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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/07/2025, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 295/2025 TRA
, nata a [...] il [...], ammessa al beneficio del patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Vito De Paola
-RICORRENTE- E
, nata a [...], il [...] Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE- NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * * L'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 23 gennaio 202, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio.
* * * * * * * * * * All'udienza di comparizione delle parti, innanzi al Giudice delegato, ex art. 473-bis.21 c.p.c, del 27.06.2025, sulle conclusioni del solo procuratore di parte ricorrente, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato in data 27.12.2024, si è costituita in giudizio (d'ora Parte_1 innanzi anche solo “ricorrente”), la quale, previa esposizione delle vicende concernenti la pregressa fase separativa, concludeva chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato in Paternò (CT), in data 7.11.2006, e iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 51, Parte I, anno 2006), tra ella ricorrente e , ordinando all'Ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile del predetto Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alle annotazioni previste per legge. La medesima ricorrente articolava, inoltre, tutte le ulteriori richieste accessorie alla domanda principale sullo status, come da conclusioni formalmente rassegnate con il medesimo ricorso introduttivo. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente , il quale, ad Controparte_1 onta della ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione di udienza, di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c, ha omesso di costituirsi in giudizio. Il resistente , quindi, ometteva di presenziare all'udienza di comparizione Controparte_1 delle parti, ex art. 473-bis. 21 c.p.c, del 27.06.2025, sicché il Giudice delegato, ritenuta la causa già matura per la decisione, a fronte dell'oggettiva insussistenza della necessità di assunzione di mezzi di prova di sorta, invitava il procuratore di parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni. A tanto seguiva la precisazione delle conclusioni da parte del procuratore e difensore fiduciario di parte ricorrente, il quale, nel rassegnare le conclusioni medesime, insisteva nelle originarie richieste, di cui al ricorso introduttivo, sicché la causa veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione. Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata della separazione (ormai sancita in modo irrevocabile, con sentenza del 05.04.2024, emessa dal Tribunale di Catania nell'ambito del procedimento separativo, rubricato al n. R.G. n. 12396/2017), protrattasi, ininterrottamente, da oltre 1 anno dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale, nell'ambito del giudizio separativo;
- mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione, l'irrealizzabilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione, in ragione della diserzione, da parte del resistente, dell'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473- bis.21 c.p.c, del 27.06.2025, unitamente al persistente disinteresse per la causa, univocamente espresso anche dalla determinazione del di astenersi dalla costituzione in giudizio, evidenziano CP_1 l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti. Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto. Quanto, invece, alla definitiva regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, vanno senz'altro integralmente accolte, nella presente sede, le richieste formulate da parte ricorrente contenute nel ricorso introduttivo. Nel merito si confermano le statuizioni disposte con sentenza del 05.04.2024 resa dal Tribunale di Catania, I Sez. Civile, nel procedimento n. 12396/2017 R.G ad eccezione di quanto stabilito in merito al collocamento del figlio minorenne e Persona_1 della figlia, , divenuta nelle more maggiorenne. Si conferma, altresì, il regime di affido Persona_2 esclusivo dei minori , e alla madre che su di loro Persona_1 Per_3 Per_4 Parte_1 eserciterà la responsabilità genitoriale in via esclusiva, atteso che il padre, odierno resistente contumace, già dal 2017 non vede i figli e si è sempre totalmente disinteressato degli stessi, non versando alcun mantenimento e non contribuendo neppure alle spese mediche. Quanto al collocamento della prole minore, il Collegio ritiene fondata la domanda formulata dalla ricorrente, e dispone, pertanto, collocarsi i minori ( , e Parte_1 Per_1 Per_3 Per_4 presso l'abitazione di quest'ultima. Viene, inoltre, confermato il contributo per il mantenimento dei figli di complessivi € 600, rivalutabile secondo indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, che il è tenuto a versare in favore della ricorrente. CP_1 Le spese di giudizio, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in omaggio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, vengono poste a carico del resistente , in Controparte_1 ossequio ad un principio di causalità. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 27.12.2024, così provvede: DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato in Paternò (CT), in data 7.11.2006, tra e iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1 predetto Comune (atto n. 51, Parte I, Anno 2006); DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000; CONFERMA, integralmente, nella presente sede, le condizioni personali ed economiche di cui al ricorso introduttivo depositato il 27.12.2024; CONDANNA, secondo causalità-soccombenza, il resistente nata a [...] Controparte_1 (CT), il 15.06.1985, al rimborso delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi € 2.759,75, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA, come per legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione I civile del Tribunale, il giorno 15 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
, nata a [...] il [...], ammessa al beneficio del patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Vito De Paola
-RICORRENTE- E
, nata a [...], il [...] Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE- NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * * L'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 23 gennaio 202, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio.
* * * * * * * * * * All'udienza di comparizione delle parti, innanzi al Giudice delegato, ex art. 473-bis.21 c.p.c, del 27.06.2025, sulle conclusioni del solo procuratore di parte ricorrente, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato in data 27.12.2024, si è costituita in giudizio (d'ora Parte_1 innanzi anche solo “ricorrente”), la quale, previa esposizione delle vicende concernenti la pregressa fase separativa, concludeva chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato in Paternò (CT), in data 7.11.2006, e iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 51, Parte I, anno 2006), tra ella ricorrente e , ordinando all'Ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile del predetto Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alle annotazioni previste per legge. La medesima ricorrente articolava, inoltre, tutte le ulteriori richieste accessorie alla domanda principale sullo status, come da conclusioni formalmente rassegnate con il medesimo ricorso introduttivo. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente , il quale, ad Controparte_1 onta della ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione di udienza, di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c, ha omesso di costituirsi in giudizio. Il resistente , quindi, ometteva di presenziare all'udienza di comparizione Controparte_1 delle parti, ex art. 473-bis. 21 c.p.c, del 27.06.2025, sicché il Giudice delegato, ritenuta la causa già matura per la decisione, a fronte dell'oggettiva insussistenza della necessità di assunzione di mezzi di prova di sorta, invitava il procuratore di parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni. A tanto seguiva la precisazione delle conclusioni da parte del procuratore e difensore fiduciario di parte ricorrente, il quale, nel rassegnare le conclusioni medesime, insisteva nelle originarie richieste, di cui al ricorso introduttivo, sicché la causa veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione. Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata della separazione (ormai sancita in modo irrevocabile, con sentenza del 05.04.2024, emessa dal Tribunale di Catania nell'ambito del procedimento separativo, rubricato al n. R.G. n. 12396/2017), protrattasi, ininterrottamente, da oltre 1 anno dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale, nell'ambito del giudizio separativo;
- mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione, l'irrealizzabilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione, in ragione della diserzione, da parte del resistente, dell'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473- bis.21 c.p.c, del 27.06.2025, unitamente al persistente disinteresse per la causa, univocamente espresso anche dalla determinazione del di astenersi dalla costituzione in giudizio, evidenziano CP_1 l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti. Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto. Quanto, invece, alla definitiva regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, vanno senz'altro integralmente accolte, nella presente sede, le richieste formulate da parte ricorrente contenute nel ricorso introduttivo. Nel merito si confermano le statuizioni disposte con sentenza del 05.04.2024 resa dal Tribunale di Catania, I Sez. Civile, nel procedimento n. 12396/2017 R.G ad eccezione di quanto stabilito in merito al collocamento del figlio minorenne e Persona_1 della figlia, , divenuta nelle more maggiorenne. Si conferma, altresì, il regime di affido Persona_2 esclusivo dei minori , e alla madre che su di loro Persona_1 Per_3 Per_4 Parte_1 eserciterà la responsabilità genitoriale in via esclusiva, atteso che il padre, odierno resistente contumace, già dal 2017 non vede i figli e si è sempre totalmente disinteressato degli stessi, non versando alcun mantenimento e non contribuendo neppure alle spese mediche. Quanto al collocamento della prole minore, il Collegio ritiene fondata la domanda formulata dalla ricorrente, e dispone, pertanto, collocarsi i minori ( , e Parte_1 Per_1 Per_3 Per_4 presso l'abitazione di quest'ultima. Viene, inoltre, confermato il contributo per il mantenimento dei figli di complessivi € 600, rivalutabile secondo indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, che il è tenuto a versare in favore della ricorrente. CP_1 Le spese di giudizio, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in omaggio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, vengono poste a carico del resistente , in Controparte_1 ossequio ad un principio di causalità. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 27.12.2024, così provvede: DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato in Paternò (CT), in data 7.11.2006, tra e iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1 predetto Comune (atto n. 51, Parte I, Anno 2006); DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000; CONFERMA, integralmente, nella presente sede, le condizioni personali ed economiche di cui al ricorso introduttivo depositato il 27.12.2024; CONDANNA, secondo causalità-soccombenza, il resistente nata a [...] Controparte_1 (CT), il 15.06.1985, al rimborso delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi € 2.759,75, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA, come per legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione I civile del Tribunale, il giorno 15 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato