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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/05/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 956/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 956/2018 R.G., passata in decisione all'udienza del 21.11.2024.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
(c.f.: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. M.R. Colucci
OPPONENTE
E
(p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. C. Tarricoone
OPPOSTA
All'udienza del 21.11.2024 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________
Con atto di citazione del 21.2.2018 proponeva opposizione al Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 64/18 di questo Tribunale, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di ella somma di Euro 39.182,96, oltre Controparte_1 gli interessi di mora sulla sorte capitale al tasso convenzionale indicato in ricorso e contenuto nei limiti del c.d. tasso soglia, nonché il pagamento delle spese processuali per il procedimento monitorio;
tanto in conseguenza del dedotto mancato pagamento dei ratei mensili relativi al prestito personale n. 20034108467919, per l'importo di euro 40.000,00. Deduceva: a) la violazione dei doveri di buona fede contrattuale da parte della banca, per non avere la stessa accolto le richieste di rinegoziazione del finanziamento in conseguenza della sopravvenuta impossibilità (per gravi cause familiari ed economiche) da parte di essa deducente di adempiere al puntuale pagamento dei ratei, b) l'illegittima applicazione di interessi usurari ed anatocistici. Tanto premesso, citava a comparire davanti questo Controparte_1
Tribunale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: "In via Principale nel merito: Annullare e revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo n.64/2018 emesso il 09.01.2018 dall'On.le Tribunale di Brindisi, poiché infondato in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla IG.ra in favore della Parte_1
In via riconvenzionale: Per l'effetto condannare la Controparte_1 CP_1
per tutte le ragioni enunciate nella narrativa del presente atto, al
[...] risarcimento, in favore della IG.ra , di tutti i danni patiti e patiendi, la Parte_1 cui valutazione si rimette all'On.le Giudicante;
In ogni caso: Rigettare, qualsivoglia domanda avversaria, in quanto infondata ed in diritto, per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
Condannare altresì l'odierna opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. che si rimettono all'equa valutazione dell'On.le Giudicante;
Condannare la convenuta in persona del l.r.p.t., alla Controparte_1 rifusione delle spese e competenze di giudizio, oltre Forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge sulle voci dovute, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario".
Con comparsa del 28.04.2018 si costituiva in giudizio la Controparte_1 impugnando e contestando la spiegata opposizione, chiedendone il rigetto e
[...] insistendo per la provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
Prodotta varia documentazione, esperita CTU contabile, da ultimo la causa era trattenuta per la decisione definitiva, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Non è configurabile alcuna violazione dei doveri di buona fede contrale da parte dell'istituto di credito convenuto. Non grava sulla banca alcun obbligo di rinegoziare le condizioni economiche del contratto di mutuo in considerazione del sopravvenire, in capo al cliente, di difficoltà economiche e familiari del tipo di quelle dedotte dalla opponente. Infine, dalla CTU espletata a cura del dott. comm. è emerso Persona_1 che i tassi di interesse non hanno mai superato i limiti di soglia anti-usura, né ab origine né nel corso del rapporto;
ed è altresì emerso che il tipo di ammortamento applicato non ha generato effetti anatocistici.
In conclusione, l'opposizione è del tutto infondata e deve essere rigettata. Alla soccombenza segue la condanna della opponente al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore di nella misura Controparte_1 di euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 contro e condanna la stessa al pagamento delle CP_1 CP_1 Parte_1 spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
nella misura di euro 7.616,00, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
[...]
Brindisi, 25.05.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo