Articolo 452 novies del Codice penale
Articolo 434 bisArticolo 452 decies
Versione
29 maggio 2015
Art. 452-novies.

(( (Aggravante ambientale).)) ((Quando un fatto gia' previsto come reato e' commesso allo scopo di eseguire uno o piu' tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o piu' norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso e' aumentata da un terzo alla meta' e nel secondo caso e' aumentata di un terzo. In ogni caso il reato e' procedibile d'ufficio.))
Entrata in vigore il 29 maggio 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente