Accoglimento
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00152/2026REG.PROV.COLL.
N. 09120/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9120 del 2025, proposto da
Adelante Group S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Salvati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Formia, Ministero della Cultura, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza dell'ordinanza cautelare del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 01279/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. IU LU AR e udito l’avvocato Arturo Salvati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza cautelare specificata in epigrafe questa Sezione respingeva l’appello cautelare proposto dal Comune di Formia, contro Adelante Group Srls, avverso l’ordinanza Tribunale Amministrativo del Lazio, sede distaccata di Latina, n. 30/2025 e per l’effetto condannava il Comune di Formia alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in complessivi € 2000,00, oltre accessori;
rilevato che con ricorso per ottemperanza depositato il 27 novembre 2025 la Adelante Group Srls ha esposto di essere creditrice del Comune di Formia dell’importo complessivo di € 2.537,60, per i detti compensi, oltre IVA e c.a.p., e ha rappresentato che, malgrado la notificazione del titolo esecutivo, ricevuta il 29.05.2025, ed i solleciti bonari, il Comune non ha provveduto al pagamento; considerato perciò che è trascorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. con l. n. 30/1997, a favore delle pubbliche amministrazioni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, la ricorrente ha chiesto di ordinare all’Ente di provvedere, disponendo, per l’eventuale caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti occorrenti al pagamento della somma di € 2.537,60 o della somma diversamente calcolata, maggiorata degli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza al saldo, oltre che dei compensi e delle spese del presente giudizio da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia;
rilevato che il Comune di Formia non si è costituito in giudizio e che il difensore della ricorrente, presente alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025, ha dichiarato che l’inadempimento persiste;
ritenuto pertanto che la domanda di ottemperanza avanzata dalla società Adelante Group Srls debba essere accolta, ordinando al Comune di Formia di dare esecuzione all’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1279/2025 mediante pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 2.537,60, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della sentenza medesima;
ritenuto di dover nominare, sin da ora, per il caso in cui l’inadempimento del Comune di Formia persista oltre tale termine, il Prefetto di Latina quale commissario ad acta , con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio;
ritenuto che la soccombenza del Comune di Formia nel presente giudizio di ottemperanza comporta che lo stesso debba essere condannato al pagamento delle spese processuali per tale giudizio, che si liquidano, in favore della società ricorrente, nell’importo complessivo di € 1.200,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie il ricorso per ottemperanza indicato in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Comune di Formia di provvedere al pagamento, in favore della società ricorrente, della somma complessiva di € 2.537,60, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza; nomina commissario ad acta , nel caso in cui l’inadempimento persista oltre tale termine, il Prefetto di Latina, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio.
Condanna il Comune di Formia al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore della ricorrente, nell’importo complessivo di € 1.200,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DI TI, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
IU LU AR, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU LU AR | DI TI |
IL SEGRETARIO