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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2602/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LI ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13211/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250055543024 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1538/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250055543024000 relativa a tassa automobilistica anno 2019, per un importo di euro 259, 51, notificata il 24/4/2025.
A sostegno del proposto gravame, notificato sia ad ADER che lla Regione campania sono stati i seguenti motivi :
1) maturata prescrizione del creditoi preteso;
2) omessa notifica degli atti prdromici;
Siè costituita per resistere Agenzia Entrate - IS.
All'odierna udiuenzail ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ,ad avviso di questo giudicant, si rivela meritevole di positivo apprezzamento in ragione della fondatezza delle censure di cui ai due motivi d'impugnazione che per la stretta connessione intercorrente fra gli stessi vanno esaminati congiuntamente .
E dunque la qui gravata cartella di pagamento è stata emessa a seguito di avviso di accertamento, recante numero finale 31506 indicato come notificato in data 20/9/2022, ma il fatto è che di tale adempimento non v'è prova documentale che sia avvenuto.
E d' altra parte incombe sull'Amministrazione procedente dimostrare la intervenuta legale notiziazione dell'atto di accertameto avente natura recettizia, di talchè in assenza di tale prova la relativa censura deve ritenersi fondata.
Parimenti non essedo intervenuto alcun atto interruttivo, nella spoecie si è inverata la prescrizione triennale della pretesa tributaria .
Conclusivamente il ricorso va accolto con annullamento della impugnata cartella esattoriale
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti intimate al pagamento delle spese di giudizio, in solido fra loro, che si liquidano in euro 500,00 con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LI ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13211/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250055543024 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1538/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250055543024000 relativa a tassa automobilistica anno 2019, per un importo di euro 259, 51, notificata il 24/4/2025.
A sostegno del proposto gravame, notificato sia ad ADER che lla Regione campania sono stati i seguenti motivi :
1) maturata prescrizione del creditoi preteso;
2) omessa notifica degli atti prdromici;
Siè costituita per resistere Agenzia Entrate - IS.
All'odierna udiuenzail ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ,ad avviso di questo giudicant, si rivela meritevole di positivo apprezzamento in ragione della fondatezza delle censure di cui ai due motivi d'impugnazione che per la stretta connessione intercorrente fra gli stessi vanno esaminati congiuntamente .
E dunque la qui gravata cartella di pagamento è stata emessa a seguito di avviso di accertamento, recante numero finale 31506 indicato come notificato in data 20/9/2022, ma il fatto è che di tale adempimento non v'è prova documentale che sia avvenuto.
E d' altra parte incombe sull'Amministrazione procedente dimostrare la intervenuta legale notiziazione dell'atto di accertameto avente natura recettizia, di talchè in assenza di tale prova la relativa censura deve ritenersi fondata.
Parimenti non essedo intervenuto alcun atto interruttivo, nella spoecie si è inverata la prescrizione triennale della pretesa tributaria .
Conclusivamente il ricorso va accolto con annullamento della impugnata cartella esattoriale
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti intimate al pagamento delle spese di giudizio, in solido fra loro, che si liquidano in euro 500,00 con attribuzione al procuratore antistatario.