Art. 6. Assegnazione dei contributi 1. Esperita l'istruttoria e verificata la regolarita' delle domande, il Presidente del Consiglio dei Ministri accoglie o respinge, con atto motivato sulle singole previsioni dell'articolo 2, da comunicarsi all'interessato, l'istanza di ammissione al contributo.
2. Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di ripartizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanita', con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascun ente od associazione.
3. (( COMMA ABRROGATO DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1998, n.438 )) . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Legge 15 dicembre 1998, n.438 ha disposto (con l'art. 5 comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli articoli 2 , 3 , 4 , 5 e 6 della legge 19 dicembre 1987, n. 476 , sono abrogati."
2. Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di ripartizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanita', con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascun ente od associazione.
3. (( COMMA ABRROGATO DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1998, n.438 )) . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Legge 15 dicembre 1998, n.438 ha disposto (con l'art. 5 comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli articoli 2 , 3 , 4 , 5 e 6 della legge 19 dicembre 1987, n. 476 , sono abrogati."