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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 2254/2019
In persona del Giudice designato, Dr. Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N.R.G. 2254/2019
TRA
, Parte_1 Parte_2
avv.ti ROSSI ANTONELLA, PORTA GIOVANNA
- Parte attrice –
CONTRO
Controparte_1
avv. TONARELLI STEFANO
- Parte convenuta -
Sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE E Parte_1 Parte_2 :
[...]
Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: preso atto del recesso esercitato dagli attori dal contratto concluso in data 23.8.2018 tra essi e
condannare quest'ultima ex art. 1385 secondo comma c.c. al pagamento in CP_1 favore dei primi del doppio della caparra ricevuta pari alla somma di € 20.860,00 oltre interessi legali dal 4.12.2018 al saldo.
Con vittoria di spese del presente procedimento.
P a g . 1 | 7 IN VIA SUBORDINATA E GRADATA:
a) Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto concluso in data 23.8.2018 tra i sig.ri e e in persona Parte_1 Parte_2 CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore, per grave inadempimento della convenuta CP_2 anche all'esito dell'istruttoria del giudizio;
condannare per l'effetto in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro-tempore al risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali sofferti dagli attori in conseguenza del suo inadempimento, nelle seguenti misure
o in quelle maggiori o minori che risulteranno di giustizia all'esito dell'istruttoria del presente giudizio: euro 10.340,00 in restituzione di quanto versato a titolo di caparra e/o principio di pagamento;
euro 8.900,00 quale importo richiesto dalla euro Parte_3 5000,00 per i disagi causati agli attori stessi e alla loro famiglia per il mancato trasferimento dell'immobile nei tempi previsti e/o per qualsiasi altro motivo che sarà ritenuto di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge,
b) Dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto concluso in data 23.8.2018 tra i sig.ri e con in persona del suo legale Parte_1 Parte_2 CP_1 rappresentante pro-tempore, per grave inadempimento della ditta convenuta ai sensi degli artt. 1453.1455 c.c. anche all'esito dell'istruttoria del giudizio;
condannare quindi in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore al risarcimento di tutti i danni sia patrimoniali che non patrimoniali sofferti dagli attori in conseguenza del suo inadempimento, nelle seguenti misure o in quelle maggiori o minori che risulteranno di giustizia all'esito dell'istruttoria del presente giudizio : euro 10.340,00 in restituzione di quanto versato a titolo di caparra e/o principio di pagamento;
euro 8900,00 quale importo richiesto dalla
[...]
euro 5000,00 per i disagi causati agli attori e alla loro famiglia per il Parte_4 mancato trasferimento nell'immobile nei tempi previsti e/o per qualsiasi altro motivo che sarà ritenuto di giustizia . Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
c) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni ex art 96 c.p.c. per non avere aderito all'invito di negoziazione assistita dalla stessa richiesto e/o per tutti i motivi che saranno ravvisabili anche all'esito dell'istruttoria del giudizio.
d) Confermare la decadenza del convenuto dalle istanze istruttorie per mancata citazione dei testi nei termini di legge nonchè per non avere ottemperato ai provvedimenti dell'Ill.mo sig. Giudice del 2.12.2022 e del 22.12.2022. Con vittoria di spese del presente procedimento.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_1
In via preliminare: in via pregiudiziale, per le ragioni esposte retro sub. 1, accertare il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e, per l'effetto adottare gli opportuni provvedimenti.
Nel merito:
a) per le ragioni esposte accertare e dichiarare l'insussistenza dei diritti vantati dagli attori, per l'effetto rigettare ogni domanda proposta;
b) accertare e dichiarare e dichiarare il diritto di recesso della promittente venditrice
[...]
, in persona del legale rappresentante pro -tempore e per l'effetto, dichiarare il Parte_5 diritto di quest'ultima a ritenere - ex art. 1385 c.c. -, integralmente l'acconto versato e/o caparra confirmatoria, pari ad Euro 10.340,00 - Il tutto con rifusione di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Tonarelli che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
P a g . 2 | 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dispiegano le conclusioni come sopra precisate.
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e resistendo nel merito.
Con ordinanza del 15.3.2021, il G.I. allora procedente autorizzava la prova per interpello e per testi come richieste dalle parti, delegandone l'assunzione al Gop che, con ordinanza del
19.1.2023, dichiarava parte convenuta decaduta dalla prova testimoniale, stante la mancata citazione dei testi ammessi, e revocava l'ammissione dell'interrogatorio formale.
Erano escussi i testi richiesti da parte attrice ( e Testimone_1 Testimone_2 [...]
e con acquisizioni documentali. Tes_3
Il fascicolo era riassegnato in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del
18.10.2022 alla scrivente, dinanzi alla quale parte attrice precisava le conclusioni all'udienza del 29.11.2024, mentre parte convenuta non compariva. Concessi i termini di cui all'art. 190
c.p.c. la causa era trattenuta in decisione.
***
D'GO e concludevano il 23.8.18 contratto con la Pt_1 Parte_2 CP_1 per la fornitura e posa in opera di infissi e porte blindate nell'immobile di loro proprietà,
[...] sito a Viareggio, via Cesare Battisti n. 104. La società rilasciava un preventivo di spesa (doc. 1 parte attrice), nel quale era specificato che la consegna degli infissi/portoni sarebbe avvenuta entro 45 giorni dalla ricezione di un acconto (qualificato dagli attori come caparra confirmatoria) eseguito il 4.12.2018 per l'ammontare di € 10.340,00 (doc. 2 parte attrice).
Espongono gli attori che, nonostante i ripetuti solleciti (cfr. doc. 4 e doc 6 parte attrice), la società era rimasta totalmente inadempiente.
Di conseguenza, gli attori intimavano alla con comunicazione del 6.9.19 (doc. Controparte_1
7 parte attrice) di adempiere entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, senza ricevere riscontro.
Obietta, di contro, parte convenuta che la mancata consegna e posa in opera erano dipese dal comportamento degli attori, che avrebbero fornito misure errate dei controtelai, modificato l'ordine in corso di realizzazione e impedito l'accesso al cantiere.
***
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta, avendo gli attori provveduto a notificare alla e al legale della società Controparte_1 l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita (pec del 26.6.20).
Nel merito, è incontestato che tra le parti sia intercorso un valido rapporto contrattuale, a cui ha fatto seguito il versamento da parte dagli attori in favore della convenuta di € 10.340,00
(bonifico del 3.12.2018 di cui al doc. 2 parte attrice).
Deve, tuttavia, evidenziarsi che l'unico documento a cui gli stessi attori hanno fatto riferimento per individuare il contenuto del regolamento contrattuale – evidentemente concluso oralmente Co inter partes – è il preventivo predisposto da (e accettato da e non Parte_1 Parte_2 essendovi sul punto alcuna contestazione). In detto documento, come anche nella causale del bonifico (cfr. preventivo di cui al doc. 1; bonifico di cui al doc. 2; lettera avv. Porta del 22.8.2019 di cui al doc. 4 parte attrice), invero, non si fa riferimento alla previsione di una caparra, ma di un acconto, che costituisce un anticipo del pagamento e, come la caparra
P a g . 3 | 7 confirmatoria, viene imputato alla prestazione dovuta, ma da questa si differenzia, in quanto privo della funzione di predeterminazione pattizia del danno risarcibile.
Da quanto sopra consegue la necessità di scrutinare la domanda proposta in via subordinata, volta all'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. e alla condanna al risarcimento dei danni da inadempimento.
La domanda di risoluzione per inadempimento è strutturalmente differente da quella di accertamento della legittimità del recesso, sebbene i due istituti si fondino sui medesimi presupposti: il recesso per inadempimento ex art. 1385 c. 2 c.c. costituisce, infatti, uno strumento speciale di risoluzione del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria quale determinazione convenzionale del danno risarcibile. Analogamente alla risoluzione, la parte che agisce per l'accertamento della legittimità del recesso è tenuta a provare l'imputabilità e la non scarsa importanza dell'inadempimento della controparte, avuto riguardo all'interesse del creditore. Ne deriva che il recesso ex art. 1385 c. 2 c.c. e la risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453, 1455 c.c. si fondano su medesimi presupposti, pur distinguendosi la natura delle rispettive azioni: la pronuncia di accertamento sulla legittimità del recesso è dichiarativa e la parte adempiente è sollevata dall'onere di provare il danno subito (in presenza di caparra confirmatoria); quella di risoluzione è costitutiva e la parte adempiente deve provare il danno subito in conseguenza dell'inadempimento.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, poi, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. civ., Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Nel caso in esame, il contratto si è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in conseguenza dell'inutile decorso del termine di 15 giorni di cui alla pec del 6.9.2019 (doc. 7 parte attrice), Co fatto, questo, sostanzialmente confermato anche dalla , che, pure, ha ritenuto che il proprio inadempimento fosse da collegarsi alla condotta di controparte.
Fermo restando che è provato l'adempimento degli attori (versamento di € 10.340,00 a titolo di Co acconto), occorre allora verificare se l'inadempimento della sia a essa imputabile e di non scarsa importanza, e quindi tale da far venir meno l'interesse degli attori alla sopravvivenza del contratto. Co Non può dubitarsi della gravità dell'inadempimento di , sol che si considerino il tempo trascorso tra il pagamento (3.12.2018) e la diffida ad adempiere (6.9.2019), e considerato, altresì, che le parti si erano accordate per la fornitura dei materiali entro 45 giorni dal versamento dall'acconto, nonché la circostanza che gli infissi, i serramenti e le porte blindate che gli attori avevano richiesto erano necessari per i lavori di ristrutturazione sull'immobile nel quale avrebbero dovuto trasferirsi (fatto, questo, incontestato;
quanto ai lavori di ristrutturazione, di cui è stata prodotta la SCIA - doc. 3 – gli stessi trovano conferma nelle dichiarazioni testimoniali, in particolare di e – v. verbale del Testimone_1 Testimone_2
23.6.2021). Co Peraltro, non dimostra l'inimputabilità del proprio inadempimento, adducendo solo generiche giustificazioni (errate misurazioni effettuate dagli attori, mancato assenso per l'accesso al cantiere), non suffragate da alcuna prova.
Ne deriva l'obbligo per la società convenuta di restituire l'acconto, venendone meno la giustificazione causale.
Gli attori domandano, inoltre, il pagamento di ulteriori somme a titolo di risarcimento danni:
P a g . 4 | 7 - € 8.900,00 quale importo chiesto dalla Smart Building service s.r.l.s. (cfr. doc. 8 parte attrice);
- € 5.000,00 a titolo di canoni di locazione, per la mancata disponibilità dell'immobile di Viareggio nei tempi previsti.
Risulta provato solo l'esborso di € 5.000,00 a titolo di canoni di locazione (cfr. bonifico del
17.2.20 di cui al doc. 10 allegato a memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.). Deve, peraltro, precisarsi che, pur avendo gli attori prodotto un ulteriore bonifico per canoni di locazione dell'ammontare di € 3850,00, tuttavia tale voce non è stata richiesta e sulla stessa non è quindi possibile provvedere.
È, invece, privo di riscontro l'esborso degli € 8.900,00, risultando solo una e-mail inviata dalla
Smart Building service s.r.l.s., nella quale la società richiede al il pagamento di tale Parte_1 somma a titolo di penale per il ritardo in relazione al fermo dell'attività di cantiere, il che, tuttavia, di per sé, non prova alcun versamento.
Deve, quindi riconoscersi l'obbligo della società convenuta alla restituzione in favore degli attori dell'acconto dagli stessi versato (€ 10.340,00) e al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, anche dell'ulteriore somma di € 5.000,00.
Trattandosi di debito di valore, lo stesso è soggetto ad automatica rivalutazione. Il debito di valore non è liquido e si converte in debito di valuta (dunque sottratto alla rivalutazione) solo al momento della liquidazione, cioè con la pronuncia della presente sentenza.
Nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato, tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, da individuarsi, nel caso in esame, per ragioni di uniformità di trattamento in casi analoghi, in misura pari al saggio legale.
Pertanto, oltre alla complessiva somma di € 15.340 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, spettano interessi e rivalutazione dai singoli esborsi alla presente sentenza e interessi legali sull'importo così determinato dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel modo che segue, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e ss. mm., del valore della causa, delle fasi svolte e della complessità e della natura della stessa, nonché di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 del citato decreto:
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
P a g . 5 | 7 Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Oltre a detta somma, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15 %; IVA
e CPA se e come per legge dovuti.
Non ricorrono gli elementi costitutivi soggettivi e oggettivi per la condanna per lite temeraria, il cui onere della prova ricade sul soggetto che si assuma danneggiato (96 c.1), di talché la relativa domanda non può trovare accoglimento, il che non importa soccombenza reciproca (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022: “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.(In applicazione di detto principio la Corte, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il pieno accoglimento in favore della odierna parte resistente della domanda di usucapione rispetto al rigetto di quella per lite temeraria fa escludere la contrapposizione di una pluralità di domande tale da giustificare la reciproca soccombenza).”).
Nondimeno, il comma 3 dell'art. 96 stabilisce che il Giudice può condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente a pagare alla controparte una somma di denaro determinata in via equitativa, senza, quindi, che vi sia la prova dell'ammontare del danno. La sanzione è irrogabile a prescindere dall'elemento psicologico, giacché ciò che rileva è quel contegno oggettivamente valutabile come abuso del processo (cfr. Cass. n. 7513/2021; n. 18496/2021). La norma configura, infatti, una fattispecie di responsabilità autonoma rispetto a quelle previste nei primi due commi e prevede una sanzione di carattere pubblicistico, priva di natura risarcitoria, destinata a reprimere la parte soccombente che abbia fatto abuso dello strumento processuale, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (SS.UU. n. 22405/2018; Cass. n. 27623/17; Cass. n. 26545/2021; Cass n. 3830/2021)
Questo Giudice condivide l'orientamento per cui l'istituto è diretto ad assicurare l'effettiva attuazione del diritto costituzionalmente tutelato di agire e difendersi in giudizio, sanzionando
“quelle condotte che, abusando di quel diritto, contribuiscono al moltiplicarsi del contenzioso e limitano per ciò stesso l'accesso alla giurisdizione, che è risorsa limitata” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023).
Ora, nel caso in esame, il contegno processuale della parte convenuta deve essere stigmatizzato per ragioni ulteriori rispetto alla mera soccombenza (che, evidentemente, non rileva, di per sé Co sola, ai fini della valutazione di cui all'art. 96 c.3). Infatti, si è limitata a opporsi alla domanda attorea, adducendo giustificazioni del tutto generiche circa la non imputabilità del proprio inadempimento, sostanzialmente ammesso in comparsa di costituzione e risposta, salvo concludere ventilando, addirittura, l'inesistenza di un contratto tra le parti (punto 39 della comparsa: “si rafforza il concetto dell'inesistenza di un contratto intercorrente tra le parti”), a fronte di una narrativa che ripercorre puntualmente la scansione degli accadimenti come riportata dagli attori.
In buona sostanza, la convenuta, pur confermando la ricostruzione di parte attrice (punto 3, sub.2, pag. 3 della comparsa), non ha aderito al tentativo di composizione stragiudiziale della lite, ma ha continuato a opporsi alle domande avverse, mantenendo un contegno che, stante quanto sopra, risulta meramente dilatorio.
Si stima equo, pertanto, irrogarsi una sanzione di € 460 ai sensi dell'art. 93 c. 3 c.p.c., determinata in misura pari al 3% del valore della causa, da corrispondersi in favore della P a g . 6 | 7 controparte. Non si provvede, invece, a condanna al versamento di ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, ex art. 96 ult. c. nel testo attualmente vigente, trattandosi di norma sostanziale sopravvenuta, di carattere evidentemente sanzionatorio, dunque non applicabile retroattivamente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, sulla domanda proposta da e contro Parte_1 Parte_2 [...]
così dispone: CP_1
1. ACCOGLIE la domanda proposta in via subordinata da e Parte_1
; Parte_2
2. DICHIARA l'intervenuta risoluzione del contratto intercorso tra Parte_1
e con
[...] Parte_2 Controparte_1
3. CONDANNA l risarcimento dei danni in favore di Controparte_1 Parte_1
e , che liquida in complessivi € 15.340,00 in sorte
[...] Parte_2 capitale, oltre interessi e rivalutazione dai singoli esborsi alla presente sentenza e interessi legali sull'importo così determinato dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
4. CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
e che liquida in € 5.077,00, a Parte_1 Parte_2 titolo di onorario, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA se dovuta, CPA come per legge;
5. Visto l'art. 96 c. 3 c.p.c. CONDANNA pagamento in favore di Controparte_3
e della somma di € 460. Parte_1 Parte_2
Così deciso in Massa, li 19/03/2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 7 | 7