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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/09/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 17 settembre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 1163/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti G. Russi, S. Russi e A. Vescovini)
CONTRO
CP_1
contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., viste le conclusioni della parte e le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per sentirla CP_1
condannare al pagamento della somma lorda di
€ 19.887,50 di cui € 15.984,37 per TFR, tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di aver lavorato per la convenuta dal 2.3.2009 al 19.2.2025 come operaio.
Il ricorrente, nel dare atto di aver lavorato presso la CP_2
rivendicava in questa sede la retribuzione del mese di febbraio 2025 ed il TFR.
Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La società convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita la causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.
Il ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, ha lavorato per la convenuta dal 2.3.2009 al 19.2.2025 come operaio e lamenta in questa sede il mancato pagamento della retribuzione del mese di febbraio 2025 e del TFR (v. doc.
2-3 fasc. ricorrente).
L'istante, nei termini sopra indicati, ha quindi dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
In proposito occorre infatti ricordare che nell'azione di adempimento “il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (cass. Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma richiesta pari ad € 19.887,50 di cui € 15.984,37 per TFR, tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1163/2025 R.G.
1) condanna la in persona del CP_1
legale rappresentante, al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
19.887,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la in persona del CP_1
legale rappresentante, al pagamento, in favore di delle spese Parte_1
processuali, liquidate in complessivi €
2.300,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Bergamo, 17 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 17 settembre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 1163/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti G. Russi, S. Russi e A. Vescovini)
CONTRO
CP_1
contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., viste le conclusioni della parte e le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per sentirla CP_1
condannare al pagamento della somma lorda di
€ 19.887,50 di cui € 15.984,37 per TFR, tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di aver lavorato per la convenuta dal 2.3.2009 al 19.2.2025 come operaio.
Il ricorrente, nel dare atto di aver lavorato presso la CP_2
rivendicava in questa sede la retribuzione del mese di febbraio 2025 ed il TFR.
Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La società convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita la causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.
Il ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, ha lavorato per la convenuta dal 2.3.2009 al 19.2.2025 come operaio e lamenta in questa sede il mancato pagamento della retribuzione del mese di febbraio 2025 e del TFR (v. doc.
2-3 fasc. ricorrente).
L'istante, nei termini sopra indicati, ha quindi dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
In proposito occorre infatti ricordare che nell'azione di adempimento “il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (cass. Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma richiesta pari ad € 19.887,50 di cui € 15.984,37 per TFR, tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1163/2025 R.G.
1) condanna la in persona del CP_1
legale rappresentante, al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
19.887,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la in persona del CP_1
legale rappresentante, al pagamento, in favore di delle spese Parte_1
processuali, liquidate in complessivi €
2.300,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Bergamo, 17 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini