Sentenza 16 luglio 2018
Rigetto
Sentenza 31 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 16/07/2018, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/07/2018
N. 00620/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00296/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comitato per la Salvaguardia del Territorio di Santa Margherita di OS Lupara con sede a Sestri Levante in persona del legale rappresentante in carica e dai signori LL RC, EN NI, ND ST, NI OL, MA AC, LI AG, SA CA, ND Bo, CO ET, VI RI, RI RO, OR OL, SA AS, AN EN, BI LE, RI NI, EL RE, LA FI, RE EL, RI NE, ER AR, TO OT, AL NI, AZ VA, NI TE, CO CC, SI EZ, ON ET, IA NA, RL ER, RE IG, IV LO, MA SG, GI VE, GE NE, ME TT, NI RB, NA RR, GO LL, NL SG, CO ZZ, NA AR, OL VI, AL IG, ME ZZ, IC IG, LL RC, PP AJ, IN NA, LA FF, GA RR, ND RT, GI IN, LO NT, GI RT, OR ON TO, IU NT, IA FR NT, GI TO, AN CH, UC ET, RA OT, SI ET, NO EN, NI CO, RI AR, GE NI, AN TT, IS NI, MA IO, IA LA IG, PI IG, UL EL, OR IO, LA MA, LA IG, IA ZI HE, AT OL, SI AC, AN RO SO, NI NI, ON AR, IO AR, NA VA, DE EZ, UI AC, AR LE, AR LE, ON FO, CL OL, GI LE, ANmaria SA, EL OS, CO NI, GA CC, ES AR, NA EL FR, IA NI AJ, IA VI, FA OL, FR RE, AR AD, IA AD, IC ER, EN AD, ND SP, IV OL, CA RE, IA RÒ, UI NI, IE RU, ON CH, ON TO, BI EN, UR LE, AR EL, AR OL, PP IO, ULno MO, FI TO, LI NI, AU IG, IR NI, NC NI, EL CA, ON AS, NI TE, ME LE, LI CH, RE ET, LE De NZ, EM AJ, IO ZI, SA RA, ND VA, IC ES, ZI AS, IO DA, IA ZA, IN ST, RT ET, ND LE, SI EL, ON ZA, AB AF, CH AJ, EL TE, AL ROti, NO De LU, LA OL, RI OR, OL FE, OL NI, CO NI, GI De OM, RA MOcchioli, LA RA, UC OL, LA AM, IU TE RN, ULna AB, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato professor IE Granara, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via LO Bosco 31/4;
contro
Città metropolitana di Genova in persona del sindaco metropolitano in carica rappresentata e difesa dagli avvocati RL Scaglia, Lorenza Olmi e AL Manzone, con loro domiciliata a Genova in piazzale Mazzini 2
Comune di Sestri Levante in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato SAh Garabello presso la quale è elettivamente domiciliato a Genova in via Corsica 19/10;
nei confronti
Ireti spa con sede a Tortona in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati LA Anselmi e IU Bertone, con domicilio presso di loro a Genova in via Corsica 19/10;
Comune di Chiavari, rappresentato e difeso dall'avvocato UI Cocchi, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Macaggi 21 5-8;
per l'annullamento
CON IL RICORSO INTRODUTTIVO
della deliberazione 24.2.2017, n. 3/2017 del consiglio metropolitano di Genova
CON IL RICORSO CONTENENTE MOTIVI AGGIUNTI
della nota 12.8.2016, n. 32227 del comune di Sestri Levante
della nota 28.9.2016, n. 54095 della città metropolitana di Genova
dei verbali della conferenza metropolitana 3.2.2017
della relazione del gestore d’ambito 24.2.2017, n. 3
delle deliberazioni 2.11.2017, nn. 87 e 88 del consiglio comunale di Sestri Levante
della deliberazione 31.7.2017, n. 56 del consiglio comunale di Sestri Levante
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della città metropolitana, del comune di Sestri Levante e di Ireti spa;
visto l’atto notificato contenente motivi aggiunti di impugnazione
visti gli atti e le memorie depositate;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2018 il dott. OL Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il comitato per la salvaguardia del territorio di Santa Margherita di OS Luparia e i litisconsorti riportati nell’epigrafe si ritennero lesi dalle determinazioni riportate per il cui annullamento notificarono il ricorso in trattazione affidato a censure in fatto e diritto.
Con distinti atti si costituirono in giudizio la città metropolitana di Genova, il comune di Sestri Levante e Ireti spa, tutti chiedendo respingersi la domanda.
Con successivo atto debitamente notificato e depositato i ricorrenti hanno impugnato anche gli ulteriori atti del procedimento, con particolare riguardo a quelli adottati dal comune di Sestri Levante.
Le parti hanno poi depositato ulteriori documenti e memorie.
1 Con il ricorso introduttivo è stata impugnata la deliberazione della città metropolitana di Genova con cui è stata disposta la localizzazione in località Ramaia di Sestri Levante di uno degli impianti comprensoriali di depurazione delle acque reflue.
2 Sono proposte le eccezioni di inammissibilità del gravame, in quanto non sarebbe comprovata la duratura esistenza dell’associazione interessata, così come non sarebbe stata dimostrata la legittimazione di numerose persone fisiche che risultano nell’elenco dei ricorrenti.
Il collegio osserva che va seguita la giurisprudenza che richiede a ciascun ricorrente di comprovare la sussistenza delle condizioni dell’azione spiegata, ma che nel caso di specie tale regola va letta nell’ottica del più generale principio dell’onere probatorio.
Vengono infatti contestate numerose posizioni tra quelle dei ricorrenti tra l’altro con l’allegazione di indicazioni sulla distanza tra i fondi di proprietà di taluno con l’impianto in progetto, ma restano senza opposizione in punto legittimità e interesse le richieste di molti altri ricorrenti che dichiarano di abitare nella località indicata, sì che in tale situazione può ritenersi che costoro versino in una condizione di legittimazione, con che il ricorso può essere apprezzato.
3 Va a questo punto esaminata l’eccezione con cui la città metropolitana e il comune di Sestri Levante denunciano il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti alla decisione, in quanto l’atto gravato in principalità sarebbe stato sostituito da un’analoga determinazione del consiglio metropolitano, sì che la mancata proposizione di un’ulteriore impugnazione avrebbe fatto venir meno la situazione legittimante.
Parte ricorrente contesta tale ricostruzione, rilevando che la deliberazione 14/2017 del consiglio metropolitano non ha apportato mutamenti di sorta alla situazione soggettiva che era stata incisa dall’atto originariamente gravato, posto che il sito prescelto per l’impianto ritenuto dannoso è rimasto immutato nelle due versioni della manifestazione di volontà dell’ente competente.
4 Il collegio osserva che l’atto in questione ha comportato la riprogrammazione di tutti gli interventi nell’ambito del territorio metropolitano, e che non può ritenersi che si sia trattato solo di una nuova proposizione di determinazioni assunte in precedenza; di particolare rilievo a questo riguardo risulta la tempistica impressa dal consiglio metropolitano agli investimenti programmati e da eseguire nel settore di che si tratta, una presa di posizione che avvicina l’esecuzione delle opere il cui ritardo appare capace di apportare danno economici agli enti locali interessati e ai cittadini che utilizzano il servizio di acquedotto e fognatura.
In tal senso deve seguirsi la giurisprudenza (ad esempio tar Lazio, Roma, 2014/10984 e 2013/183) che ravvisa l’onere per un ricorrente di impugnare una determinazione successiva a quella già impugnata, allorché si rinvenga in atti una valutazione ulteriore rispetto a quella già fatta, ed in questo caso la situazione ricorre, quanto meno per quel che concerne il profilo indicato.
Il ricorso è per ciò improcedibile.
5 La pronuncia in rito così adottata non esclude la necessità di valutare nel merito le domande delle parte ricorrenti, vista la giurisprudenza del consiglio di Stato in materia di assorbimento dei motivi.
6 Con la prima censura dedotta a tale riguardo i ricorrenti ripercorrono il procedimento che aveva visto numerose voci esprimersi per la realizzazione di un unico collettore nell’area della colmata di Chiavari, una soluzione che si segnalava per l’economia dei costi, per la facilità di realizzazione oltre che per la celerità della prevista conclusione delle opere: quest’ultimo profilo è stato valorizzato in modo particolare negli atti alla luce della concreta possibilità che ulteriori ritardi nella realizzazione dell’impianto di depurazione delle acque reflue dell’ambito intorno a Chiavari potrebbero comportare l’irrogazione di un gravosa sanzione ad opera della commissione europea.
Oltre a ciò viene dedotto il vizio di aggravamento procedimentale, posto che la modificazione dell’originario orientamento adottato ha fatto sì che molto tempo sia inutilmente trascorso nella ricerca di un’alternativa all’originario progetto, con l’aggravamento del rischio di subire la sanzione citata.
Il collegio ha preso visione degli atti del procedimento e non può convenire con la tesi esposta, che si fonda sostanzialmente sull’assunto che nega l’esistenza di una esauriente istruttoria a corredo della decisione avversata in questo giudizio.
Se è vero infatti che l’originario orientamento era stato in favore dell’ubicazione dell’impianto previsto nella colmata del comune di Chiavari, è anche vero che la città metropolitana ha preso atto che l’amministrazione di tale comunità aveva interposto ricorso avverso la localizzazione dell’impianto nel territorio di pertinenza, allontanando con ciò i tempi della concreta realizzazione dell’opera.
In tale stato di cose era pervenuta la manifestazione di interesse del comune di Sestri Levante, che aveva individuato il sito contestato in questa lite come idoneo alla bisogna, tanto che in sede di elaborazione della precedente deliberazione 47/2015 la localizzazione per cui è lite era già stata presa in attenta considerazione.
Successivamente la località è stata apprezzata alla luce delle previsioni degli strumenti urbanistico, paesistico e ambientale, nonché sulla base della distanza tra il sito e la ferrovia, le abitazioni vicine, il cimitero e gli altri luoghi potenzialmente ostativi alla realizzazione.
La località di Ramaia è stata poi sottoposta ad una valutazione sulla base di alcuni profili, quali le autorizzazioni e i vincoli, la disponibilità delle aree, la fattibilità tecnica e l’impatto ambientale, la disponibilità del comune, i tempi della realizzazione e la possibilità di evitare le sanzioni europee. Tutti questi requisiti hanno confermato la bontà dell’area, sì che la censura non è fondata.
Non appaiono poi irragionevoli le osservazioni fatte proprie dal consiglio metropolitano, secondo cui la suddivisione dell’impianto in due distinti manufatti avrà dei vantaggi riassumibili nell’eliminazione di una lunga condotta sottomarina, nell’esigenza di disporre di minore superficie per la bisogna e nel risparmio di risorse idriche.
Il conclusione il motivo non merita condivisione.
7 La successiva doglianza richiama in parte le censure ora considerate in quanto denuncia l’illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui hanno dismesso l’originaria e più razionale soluzione di ubicare l’impianto in contestazione a Chiavari solo in ragione dell’opposizione palesata da quel comune; la tesi esposta è che la comparazione dei due siti non ha tenuto conto delle importati controindicazioni che presenta la scelta della località Ramaia per ragioni paesistiche e di tutela dei beni culturali; dal che l’illegittimità dedotta.
Il collegio osserva che l’intero procedimento lascia trasparire la forte preoccupazione che le amministrazioni tutte, governo compreso, hanno palesato a fronte della possibilità che il ritardo nella costruzione del depuratore comportasse e comporti l’irrogazione di una sanzione pecuniaria assai elevata da parte dell’unione europea: in tal senso la preminenza attribuita dalla città metropolitana alla disponibilità dei terreni in capo al comune di Sestri Levante non appare illogica, tenuto conto delle ulteriori valutazioni operate sulle circostanze indicate nella cognizione del precedente motivo.
Anche questa censura è per ciò infondata e va disattesa.
8 Il terzo motivo censura la mancata effettuazione della valutazione ambientale strategica che avrebbe dovuto essere prodromica alla scelta della località Ramaia di Sestri Levante come sede dell’impianto in contestazione; osservano gli interessati che tale zona ha peculiarità nell’utilizzo agricolo, presenta eccellenze paesistiche e culturali e raggiunge una popolazione tale per cui il progetto in questione avrebbe dovuto essere preceduto dalla previa valutazione che invece è mancata.
Il collegio nota a tale riguardo che le norme denunciate non confortano la deduzione, posto che sarà la conferenza dei servizi che potrà essere attivata a seguito dell’opzione preliminare fatta per l’installazione dell’impianto ad apprezzare le questioni riportate, ed eventualmente determinarsi per l’apertura del procedimento di v.a.s.
Il motivo è pertanto infondato.
9 L’ulteriore motivo denuncia l’incongruità del progetto con lo strumento urbanistico comunale, che non ammette l’insediamento di un depuratore nell’area in questione.
Il collegio nota a tale riguardo che la procedura di localizzazione di un impianto di pubblica utilità può essere ammessa con le procedure che determinano anche la modificazione dello strumento vigente. Oltre a ciò, la trama dell’istruttoria volta a verificare l’insussistenza di profili di incompatibilità nell’area con il depuratore e di cui sopra rassicura circa la mancanza di controindicazioni del tutto ostative all’ulteriore valutazione del progetto.
Anche questa censura è infondata e va disattesa.
10 La successiva doglianza si apre denunciando che l’area in questione è inidonea all’installazione in progetto, in quanto il reticolo idraulico significativo del torrente Gromolo colliderebbe allora con la realizzazione del progetto.
Il motivo è generico perché non chiarisce quale sarebbe la compromissione che l’impianto apporterebbe al contesto idraulico: essa va pertanto disatteso.
Il punto B) censura lamenta la mancata considerazione della qualificazione dell’ambito territoriale ottantasei che il PTCP riserva all’area in questione: l’impianto colliderebbe con la previsione della pianificazione contenuta nello strumento citato, dal che l’illegittimità; viene poi censurata la mancata previsione dello studio organico d’insieme che lo strumento paesistico considera necessario nel caso di alterazione della pianificazione di settore, così come il disegno del suolo effettuato dalla provincia imporrebbe il mantenimento della connotazione agricola del territorio.
Il collegio nota che quel che manca nelle censure in esame è l’esplicazione della concreta lesività che l’installazione in progetto potrà apportare all’esistente, così come esso è stato delineato dagli strumenti citati.
In tale situazione non è possibile ravvisare l’illegittimità denunciata.
11 L’ulteriore motivo riprende la contestazione che si fonda sulla mancata considerazione della vicinanza del torrente Gromolo al sito del previsto impianto, ma la censura non si fa carico di indicare quali siano i concreti termini della violazione delle distanze che sono dedotti, così come non è indicato di quale natura sarebbe la compromissione che il depuratore apporterebbe alle acque naturali che scorrono nella zona.
Anche questa censura non può ricevere favorevole considerazione.
12 La settima doglianza lamenta la mancata considerazione dell’esistenza di case e altri insediamenti che potrebbero ricevere nocumento delle immissioni soprattutto odorigene che potranno essere causate dal mancato rispetto delle distanze tra il depuratore e, appunto le abitazioni circostanti.
Anche in questo caso va notata l’assenza di indicazioni precise sulle circostanze di fatto dedotte, dal che l’infondatezza del motivo.
13 L’ultimo motivo denuncia la mancata considerazione da parte della città metropolitana del fatto che la realizzazione di un solo impianto (quello di Chiavari) comporterebbe un risparmio finanziario di notevole entità.
Tuttavia la censura trascura la difficoltà evidenziata dagli atti della città metropolitana che hanno preso buona nota del fatto che il depuratore nella zona detta della colmata di Chiavari potrà essere realizzato in tempi che lasciano presagire l’irrogazione di sanzioni con effetto deterrente sul ritardo, vista l’opposizione palesata dall’amministrazione di quel comune: nel caso di Sestri Levante la proprietà comunale è consenziente, sì che la tesi esposta non può essere apprezzata perché non tiene conto del possibile onere finanziario che deriverebbe dal ritardo nella realizzazione dell’impianto.
Il ricorso introduttivo è pertanto infondato e va respinto.
14 I ricorrenti impugnano con i motivi aggiunti gli atti (principalmente le deliberazioni consiliari 2.11.2017, nn. 87 e 88 e 31.7.2017, n. 56) con cui il comune di Sestri Levante ha modificato lo strumento urbanistico, aggiornando la destinazione dell’area classificata VSU della località Ramaia.
La lettura delle determinazioni citate convince che l’amministrazione ha inteso rendere compatibile l’impianto in questione con il piano comunale.
15 La prima doglianza è dedotta in senso derivato, posto che adduce a conforto dell’illegittimità degli atti citati i motivi proposti con il ricorso introduttivo: la valutazione negativa fatta a tale riguardo impedisce l’accoglimento della censura.
16. La seconda doglianza contesta la contraddittorietà tra la previsione introdotta dagli atti gravati e il documento fondativo del PUC, che riserva le aree in questione allo sport e allo svago, delle attività poco compatibili con un depuratore.
A tale riguardo può essere accolta le tesi difensiva sostenuta dalle controparti a tenore della quale sono stati commissionati degli studi che evidenziano la possibilità di elidere la conflittualità denunciata tra le attrezzatura sportive (peraltro da riqualificare integralmente) e l’impianto, rendendo quest’ultimo meno impattante sull’ambiente in vista dell’ammodernamento dell’intero areale considerato. La difesa IRETI e quella comunale sottolineano a tale riguardo che in una delegazione di Genova è stata ottenuta un’efficace integrazione tra un depuratore e la zona a svago dei bambini, sì che spetterà alla progettazione dell’impianto mantenere la compatibilità della struttura con la destinazione principale dell’ambito.
In diritto è poi fondata l’eccezione con cui la difesa del comune resistente rileva che l’art. 43 comma 3 lett. a) della legge regione 36/1997 ammette tra le modifiche del PUC che sono comunque compatibili con le descrizioni fondative dello strumento anche quei mutamenti che riguardano le tipologie dei servizi pubblici, una qualificazione che si attaglia ad un depuratore.
La censura è pertanto infondata in fatto e in diritto.
17 Il quarto motivo denuncia l’irrazionalità degli atti impugnati, che non hanno modificato la disciplina applicabile all’intero ambito considerato, ma solo a quella parte di esso che servirà per rendere compatibile il depuratore con la pianificazione del sito.
Ricorre in proposito la notazione svolta in precedenza tratta dalla difesa comunale, nella parte in cui allega che la novella apportata all’art. 43 della legge regionale 36 del 1997 relativamente alla flessibilità del PUC è stata affermata anche per quel che attiene alle modifiche delle tipologie dei servizi pubblici: esse costituiscono aggiornamenti dello strumento e non già varianti, sì che la ricostruzione operata dalla censura non può essere condivisa.
18.La quinta doglianza proposta con i motivi aggiunti lamenta la mancata sottoposizione del progetto alla v.a.s. preventiva, così come dispongono gli artt. 43 della legge regione Liguria 36/1997 e 3 della legge regionale 32 del 2012; la tesi sostenuta è che l’impianto apporterà una significativa modificazione alla situazione dell’ambiente nella località Ramaia, per cui la localizzazione avrebbe dovuto essere preceduta dalla valutazione che è invece mancata. Ulteriormente viene censurata la mancata applicazione dell’art. 3 comma 3 lett. b) della legge regionale 32 del 2012 nella parte in cui prevede la necessità della valutazione tutte le volte in cui si tratta di aree inondabili o soggette al dissesto.
Il collegio nota che non ricorre alcuna delle ipotesi denunciate, posto che l’art. 43 della legge regionale urbanistica (39/1997) considera l’intervento in questione alla stregua di un aggiornamento, e non già di una variante; non merita condivisione neppure la successiva doglianza, che non è corredata dagli elementi probatori atti a comprovare che l’area sia inondabile o soggetta a frane.
La censura è pertanto infondata e va disattesa.
19 Il sesto motivo deduce l’illegittimità degli atti impugnati che sarebbero incongrui rispetto a quelli sovraordinati.
IL PTCP ha infatti posto l’obiettivo di rafforzare la sostenibilità ecologica delle aree percorse dal torrente Gromolo, sì che il progetto colliderebbe con tale intendimento; la qualificazione data dal PTCP alle aree interessate ai fini urbanistici nonché per quel che riguarda la vegetazione esistente non tollererebbe infatti l’inserimento del nuovo impianto.
Quanto alla disciplina provinciale di tutela ambientale la doglianza osserva che lo scopo della sua adozione consistette nel rafforzamento della vocazione agricola, con la conseguente incompatibilità dell’ubicazione del depuratore nel territorio di destinazione.
Il collegio nota che dagli atti risulta che l’impianto in previsione, ove realizzato, sarà inserito in un’area ad insediamento diffuso soggetto alla possibilità di modificazione di tipo A (IS MO A), una situazione che il PTCP delinea allorché sono più ampie le possibilità di intervento, attesa l’eterogeneità dell’edificato esistente.
Oltre a ciò i documenti prodotti dal comune ai numeri 32 e seguenti sembrano escludere che il piano provinciale osti così radicalmente all’intervento, posto che l’area di Ramaia non risulta inserita tra i sedimi indefettibilmente verdi.
In conclusione anche questa censura è infondata e va disattesa.
20. Con l’ultima doglianza si lamenta il fatto che la modificazione alla pianificazione del territorio è derivata dalla volontà della p.a. di consentire l’installazione dell’opera pubblica nella località Ramaia di Sestri Levante, sì che l’intendimento della p.a. non ha fatto seguito all’esigenza più generale di regolare la vita dei cittadini su una parte del territorio; da ciò la censura principale di irrazionalità degli atti gravati, che consisterebbe appunto nell’inversione logica compiuta dalla p.a.
La legge prescrive infatti che la pianificazione del territorio derivi da scelte di politica amministrativa effettuate dopo un attento studio della situazione e delle esigenze dell’abitato; in questo caso è stata invece l’esigenza di localizzare il depuratore comprensoriale a dar corso alla modificazione del PUC.
Il tribunale rileva che la circostanza in fatto esposta con la censura sembra innegabile, ma che si è trattato di un atto di localizzazione, la cui legittimità non è subordinata alla completa ricostruzione razionale del piano, quale si predica per l’adozione o le varianti degli strumenti.
Anche i motivi aggiunti sono per ciò infondati.
21 Ritornando alle osservazioni svolte in precedenza, e così concludendo l’esame dei motivi, il ricorso introduttivo è improcedibile, sì che i motivi aggiunti sono inammissibili.
Le spese vanno non di meno compensate, attesa la natura del procedimento da cui è derivata la decisione di installare il depuratore nell’area in questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima),
Dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e inammissibile quello proposto per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
PP IE, Presidente
OL Peruggia, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL Peruggia | PP IE |
IL SEGRETARIO