Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00560/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00179/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- TE Pharma Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura C.I.G. B3B73819D1, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Tommaso Matteo Ferrario e Alessandro Vazzola, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Carmen Possidente, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Potenza alla via Verrastro n. 4;
nei confronti
- Sanofi s.r.l., Italfarmaco s.p.a., Rovi Biotech s.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo
- della determinazione dirigenziale della Regione Basilicata, Ufficio centrale di committenza e soggetto aggregatore n. 20BD.2025/D.00052 del 23 aprile 2025;
- del verbale n. 3 del 20 dicembre 2024;
- del verbale del 16 gennaio 2025, non noto;
- della nota n. 12617 del 20 gennaio 2025;
- nei limiti delle censure proposte, di tutti gli ulteriori provvedimenti e atti afferenti alla procedura di gara, ivi inclusi i chiarimenti n. 14 “numero di protocollo 243224 del 07/11/2024” e n. 20 “numero di protocollo 245829 del 11/11/2024”, l’all. 2 – capitolato tecnico, l’all. 4 relazione tecnica illustrativa, il disciplinare di gara, il documento “prospetto di offerta con indicazione AIC da compilare all. 3”, nonché il documento “quadro economico”;
- ove occorrer possa, dei verbali del seggio di gara n. 1 del 28 novembre 2024 e n. 2 del 10 dicembre 2024;
- ove occorrer possa, della determinazione del dirigente dell’Ufficio centrale di committenza e soggetto aggregatore n. 20BD.2024/D.00160 del 15 ottobre 2024;
- nei limiti dei motivi di ricorso, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;
- per la declaratoria di inefficacia del non conosciuto e medio tempore eventualmente stipulato accordo quadro, con conseguente domanda di subentro della ricorrente, ai sensi del combinato disposto ex artt. 121 e 122 c.p.a.;
quanto all’atto di motivi aggiunti
- della determinazione della Regione Basilicata n. 13BM.2025/D.00240 di data 18 luglio 2025, comunicata alla ricorrente in data 22 luglio 2025;
- della comunicazione di data 22 luglio 2025;
- del verbale relativo alla seduta del 16 gennaio 2025, nonché del verbale n. 5 del 28 marzo 2025;
- nei limiti dei motivi di ricorso, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 3 dicembre 2025, il Consigliere avv. EN PI;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La TE Pharma Italy s.r.l. (di seguito anche solo “TE”), con ricorso notificato il 25 maggio 2025 e depositato il successivo 3 di giugno, è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti l’esclusione disposta nei suoi confronti dalla procedura telematica aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con uno o più operatori per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici o biosimilari alle aziende del Servizio sanitario regionale, lotto n. 8.
1.1. In diritto, la ricorrente ha dedotto i motivi di seguito rubricati:
- I. In via principale, illegittimità dell’esclusione disposta in danno della ricorrente per violazione e/o falsa applicazione della lex specialis , dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023, violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione, del legittimo affidamento, del favor partecipationis , di proporzionalità e buona fede; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e motivazione;
- II. In via subordinata, illegittimità dell’intera procedura di gara per violazione dei principi di trasparenza, par condicio , del clare loqui , certezza del diritto e legittimo affidamento; eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria e per ambiguità e contraddittorietà delle istruzioni per il confezionamento e la presentazione dell’offerta economica.
2. L’Amministrazione intimata è comparsa in lite sostenendo l’infondatezza del ricorso nel merito.
3. All’esito della camera di consiglio svoltasi l’11 giugno 2025, su istanza di parte deducente, si è disposta la cancellazione del ricorrente dal ruolo degli affari cautelare.
4. Il 16 settembre 2025 parte ricorrente ha proposto un atto di motivi aggiunti avverso la sopravvenuta la determinazione dirigenziale n. 13BM.2025/D.00240 di data 18 luglio 2025, recante l’aggiudicazione efficace della procedura aperta finalizzata alla conclusione dell’accordo quadro di cui è questione.
5. Alla pubblica udienza del 24 settembre 2025 si è disposto il rinvio della trattazione dell’affare.
5.1. Alla pubblica udienza del 5 novembre 2025, previo deposito di documenti e scritti difensivi, i procuratori delle parti presenti hanno illustrato le rispettive posizioni e l’affare e transitato in decisione.
6. Il ricorso e l’atto di motivi aggiunti sono fondati, alla stregua della motivazione che segue.
6.1. Viene in rilievo l’esito del lotto n. 8 (fornitura di enoxaparina sodica) della procedura comparativa in oggetto.
L’unica questione agitata nel ricorso è quella relativa all’esatta portata del ribasso offerto dalla TE in sede di offerta economica. In particolare, mentre l’odierna deducente ha inteso offrire un ribasso percentuale con riguardo al costo unitario praticato al pubblico, la stazione appaltante ha riferito tale ribasso al costo unitario singola “unità internazionale” (UI) messo a base di gara, pari a euro 0,00038. La conseguenza di tale discrasia, nonostante la TE avesse in due occasioni segnalato l’erroneità dell’interpretazione posta in essere dalla stazione appaltante, è stata quella della sua esclusione dalla gara per non essere stata in grado di giustificare la sostenibilità economica della propria offerta.
Va anche precisato come sia rimasta incontestata, quanto all’interesse a ricorrere, l’affermazione della deducente secondo cui la sua offerta effettiva (0,00028) le consentirebbe comunque di conseguire l’aggiudicazione della fornitura del lotto n. 8.
6.2. Occorre in primo luogo riepilogare il contesto disciplinare di riferimento.
L’art. 2.1 del disciplinare di gara, nell’elencare la documentazione di gara, include espressamente in essa (alla lettera c) l’allegato 3 – “prospetto di offerta con indicazione dell'AIC da compilare”.
L’art. 14 (Offerta economica) del disciplinare di gara, per quanto qui rileva, fa obbligo all’operatore economico di inserire nell’apposita “piattaforma” informatica per ogni singolo lotto la documentazione economica, ossia i seguenti atti: a) l’offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma; b) il prospetto offerta economica, di cui all’allegato 3, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente che deve contenere, per quanto qui rileva, le seguenti indicazioni: - la percentuale di “sconto offerta”; - il “prezzo unitario netto”. Lo stesso articolo 14, all’ultimo capoverso “chiarisce” che «l’offerta economica, per tutti i lotti, consiste in un ribasso percentuale unico da applicare ai beni richiesti. Nel caso di lotti con più voci richieste, il ribasso unico offerto si applicherà a tutti i costi unitari delle singole voci».
Vanno poi considerati i seguenti chiarimenti:
- n. 14 - 2): domanda: nell' allegato "Prospetto di offerta con indicazione dell'AIC" è richiesto di indicare il prezzo unitario lordo ed il prezzo unitario netto. Il prezzo unitario lordo si riferisce al prezzo al pubblico comprensivo di IVA o al prezzo ex factory? Il prezzo unitario netto si riferisce al prezzo da offrire? Risposta: Il prezzo unitario lordo si riferisce al prezzo al pubblico senza IVA. Il prezzo unitario netto si riferisce al prezzo da offrire;
- n. 20: domanda: Il ribasso % si riferisce al ribasso rispetto al prezzo ...? deve corrispondere con la % di sconto offerta richiesta nell’allegato 3? Risposta: il ribasso si riferisce allo sconto totale rispetto alla base d’asta. La percentuale di sconto è riferita al prezzo al pubblico derivata.
6.3. Ritiene il Collegio, in ragione di quanto innanzi, che il “prospetto di offerta con indicazione dell'AIC da compilare”, di cui all’allegato 3, al disciplinare di gara, costituisca a pieno titolo un documento che concorra a formare l’offerta economica e a determinarne l’esatta portata.
Tale prospetto è costituito da una tabella in cui per ciascun lotto sono presenti, tra l’altro, i campi relativi all’AIC, alla descrizione completa del farmaco, al prezzo unitario lordo, alla percentuale di sconto dell’offerta e al prezzo unitario netto.
Ora, nell’allegato 3 della TE Pharma è esattamente indicato l’importo del prezzo unitario netto che è pari a 0,00028. Ebbene, la stessa stazione appaltante, in sede di chiarimento n. 14 ha precisato che la voce “prezzo unitario netto” di tale allegato si riferisce, appunto, al prezzo da offrire.
6.3.1. L’errore in cui è incorsa la TE nell’inserire in piattaforma la percentuale di sconto da offrire e che ha determinato un’offerta economica, si badi, generata automaticamente dalla piattaforma, pari a 0,00009, risulta dunque agevolmente percepibile dalla stazione appaltante e consegue all’esame combinato dei due documenti costituenti, ai sensi del disciplinare di gara, l’offerta economica nel suo complesso. Nel caso di specie, inoltre, non è necessario attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta, né emergono margini di opacità o ambiguità, sicché si può giungere a un esito univoco circa la portata dell’impegno assunto ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2025 n. 804). Peraltro, si è al riguardo anche condivisibilmente precisato, che alla qualificazione di un errore come materiale ed emendabile non osta il fatto che sia necessaria una, purché minima, attività interpretativa, quando finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o calcolo (Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2014 n. 1487).
In sintesi, ritiene il Collegio che nel caso di specie venga in rilievo un mero refuso, univocamente individuabile come tale, ossia l’esito di un errore ostativo nella manifestazione formale della volontà secondo il (farraginoso) meccanismo all’uopo apprestato dalla stazione appaltante, dovendosi nel contempo escludere che lo stesso rilevi come espediente volto a un’indebita manipolazione postuma dei contenuti dell’offerta.
6.3.2. Destituita di pregio, infine, è la principale argomentazione difensiva fatta valere da parte resistente, ossia che il “prospetto di offerta con indicazione AIC da compilare (allegato n. 3)” avrebbe «natura meramente esplicativa del ribasso offerto in piattaforma». In primo luogo, l’asserito carattere sussidiario del prospetto non trova conferma nel disciplinare di gara, ove all’opposto, ai sensi dell’art. 2.1., esso è addirittura riportato quale unico documento che esprime l’offerta economica. In secondo luogo, la tesi non giova affatto alle ragioni della stazione appaltante, in quanto comunque il contrasto tra offerta generata dalla piattaforma e prospetto esplicativo di essa sarebbe comunque elemento idoneo a dare luogo all’agognato soccorso istruttorio, dovendosi altrimenti concludere che il ripetuto prospetto costituirebbe un mero, e sostanzialmente inutile, adempimento formale.
6.4. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso e dell’atto di motivi aggiunti e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati, con conseguente riammissione in gara della TE; sono fatte salve le ulteriori attività e verifiche della stazione appaltante. Non vi è luogo a pronuncia circa l’inefficacia dell’accordo quadro anche perché non vi è evidenza agli atti di causa della intervenuta stipulazione.
7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e l’atto di motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna la Regione Basilicata alla rifusione delle spese di lite in favore della TE Pharma Italy s.r.l., forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 4000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, coll'intervento dei magistrati:
FA NT, Presidente
EN PI, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN PI | FA NT |
IL SEGRETARIO