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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/09/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14368/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 14368/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MANINA PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 05/12/2022.
Con ricorso congiuntamente depositato il 16/07/2025 e Parte_1 Parte_2
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni della separazione relativamente al
[...] mantenimento della sig.ra ed alla casa coniugale. Parte_1
*** Vi è accordo economico. Nulla può disporsi in punto assegnazione della casa coniugale, posto che non sussistono i requisiti di legge (i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti), pur potendosi dare atto che la stessa rimane nella disponibilità del sig. . Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dal verbale omologato di separazione:
DA' ATTO che la ex casa coniugale, sita in Bussoleno (TO) Via Confreria 35, rimane nella disponibilità del marito, che ivi continuerà a vivere.
DISPONE che il Signor corrisponda alla Signora a titolo di contributo al suo Pt_2 Parte_1 mantenimento, l'importo mensile di €. 450,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di agosto 2025. Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
CONFERMA, per il resto, le statuizioni di cui all'omologa 5/12/2022.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
8.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 14368/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MANINA PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 05/12/2022.
Con ricorso congiuntamente depositato il 16/07/2025 e Parte_1 Parte_2
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni della separazione relativamente al
[...] mantenimento della sig.ra ed alla casa coniugale. Parte_1
*** Vi è accordo economico. Nulla può disporsi in punto assegnazione della casa coniugale, posto che non sussistono i requisiti di legge (i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti), pur potendosi dare atto che la stessa rimane nella disponibilità del sig. . Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dal verbale omologato di separazione:
DA' ATTO che la ex casa coniugale, sita in Bussoleno (TO) Via Confreria 35, rimane nella disponibilità del marito, che ivi continuerà a vivere.
DISPONE che il Signor corrisponda alla Signora a titolo di contributo al suo Pt_2 Parte_1 mantenimento, l'importo mensile di €. 450,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di agosto 2025. Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
CONFERMA, per il resto, le statuizioni di cui all'omologa 5/12/2022.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
8.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.