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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/07/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati:
1. Pietro Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 778 del Ruolo Generale degli Afari Contenziosi civili dell'anno
2022, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, per Parte_1 procura allegata al ricorso, dall'avv. Roberto Ripepi, presso il cui studio, sito in Palmi alla via Oberdan n. 33, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
E
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, Controparte_1 per procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Emanuela Zungri, presso il cui studio, sito in Rosarno alla Via Don Gregorio Varrà snc, è elettivamente domiciliata;
-resistente -
OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in via telematica in data 09.05.2022, e successivamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza, - premesso Parte_1 di aver contratto, il 07.09.2013 in Palmi, matrimonio concordatario con _1 , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gioia Tauro, atto n. 40
[...]
Parte II serie B;
che il regime patrimoniale scelto dai coniugi era quello della separazione dei beni;
che dall'unione sono nati i figli (nata a [...] il [...]) e ER
(nato a [...] il [...]); che l'ultima residenza comune dei coniugi è Per_2 sita in Gioia Tauro alla Via Puccini n. 24, casa di proprietà della resistente;
che, ormai da tempo, l'incompatibilità caratteriale tra i coniugi e le continue incomprensioni hanno fatto venire meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi, rendendo insostenibile la prosecuzione della convivenza;
che, nel mese di aprile 2022, dopo l'ennesima lite, il ricorrente ha deciso di trasferirsi temporaneamente presso l'abitazione dei propri genitori, ciò al fine di ricomporre la crisi e di comune accordo con la IG.ra ; che, tuttavia, _1 da quel momento, la IG.ra ha troncato tutti i rapporti con il marito, impedendogli _1
l'accesso alla casa familiare e limitando l'incontro con i figli minori;
che, dunque, la responsabilità della crisi coniugale è da rinvenirsi nel comportamento ostativo della IG.ra
; che esso ricorrente esercita la professione di artigiano orafo presso il suo studio _1 sito in Gioia Tauro, percependo un reddito variabile;
che, inoltre, egli ha contratto un finanziamento per l'acquisto della autovettura per 36 rate mensili, ed un ulteriore prestito agevolato per l'attività lavorativa, con una esposizione debitoria mensile di circa 430,00 euro;
di dimorare, non avendo una sistemazione abitativa, presso l'abitazione dei propri genitori in Gioia Tauro alla Via Giovanni XXIII n. 14; che, invece, la IG.ra _1 lavora come coltivatrice diretta, oltre ad essere proprietaria di diversi immobili, per i quali vanta un reddito di circa 12.000,00 euro - tutto ciò premesso, ha chiesto la pronuncia di separazione personale dei coniugi, con l'affidamento condiviso dei figli ed il loro collocamento alternato e con previsione dell'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei minori nei periodi di rispettiva permanenza ,ad eccezione delle spese di natura straordinaria;
in subordine, disporsi l'affidamento condiviso, con collocamento prevalente dei minori presso il padre e regolamentazione del diritto di frequentazione a carico del genitore non collocatario.
1.2.- Con comparsa di costituzione e risposta del 25.06.2022, la IG.ra _1
, impugnando e contestando in toto il dedotto avversario, ha aderito alla domanda
[...] di separazione giudiziale dei coniugi, chiedendo che i figli minori vengano collocati presso la madre con diritto di vista paterno e con previsione, a carico del ricorrente, di un assegno di mantenimento quantificato in euro 150,00 euro mensili per sé ed euro 500,00 mensili per i figli minori, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie. 1.3.- Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 19 luglio 2022, attesa l'assenza ingiustificata della resistente, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, assumendo i provvedimenti provvisori nell'interesse dei figli minori e rinviando la causa dinanzi al GI deIGnato.
Dopo una serie di rinvii istruttori per valutare le condizioni di salute della minore ER all'udienza del 13.12.2022 il Giudice Istruttore ha autorizzato le parti al deposito di memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., ratione temporis vigente.
Successivamente sono state richieste diverse relazioni ai Servizi incaricati, e all'esito la causa è stata rimessa una prima volta al collegio per la decisione, con termini di rito ex art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile, per il deposito di scritti conclusionali.
Con ordinanza del 16.05.2024, il Collegio, esaminati i fatti nuovi sopravvenuti narrati dal ricorrente nella comparsa conclusionale, ha rimesso la causa suolo del GI, nominando curatore speciale l'avv. in favore dei minori. CP_2
A seguito di alcuni rinvii per la rivalutazione sulle condizioni di vita e di salute dei minori, all'udienza dell'8.7.2025, la resistente ha chiesto la decisione solo sulla questione di status. Il GI, previa disposizione sulla prosecuzione dei percorsi di sostegno in atto, ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. In ordine alla pronuncia sullo status, osserva il Collegio che il ricorrente ha ritualmente prodotto l'estratto per riassunto degli atti di matrimonio, sottoscritto dall'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Gioia Tauro, dal quale risulta che i coniugi contrassero matrimonio concordatario nel Comune di Palmi in data 07.09.2013.
Ciò posto, ritiene il Collegio sussistente la condizione di cui all'art. 151 c.c.: e, invero,
l'esito negativo del tentativo di conciliazione, unitamente alle dichiarazioni delle parti e alle allegazioni svolte nel presente giudizio, convincono il Tribunale che la prosecuzione della convivenza sia oramai divenuta intollerabile.
Deve pertanto essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Palmi in data 07.09.2013.
Per la regolamentazione degli ulteriori aspetti, ed in conformità alla richiesta delle parti, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti ed avvisato della pendenza della lite il rappresentante del P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in Palmi in data 07.09.2013, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile territorialmente competete di procedere alle prescritte annotazioni;
- Rimette la causa sul ruolo dell'istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
Così deciso in Palmi, nella camera di conIGlio del 15 luglio 2025
Il giudice est. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati:
1. Pietro Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 778 del Ruolo Generale degli Afari Contenziosi civili dell'anno
2022, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, per Parte_1 procura allegata al ricorso, dall'avv. Roberto Ripepi, presso il cui studio, sito in Palmi alla via Oberdan n. 33, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
E
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, Controparte_1 per procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Emanuela Zungri, presso il cui studio, sito in Rosarno alla Via Don Gregorio Varrà snc, è elettivamente domiciliata;
-resistente -
OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in via telematica in data 09.05.2022, e successivamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza, - premesso Parte_1 di aver contratto, il 07.09.2013 in Palmi, matrimonio concordatario con _1 , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gioia Tauro, atto n. 40
[...]
Parte II serie B;
che il regime patrimoniale scelto dai coniugi era quello della separazione dei beni;
che dall'unione sono nati i figli (nata a [...] il [...]) e ER
(nato a [...] il [...]); che l'ultima residenza comune dei coniugi è Per_2 sita in Gioia Tauro alla Via Puccini n. 24, casa di proprietà della resistente;
che, ormai da tempo, l'incompatibilità caratteriale tra i coniugi e le continue incomprensioni hanno fatto venire meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi, rendendo insostenibile la prosecuzione della convivenza;
che, nel mese di aprile 2022, dopo l'ennesima lite, il ricorrente ha deciso di trasferirsi temporaneamente presso l'abitazione dei propri genitori, ciò al fine di ricomporre la crisi e di comune accordo con la IG.ra ; che, tuttavia, _1 da quel momento, la IG.ra ha troncato tutti i rapporti con il marito, impedendogli _1
l'accesso alla casa familiare e limitando l'incontro con i figli minori;
che, dunque, la responsabilità della crisi coniugale è da rinvenirsi nel comportamento ostativo della IG.ra
; che esso ricorrente esercita la professione di artigiano orafo presso il suo studio _1 sito in Gioia Tauro, percependo un reddito variabile;
che, inoltre, egli ha contratto un finanziamento per l'acquisto della autovettura per 36 rate mensili, ed un ulteriore prestito agevolato per l'attività lavorativa, con una esposizione debitoria mensile di circa 430,00 euro;
di dimorare, non avendo una sistemazione abitativa, presso l'abitazione dei propri genitori in Gioia Tauro alla Via Giovanni XXIII n. 14; che, invece, la IG.ra _1 lavora come coltivatrice diretta, oltre ad essere proprietaria di diversi immobili, per i quali vanta un reddito di circa 12.000,00 euro - tutto ciò premesso, ha chiesto la pronuncia di separazione personale dei coniugi, con l'affidamento condiviso dei figli ed il loro collocamento alternato e con previsione dell'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei minori nei periodi di rispettiva permanenza ,ad eccezione delle spese di natura straordinaria;
in subordine, disporsi l'affidamento condiviso, con collocamento prevalente dei minori presso il padre e regolamentazione del diritto di frequentazione a carico del genitore non collocatario.
1.2.- Con comparsa di costituzione e risposta del 25.06.2022, la IG.ra _1
, impugnando e contestando in toto il dedotto avversario, ha aderito alla domanda
[...] di separazione giudiziale dei coniugi, chiedendo che i figli minori vengano collocati presso la madre con diritto di vista paterno e con previsione, a carico del ricorrente, di un assegno di mantenimento quantificato in euro 150,00 euro mensili per sé ed euro 500,00 mensili per i figli minori, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie. 1.3.- Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 19 luglio 2022, attesa l'assenza ingiustificata della resistente, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, assumendo i provvedimenti provvisori nell'interesse dei figli minori e rinviando la causa dinanzi al GI deIGnato.
Dopo una serie di rinvii istruttori per valutare le condizioni di salute della minore ER all'udienza del 13.12.2022 il Giudice Istruttore ha autorizzato le parti al deposito di memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., ratione temporis vigente.
Successivamente sono state richieste diverse relazioni ai Servizi incaricati, e all'esito la causa è stata rimessa una prima volta al collegio per la decisione, con termini di rito ex art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile, per il deposito di scritti conclusionali.
Con ordinanza del 16.05.2024, il Collegio, esaminati i fatti nuovi sopravvenuti narrati dal ricorrente nella comparsa conclusionale, ha rimesso la causa suolo del GI, nominando curatore speciale l'avv. in favore dei minori. CP_2
A seguito di alcuni rinvii per la rivalutazione sulle condizioni di vita e di salute dei minori, all'udienza dell'8.7.2025, la resistente ha chiesto la decisione solo sulla questione di status. Il GI, previa disposizione sulla prosecuzione dei percorsi di sostegno in atto, ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. In ordine alla pronuncia sullo status, osserva il Collegio che il ricorrente ha ritualmente prodotto l'estratto per riassunto degli atti di matrimonio, sottoscritto dall'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Gioia Tauro, dal quale risulta che i coniugi contrassero matrimonio concordatario nel Comune di Palmi in data 07.09.2013.
Ciò posto, ritiene il Collegio sussistente la condizione di cui all'art. 151 c.c.: e, invero,
l'esito negativo del tentativo di conciliazione, unitamente alle dichiarazioni delle parti e alle allegazioni svolte nel presente giudizio, convincono il Tribunale che la prosecuzione della convivenza sia oramai divenuta intollerabile.
Deve pertanto essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Palmi in data 07.09.2013.
Per la regolamentazione degli ulteriori aspetti, ed in conformità alla richiesta delle parti, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti ed avvisato della pendenza della lite il rappresentante del P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in Palmi in data 07.09.2013, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile territorialmente competete di procedere alle prescritte annotazioni;
- Rimette la causa sul ruolo dell'istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
Così deciso in Palmi, nella camera di conIGlio del 15 luglio 2025
Il giudice est. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola