Sentenza 14 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 14/05/2021, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/05/2021
N. 00634/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01061/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2007, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;
contro
Ministero dell'Interno, in persona Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
per l’accertamento
a) dei presupposti per l’inquadramento delle menomazioni di integrità fisica del ricorrente (l'epatite cronica HCV e frattura piatto tabiale sinistro) in una categoria più favorevole, con conseguente riliquidazione dell'equo indennizzo nella misura dovuta, con interessi e rivalutazione monetaria;
- per l’annullamento:
a) del decreto del -OMISSIS-recante rigetto della domanda di equo indennizzo per esiti di frattura piatto tabiale sinistro, nonché dei presupposti verbali della -OMISSIS- del -OMISSIS-
b) del decreto del-OMISSIS- recante riconoscimento della somma di £. 2.741.4000 a titolo di equo indennizzo per l'epatite cronica HCV;
c) dei presupposti pareri della -OMISSIS- del -OMISSIS-(mai comunicato al ricorrente), nella parte in cui ascrivono l'epatite cronica HCV alla 8 categoria della tabella A;
- per la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione dell'equo indennizzo nella misura dovuta con interessi e/o rivalutazione monetaria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 11 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, assunto dal Ministero come -OMISSIS-, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio della distorsione alla caviglia del piede destro, avvenuta in servizio il -OMISSIS-, sulla scorta del parere favorevole del-OMISSIS-.
Il ricorrente, poi, nel -OMISSIS-, effettuati degli esami ematochimici i quali dimostrarono la presenza di alterazioni delle transaminasi epatiche, poi ascritte ad epatite cronica HCV, ha presentato di equo indennizzo anche per tale infermità.
La -OMISSIS-di -OMISSIS-, con -OMISSIS-, su parere favorevole del-OMISSIS-, hanno considerato tali infermità derivanti da causa di servizio. Il Ministero dell'Interno in data -OMISSIS- ha comunicato al ricorrente il decreto del -OMISSIS-con il quale ha concesso l'equo indennizzo per l'epatite cronica HCV, pari a £. 2.741.400, avendo ascritto la malattia alla tabella A, ctg. 8, sulla scorta del parere della -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Il ricorrente, non ritenendo corretto l’inquadramento della malattia (in quanto ritenuta sussumibile nella ctg. 6, TAB A, d.P.R. n. 834/1981), ha chiesto la costituzione del Collegio di conciliazione.
In data -OMISSIS-, il ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento della riconducibilità della causa di servizio dell'infermità "frattura del piatto tibiale sx", chiedendo, altresì, la liquidazione dell'equo indennizzo.
La -OMISSIS- del -OMISSIS-, con -OMISSIS-, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio anche della terza infermità (esiti non stabilizzati di frattura piatto tabiale sinistro), ritenendola ascrivibile alla Tabella A, 8a categoria, dichiarando ascrivibile a tale categoria, anziché la frattura indicata al numero 3 del quadro 21, l'epatite cronica indicata al numero 1 del quadro 21, per la quale si era già disposta l'ascrivibilità a tale categoria con il cit. decreto del-OMISSIS- senza effettuare il cumulo delle due infermità.
Il -OMISSIS-il Ministero ha riconosciuto la dipendenza della causa di servizio della "lassità posteriore e mediale, condropatia documentata con RMN ed iniziale artrosi del ginocchio sx in esito a frattura del piatto tibiale", negando, però, la concessione dell'equo indennizzo.
Ritenendo illegittimi il mancato riconoscimento della categoria superiore e l'erronea quantificazione del danno derivato dalle citate infermità, il ricorrente ha impugnati gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento e formulando le domande ivi riportate sulla scorta dei seguenti motivi:
1. secondo parte ricorrente, per effetto della valutazione complessiva delle plurime infermità (il cosiddetto "cumulo di infermità" del d.PR. n. 915/1978) di cui soffre, le due distinte infermità ascritte alla VIII categoria della tabella A portano, per cumulo, ad una valutazione di VII categoria della tabella A;
2. la -OMISSIS-sarebbe incorsa in contraddittorietà e difetto di motivazione, in quanto, da un lato, ha effettuato una diagnosi di "Esiti non stabilizzati di frattura piatto tibiale sn", dall'altro lato, invece di astenersi da ogni giudizio, in quanto trattasi di patologia non stabilizzata, ha giudicato l'infermità (esiti di frattura piatto tibiale sn, lassità postero mediale, condropatia, iniziale gonartrosi) ascrivibile alla sola VIII categoria della tabella A; con conseguente invalidità derivata dei provvedimenti ministeriali;
3. anche la valutazione di danno effettuata per l'epatite cronica HCV-correlata sarebbe errata in quanto andrebbe ascritta alla VI categoria della tabella A, sicché, secondo parte ricorrente, applicando la tabella F1 di cui al DPR 915/1978, per la valutazione complessiva di infermità plurime (VI categoria della tabella A per l'epatite cronica attiva e VIII categoria della tabella A per gli esiti della frattura del piatto tibiale del ginocchio sinistro con interessamento dell'apparato ligamentoso) si perverrebbe ad una valutazione corrispondente alla V categoria della tabella A;
4. i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto il Ministero, in violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990 non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali, pur riconoscendo che l'infermità "Epatite cronica" va giudicata ascrivibile alla VIII categoria della tabella A nella misura massima e che l'infermità "Esiti di frattura piatto tibiale sn, lassità postero mediale, condropatia, iniziale gonartrosi" alla VIII categoria della tabella A nella misura massima, il complesso delle menomazioni sarebbe ascrivibile alla VIII categoria anziché per cumulo alla VII categoria;
5. risulterebbe violato l’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, introdotto dalla l. n. 15 del 2005, in quanto né la -OMISSIS-, né il Ministero dell'Interno, né il Comitato per le pensioni privilegiate avrebbero mai informato il ricorrente dell'intenzione di rigettare l'istanza di concessione dell'equo indennizzo, con conseguente illegittimità degli impugnati provvedimenti posto che "è risultata preclusa per la parte interessata, la partecipazione al procedimento", laddove il provvedimento non riveste natura vincolata e l'apporto partecipativo del ricorrente avrebbe certamente consentito all’Amministrazione di conoscere le effettive condizioni di salute del ricorrente o almeno di effettuare la sommatoria delle varie patologie ai fini dell'ascrivibilità delle stesse alla categoria superiore, con conseguente mutamento del contenuto del provvedimento;
6. il Ministero avrebbe violato anche l'art. 6, l. n. 241 del 1990, e sarebbe incorso nel difetto di istruttoria, avendo rigettato la richiesta di equo indennizzo avvalendosi in maniera astratta dei dati emergenti dalla diagnosi effettuata dalla -OMISSIS-di -OMISSIS-, sez. di -OMISSIS-, asseritamente ignorando non solo la documentazione medica, l'istanza di costituzione del Collegio di conciliazione e la cartella clinica del ricorrente, ma anche omettendo di integrare tali dati con i dati emergenti dal proprio precedente decreto del -OMISSIS-, con cui si era riconosciuta l'ascrivibilità alla VIII categoria dell'epatite, o con la richiesta di ulteriori elementi, idonei ad individuare la concreta incidenza della nuova patologia, pure considerata ascrivibile alla VIII categoria;
7. i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati senza previamente comunicare al ricorrente l'avvio dei procedimenti, i termini per la conclusione del procedimento e il nominativo del responsabile;
8. il provvedimento di mancato riconoscimento dell'equo indennizzo sarebbe stato adottato dal Ministero con acritico automatismo, ossia con un mero richiamo al parere della -OMISSIS-, senza alcuna verifica delle pregresse infermità riconosciute dallo stesso Ministero o alcuna autonoma cognizione in ordine alla possibile incidenza delle stesse ai fini della riliquidazione dell'equo indennizzo; inoltre, il Ministero avrebbe errato anche con riferimento alla quantificazione dell’importo spettante al ricorrente, sia in riferimento alla base di calcolo, che alla mancata considerazione di interessi e rivalutazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
All’esito della udienza straordinaria del 11 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente va rilevato che, con riferimento all’impugnazione dei provvedimenti di cui al decreto del -OMISSIS-e relativi atti presupposti, considerata la notifica del ricorso in esame solo in data -OMISSIS-, le censure sollevate da parte ricorrente sono tardive, e ciò anche laddove si considerasse quanto dedotto da parte ricorrente in ordine al fatto che solo a decorrere dal -OMISSIS- il rapporto di lavoro del personale operativo del -OMISSIS- risulterebbe “nuovamente ripubblicizzato”.
Ciò implica, conseguentemente, la non contestabilità delle statuizioni e valutazioni in detti atti e provvedimenti contenute, con conseguente irricevibilità dei motivi di ricorso relativi a tali aspetti.
Per quanto concerne, invece, il decreto del -OMISSIS-nonché il presupposto verbale della -OMISSIS- del -OMISSIS-, la cui impugnazione è tempestiva, va rammentato che <<la delibazione della commissione medica ospedaliera costituisce espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale non sindacabile dal giudice amministrativo, se non per manifesta abnormità e che, comunque, non è sostituibile con valutazioni espresse da sanitari civili (cfr. CdS, IV, 28 novembre 2012, n. 6030; 15 luglio 2011, n. 4307)>> (recentemente, C. Stato, sez. IV, 09 luglio 2020, n. 4399).
Dall’esame degli atti e della documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente e alla luce delle contestazioni da quest’ultima sollevate con i motivi di ricorso, emerge l’omessa motivata valutazione da parte tanto da parte della -OMISSIS-, quanto da parte del Ministero nel decreto impugnato, in ordine all’operabilità del “cumulo” ai sensi dell’art. 3, l. 18 maggio 1967, n. 318, dell’art. 18, d.p.r. n. 915 del 1978 e dell'art. 57, comma 1, d.p.r. 3 maggio 1957, n. 686.
Infatti, entrambe le infermità (Epatite cronica HCV correlata e frattura piatto tibiale sn) di cui è portatore il ricorrente sono state ascritte, dalla Commissione, alla VIII categoria della tabella A, di talché la -OMISSIS- e il Ministero avrebbero dovuto esplicitare le ragioni per le quali, eventualmente, tale cumulo non avrebbe potuto essere applicato.
Al riguardo, infatti, l'art. 57, d.p.r. n. 686 del 1957 dispone che "si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo se la menomazione complessiva...rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo".
Ai sensi dell'art. 18, d.P.R. n. 915 del 1978, in tutti i casi in cui si debba procedere alla valutazione complessiva di più di due infermità, ciascuna delle quali ascrivibile a categorie previste dalla tabella A, la valutazione medesima è effettuata aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidità, a partire dalle infermità meno gravi, determinato in base ai criteri di cui all'annessa tabella F-1. Con riferimento all'ipotesi indicata, ai fini del cumulo, andavano, quindi, considerate - come pure correttamente deduce l'amministrazione ricorrente - soltanto le infermità che erano ascrivibili ad una delle categorie prevista dalla tabella A indicata (in tal senso, C. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2007, n. 238).
In tal senso, quindi, il decreto del -OMISSIS-recante rigetto della domanda di equo indennizzo per esiti di frattura piatto tibiale sinistro, nonché il presupposto verbale della -OMISSIS- del -OMISSIS-, devono essere annullati dovendo tanto la -OMISSIS-, quanto il Ministero, provvedere a rideterminarsi compiutamente in ordine alle valutazioni mediche e all’istanza di indennizzo da ultimo formulata da parte ricorrente.
Al riguardo, infatti, in considerazione della discrezionalità tecnica tipica della valutazione della -OMISSIS- e del Ministero in ordine al cumulo, non è possibile per l’intestato TAR sostituirsi al relativo giudizio ex art. 34 c.p.a.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni sopra esposte e, per l’effetto, annulla il decreto del -OMISSIS-nonché il presupposto verbale della -OMISSIS- del -OMISSIS-, salvi gli ulteriori provvedimenti.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.