Articolo 86 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 85Articolo 58 quater
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24 agosto 1975
Art. 86. Personale per gli uffici di sorveglianza

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' determinato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il contingente dai magistrati e del personale di cui all'articolo 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.
Entrata in vigore il 24 agosto 1975