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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7074 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 14 LUGLIO 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 25167 DELL'ANNO 2021
Il Giudice, preliminarmente, dà atto che con riferimento alla presente udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, tutte le parti hanno depositato note di trattazione scritta della causa, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Flora Vollero, ha pronunziato, in data 14 luglio 2025, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25167/2021 R.G. e vertente tra
P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall' avvocato Antonio
Renzullo, presso cui elett. domicilia, in Torre del Greco alla va circumvallazione 44, pec
Email_1
Attrice
NONCHE'
(C.F. ), in qualità di erede della SI.ra Controparte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avvocato Ermanno S.D. Persona_1
Santorelli, con studio in Napoli alla via G. Orsi 50 -
presso il quale elettivamente Email_2 domicilia
Convenuta
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da CP_2 C.F._2 mandato in atti, dall'avvocato Vincenzo Buonocunto , presso il cui studio è elett.te dom.to in
PO (NA) alla via Armando Diaz n 3, pec: Email_3
Convenuto
2 Oggetto: mediazione
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 13 e 14 ottobre 2021, la Parte_1
(in prosieguo solo SO ) conveniva in giudizio i SI.ri
[...] Parte_1
e nelle qualità di venditrice e acquirente dell'immobile sito in Controparte_3 CP_2
alla via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 156, per ottenerne la condanna al pagamento, Pt_1 rispettivamente, della somma di euro 14.000,00 e di euro 21.000,00, oltre interessi legali e moratori nonché rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, a titolo di provvigioni maturate per l'attività di intermediazione eseguita in loro favore, nel giugno 2019, per la compravendita dell'immobile predetto;
e ciò, in ragione della conclusione di tale affare, perfezionatasi giusta atto notarile di compravendita del 25 maggio 2021, in epoca successiva alla scadenza dell'incarico a tal fine conferito alla SO attrice.
In via subordinata, parte attrice richiedeva in pagamento il medesimo importo, complessivamente quantificato in euro 35.000,00, quale risarcimento danni per l'inadempimento dell'obbligo contrattuale, assunto dai convenuti, di comunicare l'eventuale ripresa delle trattative ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di rimborso spese per l'attività di mediazione espletata.
In particolare, ai fini dell'accoglimento delle domande così promosse, parte attrice deduceva:
a) che la SI.ra , in qualità di originaria proprietaria dell'immobile de quo, Controparte_3 aveva conferito in favore della SO , in data 5 giugno 2019, incarico di Parte_1 intermediazione in esclusiva per la compravendita di tale proprietà al prezzo corrispettivo di euro 950.000,00, pattuendo altresì, in tale occasione, la corresponsione di un compenso provvigionale pari al 2% del prezzo di vendita, IVA esclusa, per l'ipotesi di conclusione dell'affare;
b) che, in esecuzione dell'incarico ricevuto, venne svolta un'intensa attività di promozione della vendita, consistita nella distribuzione e affissione di materiale pubblicitario nonché nell'organizzazione di visite volte a consentire la visione dell'immobile da parte dei soggetti potenzialmente interessati all'acquisto;
c) che, nel corso di tale attività promozionale, la compravendita dell'immobile in parola fu proposta, tra gli altri, anche al SI. , in precedenza rivoltosi alla SO attrice CP_2 per l'acquisto di una proprietà avente caratteristiche similari, per il quale, a partire dal 10
3 giugno 2019, furono organizzati diversi incontri per la visione dell'immobile, l'illustrazione delle condizioni dell'affare nonché il rilascio delle informazioni utili alla formulazione di un'offerta d'acquisto, quali quelle relative all'identità della proprietaria, ai titoli di provenienza e alle condizioni catastali dell'immobile stesso;
d) che, nonostante la serietà dell'interesse manifestato, il SI. non aveva CP_2 formulato alcuna offerta d'acquisto e il mandato conferito dalla SI.ra era giunto così Per_1
a scadenza in data 30 settembre 2019;
e) che, a seguito di una verifica effettuata nel maggio 2021, la SO si era Parte_1 avveduta dell'intervenuta conclusione della vendita dell'immobile di cui trattasi, tra gli odierni convenuti, al diverso prezzo di vendita di euro 700.000,00 (inferiore a quello di euro 950.000,00 indicato all'atto del conferimento incarico, nel giugno 2019) e si era pertanto determinata a richiedere alle parti il pagamento dei corrispettivi di mediazione maturati, registrando tuttavia l'insuccesso dell'iniziativa stragiudiziale così intrapresa.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 1° dicembre 2021, si costituiva quindi la SI.ra la quale, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione Persona_1 attiva in capo alla SO attrice per non aver questa dato dimostrazione del possesso da parte del suo legale rappresentante, SI.ra , dell'abilitazione all'esercizio della professione di Parte_1 mediatore immobiliare prevista dalla L. n. 39/1989 e, comunque, per esser stato l'incarico di mediazione conferito alla SI.ra in proprio e non anche nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della SO , come attestato dall'assenza, nella relativa scheda Parte_1 contrattuale, di riferimenti testuali a detta SO o alla posizione rivestita dalla presso Pt_1 quest'ultima.
Nel merito, inoltre, la convenuta chiedeva il rigetto delle pretese attoree, allegando in particolare:
a) di non essere stata destinataria di alcuna offerta di acquisto nel periodo di validità temporale dell'incarico conferito alla SO e di non esser stata, pertanto, mai stata a Parte_1 conoscenza dell'interesse alla compravendita manifestato in quel periodo dal SI. CP_2
essendo peraltro la medesima residente presso un immobile diverso da quello
[...] proposto in vendita e non avendo, dunque, mai potuto assistere, anche in ragione della propria età di novantenne, alle visite asseritamente organizzate da parte attrice;
b) di non aver rinnovato, alla scadenza del 30 settembre 2019, l'incarico in precedenza conferito alla , avendo maturato la volontà di rivolgersi ad altra agenzia immobiliare;
Pt_1
4 c) di aver quindi conferito, in data 11 ottobre 2019, incarico di mediazione immobiliare alla SO IT Servizi Immobiliari snc di De IS LO & C (in prosieguo solo IT), per il tramite della quale era addivenuta alla stipula, in data 3 novembre 2020, di un contratto preliminare di compravendita, avente a oggetto l'immobile per cui v'è causa in favore di tale , che aveva sottoscritto la promessa di acquisto per sé o Persona_2 per persona da nominare;
d) di aver avuto coscienza della partecipazione all'affare del SI. solo in data 25 CP_2 maggio 2021, all'atto della stipula del definitivo di compravendita, allorquando la SI.ra
, avvalendosi della facoltà contrattuale di nominare altro beneficiario, aveva Per_2 proceduto, in uno al , all'acquisto del solo diritto di usufrutto, nella misura di ½ CP_2 ciascuno, consentendo così l'acquisto della nuda proprietà da parte della SI.ra Parte_2
[...]
e) di aver corrisposto per la mediazione eseguita dalla IT la provvigione complessiva di euro 5.850,00, di cui euro 2.350,00 a mezzo assegno circolare n. 7404884505-05;
f) che, ad ogni modo, gli immobili trasferiti in nuda proprietà alla SI.ra con Parte_2 il contratto definitivo di compravendita stipulato in data 25 maggio 2021 erano diversi da quello oggetto dell'incarico di mediazione conferito nel giugno 2019 alla , avendo Pt_1 quest'ultimo avuto a oggetto la promozione soltanto dell'immobile catastalmente individuato al fg. 18, p.lla n. 437 sub 1 e 2 del NCEU del Comune di e non anche Pt_1 le diverse proprietà catastalmente individuate al fg. 18, p.lle n. 437 sub 4, n. 2188 sub 1 e n.
437 sub 5 del catasto fabbricati, nonché al fg. 18, plle n. 1100, n. 2188 e n. 437 del catasto terreni del medesimo Comune.
3. Giusta comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 gennaio 2022, si costituiva, infine, anche il SI. , il quale, rilevata la carenza di legittimazione attiva della SO CP_2 attrice per profili sostanzialmente sovrapponibili a quelli già sollevati dalla convenuta , Per_1 eccepiva altresì preliminarmente il difetto di rappresentanza processuale della SI.ra , Parte_1 per non aver quest'ultima dato prova, tramite deposito di visura camerale, del possesso della qualità di legale rappresentante della SO , spesa nel presente procedimento. Parte_1
Nel merito, invece, detto convenuto rilevava l'infondatezza delle domande attoree, contestando in particolare:
5 a) di aver acquistato pro quota soltanto il diritto di usufrutto sull'immobile sito in Pt_1 alla via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 156, non anche il connesso diritto di proprietà, e di non poter per questo essere destinatario delle pretese economiche azionate nel presente procedimento dalla SO attrice;
b) di non aver comunque mai visionato l'immobile in parola per il tramite della SO
, né il 13 giugno 2019 né in altra data, e di non aver quindi sottoscritto la Parte_1 relativa scheda di visita prodotta in atti dall'attrice, di cui disconosceva la paternità;
c) che l'estinzione del rapporto di mediazione, esistente tra la SI.ra e la SO attrice, Per_1 fu determinata dalla rinuncia all'incarico esercitata da quest'ultima all'atto della scoperta dell'esistenza sull'immobile di irregolarità urbanistiche idonee a pregiudicarne il trasferimento in favore di terzi;
d) di essere, dunque, addivenuto all'acquisto del diritto di usufrutto sull'immobile in parola soltanto per il tramite dell'attività di intermediazione della IT, cui la SI.ra si era Per_1 rivolta dopo aver provveduto a sanare le irregolarità urbanistiche esistenti sul bene e alla quale, per l'attività di mediazione eseguita, era stata corrisposta la provvigione di euro
18.210,00 da parte della SI. acquirente del diritto di nuda proprietà. Parte_2
Infine, il SI. esperiva domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della SI.ra , CP_2 Per_1 chiedendo che, nell'ipotesi di totale o parziale accoglimento delle domande attoree, la stessa fosse condannata a manlevarlo di ogni responsabilità economica nei confronti della SO attrice, non essendo mai stato a conoscenza dei pregressi rapporti intercorsi tra le parti e stante, quindi,
l'assoluta buona fede serbata nel corso delle trattative che avevano condotto alla stipula, nel 2021, della compravendita dell'immobile per cui v'è causa.
5. Depositate le memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., all'esito veniva ammesso l'interrogatorio formale di , deferito da parte attrice. Successivamente, all'udienza del 9 novembre CP_2
2023, il processo era dichiarato interrotto per il sopravvenuto decesso della SI.ra Persona_1
e veniva, quindi, in prosieguo riassunto dalla SO attrice, in data 24 gennaio 2024, nei
[...] confronti, oltre che del SI. anche della SI.ra , nella qualità di CP_2 Controparte_1 erede della EF , la quale si costituiva nel giudizio riassunto, facendo proprie le difese già Per_1 articolate dalla de cuius. All'udienza del 9.01.2025 veniva assunto l'interrogatorio formale del SI.
. Con ordinanza del 30.1.2015, veniva, poi, ammessa, in parte, la prova testimoniale CP_2 richiesta da parte attrice e la causa rinviata per l'escussione dei due testi ammessi. Di seguito, con
6 provvedimento presidenziale di scardinamento, la causa, a decorrere dal 16 aprile 2025, veniva assegnata a questo Giudice. Esaurita l'istruttoria ammessa con l'escussione del teste Tes_1
e ritenuto superfluo procedere all'istanza di verificazione, richiesta da parte attrice, sulla
[...] firma apposta alla scheda di visita ( v. verbali di udienza del 15 maggio 2025 e 5 giugno 2025), la causa veniva, infine, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c. all'udienza del 14 luglio 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la causa viene, quindi, decisa in pari data con la presente sentenza.
6. Orbene, così riassunte le difese delle parti, il Tribunale ritiene doveroso rigettare, preliminarmente, le questioni pregiudiziali di rito sollevate da parte convenuta, affermando il possesso da parte della SI.ra della legittimazione processuale richiesta per la Parte_3 proposizione, in nome e per contro della SO , delle domande azionate nel presente Parte_1 giudizio, nonché la ricorrenza in capo a tale SO della legittimazione ad agire necessaria, in astratto, a promuovere domanda di pagamento delle provvigioni asseritamente maturate nell'espletamento dell'attività di mediazione immobiliare eseguita in favore degli odierni convenuti nel periodo giugno-settembre 2019.
Ed invero, la visura camerale storica versata in atti dall'attrice con la prima memoria istruttoria attesta incontrovertibilmente non soltanto l'intervenuta acquisizione da parte della SI.ra Pt_1
della carica di socio accomandatario – e dunque di legale rappresentante – della
[...] Parte_1
già in data 17 marzo 2021, in epoca precedente la proposizione del presente giudizio
[...]
(instauratosi, come detto, con la notifica dell'atto introduttivo14 ottobre 2021); ma dimostra anche l'iscrizione del socio accomandatario in carica all'epoca dell'attività di mediazione per cui v'è causa, tale SI. , nel registro degli agenti di affari in mediazione, sezione agenti Testimone_1 immobiliari, tenuto dalla Camera di Commercio di Napoli, sin dal 27 aprile 2018.
Sicché, non è revocabile in dubbio che la SO sia legittimata a promuovere il Parte_1 presente giudizio avvalendosi, oggi, della rappresentanza processuale dell'attuale socio accomandatario, SI.ra , e che tale SO possedesse in astratto all'epoca dei fatti per cui v'è Pt_1 causa – proprio in ragione della iscrizione nel registro degli agenti di affari in mediazione dell'allora legale rappresentante in carica– tutti i requisiti soggettivi, richiesti dal combinato disposto degli artt. 6, comm1, legge n. 39/1989 e 11, comma 1, DM n. 452/1990, per maturare il diritto di credito alla provvigione per l'attività di mediazione asseritamente eseguita in favore degli odierni convenuti.
7 7. Nel merito, ad ogni modo, le domande attoree non possono trovare accoglimento per le ragioni che si vanno, di seguito, a illustrare.
7.1. Al riguardo, invero, occorre premettere che parte attrice ha dato prova dell'intervenuta esecuzione in favore degli odierni convenuti, tra il mese di giugno e quello di settembre del 2019, di un'attività di intermediazione immobiliare finalizzata alla compravendita dell' immobile, sito in alla via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 156. Pt_1
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta Sferza, infatti, l'incarico di mediazione immobiliare per la compravendita dell'immobile sopra richiamato fu dalla medesima espressamente conferito alla SI.ra , con contratto sottoscritto in data 5 giugno 2019, non in proprio Parte_1 ma nelle qualità di legale rappresentate della SO odierna attrice ( v. incarico di mediazione, fasc. parte attrice); e ciò nonostante quest'ultima non possedesse alla data della sottoscrizione, per quanto già detto al paragrafo precedente, la carica di socio accomandatario, assunta nel periodo intercorrente dal 26 gennaio 2017 al 17 marzo 2021, in cui si colloca l'attività di mediazione per cui v'è causa, dal SI. . Testimone_1
Circostanza, quest'ultima, attestata incontrovertibilmente dalle iscrizioni riportate nella sezione modifiche della visura camerale storica depositata in atti da parte attrice.
Come noto, tuttavia, ai sensi dell'art. 2320 c.c., la violazione da parte del socio accomandante del divieto di ingerenza nell'amministrazione della SO, perpetuato attraverso la conclusione di affari in nome e per conto della stessa in assenza di apposita procura speciale rilasciata per singoli affari, non determina l'inesistenza dell'atto negoziale posto in essere, bensì soltanto la decadenza del socio dal beneficio della limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali, in deroga a quanto previsto in linea generale dall'art. 1398 c.c. per la fattispecie del contratto concluso dal falsus procurator.
Sicché, la mera sottoscrizione di un atto negoziale da parte del socio accomandante non è elemento di per sé solo sufficiente ad escludere l'esistenza e la riferibilità diretta dell'atto stesso, in presenza di elementi negoziali che consentano di ravvisare la volontà delle parti di riferire l'obbligazione contratta alla SO rappresentata dal socio accomandante, ancorché in violazione del divieto di cui all'art. 2320 c.c.
Orbene, proprio dalla lettura del contratto stipulato in data 5 giugno 2019, si evince come l'incarico di mediazione in parola fu letteralmente conferito dalla SI.ra alla “ Per_1 [...]
[..
[...] , che, espressamente denominata dalle parti – nel prosieguo testo Parte_4 negoziale in esame – “Agente Immobiliare”, assunse tutte le obbligazioni contrattuali di promozione tipiche di tale attività.
La sottoscrizione apposta per accettazione dalla SI.ra in calce alla scheda Parte_1 contrattuale in parola – ancorché non occasionata, in tale sezione del contratto, da un formale richiamo delle qualità di socio accomandatario e amministratore, non più possedute all'epoca dei fatti – fu certamente rilasciata nell'esercizio illegittimo di tali prerogative, dal momento che il possesso e la spendita delle stesse era certamente reso noto alla SI.ra dall'impiego, nella Per_1 scheda contrattuale in parola, della precedente ragione sociale della agenzia immobiliare incaricata, più volte richiamata nel corpo dell'incarico (riportante ancora, appunto, la dicitura “ Parte_1
, per legge deputata proprio all'individuazione del socio amministratore illimitatamente
[...] responsabile delle obbligazione contratte dalle SO di persone, qual è la;
Parte_1 oltre che dal numero R.E.A. di iscrizione alla Camera di commercio indicato immediatamente dopo il nominativo della nella sezione deputata ad accoglierne la sottoscrizione (corrispondete, Pt_1 appunto, con quello della SO riportato nell'intestazione della stessa scheda Parte_1 contrattuale).
Ad analoghe conclusioni deve poi pervenirsi rispetto anche al SI. . CP_2
Come noto, infatti, affinché il rapporto negoziale di mediazione possa dirsi instaurato tra le parti, non è necessario che le stesse pervengano alla conclusione di un apposito contratto, essendo sufficiente, a mente dell'art. 1754 c.c., che l'attività di mediazione sia concretamente effettuata, ossia che il mediatore abbia effettivamente messo in relazione due o più soggetti per la conclusione di un affare, e che questi si siano avvalsi di tale opera per la conclusione dell'affare promosso.
Ne consegue, per l'effetto, che, sebbene parte convenuta abbia disconosciuto la firma apposta in calce alla scheda di visita depositata da parte attrice a comprova di un'eseguita attività di mediazione in suo favore, ovvero ne abbia comunque contestato l'attendibilità non essendo riportati nella medesima scheda dati anagrafici, diversi e ulteriori dal nome, che consentano l'esatta identificazione del soggetto nei cui confronti l'attività sarebbe stata eseguita, può in ogni caso affermarsi che il SI. si sia avvalso dell'attività di mediazione della attrice sulla scorta delle CP_2 dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 15 maggio 2025 dal SI. , socio Testimone_1 accomandatario della SO attrice all'epoca dei fatti per cui v'è causa.
9 Il teste, infatti, premesso di aver in passato prestato la propria attività lavorativa per la SO attrice, ha riferito, per quanto di interesse, che:
- il SI. , in data 10 giugno 2019, prenotò una visita all'immobile sito in CP_2
LA (NA) alla via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 156 a mezzo richiesta web, rilasciando il numero di cellulare proprio e quello della moglie ( cfr. verbali delle deposizioni testimoniali in atti);
- assieme al collega , accompagnò il SI. e la moglie presso Testimone_2 CP_2
l'appartamento di via Benedetto Cozzolino, comunicando in quell'occasione il nome della proprietaria dell'immobile nonché riscontrando l'interesse dell'odierno convenuto all'affare propostogli, sebbene a un prezzo di acquisto inferiore a quello richiesto( cfr. verbali delle deposizioni testimoniali in atti);
- contattato più volte nei giorni successivi alla visita, il SI. dichiarò di non essere più CP_2 interessato al perfezionamento della compravendita dell'immobile visionato ( cfr. verbali delle deposizioni testimoniali in atti).
Della capacità a testimoniare del teste e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni, peraltro, non è dato dubitare. La capacità di quest'ultimo a rendere testimonianza nel presente giudizio, infatti, non
è compromessa dalla pregressa qualifica di socio accomandatario rivestita in passato nella SO attrice, dal momento che qualsiasi forma di partecipazione alla SO è stata da Parte_1 questi dismessa in data 17 marzo 2021 (come attestato sia dal contratto di cessione della relativa quota di partecipazione che dalla visura camera storica in atti) e che non sono stati allegati dalle parti elementi concreti sulla scorta dei quali ravvisare la ricorrenza, in capo al medesimo, di interessi che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio ai sensi dell'art. 246 c.p.c., solo genericamente dedotti da parte convenuta. Sul piano dell'attendibilità, inoltre, è opportuno osservare, sotto il profilo della coerenza estrinseca, che le dichiarazioni del teste hanno rinvenuto conferma nel possesso, da parte della SO attrice, di due numeri di telefono cellulare di cui il SI. non ha mai chiaramente negato l'utilizzo o la riferibilità alla propria consorte: contegno CP_2 processuale, questo, incompatibile con le difese esperite nel presente giudizio, incentrate sull'assenza di qualsivoglia pregresso contatto con la SO attrice, e che fornisce ulteriore argomento di prova dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste . Tes_1
10 In conclusione, dunque, può affermarsi che entrambi i convenuti si siano avvalsi dell'attività di mediazione avente ad oggetto la vendita dell'immobile sito in , alla via Sacerdote Pt_1
Benedetto Cozzolino n. 156.
7.2. Tuttavia, con riguardo specifico alla domanda di pagamento delle provvigioni maturate per l'esecuzione, in favore degli odierni convenuti, dell'attività di mediazione testé ricostruita, occorre rilevare che la pretesa attorea appare comunque preclusa dall'omessa dimostrazione della ricorrenza di un adeguato nesso eziologico tra l'attività di mediazione effettivamente eseguita nel 2019 e l'affare concluso dai convenuti con il contratto di compravendita del 25 maggio 2021 ( v. atto di compravendita, fasc. parte attrice) .
Come noto, infatti, costituisce ius receptum il principio di diritto secondo il quale “il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con
l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. Ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, può non rilevare che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferitogli, purché il giudice del merito ravvisi motivatamente la sussistenza del rilievo causale dell'iniziale intervento del mediatore nel creare il contatto tra le parti. La circostanza che il preponente abbia fissato una determinata durata dell'incarico non vanifica, infatti, ex se il risultato utile dell'opera del mediatore verificatosi in un momento successivo a quel periodo temporale. Per contro non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque, l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è peraltro esclusa quando le parti modifichino nella stipulazione conclusiva una o alcuna delle condizioni iniziali, quale, ad esempio il prezzo, sempre che vi sia continuità nella operazione e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti (Cass. Sez.
2, n. 7626 del 2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del 2022; Sez. 2,
11 n. 22426 del 2020).
5.3. Tali principi portano a ribadire che al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'utile intervento del mediatore nelle fasi delle trattative e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di giudizio da compiere ex post, ad affare compiuto, e incombendo sul mediatore l'onere della relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro (…) sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza” (così, da ultimo, Cass. Civ. n. 538/2024).
Orbene, nella fattispecie rimessa al sindacato di questo Tribunale, risulta non contestata la ricorrenza di un lasso di tempo pari a circa due anni tra la cessazione dell'incarico di mediazione immobiliare conferito dalla SI.ra alla SO , avutasi pacificamente senza Per_1 Parte_1 rinnovi in data 30 settembre 2019, dopo soli quattro mesi dal conferimento, e la conclusione tra gli odierni convenuti, il 25 maggio 2021 (data di stipula del rogito notarile), di un affare avente ad oggetto l'immobile sito in , alla via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 156. Pt_1
Dall'istruttoria processuale condotta, inoltre, è emerso che l'attività di mediazione espletata dalla SO attrice in favore del SI. sia, nei fatti, consistita nell'organizzazione di una sola CP_2 visita presso l'immobile promosso in compravendita, nel corso del quale sarebbero state illustrate soltanto le condizioni dell'affare e l'identità della venditrice. Come confermato dalle dichiarazioni sopra esaminate del teste (cfr. verbali delle dichiarazioni testimoniali in atti), infatti, e Tes_1 diversamente da quanto originariamente sostenuto dall'attrice nelle proprie difese, nessun ulteriore incontro o attività risulta seguita all'unica visita del 13 giugno 2019 per la manifestata volontà del convenuto di interrompere sin da subito qualsiasi trattativa. CP_2
Sicché risulta evidente che l'attività della si sia limitata alla sola messa in relazione Parte_1 delle parti, senza che alcun utile e ulteriore intervento sia stato eseguito nelle successive trattative, svoltesi – come detto – nel corso di circa due anni dalla cessazione dell'incarico conferito alla SO attrice e per il tramite di un diverso mediatore.
A ciò si aggiunga che non risultano perfettamente coincidenti le consistenze immobiliari oggetto dell'incarico di mediazione conferito alla e quelle considerate nell'affare conclusosi Parte_1 tra i convenuti con la stipula del contratto definitivo di compravendita del 25 maggio 2021, sebbene entrambe site in , alla via Sacerdote Benedetto Cozzolino. Pt_1
Ed invero, dalla lettura del contratto di conferimento incarico del 5 giugno 2019 è dato evincere come l'immobile promosso in compravendita dalla SO attrice fosse unico e composto da soli nove vani catastali, nonché identificato nel NCEU di detto Comune al fg. 18, p.lla n. 437 sub 1 e 2;
12 laddove, invece, il contratto di compravendita del 25 maggio 2021 ha avuto ad oggetto la compravendita di tre distinte unità immobiliari (un villino e due appartamenti), rispettivamente di undici, due e uno virgola cinque vani catastali, identificati nel NCEU del Comune di al fg. Pt_1
18 p.lle n. 437, sub 4 e 5, e n. 2188 sub 1.
Né tanto meno risulta esservi perfetta corrispondenza tra i soggetti interessati dall'affare mediato dalla SO attrice e quelli interessati nella più complessa operazione negoziale conclusa con la più volte richiamata compravendita del 25 maggio 2021.
La tesi di parte attrice, secondo la quale sarebbe stato intento del convenuto sin dalla visita CP_2 del 13 giugno 2019, acquistare l'immobile in parola per operare una donazione indiretta della nuda proprietà in favore della figlia, riservando a sé e alla moglie il solo usufrutto, infatti, è allegazione rimasta priva del minimo conforto probatorio, se solo si osserva che non risulta provata neppure la circostanza che questa sia stata la reale operazione negoziale posta in essere con la stipula del contratto di compravendita del maggio 2021, non essendo stati acquisiti all'istruttoria processuali elementi tali da far ritenere inverosimile la circostanza che sia stata la figlia dell'odierno convenuto a fornire, anche solo in quota parte, la provvista necessaria all'acquisto degli immobili succitati, dando abbrivio così ad un'iniziativa negoziale del tutto autonoma e scollegata da quella posta in essere anni prima dal padre con la mediazione dell'odierna SO attrice.
Per l'effetto, nell'affare concluso con la compravendita del 25 maggio 2021, sono agevolmente rilevabili elementi di novità sul piano oggettivo e soggettivo, tali da far ritenere eliso qualsivoglia nesso di derivazione causale tra quest'ultimo e l'attività di mediazione svolta dalla SO attrice nel giugno 2019. Tale convincimento viene ad essere viepiù rafforzato dal pacifico intervento di un diverso mediatore, la cui attività è stata peraltro pacificamente riconosciuta.
Nessuna provvigione può dunque essere pretesa dalla per l'attività di mediazione Parte_1 immobiliare in passato eseguite in favore degli odierni convenuti.
7.3. Parimenti disattese, poi, devono essere anche le domande subordinate di condanna dei convenuti al pagamento del medesimo importo, ma a titolo di risarcimento danni per l'inadempimento dell'obbligo di comunicare l'eventuale ripresa delle trattative ovvero di rimborso spese per l'attività di mediazione espletata in passato.
Ed invero, nessun obbligo contrattuale alla comunicazione dell'eventuale ripresa di trattative interrotte nel corso dell'incarico risulta ricavabile dal contratto di conferimento incarico stipulato
13 dalla SI.ra il 5 giugno 2019; né l'assunzione di un tale obbligo contrattuale da parte del SI. Per_1 risulta dimostrato dagli elementi di prova offerti da parte attrice. CP_2
Siffatto obbligo, inoltre, neppure più dirsi connaturato alla disciplina legale dell'istituto della mediazione di cui agli artt. 1754 e ss. c.c. oppure discendente dai generali doveri di correttezza e buona fede oggettiva che devono occasionare l'esecuzione di qualsivoglia contratto ai sensi dell'art. 1375 c.c., dal momento che, per costante orientamento delle giurisprudenza di legittimità, la riconducibilità dell'affare concluso ad iniziative nuove e autonome delle parti costituisce valida cause di esclusione del diritto del mediatore a percepire la provvigione.
Nessuna prova è stata poi fornita delle spese materialmente affrontate nel corso dell'esecuzione dell'incarico; e ciò non senza volere evidenziare che, almeno nei confronti della convenuta , Per_1 la SO attrice ha espressamente rinunciato, con la sottoscrizione per accettazione dell'incarico conferito in data 5 giugno 2019, al diritto al rimborso previsto dall'art. 1756 c.c.
8. Restano assorbite le restanti questioni
9. Le spese seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti di ambo i convenuti e si liquidano come da dispositivo, reputandosi congrua l'applicazione dei parametri medi per ciascuna delle quattro fasi espletate, avuto riguardo alla media complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse e all'effettiva attività processuale espletata ( scaglione: cause di valore da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00).
Delle spese di lite va disposta attribuzione in favore dell'avv.to Vincenzo Buonocunto e
[...]
dichiaratisi antistatari. CP_4
Non si ravvisano gli estremi per disporre condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c., considerata la complessità della causa.
P.Q.M.
.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi sul giudizio promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta le domande formulate da parte attrice;
14 • condanna, parte attrice, SO alla refusione in favore Parte_1 di ambo le parti convenute delle spese di lite sostenute, che si liquidano in euro 7.616,00 per ciascuna, oltre spese generali, C.P.A., IVA se dovuta, con distrazione ai sensi dell'art 93
c.p.c. in favore degli avv.ti Vincenzo Buonocunto e Controparte_4
Così deciso in Napoli, il 14 luglio 2025
Il giudice
Dott.ssa Flora Vollero
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Antonio Caiazzo
15
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 14 LUGLIO 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 25167 DELL'ANNO 2021
Il Giudice, preliminarmente, dà atto che con riferimento alla presente udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, tutte le parti hanno depositato note di trattazione scritta della causa, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Flora Vollero, ha pronunziato, in data 14 luglio 2025, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25167/2021 R.G. e vertente tra
P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall' avvocato Antonio
Renzullo, presso cui elett. domicilia, in Torre del Greco alla va circumvallazione 44, pec
Email_1
Attrice
NONCHE'
(C.F. ), in qualità di erede della SI.ra Controparte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avvocato Ermanno S.D. Persona_1
Santorelli, con studio in Napoli alla via G. Orsi 50 -
presso il quale elettivamente Email_2 domicilia
Convenuta
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da CP_2 C.F._2 mandato in atti, dall'avvocato Vincenzo Buonocunto , presso il cui studio è elett.te dom.to in
PO (NA) alla via Armando Diaz n 3, pec: Email_3
Convenuto
2 Oggetto: mediazione
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 13 e 14 ottobre 2021, la Parte_1
(in prosieguo solo SO ) conveniva in giudizio i SI.ri
[...] Parte_1
e nelle qualità di venditrice e acquirente dell'immobile sito in Controparte_3 CP_2
alla via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 156, per ottenerne la condanna al pagamento, Pt_1 rispettivamente, della somma di euro 14.000,00 e di euro 21.000,00, oltre interessi legali e moratori nonché rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, a titolo di provvigioni maturate per l'attività di intermediazione eseguita in loro favore, nel giugno 2019, per la compravendita dell'immobile predetto;
e ciò, in ragione della conclusione di tale affare, perfezionatasi giusta atto notarile di compravendita del 25 maggio 2021, in epoca successiva alla scadenza dell'incarico a tal fine conferito alla SO attrice.
In via subordinata, parte attrice richiedeva in pagamento il medesimo importo, complessivamente quantificato in euro 35.000,00, quale risarcimento danni per l'inadempimento dell'obbligo contrattuale, assunto dai convenuti, di comunicare l'eventuale ripresa delle trattative ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di rimborso spese per l'attività di mediazione espletata.
In particolare, ai fini dell'accoglimento delle domande così promosse, parte attrice deduceva:
a) che la SI.ra , in qualità di originaria proprietaria dell'immobile de quo, Controparte_3 aveva conferito in favore della SO , in data 5 giugno 2019, incarico di Parte_1 intermediazione in esclusiva per la compravendita di tale proprietà al prezzo corrispettivo di euro 950.000,00, pattuendo altresì, in tale occasione, la corresponsione di un compenso provvigionale pari al 2% del prezzo di vendita, IVA esclusa, per l'ipotesi di conclusione dell'affare;
b) che, in esecuzione dell'incarico ricevuto, venne svolta un'intensa attività di promozione della vendita, consistita nella distribuzione e affissione di materiale pubblicitario nonché nell'organizzazione di visite volte a consentire la visione dell'immobile da parte dei soggetti potenzialmente interessati all'acquisto;
c) che, nel corso di tale attività promozionale, la compravendita dell'immobile in parola fu proposta, tra gli altri, anche al SI. , in precedenza rivoltosi alla SO attrice CP_2 per l'acquisto di una proprietà avente caratteristiche similari, per il quale, a partire dal 10
3 giugno 2019, furono organizzati diversi incontri per la visione dell'immobile, l'illustrazione delle condizioni dell'affare nonché il rilascio delle informazioni utili alla formulazione di un'offerta d'acquisto, quali quelle relative all'identità della proprietaria, ai titoli di provenienza e alle condizioni catastali dell'immobile stesso;
d) che, nonostante la serietà dell'interesse manifestato, il SI. non aveva CP_2 formulato alcuna offerta d'acquisto e il mandato conferito dalla SI.ra era giunto così Per_1
a scadenza in data 30 settembre 2019;
e) che, a seguito di una verifica effettuata nel maggio 2021, la SO si era Parte_1 avveduta dell'intervenuta conclusione della vendita dell'immobile di cui trattasi, tra gli odierni convenuti, al diverso prezzo di vendita di euro 700.000,00 (inferiore a quello di euro 950.000,00 indicato all'atto del conferimento incarico, nel giugno 2019) e si era pertanto determinata a richiedere alle parti il pagamento dei corrispettivi di mediazione maturati, registrando tuttavia l'insuccesso dell'iniziativa stragiudiziale così intrapresa.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 1° dicembre 2021, si costituiva quindi la SI.ra la quale, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione Persona_1 attiva in capo alla SO attrice per non aver questa dato dimostrazione del possesso da parte del suo legale rappresentante, SI.ra , dell'abilitazione all'esercizio della professione di Parte_1 mediatore immobiliare prevista dalla L. n. 39/1989 e, comunque, per esser stato l'incarico di mediazione conferito alla SI.ra in proprio e non anche nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della SO , come attestato dall'assenza, nella relativa scheda Parte_1 contrattuale, di riferimenti testuali a detta SO o alla posizione rivestita dalla presso Pt_1 quest'ultima.
Nel merito, inoltre, la convenuta chiedeva il rigetto delle pretese attoree, allegando in particolare:
a) di non essere stata destinataria di alcuna offerta di acquisto nel periodo di validità temporale dell'incarico conferito alla SO e di non esser stata, pertanto, mai stata a Parte_1 conoscenza dell'interesse alla compravendita manifestato in quel periodo dal SI. CP_2
essendo peraltro la medesima residente presso un immobile diverso da quello
[...] proposto in vendita e non avendo, dunque, mai potuto assistere, anche in ragione della propria età di novantenne, alle visite asseritamente organizzate da parte attrice;
b) di non aver rinnovato, alla scadenza del 30 settembre 2019, l'incarico in precedenza conferito alla , avendo maturato la volontà di rivolgersi ad altra agenzia immobiliare;
Pt_1
4 c) di aver quindi conferito, in data 11 ottobre 2019, incarico di mediazione immobiliare alla SO IT Servizi Immobiliari snc di De IS LO & C (in prosieguo solo IT), per il tramite della quale era addivenuta alla stipula, in data 3 novembre 2020, di un contratto preliminare di compravendita, avente a oggetto l'immobile per cui v'è causa in favore di tale , che aveva sottoscritto la promessa di acquisto per sé o Persona_2 per persona da nominare;
d) di aver avuto coscienza della partecipazione all'affare del SI. solo in data 25 CP_2 maggio 2021, all'atto della stipula del definitivo di compravendita, allorquando la SI.ra
, avvalendosi della facoltà contrattuale di nominare altro beneficiario, aveva Per_2 proceduto, in uno al , all'acquisto del solo diritto di usufrutto, nella misura di ½ CP_2 ciascuno, consentendo così l'acquisto della nuda proprietà da parte della SI.ra Parte_2
[...]
e) di aver corrisposto per la mediazione eseguita dalla IT la provvigione complessiva di euro 5.850,00, di cui euro 2.350,00 a mezzo assegno circolare n. 7404884505-05;
f) che, ad ogni modo, gli immobili trasferiti in nuda proprietà alla SI.ra con Parte_2 il contratto definitivo di compravendita stipulato in data 25 maggio 2021 erano diversi da quello oggetto dell'incarico di mediazione conferito nel giugno 2019 alla , avendo Pt_1 quest'ultimo avuto a oggetto la promozione soltanto dell'immobile catastalmente individuato al fg. 18, p.lla n. 437 sub 1 e 2 del NCEU del Comune di e non anche Pt_1 le diverse proprietà catastalmente individuate al fg. 18, p.lle n. 437 sub 4, n. 2188 sub 1 e n.
437 sub 5 del catasto fabbricati, nonché al fg. 18, plle n. 1100, n. 2188 e n. 437 del catasto terreni del medesimo Comune.
3. Giusta comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 gennaio 2022, si costituiva, infine, anche il SI. , il quale, rilevata la carenza di legittimazione attiva della SO CP_2 attrice per profili sostanzialmente sovrapponibili a quelli già sollevati dalla convenuta , Per_1 eccepiva altresì preliminarmente il difetto di rappresentanza processuale della SI.ra , Parte_1 per non aver quest'ultima dato prova, tramite deposito di visura camerale, del possesso della qualità di legale rappresentante della SO , spesa nel presente procedimento. Parte_1
Nel merito, invece, detto convenuto rilevava l'infondatezza delle domande attoree, contestando in particolare:
5 a) di aver acquistato pro quota soltanto il diritto di usufrutto sull'immobile sito in Pt_1 alla via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 156, non anche il connesso diritto di proprietà, e di non poter per questo essere destinatario delle pretese economiche azionate nel presente procedimento dalla SO attrice;
b) di non aver comunque mai visionato l'immobile in parola per il tramite della SO
, né il 13 giugno 2019 né in altra data, e di non aver quindi sottoscritto la Parte_1 relativa scheda di visita prodotta in atti dall'attrice, di cui disconosceva la paternità;
c) che l'estinzione del rapporto di mediazione, esistente tra la SI.ra e la SO attrice, Per_1 fu determinata dalla rinuncia all'incarico esercitata da quest'ultima all'atto della scoperta dell'esistenza sull'immobile di irregolarità urbanistiche idonee a pregiudicarne il trasferimento in favore di terzi;
d) di essere, dunque, addivenuto all'acquisto del diritto di usufrutto sull'immobile in parola soltanto per il tramite dell'attività di intermediazione della IT, cui la SI.ra si era Per_1 rivolta dopo aver provveduto a sanare le irregolarità urbanistiche esistenti sul bene e alla quale, per l'attività di mediazione eseguita, era stata corrisposta la provvigione di euro
18.210,00 da parte della SI. acquirente del diritto di nuda proprietà. Parte_2
Infine, il SI. esperiva domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della SI.ra , CP_2 Per_1 chiedendo che, nell'ipotesi di totale o parziale accoglimento delle domande attoree, la stessa fosse condannata a manlevarlo di ogni responsabilità economica nei confronti della SO attrice, non essendo mai stato a conoscenza dei pregressi rapporti intercorsi tra le parti e stante, quindi,
l'assoluta buona fede serbata nel corso delle trattative che avevano condotto alla stipula, nel 2021, della compravendita dell'immobile per cui v'è causa.
5. Depositate le memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., all'esito veniva ammesso l'interrogatorio formale di , deferito da parte attrice. Successivamente, all'udienza del 9 novembre CP_2
2023, il processo era dichiarato interrotto per il sopravvenuto decesso della SI.ra Persona_1
e veniva, quindi, in prosieguo riassunto dalla SO attrice, in data 24 gennaio 2024, nei
[...] confronti, oltre che del SI. anche della SI.ra , nella qualità di CP_2 Controparte_1 erede della EF , la quale si costituiva nel giudizio riassunto, facendo proprie le difese già Per_1 articolate dalla de cuius. All'udienza del 9.01.2025 veniva assunto l'interrogatorio formale del SI.
. Con ordinanza del 30.1.2015, veniva, poi, ammessa, in parte, la prova testimoniale CP_2 richiesta da parte attrice e la causa rinviata per l'escussione dei due testi ammessi. Di seguito, con
6 provvedimento presidenziale di scardinamento, la causa, a decorrere dal 16 aprile 2025, veniva assegnata a questo Giudice. Esaurita l'istruttoria ammessa con l'escussione del teste Tes_1
e ritenuto superfluo procedere all'istanza di verificazione, richiesta da parte attrice, sulla
[...] firma apposta alla scheda di visita ( v. verbali di udienza del 15 maggio 2025 e 5 giugno 2025), la causa veniva, infine, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c. all'udienza del 14 luglio 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la causa viene, quindi, decisa in pari data con la presente sentenza.
6. Orbene, così riassunte le difese delle parti, il Tribunale ritiene doveroso rigettare, preliminarmente, le questioni pregiudiziali di rito sollevate da parte convenuta, affermando il possesso da parte della SI.ra della legittimazione processuale richiesta per la Parte_3 proposizione, in nome e per contro della SO , delle domande azionate nel presente Parte_1 giudizio, nonché la ricorrenza in capo a tale SO della legittimazione ad agire necessaria, in astratto, a promuovere domanda di pagamento delle provvigioni asseritamente maturate nell'espletamento dell'attività di mediazione immobiliare eseguita in favore degli odierni convenuti nel periodo giugno-settembre 2019.
Ed invero, la visura camerale storica versata in atti dall'attrice con la prima memoria istruttoria attesta incontrovertibilmente non soltanto l'intervenuta acquisizione da parte della SI.ra Pt_1
della carica di socio accomandatario – e dunque di legale rappresentante – della
[...] Parte_1
già in data 17 marzo 2021, in epoca precedente la proposizione del presente giudizio
[...]
(instauratosi, come detto, con la notifica dell'atto introduttivo14 ottobre 2021); ma dimostra anche l'iscrizione del socio accomandatario in carica all'epoca dell'attività di mediazione per cui v'è causa, tale SI. , nel registro degli agenti di affari in mediazione, sezione agenti Testimone_1 immobiliari, tenuto dalla Camera di Commercio di Napoli, sin dal 27 aprile 2018.
Sicché, non è revocabile in dubbio che la SO sia legittimata a promuovere il Parte_1 presente giudizio avvalendosi, oggi, della rappresentanza processuale dell'attuale socio accomandatario, SI.ra , e che tale SO possedesse in astratto all'epoca dei fatti per cui v'è Pt_1 causa – proprio in ragione della iscrizione nel registro degli agenti di affari in mediazione dell'allora legale rappresentante in carica– tutti i requisiti soggettivi, richiesti dal combinato disposto degli artt. 6, comm1, legge n. 39/1989 e 11, comma 1, DM n. 452/1990, per maturare il diritto di credito alla provvigione per l'attività di mediazione asseritamente eseguita in favore degli odierni convenuti.
7 7. Nel merito, ad ogni modo, le domande attoree non possono trovare accoglimento per le ragioni che si vanno, di seguito, a illustrare.
7.1. Al riguardo, invero, occorre premettere che parte attrice ha dato prova dell'intervenuta esecuzione in favore degli odierni convenuti, tra il mese di giugno e quello di settembre del 2019, di un'attività di intermediazione immobiliare finalizzata alla compravendita dell' immobile, sito in alla via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 156. Pt_1
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta Sferza, infatti, l'incarico di mediazione immobiliare per la compravendita dell'immobile sopra richiamato fu dalla medesima espressamente conferito alla SI.ra , con contratto sottoscritto in data 5 giugno 2019, non in proprio Parte_1 ma nelle qualità di legale rappresentate della SO odierna attrice ( v. incarico di mediazione, fasc. parte attrice); e ciò nonostante quest'ultima non possedesse alla data della sottoscrizione, per quanto già detto al paragrafo precedente, la carica di socio accomandatario, assunta nel periodo intercorrente dal 26 gennaio 2017 al 17 marzo 2021, in cui si colloca l'attività di mediazione per cui v'è causa, dal SI. . Testimone_1
Circostanza, quest'ultima, attestata incontrovertibilmente dalle iscrizioni riportate nella sezione modifiche della visura camerale storica depositata in atti da parte attrice.
Come noto, tuttavia, ai sensi dell'art. 2320 c.c., la violazione da parte del socio accomandante del divieto di ingerenza nell'amministrazione della SO, perpetuato attraverso la conclusione di affari in nome e per conto della stessa in assenza di apposita procura speciale rilasciata per singoli affari, non determina l'inesistenza dell'atto negoziale posto in essere, bensì soltanto la decadenza del socio dal beneficio della limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali, in deroga a quanto previsto in linea generale dall'art. 1398 c.c. per la fattispecie del contratto concluso dal falsus procurator.
Sicché, la mera sottoscrizione di un atto negoziale da parte del socio accomandante non è elemento di per sé solo sufficiente ad escludere l'esistenza e la riferibilità diretta dell'atto stesso, in presenza di elementi negoziali che consentano di ravvisare la volontà delle parti di riferire l'obbligazione contratta alla SO rappresentata dal socio accomandante, ancorché in violazione del divieto di cui all'art. 2320 c.c.
Orbene, proprio dalla lettura del contratto stipulato in data 5 giugno 2019, si evince come l'incarico di mediazione in parola fu letteralmente conferito dalla SI.ra alla “ Per_1 [...]
[..
[...] , che, espressamente denominata dalle parti – nel prosieguo testo Parte_4 negoziale in esame – “Agente Immobiliare”, assunse tutte le obbligazioni contrattuali di promozione tipiche di tale attività.
La sottoscrizione apposta per accettazione dalla SI.ra in calce alla scheda Parte_1 contrattuale in parola – ancorché non occasionata, in tale sezione del contratto, da un formale richiamo delle qualità di socio accomandatario e amministratore, non più possedute all'epoca dei fatti – fu certamente rilasciata nell'esercizio illegittimo di tali prerogative, dal momento che il possesso e la spendita delle stesse era certamente reso noto alla SI.ra dall'impiego, nella Per_1 scheda contrattuale in parola, della precedente ragione sociale della agenzia immobiliare incaricata, più volte richiamata nel corpo dell'incarico (riportante ancora, appunto, la dicitura “ Parte_1
, per legge deputata proprio all'individuazione del socio amministratore illimitatamente
[...] responsabile delle obbligazione contratte dalle SO di persone, qual è la;
Parte_1 oltre che dal numero R.E.A. di iscrizione alla Camera di commercio indicato immediatamente dopo il nominativo della nella sezione deputata ad accoglierne la sottoscrizione (corrispondete, Pt_1 appunto, con quello della SO riportato nell'intestazione della stessa scheda Parte_1 contrattuale).
Ad analoghe conclusioni deve poi pervenirsi rispetto anche al SI. . CP_2
Come noto, infatti, affinché il rapporto negoziale di mediazione possa dirsi instaurato tra le parti, non è necessario che le stesse pervengano alla conclusione di un apposito contratto, essendo sufficiente, a mente dell'art. 1754 c.c., che l'attività di mediazione sia concretamente effettuata, ossia che il mediatore abbia effettivamente messo in relazione due o più soggetti per la conclusione di un affare, e che questi si siano avvalsi di tale opera per la conclusione dell'affare promosso.
Ne consegue, per l'effetto, che, sebbene parte convenuta abbia disconosciuto la firma apposta in calce alla scheda di visita depositata da parte attrice a comprova di un'eseguita attività di mediazione in suo favore, ovvero ne abbia comunque contestato l'attendibilità non essendo riportati nella medesima scheda dati anagrafici, diversi e ulteriori dal nome, che consentano l'esatta identificazione del soggetto nei cui confronti l'attività sarebbe stata eseguita, può in ogni caso affermarsi che il SI. si sia avvalso dell'attività di mediazione della attrice sulla scorta delle CP_2 dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 15 maggio 2025 dal SI. , socio Testimone_1 accomandatario della SO attrice all'epoca dei fatti per cui v'è causa.
9 Il teste, infatti, premesso di aver in passato prestato la propria attività lavorativa per la SO attrice, ha riferito, per quanto di interesse, che:
- il SI. , in data 10 giugno 2019, prenotò una visita all'immobile sito in CP_2
LA (NA) alla via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 156 a mezzo richiesta web, rilasciando il numero di cellulare proprio e quello della moglie ( cfr. verbali delle deposizioni testimoniali in atti);
- assieme al collega , accompagnò il SI. e la moglie presso Testimone_2 CP_2
l'appartamento di via Benedetto Cozzolino, comunicando in quell'occasione il nome della proprietaria dell'immobile nonché riscontrando l'interesse dell'odierno convenuto all'affare propostogli, sebbene a un prezzo di acquisto inferiore a quello richiesto( cfr. verbali delle deposizioni testimoniali in atti);
- contattato più volte nei giorni successivi alla visita, il SI. dichiarò di non essere più CP_2 interessato al perfezionamento della compravendita dell'immobile visionato ( cfr. verbali delle deposizioni testimoniali in atti).
Della capacità a testimoniare del teste e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni, peraltro, non è dato dubitare. La capacità di quest'ultimo a rendere testimonianza nel presente giudizio, infatti, non
è compromessa dalla pregressa qualifica di socio accomandatario rivestita in passato nella SO attrice, dal momento che qualsiasi forma di partecipazione alla SO è stata da Parte_1 questi dismessa in data 17 marzo 2021 (come attestato sia dal contratto di cessione della relativa quota di partecipazione che dalla visura camera storica in atti) e che non sono stati allegati dalle parti elementi concreti sulla scorta dei quali ravvisare la ricorrenza, in capo al medesimo, di interessi che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio ai sensi dell'art. 246 c.p.c., solo genericamente dedotti da parte convenuta. Sul piano dell'attendibilità, inoltre, è opportuno osservare, sotto il profilo della coerenza estrinseca, che le dichiarazioni del teste hanno rinvenuto conferma nel possesso, da parte della SO attrice, di due numeri di telefono cellulare di cui il SI. non ha mai chiaramente negato l'utilizzo o la riferibilità alla propria consorte: contegno CP_2 processuale, questo, incompatibile con le difese esperite nel presente giudizio, incentrate sull'assenza di qualsivoglia pregresso contatto con la SO attrice, e che fornisce ulteriore argomento di prova dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste . Tes_1
10 In conclusione, dunque, può affermarsi che entrambi i convenuti si siano avvalsi dell'attività di mediazione avente ad oggetto la vendita dell'immobile sito in , alla via Sacerdote Pt_1
Benedetto Cozzolino n. 156.
7.2. Tuttavia, con riguardo specifico alla domanda di pagamento delle provvigioni maturate per l'esecuzione, in favore degli odierni convenuti, dell'attività di mediazione testé ricostruita, occorre rilevare che la pretesa attorea appare comunque preclusa dall'omessa dimostrazione della ricorrenza di un adeguato nesso eziologico tra l'attività di mediazione effettivamente eseguita nel 2019 e l'affare concluso dai convenuti con il contratto di compravendita del 25 maggio 2021 ( v. atto di compravendita, fasc. parte attrice) .
Come noto, infatti, costituisce ius receptum il principio di diritto secondo il quale “il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con
l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. Ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, può non rilevare che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferitogli, purché il giudice del merito ravvisi motivatamente la sussistenza del rilievo causale dell'iniziale intervento del mediatore nel creare il contatto tra le parti. La circostanza che il preponente abbia fissato una determinata durata dell'incarico non vanifica, infatti, ex se il risultato utile dell'opera del mediatore verificatosi in un momento successivo a quel periodo temporale. Per contro non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque, l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è peraltro esclusa quando le parti modifichino nella stipulazione conclusiva una o alcuna delle condizioni iniziali, quale, ad esempio il prezzo, sempre che vi sia continuità nella operazione e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti (Cass. Sez.
2, n. 7626 del 2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del 2022; Sez. 2,
11 n. 22426 del 2020).
5.3. Tali principi portano a ribadire che al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'utile intervento del mediatore nelle fasi delle trattative e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di giudizio da compiere ex post, ad affare compiuto, e incombendo sul mediatore l'onere della relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro (…) sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza” (così, da ultimo, Cass. Civ. n. 538/2024).
Orbene, nella fattispecie rimessa al sindacato di questo Tribunale, risulta non contestata la ricorrenza di un lasso di tempo pari a circa due anni tra la cessazione dell'incarico di mediazione immobiliare conferito dalla SI.ra alla SO , avutasi pacificamente senza Per_1 Parte_1 rinnovi in data 30 settembre 2019, dopo soli quattro mesi dal conferimento, e la conclusione tra gli odierni convenuti, il 25 maggio 2021 (data di stipula del rogito notarile), di un affare avente ad oggetto l'immobile sito in , alla via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 156. Pt_1
Dall'istruttoria processuale condotta, inoltre, è emerso che l'attività di mediazione espletata dalla SO attrice in favore del SI. sia, nei fatti, consistita nell'organizzazione di una sola CP_2 visita presso l'immobile promosso in compravendita, nel corso del quale sarebbero state illustrate soltanto le condizioni dell'affare e l'identità della venditrice. Come confermato dalle dichiarazioni sopra esaminate del teste (cfr. verbali delle dichiarazioni testimoniali in atti), infatti, e Tes_1 diversamente da quanto originariamente sostenuto dall'attrice nelle proprie difese, nessun ulteriore incontro o attività risulta seguita all'unica visita del 13 giugno 2019 per la manifestata volontà del convenuto di interrompere sin da subito qualsiasi trattativa. CP_2
Sicché risulta evidente che l'attività della si sia limitata alla sola messa in relazione Parte_1 delle parti, senza che alcun utile e ulteriore intervento sia stato eseguito nelle successive trattative, svoltesi – come detto – nel corso di circa due anni dalla cessazione dell'incarico conferito alla SO attrice e per il tramite di un diverso mediatore.
A ciò si aggiunga che non risultano perfettamente coincidenti le consistenze immobiliari oggetto dell'incarico di mediazione conferito alla e quelle considerate nell'affare conclusosi Parte_1 tra i convenuti con la stipula del contratto definitivo di compravendita del 25 maggio 2021, sebbene entrambe site in , alla via Sacerdote Benedetto Cozzolino. Pt_1
Ed invero, dalla lettura del contratto di conferimento incarico del 5 giugno 2019 è dato evincere come l'immobile promosso in compravendita dalla SO attrice fosse unico e composto da soli nove vani catastali, nonché identificato nel NCEU di detto Comune al fg. 18, p.lla n. 437 sub 1 e 2;
12 laddove, invece, il contratto di compravendita del 25 maggio 2021 ha avuto ad oggetto la compravendita di tre distinte unità immobiliari (un villino e due appartamenti), rispettivamente di undici, due e uno virgola cinque vani catastali, identificati nel NCEU del Comune di al fg. Pt_1
18 p.lle n. 437, sub 4 e 5, e n. 2188 sub 1.
Né tanto meno risulta esservi perfetta corrispondenza tra i soggetti interessati dall'affare mediato dalla SO attrice e quelli interessati nella più complessa operazione negoziale conclusa con la più volte richiamata compravendita del 25 maggio 2021.
La tesi di parte attrice, secondo la quale sarebbe stato intento del convenuto sin dalla visita CP_2 del 13 giugno 2019, acquistare l'immobile in parola per operare una donazione indiretta della nuda proprietà in favore della figlia, riservando a sé e alla moglie il solo usufrutto, infatti, è allegazione rimasta priva del minimo conforto probatorio, se solo si osserva che non risulta provata neppure la circostanza che questa sia stata la reale operazione negoziale posta in essere con la stipula del contratto di compravendita del maggio 2021, non essendo stati acquisiti all'istruttoria processuali elementi tali da far ritenere inverosimile la circostanza che sia stata la figlia dell'odierno convenuto a fornire, anche solo in quota parte, la provvista necessaria all'acquisto degli immobili succitati, dando abbrivio così ad un'iniziativa negoziale del tutto autonoma e scollegata da quella posta in essere anni prima dal padre con la mediazione dell'odierna SO attrice.
Per l'effetto, nell'affare concluso con la compravendita del 25 maggio 2021, sono agevolmente rilevabili elementi di novità sul piano oggettivo e soggettivo, tali da far ritenere eliso qualsivoglia nesso di derivazione causale tra quest'ultimo e l'attività di mediazione svolta dalla SO attrice nel giugno 2019. Tale convincimento viene ad essere viepiù rafforzato dal pacifico intervento di un diverso mediatore, la cui attività è stata peraltro pacificamente riconosciuta.
Nessuna provvigione può dunque essere pretesa dalla per l'attività di mediazione Parte_1 immobiliare in passato eseguite in favore degli odierni convenuti.
7.3. Parimenti disattese, poi, devono essere anche le domande subordinate di condanna dei convenuti al pagamento del medesimo importo, ma a titolo di risarcimento danni per l'inadempimento dell'obbligo di comunicare l'eventuale ripresa delle trattative ovvero di rimborso spese per l'attività di mediazione espletata in passato.
Ed invero, nessun obbligo contrattuale alla comunicazione dell'eventuale ripresa di trattative interrotte nel corso dell'incarico risulta ricavabile dal contratto di conferimento incarico stipulato
13 dalla SI.ra il 5 giugno 2019; né l'assunzione di un tale obbligo contrattuale da parte del SI. Per_1 risulta dimostrato dagli elementi di prova offerti da parte attrice. CP_2
Siffatto obbligo, inoltre, neppure più dirsi connaturato alla disciplina legale dell'istituto della mediazione di cui agli artt. 1754 e ss. c.c. oppure discendente dai generali doveri di correttezza e buona fede oggettiva che devono occasionare l'esecuzione di qualsivoglia contratto ai sensi dell'art. 1375 c.c., dal momento che, per costante orientamento delle giurisprudenza di legittimità, la riconducibilità dell'affare concluso ad iniziative nuove e autonome delle parti costituisce valida cause di esclusione del diritto del mediatore a percepire la provvigione.
Nessuna prova è stata poi fornita delle spese materialmente affrontate nel corso dell'esecuzione dell'incarico; e ciò non senza volere evidenziare che, almeno nei confronti della convenuta , Per_1 la SO attrice ha espressamente rinunciato, con la sottoscrizione per accettazione dell'incarico conferito in data 5 giugno 2019, al diritto al rimborso previsto dall'art. 1756 c.c.
8. Restano assorbite le restanti questioni
9. Le spese seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti di ambo i convenuti e si liquidano come da dispositivo, reputandosi congrua l'applicazione dei parametri medi per ciascuna delle quattro fasi espletate, avuto riguardo alla media complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse e all'effettiva attività processuale espletata ( scaglione: cause di valore da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00).
Delle spese di lite va disposta attribuzione in favore dell'avv.to Vincenzo Buonocunto e
[...]
dichiaratisi antistatari. CP_4
Non si ravvisano gli estremi per disporre condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c., considerata la complessità della causa.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi sul giudizio promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta le domande formulate da parte attrice;
14 • condanna, parte attrice, SO alla refusione in favore Parte_1 di ambo le parti convenute delle spese di lite sostenute, che si liquidano in euro 7.616,00 per ciascuna, oltre spese generali, C.P.A., IVA se dovuta, con distrazione ai sensi dell'art 93
c.p.c. in favore degli avv.ti Vincenzo Buonocunto e Controparte_4
Così deciso in Napoli, il 14 luglio 2025
Il giudice
Dott.ssa Flora Vollero
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Antonio Caiazzo
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