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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/11/2024, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1292/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo ConIGliera
Dott.ssa Silvia Franzoso ConIGliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con ricorso in appello depositato in data
25.07.2024
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusto mandato Parte_1 C.F._1
separato al ricorso in appello dall'Avv.to Narciso Ghirardi (C.F.: ) del C.F._2
Foro di Treviso, elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Motta di Livenza (TV), via
Roma, 11
Appellante
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. Alberto Candiago (C.F.: ) di Conegliano (TV), con domicilio C.F._4 eletto in Conegliano (TV), Via C.B. di Cavour, 31, per procura rilasciata in calce all'atto di costituzione e risposta in appello
Appellata
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Oggetto: Separazione giudiziale - appello avverso la sentenza n. 174 del 24-26/01/2024 del
Tribunale di Treviso
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 28/10/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“In riforma parziale dell'impugnata sentenza ed in accoglimento, anche in parte, delle domande
ed eccezioni formulate dall'appellante in primo grado
NEL MERITO: dichiararsi la separazione personale dei coniugi senza addebito a carico del
IGnor e, per l'effetto, riformarsi parzialmente la gravata sentenza n. 174/2024 Parte_1
del Tribunale di Treviso pubblicata il 26.1.2024. Spese del giudizio di primo e secondo grado
integralmente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporsi l'ammissione dei mezzi di prova ritualmente chiesti nelle
memorie istruttorie del 24.1.2020 e del 15.2.2020, con i testi ivi indicati, e non ammessi dal
giudice (capp. 1-8, 10-22, 25.27, 29-32, 36-37 e 39-42 a prova diretta), e rinnovati anche in sede
di precisazione delle conclusioni con la comparsa conclusionale datata 9.11.2023”.
Per l'appellata:
“Nel merito: respingersi l'appello proposto dal Sig. nei confronti della Sig.ra Parte_1
per i motivi di cui in premesse e, per l'effetto, confermarsi, quindi, la sentenza Controparte_1
n. 174/2024 del Tribunale di Treviso pubblicata il 26.1.024 nel giudizio R.G. n. 2498/2017.
pagina 2 di 18 Spese di lite interamente rifuse.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi, sia a
prova diretta che a prova contraria, così come illustrati nelle memorie ex artt. 183 co. 6 nn. 2 e 3
c.p.c. del 23.1.2020, non ammessi, ovvero i capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 19, 20, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34. Si chiede altresì di essere abilitati a prova contraria sui capitoli
avversari eventualmente ammessi”.
Conclusioni per il P.G.:
“Il P.G. con riferimento al ricorso presentato da rileva non essere dovuto Parte_1
intervento ex art. 70 c.p.c., richiamata sul punto Cass. Sez. 2 n. 6262 del 10/03/2017 (“L'art. 70,
comma 1, n. 2 c.p.c., sull'obbligatorietà dell'intervento del Pubblico Ministero nelle cause di
separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo
matrimoniale e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello che concerna i soli rapporti
patrimoniali”
Ragioni della decisione
1.Con ricorso depositato il 24.3.2017, la IGnora adiva il Tribunale di Controparte_1
Treviso chiedendo la pronuncia della separazione personale dal marito.
La ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio in data 28.7.2001 e che dalla loro unione non erano nati figli;
che l'affectio coniugalis era progressivamente venuta meno perché il resistente aveva abbandonato il tetto coniugale, dopo essersi appropriato di ingenti risparmi suoi e della sua famiglia;
così chiedendo la pronuncia di separazione personale con addebito al marito ed un assegno di mantenimento in proprio favore pari ad € 500,00 mensili.
2.Nessuno si costituiva nella fase presidenziale per il IGnor Parte_1
pagina 3 di 18 All'udienza presidenziale del 12.7.2018, a seguito dei disposti rinvii per il perfezionamento della notifica al resistente residente all'estero, il Presidente, rilevata l'assenza del pur Parte_1
ritualmente notificato e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione,
autorizzava le parti a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto e poneva a carico del
IGnor l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando un assegno Parte_1
mensile di € 400,00.
3.Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero e si costituivano entrambe le parti.
In particolare, il con comparsa del 12.10.2019, contestava l'esposizione dei fatti e Parte_1
delle vicende familiari narrate dalla moglie, rilevando in particolare che erano stati i pregressi litigi a causare la fine del matrimonio e di aver con la concordato una pausa di CP_1
riflessione; così negando di aver abbandonato in modo unilaterale il tetto coniugale. Chiedeva, in via preliminare, la revoca del provvedimento presidenziale e, nel merito, il rigetto sia della domanda di addebito, sia della richiesta di versamento dell'assegno mensile, perché infondate,
oltre che il riconoscimento in suo favore di una somma mensile di € 350,00 a titolo di concorso nel di lui mantenimento.
4.In data 21.11.2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.10.2019, il Giudice
Istruttore, assegnava i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. e demandava all'udienza del
7.5.2020, differita d'ufficio al 10.9.2020, la discussione sull'assunzione delle prove richieste.
Con ordinanza del 10.9.2020 il Giudice ammetteva la prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli n. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 35 di parte ricorrente e sui capitoli n. 9, 23, 24,
28, 33, 34, 35 e 38 di parte resistente, abilitando quest'ultima alla prova contraria indiretta sul capitolo n. 2.
pagina 4 di 18 All'udienza del 23.3.2021, venivano sentiti il teste di parte ricorrente e il teste di Testimone_1
parte convenuta . L'udienza di prosecuzione del giudizio del 12.10.2021 Testimone_2
veniva rinviata d'ufficio al 18.11.2021, nell'ambito della quale le parti chiedevano concordemente al Giudice di pronunciare sentenza non definitiva di separazione.
Veniva pubblicata il 12-13/12/2021 sentenza parziale sullo status n. 2098/2021.
In seguito, l'udienza dell'11.5.2023 veniva rinviata d'ufficio al 25.5.2023 e poi al 18.7.2023, ove venivano sentiti il teste di parte ricorrente e il teste di parte convenuta Testimone_3 CP_2
Ritenendo matura la causa per la decisione, il Giudice Istruttore fissava l'udienza del
[...]
07.09.2013 ove, precisate le conclusioni, assegnava alle parti i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
5. Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale di Treviso con l'impugnata sentenza definitiva n.
174/2024, in accoglimento della domanda della ricorrente, addebitava la separazione al rigettava le domande di assegno di mantenimento formulate dalla e dal Parte_1 CP_1
resistente; condannava il alla rifusione, in favore della ricorrente, di metà delle spese Parte_1
processuali, che compensava per la restante parte.
In particolare, per quanto devoluto in appello, il Tribunale, a fondamento dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, rilevava che ciò che integrava comportamento idoneo all'addebito era il fatto che, nonostante le promesse fatte alla moglie, il non avesse mai fatto ritorno dal Venezuela e ciò assurgeva a causa esclusiva della Parte_1
definitiva disgregazione del nucleo familiare.
Sosteneva che non v'era ragione, per la ricorrente, di ritenere che il marito non avrebbe più fatto ritorno dal viaggio concordato, poiché lo stesso, poche settimane prima della sua partenza, aveva progettato di aprire con la moglie una pasticceria, destinando un immobile a tale scopo,
pagina 5 di 18 chiedendo ad un ex collega una consulenza e, soprattutto, spronando la ricorrente ad intraprendere uno stage formativo proprio per prendere servizio nella pasticceria che insieme volevano avviare.
Riteneva pertanto ritenendo che la ricorrente avesse prestato consenso solo ad un temporaneo trasferimento del marito in Venezuela, con l'auspicio (motivato dalle promesse del marito) di un rientro in Italia dello stesso per dare avvio all'iniziativa imprenditoriale a cui entrambi i coniugi avevano lavorato.
6. Avverso la predetta sentenza il IG. depositava ricorso in appello per la parziale Parte_1
riforma, censurando il capo riguardante l'addebito della separazione e lamentando la mancata e/o errata valutazione delle emergenze processuali.
6.1. In particolare, con il primo motivo di gravame, assumeva che il Tribunale avrebbe errato nell'addebitare la separazione al , in quanto non ha tenuto conto che le parti si erano Parte_1
accordate di prendersi una lunga pausa di riflessione, senza indicare alcun termine, prevedendo l'accordo che “da un lato che la IGnora – la quale aveva scartato la possibilità di CP_1
tornare in Germania dai genitori – rimanesse a Pederobba per proseguire il lavoro in
pasticceria – che tanto le piaceva – trovatole nel frattempo dal marito, e dall'altro che il IGnor
andasse in Venezuela per un tempo indeterminato, contando sull'ospitalità gratuita Parte_1
offertagli da un amico”.
Sosteneva sul punto che il progetto di aprire una pasticceria ove far lavorare la moglie sarebbe rimasto inattuato, oltre che per l'elevata conflittualità coniugale, a causa della sua mancanza di risorse finanziarie a tal fine.
Rilevava, al contempo, che il tribunale aveva erroneamente valutato le risultanze dell'istruttoria di causa, ossia le testimonianze delle IG.re e comprovanti il CP_2 Testimone_4
pagina 6 di 18 fatto che dopo essere arrivato in Venezuela, il resistente si era sempre interessato delle condizioni della moglie.
Adduceva poi di non essere più rientrato in Italia poiché, nel frattempo, la moglie aveva iniziato un'altra relazione sentimentale.
Rilevava, inoltre, che il Giudice di prime cure non aveva valutato che la scelta dell'appellante di recarsi in Venezuela era fondata su eIGenze diverse rispetto a quelle che lo avevano spinto in precedenza a visitare il Sudamerica.
6.2.Censurava ulteriormente la decisione poiché non aveva ammesso i capitoli di prova dallo stesso formulati e volti a dimostrare che i rapporti personali tra i coniugi si fossero deteriorati ancor prima della sua partenza per il Venezuela.
6.3. Con il secondo motivo di gravame, censurava il capo afferente alle spese di lite, chiedendo la condanna di controparte al pagamento anche delle spese di lite di primo grado.
7. Si costituiva in grado di appello la IG.ra resistendo e chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Rilevava, preliminarmente, l'inattendibilità delle testi IGg.re e CP_2 Tes_4
per il grado di stretta parentela con l'appellato, rispettivamente la di lui madre e RE.
[...]
7.1. Deduceva in particolare che era pacifico in causa, poiché non contestato, che il motivo della partenza del marito per il Venezuela fosse l'inadempienza della verso i debitori Parte_2
sociali, in accordo con la moglie di far poi ritorno a casa ove avrebbe con lei aperto una pasticceria. Precisava infatti che nel febbraio del 2014 il le aveva proposto di Parte_1
contribuire al reddito familiare lavorando in una pasticceria che lo stesso aveva deciso di aprire a
Pedderobba in locali di proprietà della sua società e che sulla circostanza era rilevante la testimonianza del IG. . Testimone_5
pagina 7 di 18 Rilevava che, per contro, la tesi avversaria di un accordo tra i coniugi per un allontanamento sine die non risultasse provata in causa ed in ogni caso si poneva in contrasto con l'evidenza dei fatti portata dai lavori per l'apertura della pasticceria prima della partenza per il Venezuela del marito e con il fatto che la moglie, all'epoca, non fosse in grado di mantenersi con l'indennità,
temporanea, di stagista (v. doc. 9).
Adduceva, inoltre, che il non aveva fornito prova della preesistente crisi coniugale Parte_1
rispetto alla sua partenza per il Venezuela, ma aveva al contrario riferito di comportamenti attestanti un sereno rapporto di coppia.
Evidenziava di aver sempre contestato di aver intrattenuto una qualsiasi relazione sentimentale prima dell'introduzione della separazione e dell'autorizzazione a vivere separata del Tribunale e gli eventi successivi a nulla rilevavano per la presente causa.
7.2.Relativamente alle spese di soccombenza del presente giudizio, riteneva che doveva essere tenuto in considerazione il fatto che mentre la stessa aveva depositato nella causa di primo grado la documentazione attestante la sua posizione economico-patrimoniale, nessun documento fiscale era stato prodotto dal marito. In ordine alle spese di lite, chiedeva la conferma della relativa statuizione e l'integrale ripetizione delle spese del presente grado.
7.3.In merito alle istanze istruttorie formulate da controparte e non ammesse, evidenziava l'inammissibilità dei capitoli di prova in quanto generici, pacifici, valutativi o irrilevanti.
8. Era disposto a cura della Cancelleria il passaggio degli atti al PG che concludeva come in epigrafe riportato.
9. Depositate note per l'udienza cartolare del 28.10.24, la causa è stata trattenuta in decisione dal
Collegio.
10. L'appello censurante il disposto addebito della separazione è infondato e va rigettato.
pagina 8 di 18 10.1. Non sono infatti condividibili le argomentazioni dell'appellante atte a valorizzare le testimonianze della di lui madre, IG.ra e RE , riferenti CP_2 Tes_2
dell'accordo tra le parti in causa di prendersi una pausa di riflessione non prevedente alcun termine per il rientro in Italia del come risulta dalla dichiarazione della Parte_1 Parte_1
la quale, sentita a prova contraria diretta sub capitoli n. 15: “Vero che IG.ra , su propria CP_1
insistenza, aveva iniziato uno stage di sei mesi, da febbraio 2014 a luglio 2014, in un laboratorio
di pasticceria, in modo da essere pronta, a luglio del 2014, quando il marito sarebbe dovuto
rientrare dal Venezuela, per aprire la pasticceria a Onigo di Pederobba” e 16: “Vero che a
luglio del 2014, il Sig. ha telefonato alla moglie riferendo di aver perso l'aereo e che Parte_1
sarebbe rientrato in Italia successivamente”, ha rispettivamente dichiarato: “..non era previsto di
aprire la pasticceria di Onigo nel 2014, era materialmente impossibile. Questo me lo aveva detto
mio fratello”; “Non è vero. non doveva tornare nel luglio del 2014, non avevano questo Pt_1
accordo. Non mi risulta che mio fratello avesse in programma di ritornare. ADR avv. Candiago:
la IGnora non voleva che tornasse . Ribadisco che nel luglio 2014 non era CP_1 Pt_1
previsto alcun rientro di mio fratello. Lui era andato e doveva star via un po'”.
L'appellante evidenzia, altresì, che il progetto dell'apertura della pasticceria sarebbe rimasto di fatto inattuato per i suoi problemi economici di cui la moglie era a conoscenza: come affermato dalla , che, interrogata a prova contraria diretta sui capitoli nn. 14: “Vero che il IG. CP_2
aveva iniziato, nel mese di febbraio del 2014, i lavori per adibire un proprio locale, a Parte_1
, a pasticceria, da aprire nella seconda metà dell'anno 2014”; e sul predetto Persona_1
capitolo n. 15, ha rispettivamente riferito: “L'idea c'era ma non aveva i soldi per aprire, quindi
non c'erano date fissate”; “E' vero, ma come ho detto non c'era alcuna data sull'apertura della
pasticceria, visto che mio figlio non aveva i soldi” e come altresì affermato dalla la Parte_1
pagina 9 di 18 quale, interrogata a prova contraria diretta sul capitolo n. 11:“Vero che nel 2013 e poi nel mese di
febbraio del 2014, il Sig. si è recato prima in Brasile e poi in Venezuela, per circa un Parte_1
mese ad ogni viaggio, riferendo alla moglie di andare a trovare degli amici”; ha precisato: “..Lui
e la moglie avevano l'idea di aprire una pasticceria, ma non c'era la possibilità di aprirla
subito”.
Va rilevato che dette dichiarazioni non incidono sul fatto che l'originario resistente avrebbe presumibilmente dovuto fare ritorno dal Venezuela, dato che il proposito iniziale dei coniugi era quello di aprire assieme una pasticceria, a prescindere dai (non contestati) problemi finanziari dell'originario resistente e dalla relativa conoscenza da parte della ricorrente.
Ciò risulta infatti confermato dalle testimonianze della RE del la quale, sentita a Parte_1
prova contraria diretta sui suesposti capitoli nn. 14 n. 15, ha riferito rispettivamente: “E' vero,
aveva questa idea. Aveva già predisposto delle carte per fare i lavori e chiesto a mio papà di
apportare delle migliorie all'ufficio. Mio fratello era consapevole che ci sarebbe voluto del
tempo e del denaro. Ricordo che faceva un business plan”; “E' vero, ha trovato lui questo Pt_1
stage alla moglie. Prima aveva fatto lui uno stage in pasticceria in cui aveva conosciuto il
pasticcere, che poi ha aperto la pasticceria di Godego presso cui ha fatto lo stage. CP_1
era entusiasta della pasticceria ed era felice di fare lo stage”. CP_1
Ed inoltre, l'idea comune delle parti è stata confermata anche dal IG. , ex datore di lavoro Tes_1
della , il quale, interrogato sui capitoli nn. 14 e 15 di parte ricorrente, ha confermato: “E' CP_1
vero. Mi ha chiesto anche di andare a vedere i locali affinché potessi dargli una sorta di
consulenza sull'allestimento e sull'organizzazione. Poi non ho più visto né saputo nulla. ADR
avv. Ghirardi: non mi ha spiegato la ragione per cui il progetto non è andato a buon fine.
Presumo che il progetto non sia andato in porto perché lui se n'è andato definitivamente”; “E'
pagina 10 di 18 vero, lo so perché l'ho assunta io. Lo stage era finalizzato ad intraprendere l'attività di
pasticceria ad Onigo, quelli erano i progetti”, e sentito altresì a prova contraria sul capitolo n. 23
del resistente “Vero che nel maggio 2014 i coniugi concordarono che la IGnora CP_1
rimanesse a Pederobba, perché aveva trovato un'occupazione lavorativa, e il IGnor Parte_1
andasse in Venezuela per un tempo indeterminato, contando sull'ospitalità offertagli da un
amico” ha affermato: “A maggio 2014 lei lavorava da me. Non era previsto che lei rimanesse a
lavorare da me perché non era la figura che ci serviva. All'epoca l'avevamo assunta come
stagista per sei mesi per farle imparare il lavoro, con l'idea che poi sarebbe partito il loro
progetto di aprire la pasticceria a Pederobba”.
La sussistenza di tale progetto tra le parti (a prescindere poi dalla sua concreta attuazione) è stata ulteriormente confermata dalla teste IG.ra (ciò che smentisce la pretesa inattendibilità Tes_3
del teste ), che, sentita sub capitolo n. 14 di parte ricorrente, ha dichiarato: “So che erano Tes_1
in corso dei lavori nel condominio in cui loro avevano delle proprietà. Non so però nulla circa le
tempistiche, mi aveva detto del suo progetto o meglio che gli sarebbe piaciuto aprire una
pasticceria. ADR avv. Ghirardi: ho visto dei lavori in corso ma non posso dire se riguardassero
l'immobile di perché non ci sono entrata” e dalla IG.ra , la quale, sub capitoli nn. Pt_1 CP_2
14 e 15 di parte resistente, ha rispettivamente affermato: “L'idea c'era ma non aveva i soldi per
aprire, quindi non c'erano date fissate”; “E' vero, ma come ho detto non c'era alcuna data
sull'apertura della pasticceria, visto che mio figlio non aveva i soldi”.
Ne discende, dunque, che proprio perché detto progetto lavorativo era condiviso da entrambi i coniugi, non v'era ragione per la di non confidare in un ritorno del marito (il quale è CP_1
tutt'ora in Venezuela convivendo con un'altra donna da cui ha avuto un figlio).
pagina 11 di 18 Pertanto, come condivisibilmente statuito dal Tribunale, è da valorizzarsi, ai fini della causa di addebito della separazione, il fatto oggettivo che il nonostante le improntate concrete Parte_1
attività volte all'apertura della pasticceria ad Onigo di Poderobba, nel maggio del 2014 avesse abbandonato il tetto coniugale non facendovi da allora più ritorno.
Di qui, dirimente è dunque che, a prescindere dal fatto che l'accordo con la non avesse CP_1
previsto un lasso temporale entro il quale il si sarebbe allontanato dal tetto coniugale, Parte_1
egli non risulta esser più tornato dal Venezuela.
Sul punto, l'appellante rileva di non esser più rientrato in Italia poiché la moglie aveva iniziato un'altra relazione amorosa.
Ebbene, si evidenzia che tale circostanza, oltre ad essere contestata dalla , la quale ha CP_1
affermato di aver avuto un nuovo compagno solo in seguito all'introduzione del giudizio di separazione (nell'anno 2017), non può considerarsi provata in causa, in quanto l'unica testimonianza sul punto proviene dalla ed è formulata in termini generici, per nulla Parte_1
circostanziati, avendo ella in particolare, sub capitolo n. 17 (di seguito ripreso) di parte ricorrente,
riferito: “Peraltro ad un certo punto noi abbiamo informato che la IGnora stava Pt_1 CP_1
frequentando un'altra persona e quindi lui non ha più chiamato”.
I capitoli di prova dall'appellante sul punto formulati non sono, poi, idonei a supportare l'assunto dell'appellante, dal momento che o sono eccentrici rispetto allo stesso (cap. 40 “Vero che la
ricorrente, dopo la partenza del resistente, cominciò ad andare in vacanza, a frequentare locali e
ristoranti e dedicarsi a numerosi svaghi”), o sono generici in quanto non consentono una precisa collocazione temporale (cap. 41 “Vero che dopo la partenza del marito la moglie allacciò una
relazione sentimentale – che prosegue tutt'ora– con un altro uomo che si chiama Parte_3
”: quanto dopo la partenza del marito la moglie avrebbe allacciato la nuova relazione?) o
[...]
pagina 12 di 18 sono superflui (cap. 42 “Vero che la IGnora e il IGnor vivono nella CP_1 Parte_3
casa coniugale della ricorrente”: la ricorrente non nega l'attuale relazione sentimentale).
10.2. Ebbene, in tale quadro è opportuno richiamare l'orientamento della giurisprudenza della
Corte di Cassazione, in particolare la pronuncia n. 648/2020, secondo cui: “Il volontario
abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere
di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a
meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge
o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta
intollerabile ed in conseguenza di tale fatto”.
L'allontanamento unilaterale dalla casa familiare, costituendo violazione di un obbligo matrimoniale ed essendo conseguentemente causa di addebito della separazione, pone a carico del coniuge che si è allontanato l'onere di fornire la prova rigorosa della preesistente intollerabilità della convivenza.
Ciò risulta altresì avallato dalle recenti pronunce di legittimità (Cass. 11792/2021 e n.1785/2021,
nn. 25663 e 24157/2014) che, ribadendo in materia i profili probatori, hanno statuito che grava su chi ha posto in essere l'abbandono, per evitare l'addebito, l'onere di provare che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata ed in conseguenza di tale fatto, imponendo infatti la pronuncia di addebito della separazione non solo la violazione degli obblighi tra i coniugi nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche la sussistenza di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento della intollerabilità della convivenza).
pagina 13 di 18 10.3.Ciò evidenziato, nella specie manca la prova dell'anteriorità della crisi coniugale gravante sull'originario resistente, il quale, anzi, ha egli stesso ammesso di essersi interessato delle condizioni della moglie dopo il suo arrivo in Venezuela, adducendo che: “ il Giudice non ha
valutato che il IGnor , dopo essere arrivato in Venezuela, si era interessato delle Parte_1
condizioni della moglie, tanto da averla contattata non solo per comunicarle la nuova dimora ma
anche con frequenza periodica per informarla delle (comprensibili) difficoltà che lui stava
incontrando, sebbene fosse ospite di un amico”.
Dello stesso tenore risultano altresì la testimonianza della RE del la quale sentita Parte_1
a prova contraria sul capitolo n. 17 della ricorrente “Vero che il Sig. , dopo aver Parte_1
scambiato messaggi con la moglie procrastinando ogni volta il rientro in Italia, dalla metà del
2016 si è reso irreperibile” ha riferito: “Non è vero. Preciso che inizialmente era sempre lui che
la chiamava. Poi ad un certo punto le telefonate in uscita dal Venezuela non si riuscivano più a
fare. Peraltro ad un certo punto noi abbiamo informato che la IGnora stava Pt_1 CP_1
frequentando un'altra persona e quindi lui non ha più chiamato”; ed inoltre la testimonianza della , la quale, in ordine al capitolo n. 28 del resistente: “vero che, una volta atterrato CP_2
a Caracas, il marito contattò immediatamente la moglie per comunicarle la nuova dimora e con
frequenza periodica l'ha chiamò anche per informarla delle difficoltà che stava incontrando” ha ulteriormente confermato: “E' vero, ha sempre chiamato lei e le informazioni che avevamo noi
genitori è perché ce le riferiva lei”.
Tale interessamento rispecchia una situazione ben diversa da quella di una situazione di crisi coniugale e di intollerabilità della convivenza.
Né, d'altra parte, sono a tal fine sufficienti le argomentazioni di parte appellante, secondo cui: “Il
IGnor ha dichiarato che il matrimonio era già da parecchio tempo entrato in crisi a Parte_1
pagina 14 di 18 causa non solo del sopraggiungere delle difficoltà economiche, generate anche dalle altalenanti
vicissitudini finanziarie del marito, ma anche dell'insensibilità dimostrata nel corso degli ultimi
anni dalla moglie, la quale non era stata in grado di fornire al marito quelle attenzioni che
connotano ogni normale rapporto di coniugio”, giacché sono fondate su assunti totalmente generici anche dal punto di vista temporale: per cui, in disparte le non contestate in causa difficoltà economiche del il matrimonio sarebbe per lui entrato in crisi “già da Parte_1
parecchio tempo” anche a causa delle (asserite) mancate attenzioni “che connotano ogni normale
rapporto di coniugio” da parte della moglie. È evidente, dunque, tenendo altresì in considerazione quanto sopra esposto sul punto dai testi , e quanto peraltro CP_2 Parte_1
dapprima ammesso dallo stesso appellante, indice evidentemente di un costante rapporto con la
(anche dopo il suo allontanamento in Venezuela), dette affermazioni non sono di certo CP_1
bastevoli alla dichiarazione di un conclamato preesistente stato di crisi tra le parti.
A ciò si aggiunge, inoltre, che neppure rilevante ai fini della dimostrazione dell'anteriorità della crisi coniugale, il fatto che sia stata indirettamente confermata da una sola teste, ossia la RE
del la quale, interrogata sub capitolo n. 23 della memoria istruttoria del Parte_1 Parte_1
si è limitata a riferire: “E' vero. aveva tanti problemi di cui la moglie era a conoscenza. Pt_1
Inoltre, tra loro due i rapporti erano deteriorati e la situazione era insostenibile. Lui qui non
aveva nulla, quindi lui se n'è andato con l'accordo di “dividere i problemi”. Lui sperava che il
periodo di lontananza potesse aiutare i rapporti coniugali ADR avv. Candiago: mia cognata mi
disse che lei si sarebbe occupata delle cose qui mentre mio fratello si sarebbe occupato delle
cose in Venezuela (ovvero avrebbe cercato di intraprendere un'attività imprenditoriale lì,
arrangiarsi a vivere insomma)”.
pagina 15 di 18 Da tale testimonianza non si evince l'intollerabilità della convivenza anteriormente all'allontanamento del circostanza che, d'altro canto, si pone in contrasto con le Parte_1
evidenze sopra riportate.
11.I capitoli di prova formulati dal nelle memorie istruttorie del 24.01.20 e del Parte_1
15.02.2020, sono stati correttamente dichiarati inammissibili dal Tribunale.
Nel dettaglio, i capitoli dal n. 1 al n. 8 attengono a circostanze irrilevanti per la presente causa,
non avendo difatti connessione alcuna con la prova che i rapporti tra i coniugi si fossero deteriorati prima della partenza del per il Venezuela e non riguardano fatti attinenti Parte_1
l'addebito.
I capitoli dal n. 10 al n. 22 afferiscono a circostanze irrilevanti e formulate in modo generico.
I capitoli dal n. 25 al n. 27 a loro volta ineriscono a circostanze irrilevanti e comunque la situazione di dissesto finanziario del è pacifica in causa (v. testimonianza della Parte_1
a prova contraria diretta sub capitolo n. 12). Parte_1
I capitoli dal n. 29 al n. 32 e 36, 37, 39 sono altresì irrilevanti e in parte attengono alle condizioni patrimoniali delle parti che non sono oggetto dell'appello.
12. In definitiva, non è possibile affermare che la relazione amorosa intrattenuta dalla CP_1
con altra persona sia stata causa determinante la crisi coniugale tra le parti ed in particolare, a detta del causa del suo mancato ritorno in Italia, né può, d'altra parte, alla luce del Parte_1
preesistente, conclamato e comune progetto lavorativo delle parti, considerarsi dimostrata in giudizio, rispetto all'allontanamento definitivo dell'odierno appellante dalla casa familiare,
l'asserita “conflittualità coniugale già irreversibilmente in atto”.
Ne discende, dunque, tenuto conto dell'oggettivo e definitivo abbandono del tetto coniugale da parte del ed altresì del mancato assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, il Parte_1
pagina 16 di 18 rigetto della domanda da lui formulata e conseguente conferma della dichiarazione di addebito della separazione a suo carico.
13. Da ultimo, non è neppure condivisibile la doglianza afferente alle spese di lite, in quanto in primo grado l'originario resistente era risultato prevalentemente soccombente, avendo visto rigettata la propria domanda di addebito della separazione (statuizione riconfermata anche in tale sede di giudizio) e quella di assegno di mantenimento in proprio favore di € 350,00 mensili (capo questo non devoluto in sede di gravame), mentre l'originaria ricorrente era rimasta soccombente limitatamente alla propria pretesa di assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili.
Tanto precisato ed in ragione del rigetto della presente impugnazione, con conseguente conferma del disposto addebito della separazione a carico del , non v'è ragione per condannare Parte_1
la al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio. CP_1
14. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al
D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, tenuto conto della non particolare complessità
del caso trattato, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di appello, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
pagina 17 di 18 1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma, con le integrazioni di cui sopra, la sentenza del
Tribunale di Treviso n. 174/2024, pubblicata il 26.01.2024;
2) Condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado, liquidate in € 5.211,00 per compensi Controparte_1
professionali oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 4 novembre 2024
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo ConIGliera
Dott.ssa Silvia Franzoso ConIGliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con ricorso in appello depositato in data
25.07.2024
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusto mandato Parte_1 C.F._1
separato al ricorso in appello dall'Avv.to Narciso Ghirardi (C.F.: ) del C.F._2
Foro di Treviso, elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Motta di Livenza (TV), via
Roma, 11
Appellante
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. Alberto Candiago (C.F.: ) di Conegliano (TV), con domicilio C.F._4 eletto in Conegliano (TV), Via C.B. di Cavour, 31, per procura rilasciata in calce all'atto di costituzione e risposta in appello
Appellata
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Oggetto: Separazione giudiziale - appello avverso la sentenza n. 174 del 24-26/01/2024 del
Tribunale di Treviso
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 28/10/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“In riforma parziale dell'impugnata sentenza ed in accoglimento, anche in parte, delle domande
ed eccezioni formulate dall'appellante in primo grado
NEL MERITO: dichiararsi la separazione personale dei coniugi senza addebito a carico del
IGnor e, per l'effetto, riformarsi parzialmente la gravata sentenza n. 174/2024 Parte_1
del Tribunale di Treviso pubblicata il 26.1.2024. Spese del giudizio di primo e secondo grado
integralmente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporsi l'ammissione dei mezzi di prova ritualmente chiesti nelle
memorie istruttorie del 24.1.2020 e del 15.2.2020, con i testi ivi indicati, e non ammessi dal
giudice (capp. 1-8, 10-22, 25.27, 29-32, 36-37 e 39-42 a prova diretta), e rinnovati anche in sede
di precisazione delle conclusioni con la comparsa conclusionale datata 9.11.2023”.
Per l'appellata:
“Nel merito: respingersi l'appello proposto dal Sig. nei confronti della Sig.ra Parte_1
per i motivi di cui in premesse e, per l'effetto, confermarsi, quindi, la sentenza Controparte_1
n. 174/2024 del Tribunale di Treviso pubblicata il 26.1.024 nel giudizio R.G. n. 2498/2017.
pagina 2 di 18 Spese di lite interamente rifuse.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi, sia a
prova diretta che a prova contraria, così come illustrati nelle memorie ex artt. 183 co. 6 nn. 2 e 3
c.p.c. del 23.1.2020, non ammessi, ovvero i capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 19, 20, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34. Si chiede altresì di essere abilitati a prova contraria sui capitoli
avversari eventualmente ammessi”.
Conclusioni per il P.G.:
“Il P.G. con riferimento al ricorso presentato da rileva non essere dovuto Parte_1
intervento ex art. 70 c.p.c., richiamata sul punto Cass. Sez. 2 n. 6262 del 10/03/2017 (“L'art. 70,
comma 1, n. 2 c.p.c., sull'obbligatorietà dell'intervento del Pubblico Ministero nelle cause di
separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo
matrimoniale e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello che concerna i soli rapporti
patrimoniali”
Ragioni della decisione
1.Con ricorso depositato il 24.3.2017, la IGnora adiva il Tribunale di Controparte_1
Treviso chiedendo la pronuncia della separazione personale dal marito.
La ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio in data 28.7.2001 e che dalla loro unione non erano nati figli;
che l'affectio coniugalis era progressivamente venuta meno perché il resistente aveva abbandonato il tetto coniugale, dopo essersi appropriato di ingenti risparmi suoi e della sua famiglia;
così chiedendo la pronuncia di separazione personale con addebito al marito ed un assegno di mantenimento in proprio favore pari ad € 500,00 mensili.
2.Nessuno si costituiva nella fase presidenziale per il IGnor Parte_1
pagina 3 di 18 All'udienza presidenziale del 12.7.2018, a seguito dei disposti rinvii per il perfezionamento della notifica al resistente residente all'estero, il Presidente, rilevata l'assenza del pur Parte_1
ritualmente notificato e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione,
autorizzava le parti a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto e poneva a carico del
IGnor l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando un assegno Parte_1
mensile di € 400,00.
3.Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero e si costituivano entrambe le parti.
In particolare, il con comparsa del 12.10.2019, contestava l'esposizione dei fatti e Parte_1
delle vicende familiari narrate dalla moglie, rilevando in particolare che erano stati i pregressi litigi a causare la fine del matrimonio e di aver con la concordato una pausa di CP_1
riflessione; così negando di aver abbandonato in modo unilaterale il tetto coniugale. Chiedeva, in via preliminare, la revoca del provvedimento presidenziale e, nel merito, il rigetto sia della domanda di addebito, sia della richiesta di versamento dell'assegno mensile, perché infondate,
oltre che il riconoscimento in suo favore di una somma mensile di € 350,00 a titolo di concorso nel di lui mantenimento.
4.In data 21.11.2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.10.2019, il Giudice
Istruttore, assegnava i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. e demandava all'udienza del
7.5.2020, differita d'ufficio al 10.9.2020, la discussione sull'assunzione delle prove richieste.
Con ordinanza del 10.9.2020 il Giudice ammetteva la prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli n. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 35 di parte ricorrente e sui capitoli n. 9, 23, 24,
28, 33, 34, 35 e 38 di parte resistente, abilitando quest'ultima alla prova contraria indiretta sul capitolo n. 2.
pagina 4 di 18 All'udienza del 23.3.2021, venivano sentiti il teste di parte ricorrente e il teste di Testimone_1
parte convenuta . L'udienza di prosecuzione del giudizio del 12.10.2021 Testimone_2
veniva rinviata d'ufficio al 18.11.2021, nell'ambito della quale le parti chiedevano concordemente al Giudice di pronunciare sentenza non definitiva di separazione.
Veniva pubblicata il 12-13/12/2021 sentenza parziale sullo status n. 2098/2021.
In seguito, l'udienza dell'11.5.2023 veniva rinviata d'ufficio al 25.5.2023 e poi al 18.7.2023, ove venivano sentiti il teste di parte ricorrente e il teste di parte convenuta Testimone_3 CP_2
Ritenendo matura la causa per la decisione, il Giudice Istruttore fissava l'udienza del
[...]
07.09.2013 ove, precisate le conclusioni, assegnava alle parti i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
5. Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale di Treviso con l'impugnata sentenza definitiva n.
174/2024, in accoglimento della domanda della ricorrente, addebitava la separazione al rigettava le domande di assegno di mantenimento formulate dalla e dal Parte_1 CP_1
resistente; condannava il alla rifusione, in favore della ricorrente, di metà delle spese Parte_1
processuali, che compensava per la restante parte.
In particolare, per quanto devoluto in appello, il Tribunale, a fondamento dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, rilevava che ciò che integrava comportamento idoneo all'addebito era il fatto che, nonostante le promesse fatte alla moglie, il non avesse mai fatto ritorno dal Venezuela e ciò assurgeva a causa esclusiva della Parte_1
definitiva disgregazione del nucleo familiare.
Sosteneva che non v'era ragione, per la ricorrente, di ritenere che il marito non avrebbe più fatto ritorno dal viaggio concordato, poiché lo stesso, poche settimane prima della sua partenza, aveva progettato di aprire con la moglie una pasticceria, destinando un immobile a tale scopo,
pagina 5 di 18 chiedendo ad un ex collega una consulenza e, soprattutto, spronando la ricorrente ad intraprendere uno stage formativo proprio per prendere servizio nella pasticceria che insieme volevano avviare.
Riteneva pertanto ritenendo che la ricorrente avesse prestato consenso solo ad un temporaneo trasferimento del marito in Venezuela, con l'auspicio (motivato dalle promesse del marito) di un rientro in Italia dello stesso per dare avvio all'iniziativa imprenditoriale a cui entrambi i coniugi avevano lavorato.
6. Avverso la predetta sentenza il IG. depositava ricorso in appello per la parziale Parte_1
riforma, censurando il capo riguardante l'addebito della separazione e lamentando la mancata e/o errata valutazione delle emergenze processuali.
6.1. In particolare, con il primo motivo di gravame, assumeva che il Tribunale avrebbe errato nell'addebitare la separazione al , in quanto non ha tenuto conto che le parti si erano Parte_1
accordate di prendersi una lunga pausa di riflessione, senza indicare alcun termine, prevedendo l'accordo che “da un lato che la IGnora – la quale aveva scartato la possibilità di CP_1
tornare in Germania dai genitori – rimanesse a Pederobba per proseguire il lavoro in
pasticceria – che tanto le piaceva – trovatole nel frattempo dal marito, e dall'altro che il IGnor
andasse in Venezuela per un tempo indeterminato, contando sull'ospitalità gratuita Parte_1
offertagli da un amico”.
Sosteneva sul punto che il progetto di aprire una pasticceria ove far lavorare la moglie sarebbe rimasto inattuato, oltre che per l'elevata conflittualità coniugale, a causa della sua mancanza di risorse finanziarie a tal fine.
Rilevava, al contempo, che il tribunale aveva erroneamente valutato le risultanze dell'istruttoria di causa, ossia le testimonianze delle IG.re e comprovanti il CP_2 Testimone_4
pagina 6 di 18 fatto che dopo essere arrivato in Venezuela, il resistente si era sempre interessato delle condizioni della moglie.
Adduceva poi di non essere più rientrato in Italia poiché, nel frattempo, la moglie aveva iniziato un'altra relazione sentimentale.
Rilevava, inoltre, che il Giudice di prime cure non aveva valutato che la scelta dell'appellante di recarsi in Venezuela era fondata su eIGenze diverse rispetto a quelle che lo avevano spinto in precedenza a visitare il Sudamerica.
6.2.Censurava ulteriormente la decisione poiché non aveva ammesso i capitoli di prova dallo stesso formulati e volti a dimostrare che i rapporti personali tra i coniugi si fossero deteriorati ancor prima della sua partenza per il Venezuela.
6.3. Con il secondo motivo di gravame, censurava il capo afferente alle spese di lite, chiedendo la condanna di controparte al pagamento anche delle spese di lite di primo grado.
7. Si costituiva in grado di appello la IG.ra resistendo e chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Rilevava, preliminarmente, l'inattendibilità delle testi IGg.re e CP_2 Tes_4
per il grado di stretta parentela con l'appellato, rispettivamente la di lui madre e RE.
[...]
7.1. Deduceva in particolare che era pacifico in causa, poiché non contestato, che il motivo della partenza del marito per il Venezuela fosse l'inadempienza della verso i debitori Parte_2
sociali, in accordo con la moglie di far poi ritorno a casa ove avrebbe con lei aperto una pasticceria. Precisava infatti che nel febbraio del 2014 il le aveva proposto di Parte_1
contribuire al reddito familiare lavorando in una pasticceria che lo stesso aveva deciso di aprire a
Pedderobba in locali di proprietà della sua società e che sulla circostanza era rilevante la testimonianza del IG. . Testimone_5
pagina 7 di 18 Rilevava che, per contro, la tesi avversaria di un accordo tra i coniugi per un allontanamento sine die non risultasse provata in causa ed in ogni caso si poneva in contrasto con l'evidenza dei fatti portata dai lavori per l'apertura della pasticceria prima della partenza per il Venezuela del marito e con il fatto che la moglie, all'epoca, non fosse in grado di mantenersi con l'indennità,
temporanea, di stagista (v. doc. 9).
Adduceva, inoltre, che il non aveva fornito prova della preesistente crisi coniugale Parte_1
rispetto alla sua partenza per il Venezuela, ma aveva al contrario riferito di comportamenti attestanti un sereno rapporto di coppia.
Evidenziava di aver sempre contestato di aver intrattenuto una qualsiasi relazione sentimentale prima dell'introduzione della separazione e dell'autorizzazione a vivere separata del Tribunale e gli eventi successivi a nulla rilevavano per la presente causa.
7.2.Relativamente alle spese di soccombenza del presente giudizio, riteneva che doveva essere tenuto in considerazione il fatto che mentre la stessa aveva depositato nella causa di primo grado la documentazione attestante la sua posizione economico-patrimoniale, nessun documento fiscale era stato prodotto dal marito. In ordine alle spese di lite, chiedeva la conferma della relativa statuizione e l'integrale ripetizione delle spese del presente grado.
7.3.In merito alle istanze istruttorie formulate da controparte e non ammesse, evidenziava l'inammissibilità dei capitoli di prova in quanto generici, pacifici, valutativi o irrilevanti.
8. Era disposto a cura della Cancelleria il passaggio degli atti al PG che concludeva come in epigrafe riportato.
9. Depositate note per l'udienza cartolare del 28.10.24, la causa è stata trattenuta in decisione dal
Collegio.
10. L'appello censurante il disposto addebito della separazione è infondato e va rigettato.
pagina 8 di 18 10.1. Non sono infatti condividibili le argomentazioni dell'appellante atte a valorizzare le testimonianze della di lui madre, IG.ra e RE , riferenti CP_2 Tes_2
dell'accordo tra le parti in causa di prendersi una pausa di riflessione non prevedente alcun termine per il rientro in Italia del come risulta dalla dichiarazione della Parte_1 Parte_1
la quale, sentita a prova contraria diretta sub capitoli n. 15: “Vero che IG.ra , su propria CP_1
insistenza, aveva iniziato uno stage di sei mesi, da febbraio 2014 a luglio 2014, in un laboratorio
di pasticceria, in modo da essere pronta, a luglio del 2014, quando il marito sarebbe dovuto
rientrare dal Venezuela, per aprire la pasticceria a Onigo di Pederobba” e 16: “Vero che a
luglio del 2014, il Sig. ha telefonato alla moglie riferendo di aver perso l'aereo e che Parte_1
sarebbe rientrato in Italia successivamente”, ha rispettivamente dichiarato: “..non era previsto di
aprire la pasticceria di Onigo nel 2014, era materialmente impossibile. Questo me lo aveva detto
mio fratello”; “Non è vero. non doveva tornare nel luglio del 2014, non avevano questo Pt_1
accordo. Non mi risulta che mio fratello avesse in programma di ritornare. ADR avv. Candiago:
la IGnora non voleva che tornasse . Ribadisco che nel luglio 2014 non era CP_1 Pt_1
previsto alcun rientro di mio fratello. Lui era andato e doveva star via un po'”.
L'appellante evidenzia, altresì, che il progetto dell'apertura della pasticceria sarebbe rimasto di fatto inattuato per i suoi problemi economici di cui la moglie era a conoscenza: come affermato dalla , che, interrogata a prova contraria diretta sui capitoli nn. 14: “Vero che il IG. CP_2
aveva iniziato, nel mese di febbraio del 2014, i lavori per adibire un proprio locale, a Parte_1
, a pasticceria, da aprire nella seconda metà dell'anno 2014”; e sul predetto Persona_1
capitolo n. 15, ha rispettivamente riferito: “L'idea c'era ma non aveva i soldi per aprire, quindi
non c'erano date fissate”; “E' vero, ma come ho detto non c'era alcuna data sull'apertura della
pasticceria, visto che mio figlio non aveva i soldi” e come altresì affermato dalla la Parte_1
pagina 9 di 18 quale, interrogata a prova contraria diretta sul capitolo n. 11:“Vero che nel 2013 e poi nel mese di
febbraio del 2014, il Sig. si è recato prima in Brasile e poi in Venezuela, per circa un Parte_1
mese ad ogni viaggio, riferendo alla moglie di andare a trovare degli amici”; ha precisato: “..Lui
e la moglie avevano l'idea di aprire una pasticceria, ma non c'era la possibilità di aprirla
subito”.
Va rilevato che dette dichiarazioni non incidono sul fatto che l'originario resistente avrebbe presumibilmente dovuto fare ritorno dal Venezuela, dato che il proposito iniziale dei coniugi era quello di aprire assieme una pasticceria, a prescindere dai (non contestati) problemi finanziari dell'originario resistente e dalla relativa conoscenza da parte della ricorrente.
Ciò risulta infatti confermato dalle testimonianze della RE del la quale, sentita a Parte_1
prova contraria diretta sui suesposti capitoli nn. 14 n. 15, ha riferito rispettivamente: “E' vero,
aveva questa idea. Aveva già predisposto delle carte per fare i lavori e chiesto a mio papà di
apportare delle migliorie all'ufficio. Mio fratello era consapevole che ci sarebbe voluto del
tempo e del denaro. Ricordo che faceva un business plan”; “E' vero, ha trovato lui questo Pt_1
stage alla moglie. Prima aveva fatto lui uno stage in pasticceria in cui aveva conosciuto il
pasticcere, che poi ha aperto la pasticceria di Godego presso cui ha fatto lo stage. CP_1
era entusiasta della pasticceria ed era felice di fare lo stage”. CP_1
Ed inoltre, l'idea comune delle parti è stata confermata anche dal IG. , ex datore di lavoro Tes_1
della , il quale, interrogato sui capitoli nn. 14 e 15 di parte ricorrente, ha confermato: “E' CP_1
vero. Mi ha chiesto anche di andare a vedere i locali affinché potessi dargli una sorta di
consulenza sull'allestimento e sull'organizzazione. Poi non ho più visto né saputo nulla. ADR
avv. Ghirardi: non mi ha spiegato la ragione per cui il progetto non è andato a buon fine.
Presumo che il progetto non sia andato in porto perché lui se n'è andato definitivamente”; “E'
pagina 10 di 18 vero, lo so perché l'ho assunta io. Lo stage era finalizzato ad intraprendere l'attività di
pasticceria ad Onigo, quelli erano i progetti”, e sentito altresì a prova contraria sul capitolo n. 23
del resistente “Vero che nel maggio 2014 i coniugi concordarono che la IGnora CP_1
rimanesse a Pederobba, perché aveva trovato un'occupazione lavorativa, e il IGnor Parte_1
andasse in Venezuela per un tempo indeterminato, contando sull'ospitalità offertagli da un
amico” ha affermato: “A maggio 2014 lei lavorava da me. Non era previsto che lei rimanesse a
lavorare da me perché non era la figura che ci serviva. All'epoca l'avevamo assunta come
stagista per sei mesi per farle imparare il lavoro, con l'idea che poi sarebbe partito il loro
progetto di aprire la pasticceria a Pederobba”.
La sussistenza di tale progetto tra le parti (a prescindere poi dalla sua concreta attuazione) è stata ulteriormente confermata dalla teste IG.ra (ciò che smentisce la pretesa inattendibilità Tes_3
del teste ), che, sentita sub capitolo n. 14 di parte ricorrente, ha dichiarato: “So che erano Tes_1
in corso dei lavori nel condominio in cui loro avevano delle proprietà. Non so però nulla circa le
tempistiche, mi aveva detto del suo progetto o meglio che gli sarebbe piaciuto aprire una
pasticceria. ADR avv. Ghirardi: ho visto dei lavori in corso ma non posso dire se riguardassero
l'immobile di perché non ci sono entrata” e dalla IG.ra , la quale, sub capitoli nn. Pt_1 CP_2
14 e 15 di parte resistente, ha rispettivamente affermato: “L'idea c'era ma non aveva i soldi per
aprire, quindi non c'erano date fissate”; “E' vero, ma come ho detto non c'era alcuna data
sull'apertura della pasticceria, visto che mio figlio non aveva i soldi”.
Ne discende, dunque, che proprio perché detto progetto lavorativo era condiviso da entrambi i coniugi, non v'era ragione per la di non confidare in un ritorno del marito (il quale è CP_1
tutt'ora in Venezuela convivendo con un'altra donna da cui ha avuto un figlio).
pagina 11 di 18 Pertanto, come condivisibilmente statuito dal Tribunale, è da valorizzarsi, ai fini della causa di addebito della separazione, il fatto oggettivo che il nonostante le improntate concrete Parte_1
attività volte all'apertura della pasticceria ad Onigo di Poderobba, nel maggio del 2014 avesse abbandonato il tetto coniugale non facendovi da allora più ritorno.
Di qui, dirimente è dunque che, a prescindere dal fatto che l'accordo con la non avesse CP_1
previsto un lasso temporale entro il quale il si sarebbe allontanato dal tetto coniugale, Parte_1
egli non risulta esser più tornato dal Venezuela.
Sul punto, l'appellante rileva di non esser più rientrato in Italia poiché la moglie aveva iniziato un'altra relazione amorosa.
Ebbene, si evidenzia che tale circostanza, oltre ad essere contestata dalla , la quale ha CP_1
affermato di aver avuto un nuovo compagno solo in seguito all'introduzione del giudizio di separazione (nell'anno 2017), non può considerarsi provata in causa, in quanto l'unica testimonianza sul punto proviene dalla ed è formulata in termini generici, per nulla Parte_1
circostanziati, avendo ella in particolare, sub capitolo n. 17 (di seguito ripreso) di parte ricorrente,
riferito: “Peraltro ad un certo punto noi abbiamo informato che la IGnora stava Pt_1 CP_1
frequentando un'altra persona e quindi lui non ha più chiamato”.
I capitoli di prova dall'appellante sul punto formulati non sono, poi, idonei a supportare l'assunto dell'appellante, dal momento che o sono eccentrici rispetto allo stesso (cap. 40 “Vero che la
ricorrente, dopo la partenza del resistente, cominciò ad andare in vacanza, a frequentare locali e
ristoranti e dedicarsi a numerosi svaghi”), o sono generici in quanto non consentono una precisa collocazione temporale (cap. 41 “Vero che dopo la partenza del marito la moglie allacciò una
relazione sentimentale – che prosegue tutt'ora– con un altro uomo che si chiama Parte_3
”: quanto dopo la partenza del marito la moglie avrebbe allacciato la nuova relazione?) o
[...]
pagina 12 di 18 sono superflui (cap. 42 “Vero che la IGnora e il IGnor vivono nella CP_1 Parte_3
casa coniugale della ricorrente”: la ricorrente non nega l'attuale relazione sentimentale).
10.2. Ebbene, in tale quadro è opportuno richiamare l'orientamento della giurisprudenza della
Corte di Cassazione, in particolare la pronuncia n. 648/2020, secondo cui: “Il volontario
abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere
di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a
meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge
o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta
intollerabile ed in conseguenza di tale fatto”.
L'allontanamento unilaterale dalla casa familiare, costituendo violazione di un obbligo matrimoniale ed essendo conseguentemente causa di addebito della separazione, pone a carico del coniuge che si è allontanato l'onere di fornire la prova rigorosa della preesistente intollerabilità della convivenza.
Ciò risulta altresì avallato dalle recenti pronunce di legittimità (Cass. 11792/2021 e n.1785/2021,
nn. 25663 e 24157/2014) che, ribadendo in materia i profili probatori, hanno statuito che grava su chi ha posto in essere l'abbandono, per evitare l'addebito, l'onere di provare che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata ed in conseguenza di tale fatto, imponendo infatti la pronuncia di addebito della separazione non solo la violazione degli obblighi tra i coniugi nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche la sussistenza di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento della intollerabilità della convivenza).
pagina 13 di 18 10.3.Ciò evidenziato, nella specie manca la prova dell'anteriorità della crisi coniugale gravante sull'originario resistente, il quale, anzi, ha egli stesso ammesso di essersi interessato delle condizioni della moglie dopo il suo arrivo in Venezuela, adducendo che: “ il Giudice non ha
valutato che il IGnor , dopo essere arrivato in Venezuela, si era interessato delle Parte_1
condizioni della moglie, tanto da averla contattata non solo per comunicarle la nuova dimora ma
anche con frequenza periodica per informarla delle (comprensibili) difficoltà che lui stava
incontrando, sebbene fosse ospite di un amico”.
Dello stesso tenore risultano altresì la testimonianza della RE del la quale sentita Parte_1
a prova contraria sul capitolo n. 17 della ricorrente “Vero che il Sig. , dopo aver Parte_1
scambiato messaggi con la moglie procrastinando ogni volta il rientro in Italia, dalla metà del
2016 si è reso irreperibile” ha riferito: “Non è vero. Preciso che inizialmente era sempre lui che
la chiamava. Poi ad un certo punto le telefonate in uscita dal Venezuela non si riuscivano più a
fare. Peraltro ad un certo punto noi abbiamo informato che la IGnora stava Pt_1 CP_1
frequentando un'altra persona e quindi lui non ha più chiamato”; ed inoltre la testimonianza della , la quale, in ordine al capitolo n. 28 del resistente: “vero che, una volta atterrato CP_2
a Caracas, il marito contattò immediatamente la moglie per comunicarle la nuova dimora e con
frequenza periodica l'ha chiamò anche per informarla delle difficoltà che stava incontrando” ha ulteriormente confermato: “E' vero, ha sempre chiamato lei e le informazioni che avevamo noi
genitori è perché ce le riferiva lei”.
Tale interessamento rispecchia una situazione ben diversa da quella di una situazione di crisi coniugale e di intollerabilità della convivenza.
Né, d'altra parte, sono a tal fine sufficienti le argomentazioni di parte appellante, secondo cui: “Il
IGnor ha dichiarato che il matrimonio era già da parecchio tempo entrato in crisi a Parte_1
pagina 14 di 18 causa non solo del sopraggiungere delle difficoltà economiche, generate anche dalle altalenanti
vicissitudini finanziarie del marito, ma anche dell'insensibilità dimostrata nel corso degli ultimi
anni dalla moglie, la quale non era stata in grado di fornire al marito quelle attenzioni che
connotano ogni normale rapporto di coniugio”, giacché sono fondate su assunti totalmente generici anche dal punto di vista temporale: per cui, in disparte le non contestate in causa difficoltà economiche del il matrimonio sarebbe per lui entrato in crisi “già da Parte_1
parecchio tempo” anche a causa delle (asserite) mancate attenzioni “che connotano ogni normale
rapporto di coniugio” da parte della moglie. È evidente, dunque, tenendo altresì in considerazione quanto sopra esposto sul punto dai testi , e quanto peraltro CP_2 Parte_1
dapprima ammesso dallo stesso appellante, indice evidentemente di un costante rapporto con la
(anche dopo il suo allontanamento in Venezuela), dette affermazioni non sono di certo CP_1
bastevoli alla dichiarazione di un conclamato preesistente stato di crisi tra le parti.
A ciò si aggiunge, inoltre, che neppure rilevante ai fini della dimostrazione dell'anteriorità della crisi coniugale, il fatto che sia stata indirettamente confermata da una sola teste, ossia la RE
del la quale, interrogata sub capitolo n. 23 della memoria istruttoria del Parte_1 Parte_1
si è limitata a riferire: “E' vero. aveva tanti problemi di cui la moglie era a conoscenza. Pt_1
Inoltre, tra loro due i rapporti erano deteriorati e la situazione era insostenibile. Lui qui non
aveva nulla, quindi lui se n'è andato con l'accordo di “dividere i problemi”. Lui sperava che il
periodo di lontananza potesse aiutare i rapporti coniugali ADR avv. Candiago: mia cognata mi
disse che lei si sarebbe occupata delle cose qui mentre mio fratello si sarebbe occupato delle
cose in Venezuela (ovvero avrebbe cercato di intraprendere un'attività imprenditoriale lì,
arrangiarsi a vivere insomma)”.
pagina 15 di 18 Da tale testimonianza non si evince l'intollerabilità della convivenza anteriormente all'allontanamento del circostanza che, d'altro canto, si pone in contrasto con le Parte_1
evidenze sopra riportate.
11.I capitoli di prova formulati dal nelle memorie istruttorie del 24.01.20 e del Parte_1
15.02.2020, sono stati correttamente dichiarati inammissibili dal Tribunale.
Nel dettaglio, i capitoli dal n. 1 al n. 8 attengono a circostanze irrilevanti per la presente causa,
non avendo difatti connessione alcuna con la prova che i rapporti tra i coniugi si fossero deteriorati prima della partenza del per il Venezuela e non riguardano fatti attinenti Parte_1
l'addebito.
I capitoli dal n. 10 al n. 22 afferiscono a circostanze irrilevanti e formulate in modo generico.
I capitoli dal n. 25 al n. 27 a loro volta ineriscono a circostanze irrilevanti e comunque la situazione di dissesto finanziario del è pacifica in causa (v. testimonianza della Parte_1
a prova contraria diretta sub capitolo n. 12). Parte_1
I capitoli dal n. 29 al n. 32 e 36, 37, 39 sono altresì irrilevanti e in parte attengono alle condizioni patrimoniali delle parti che non sono oggetto dell'appello.
12. In definitiva, non è possibile affermare che la relazione amorosa intrattenuta dalla CP_1
con altra persona sia stata causa determinante la crisi coniugale tra le parti ed in particolare, a detta del causa del suo mancato ritorno in Italia, né può, d'altra parte, alla luce del Parte_1
preesistente, conclamato e comune progetto lavorativo delle parti, considerarsi dimostrata in giudizio, rispetto all'allontanamento definitivo dell'odierno appellante dalla casa familiare,
l'asserita “conflittualità coniugale già irreversibilmente in atto”.
Ne discende, dunque, tenuto conto dell'oggettivo e definitivo abbandono del tetto coniugale da parte del ed altresì del mancato assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, il Parte_1
pagina 16 di 18 rigetto della domanda da lui formulata e conseguente conferma della dichiarazione di addebito della separazione a suo carico.
13. Da ultimo, non è neppure condivisibile la doglianza afferente alle spese di lite, in quanto in primo grado l'originario resistente era risultato prevalentemente soccombente, avendo visto rigettata la propria domanda di addebito della separazione (statuizione riconfermata anche in tale sede di giudizio) e quella di assegno di mantenimento in proprio favore di € 350,00 mensili (capo questo non devoluto in sede di gravame), mentre l'originaria ricorrente era rimasta soccombente limitatamente alla propria pretesa di assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili.
Tanto precisato ed in ragione del rigetto della presente impugnazione, con conseguente conferma del disposto addebito della separazione a carico del , non v'è ragione per condannare Parte_1
la al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio. CP_1
14. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al
D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, tenuto conto della non particolare complessità
del caso trattato, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di appello, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
pagina 17 di 18 1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma, con le integrazioni di cui sopra, la sentenza del
Tribunale di Treviso n. 174/2024, pubblicata il 26.01.2024;
2) Condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado, liquidate in € 5.211,00 per compensi Controparte_1
professionali oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 4 novembre 2024
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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