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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 125/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di VI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 125/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.MAGLIARELLA MARIA PAOLA
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. MAGLIARELLA MARIA PAOLA .
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 21/1/2025 esponevano di Parte_1 Controparte_1
avere contratto, in data 22/8/1991, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nate le figlie e , maggiorenni ed autosufficienti e rappresentavano di voler Per_1 Per_2
separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1.I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2.I sig.ri e continueranno a risiedere alla Via Senofane n. 4, costituente casa Pt_1 CP_1
coniugale e specificamente il primo occuperà il piano terra del suddetto immobile, mentre la
seconda occuperà il piano primo;
3. Le parti dichiarano di aver provveduto alla bonaria divisione degli ulteriori beni mobili e
mobili registrati e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro;
4.I coniugi rinunciano espressamente ad ogni forma di mantenimento, ciascuno
provvedendovi autonomamente”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ato a CO RO (CS) Parte_1
il 15/03/1961 e nata a [...] il [...] Controparte_1 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
VI , 13 marzo 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di VI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 125/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.MAGLIARELLA MARIA PAOLA
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. MAGLIARELLA MARIA PAOLA .
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 21/1/2025 esponevano di Parte_1 Controparte_1
avere contratto, in data 22/8/1991, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nate le figlie e , maggiorenni ed autosufficienti e rappresentavano di voler Per_1 Per_2
separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1.I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2.I sig.ri e continueranno a risiedere alla Via Senofane n. 4, costituente casa Pt_1 CP_1
coniugale e specificamente il primo occuperà il piano terra del suddetto immobile, mentre la
seconda occuperà il piano primo;
3. Le parti dichiarano di aver provveduto alla bonaria divisione degli ulteriori beni mobili e
mobili registrati e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro;
4.I coniugi rinunciano espressamente ad ogni forma di mantenimento, ciascuno
provvedendovi autonomamente”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ato a CO RO (CS) Parte_1
il 15/03/1961 e nata a [...] il [...] Controparte_1 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
VI , 13 marzo 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento