Articolo 20 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196
Articolo 18Articolo 21
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1 gennaio 2010
Art. 20. (Anno finanziario) 1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.
2. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2010
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