Art. 6. Organi di controllo 1. I controlli amministrativi ai quali, ai sensi degli articoli 4 e 13, par. 1, e art. 17 e degli allegati VIII e IX del regolamento della Commissione, e' subordinato il pagamento dell'aiuto, sono effettuati in ogni caso dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., utilizzando il proprio sistema informatico oppure avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, di apparecchiature di ditte specializzate limitatamente alla raccolta di dati ed elementi di fatto sui quali dovra' poi essere esercitato il controllo da parte dell'A.I.M.A.
2. L'A.I.M.A. provvedera' in ogni caso ad effettuare direttamente, oppure avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, di apparecchiature di ditte specializzate limitatamente alla raccolta di dati ed elementi di fatto sui quali dovra' poi essere esercitato il controllo da parte dell'A.I.M.A., secondo i criteri e le modalita' previste dall'art. 6, par. 2, dagli articoli 10, 11, 12, 13, par. 2, e dall'art. 16 del regolamento della Commissione, le operazioni rela- tive ai controlli fisici delle superfici seminate dichiarate in domanda di aiuto, nonche' del raccolto e della destinazione dei semi oleosi risultanti dalla dichiarazione di raccolta.
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 dovranno specificare esattamente i compiti e le responsabilita' delle ditte, definendone le modalita' ed i tempi di esecuzione dei controlli, in conformita' a quanto previsto dalla citata normativa comunitaria e dal successivo comma.
4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base di specifiche esigenze e dell'esperienza acquisita al riguardo, provvede annualmente, con proprio decreto a fissare le modalita' ed i criteri, nonche' la percentuale dei controlli di cui ai precedenti commi.
2. L'A.I.M.A. provvedera' in ogni caso ad effettuare direttamente, oppure avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, di apparecchiature di ditte specializzate limitatamente alla raccolta di dati ed elementi di fatto sui quali dovra' poi essere esercitato il controllo da parte dell'A.I.M.A., secondo i criteri e le modalita' previste dall'art. 6, par. 2, dagli articoli 10, 11, 12, 13, par. 2, e dall'art. 16 del regolamento della Commissione, le operazioni rela- tive ai controlli fisici delle superfici seminate dichiarate in domanda di aiuto, nonche' del raccolto e della destinazione dei semi oleosi risultanti dalla dichiarazione di raccolta.
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 dovranno specificare esattamente i compiti e le responsabilita' delle ditte, definendone le modalita' ed i tempi di esecuzione dei controlli, in conformita' a quanto previsto dalla citata normativa comunitaria e dal successivo comma.
4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base di specifiche esigenze e dell'esperienza acquisita al riguardo, provvede annualmente, con proprio decreto a fissare le modalita' ed i criteri, nonche' la percentuale dei controlli di cui ai precedenti commi.