dell'atto successivo” (CGT II grado Lazio, sent. n. 1123/2021). “L'agente della riscossione non può rigettare l'istanza, essendo privo di potere decisorio” (Cass. n.
22810/2015).
Si è in presenza di un'inerzia dell' dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione che viola
- l'art. 97 Cost. (buona amministrazione),
- l'art. 10 Statuto del Contribuente (collaborazione e buona fede) - l'art. 1, comma 537, L.
228/2012.
Tale violazione ad avviso della Corte comporta l'illegittimità dell'atto impugnato e delle cartelle sottese.
Per queste ragioni, assorbita ogni altra doglianza, la Corte ritiene al termine della valutazione complessiva degli atti che il pignoramento è illegittimo, l'istanza di sgravio è stata gestita in violazione di legge, l'ADER non ha fornito prova idonea a sostenere la pretesa.
Il ricorso dunque è fondato nel merito e deve essere accolto. Condanna parte resistente
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge se previsti da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari li, 03.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo Sarcina Dr.ssa Annamaria Epicoco
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
NA NZ, LA
NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2845/2024 depositato il 16/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Monteroni Di Lecce - Piazza Falconieri 73047 Monteroni Di Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 05984202400001708001 BOLLO 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monteroni Di Lecce - Piazza Falconieri 73047 Monteroni Di Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170015509044 UT VA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180020680029 UT VA
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190017390539 UT VA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190025082346 UT VA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200014771558 UT VA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200018415340 UT VA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920210009696266 UT VA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920220019545757 UT VA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240021479517 UT VA
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta annullamento atto di PPT illegittimo. Con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario Resistente/Appellato: Richiesta rigetto ricorso Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16.08.2024 il sig. Ricorrente_1,(CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1), elettivamente domiciliato in Luogo_1 (Le) alla Indirizzo_1, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero Email_1 di atto fax Telefono_1 e/o all'indirizzo in forza di procura in calce all'originale del presente ricorso, presentava ricorso
contro
:
– Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Roma, Indirizzo_2 – 00142
- Comune di Monteroni di Lecce, in persona del Sindaco p.t., con sede in Monteroni di Lecce (Le) alla
Indirizzo_3 Email_3
per l'annullamento del ppt n. 059684202400001708001 e delle cartelle di pagamento n.
05920170015509044, n. 05920180020680029, n. 05920190017390539, n. 05920190025082346, n.
05920200014771558, n. 05920200018415340, n. 05920210009696266, n. 05920220019545757, n.
0592024002140021479517, con la quale il concessionario ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 6.537,08 qui opposta solo per i titoli aventi ad oggetto tributi erariali e tributi locali, anni di imposta 2011, 2016, 2017, 2018.
In via principale il ricorrente lamentava che l'atto di ppt notificato era stato eseguito su conto corrente cointestato alla sorella Nominativo_2 e per questo era illegittimo e da annullare. Si dogliava di carenza di tutti gli atti prodromici. Inoltre asseriva di aver presentato istanza di sgravio ex legge n. 228/12 allegata agli atti, adeguatamente motivata e documentata , che il concessionario non aveva trasmesso all'ente, fornendo riscontro pur non essendovi legittimato e adducendo falsamente che l'istanza non riportasse la dichiarazione di assunzione di responsabilità (è riportata in calce all'istanza presentata), non fosse sottoscritta (è allegata la procura), ed infine sono allegati il documento del delegante e del delegato, contrariamente a quanto scritto dal concessionario.
Per queste ragioni accertare e dichiarare l'illegittimità del ppt opposto e delle cartelle di pagamento opposte per i motivi dedotti con il presente ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio in data 08.11.2024 l' Agenzia delle Entrate-Riscossione (13756881002) - Ente pubblico economico istituito con Decreto Legge n. 193/16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/16, avente sede legale in Roma alla Indirizzo_2, rappresentata e difesa dal proprio dipendente Nominativo_3 (CF_1), giusta procura conferita dal Presidente pro tempore, ai rogiti del notaio Nominativo_4 di Roma del 25/07/2024 - Rep. n. 181.515- Racc. n. 12.772 (allegata in copia), con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso la Direzione Regionale della Puglia sita in Bari alla Indirizzo_4 e con indirizzo di posta elettronica certificata Email_2.
Con proprie controdeduzioni l'ADER rigettava ogni avversa doglianza confermando la regolarità de proprio operato e la legittimità dell'atto impugnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1854 c.c. “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.
Concludeva chiedendo a questa l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis reiectiis, in via preliminare ed assorbente, rilevare l'intervenuta decadenza di controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt.
19 comma 3 e 21 del D. Lgs. n. 546/92, per le ragioni esposte nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Ente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'odierna convenuta.
Il Comune di Monteroni non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 16.08.2024 il sig. Ricorrente_1,(CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1), elettivamente domiciliato in Luogo_1 (Le) alla Indirizzo_1, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero Email_1 di atto fax Telefono_1 e/o all'indirizzo in forza di procura in calce all'originale del presente ricorso, presentava ricorso
contro
:
– Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Roma,
Indirizzo_2 – 00142
- Comune di Monteroni di Lecce, in persona del Sindaco p.t., con sede in Monteroni di Lecce (Le) alla Indirizzo_3 Email_3
per l'annullamento del ppt n. 059684202400001708001 e delle cartelle di pagamento n.
05920170015509044, n. 05920180020680029, n. 05920190017390539, n. 05920190025082346, n.
05920200014771558, n. 05920200018415340, n. 05920210009696266, n. 05920220019545757, n.
0592024002140021479517, con la quale il concessionario ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 6.537,08 qui opposta solo per i titoli aventi ad oggetto tributi erariali e tributi locali, anni di imposta 2011, 2016, 2017, 2018.
In via principale il ricorrente lamentava che l'atto di ppt notificato era stato eseguito su conto corrente cointestato alla sorella Nominativo_2 e per questo era illegittimo e da annullare. Si dogliava di carenza di tutti gli atti prodromici. Inoltre asseriva di aver presentato istanza di sgravio ex legge n. 228/12 allegata agli atti, adeguatamente motivata e documentata , che il concessionario non aveva trasmesso all'ente, fornendo riscontro pur non essendovi legittimato e adducendo falsamente che l'istanza non riportasse la dichiarazione di assunzione di responsabilità (è riportata in calce all'istanza presentata), non fosse sottoscritta (è allegata la procura), ed infine sono allegati il documento del delegante e del delegato, contrariamente a quanto scritto dal concessionario.
Per queste ragioni accertare e dichiarare l'illegittimità del ppt opposto e delle cartelle di pagamento opposte per i motivi dedotti con il presente ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio in data 08.11.2024 l' Agenzia delle Entrate-Riscossione (13756881002) - Ente pubblico economico istituito con Decreto Legge n. 193/16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/16, avente sede legale in Roma alla Indirizzo_2, rappresentata e difesa dal proprio dipendente Nominativo_3 (CF_1), giusta procura conferita dal Presidente pro tempore, ai rogiti del notaio Nominativo_4 di Roma del 25/07/2024 - Rep. n. 181.515- Racc. n. 12.772 (allegata in copia), con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso la Direzione Regionale della Puglia sita in Bari alla Indirizzo_4 e con indirizzo di posta elettronica certificata Email_2.
Con proprie controdeduzioni l'ADER rigettava ogni avversa doglianza confermando la regolarità de proprio operato e la legittimità dell'atto impugnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1854 c.c. “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.
Concludeva chiedendo a questa l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis reiectiis, in via preliminare ed assorbente, rilevare l'intervenuta decadenza di controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt.
19 comma 3 e 21 del D. Lgs. n. 546/92, per le ragioni esposte nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Ente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'odierna convenuta.
Il Comune di Monteroni non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari sez. 6, in seduta collegiale, letti gli atti del giudizio ritiene nel merito il ricorso degno di accoglimento per quanto appresso indicato.
1. Sull'eccezione preliminare di decadenza sollevata da Agenzia delle Entrate-Riscossione
La Corte ritiene che l'eccezione di decadenza ex artt. 19, comma 3, e 21 D. Lgs. 546/1992 sollevata da
Agenzia delle Entrate-Riscossione non può essere accolta.
È principio consolidato la possibilità di proporre unitamente al deposito di un ricorso per l'impugnazione di un atto della riscossione anche l'impugnazione delle cartelle e gli atti sottesi se ne dichiara la loro mancata notificazione. Nel nostro caso il ricorrente ha lamentato di essere venuto a conoscenza delle cartelle sottese al ppt impugnato e posto alla discussione odierna, solo con la notifica di quest'ultimo. Pertanto, ciò non comporta decadenza o inammissibilità. In più occasioni si è pronunciata la Corte di Cassazione affermando che:
“La mancata notifica della cartella di pagamento consente al contribuente di impugnare direttamente l'atto successivo, facendo valere l'omessa notifica degli atti presupposti” (Cass. n. 11794/2016; Cass. n.
4283/2010).
“Il pignoramento presso terzi è atto autonomamente impugnabile e consente la contestazione degli atti presupposti non conosciuti” (Cass. n. 16412/2007; Cass. n. 22997/2010).
Ne consegue che il ricorso per questa Corte adita risulta essere ammissibile, essendo stato tempestivamente proposto avverso un atto autonomamente impugnabile (PPT), ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. d-bis), D.
Lgs. 546/1992.
2. Sulla legittimità del pignoramento presso terzi su conto corrente cointestato
Il pignoramento è stato eseguito su un conto corrente cointestato al ricorrente e alla sorella, sig.ra Nominativo_2, soggetto estraneo al rapporto tributario.
L' Agenzia delle Entrate-Riscossione richiama l'art. 1854 c.c., secondo cui: “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.”
Tuttavia, consolidata giurisprudenza ha sancito che tale norma non consente automaticamente il prelievo dell'intero saldo del conto corrente da parte del creditore di uno solo dei cointestatari.
Si riportano alcune sentenze della Corte di Cassazione pronunciatasi in merito:
- “Il pignoramento dell'intero saldo di un conto cointestato è illegittimo se non è provato che le somme appartengano esclusivamente al debitore” (Cass. n. 19304/2017).
“La presunzione di contitolarità paritaria delle somme può essere superata solo con prova rigorosa dell'effettiva titolarità esclusiva del debitore” (Cass. n. 25684/2015).
- “Il terzo cointestatario non debitore deve essere tutelato, non potendo subire pregiudizio da un debito altrui”
(Cass. n. 15876/2019).
Nel caso de quo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha fornito prova alcuna che le somme presenti sul conto fossero integralmente riferibili al ricorrente, non ha dimostrato se il conto fosse alimentato con redditi prodotti dal solo debitore, né si è attivata per accertare la titolarità delle somme depositate in conto corrente
Conseguentemente si ritiene che il pignoramento sia illegittimo, per violazione dell'art. 2740 c.c.
(responsabilità patrimoniale limitata al debitore), e dell'art. 24 Cost. (tutela del terzo estraneo).
2. Sull'istanza di sgravio ex art. 1, comma 537, L. 228/2012
Il ricorrente si è lamentato di aver presentato istanza di sgravio all'Agente della riscossione completa di dichiarazione di responsabilità, sottoscritta mediante procura, corredata dei documenti di delegante e delegato. Quanto sostenuto da parte ricorrente, al contrario di quanto asserito dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione che nelle sue controdeduzioni lamentava la nullità dell'istanza principalmente per la mancanza della dichiarazione di responsabilità, è stato riscontrato da questa Corte e risulta agli atti. Non si comprende il perché dell'eccezione dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione pur in presenza della dichiarazione di responsabilità in calce all'istanza, né il perché non l'abbia trasmessa all'Ente impositore.
La legge prevede che:
“L'agente della riscossione trasmette l'istanza all'ente creditore competente per il riesame” (art. 1, comma
537, L. 228/2012)
V'è di più, nel nostro caso, non solo non ha trasmesso l'istanza all'ente impositore, ma ha provato a fornire direttamente un riscontro pur non essendovi legittimata, ha provato a dare giustificazioni appunto smentite dagli atti.
Dal canto suo il Comune di Monteroni non si è costituito in giudizio e quindi nessuna prova contraria si è potuta esaminare.
Come nel precedente punto anche in questo si richiama giurisprudenza di merito che avvalora tale principio:
“L'omessa trasmissione dell'istanza di sgravio all'ente impositore comporta l'illegittimità dell'atto successivo” (CGT II grado Lazio, sent. n. 1123/2021). “L'agente della riscossione non può rigettare l'istanza, essendo privo di potere decisorio” (Cass. n.
22810/2015).
Si è in presenza di un'inerzia dell' dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione che viola
- l'art. 97 Cost. (buona amministrazione),
- l'art. 10 Statuto del Contribuente (collaborazione e buona fede) - l'art. 1, comma 537, L.
228/2012.
Tale violazione ad avviso della Corte comporta l'illegittimità dell'atto impugnato e delle cartelle sottese.
Per queste ragioni, assorbita ogni altra doglianza, la Corte ritiene al termine della valutazione complessiva degli atti che il pignoramento è illegittimo, l'istanza di sgravio è stata gestita in violazione di legge, l'ADER non ha fornito prova idonea a sostenere la pretesa.
Il ricorso dunque è fondato nel merito e deve essere accolto. Condanna parte resistente
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge se previsti da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari li, 03.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo Sarcina Dr.ssa Annamaria Epicoco