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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3819 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2916/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
1) nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dell'Avv. Salvatore Luigi Pastore (P.E.C.:
CF.: , elettivamente Email_1 C.F._2 domiciliato presso il di lui studio, in Nardò, alla Via Alessandro Volta n.51
2) nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_2 C.F._3 difeso dall'Avv. Domenico Tommaso Valente (P.E.C.:
CF.: ), Email_2 C.F._4 elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Nardò, alla Via Alessandro Volta, n.51
3) nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_3 C.F._5 dall'Avv. Filippo Petraroli (P.E.C.: CF. Email_3
) elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Lecce, alla Via C.F._6
Monte S. Michele, 10 tutti in proprio e nella qualità di eredi di nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Nardò il 09/05/2020 e della sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in Persona_2 data 13/12/2017
Attori
1 E
con sede in Lecce alla via Miglietta n. 5 (C.F. e P. IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Centonze (c.f. P.IVA_1 C.F._7
PE , elettivamente domiciliata presso il di lui studio, Email_4 in Lecce alla Via Ermenegildo Personé n. 11
Convenuta
E
(c.f. , in persona dell'Amministratore Unico, con sede in Casarano Controparte_2 P.IVA_2
(LE) alla via Provinciale per Collepasso, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Fasano (c.f.
– p.e.c.: , elettivamente CodiceFiscale_8 Email_5 domiciliata presso il di lui studio in Melissano (LE) alla via L. Da Vinci, 44,
Convenuta
E in persona del suo legale rappresentante., Controparte_3 corrente in Torino, alla Via Corte d'Appello n. 11 (Partita Iva ), rappresentata e difesa P.IVA_3 dell'Avv. Antonio Conte (Cod. Fisc. - C.F._9
, elettivamente domiciliata pressa il di lui studio in Lecce, Email_6 alla Via Oberdan n. 22,
Terza chiamata in causa
Conclusioni
Per gli attori:
“Voglia l'On.le Tribunale di Lecce disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione così provvedere:
A) accertare e dichiarare, per le causale dedotte in narrativa, la responsabilità delle convenute in solido tra loro, ovvero in subordine ciascuna per la quota di responsabilità che sarà accertata, per imprudenza, negligenza, imperizia e comunque per colpa nella causazione del decesso della sig.ra per tutto quanto dedotto in narrativa e per l'effetto, condannare le Persona_2 convenute in solido tra loro, ovvero in subordine la convenuta che dovesse risultare responsabile, al risarcimento in favore degli attori di ogni pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale sofferto in conseguenza del fatto dedotto in giudizio, oltre interessi (legali dalla data dell'evento e moratori dalla data della notifica dell'atto di citazione) e rivalutazione;
B) condannare pertanto, salva differente maggiore o minore quantificazione che dovesse risultare di giustizia anche in applicazione di criteri di liquidazione differenti da quelli invocati in
2 narrativa, le convenute, ovvero in subordine quella che dovesse risultare unica responsabile, delle seguenti somme: in favore di euro 700.555,15 (di cui Euro 281.942,62 per danno non Parte_1 patrimoniale iure proprio, euro 91.529,20 a titolo di quota parte del danno iure successionis subito dal padre per la perdita del coniuge ed euro 327.083,33 a titolo di quota parte Per_1 del danno iure successionis subito dalla madre mentre era in vita), in favore di euro 700.555,15 (di cui Euro 281.942,62 per danno non patrimoniale Parte_2 iure proprio;
euro 91.529,20 a titolo di quota parte del danno iure successionis subito dal padre per la perdita del coniuge, euro 327.083,33 a titolo di quota parte del danno iure Per_1 successionis subito dalla madre mentre era in vita), in favore di euro 761.847,03 euro 700.555,15 (di cui Euro 343.234,50 per danno non Parte_3 patrimoniale iure proprio, euro 91.529,20 a titolo di quota parte del danno iure successionis subito dal padre per la perdita del coniuge ed euro 327.083,33 a titolo di quota parte Per_1 del danno iure successionis subito dalla madre mentre era in vita), il tutto oltre interessi come sopra indicati e rivalutazione monetaria;
in subordine, nella invero inverosimile ipotesi di mancato riconoscimento del nesso causale tra i fatti dedotti e l'exitus, accertare e dichiarare la responsabilità di per le causali dedotte in narrativa per la caduta subita dalla paziente Pt_4 condannandola al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla stessa che qui si quantificano prudenzialmente in euro 20.000,00 in considerazione anche della straordinaria sofferenza conseguita all'evento oltre interessi (legali dall'evento e moratori dalla data della domanda) e rivalutazione monetaria;
C) Condannare, altresì, le convenute, ovvero in subordine quella che dovesse risultare unica responsabile al pagamento della somma di Euro 3.000,00, in favore dei sigg. , Parte_1
e a titolo di spese funerarie, giusta fattura n° 20 del 21.12.2017 della Rosvilde Parte_2 Pt_3
s.a.s. di AL SI & C. e relativo assegno circolare;
D) Condannare, altresì, le convenute, ovvero in subordine quella che dovesse risultare unica responsabile al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore del sig. , a Parte_2
Per_ titolo di rimborso delle spese per la CTP del dott.
E) con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA, se dovuta al momento del pagamento, in favore di ogni difensore di ciascun attore” (conclusioni formalizzate nell'atto di citazione).
3 “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, istanza, difesa e conclusione così provvedere: Part A) accertare e dichiarare, per le causale dedotte in narrativa, la responsabilità della convenuta (ovvero di entrambe le Convenute - ove ciò dovesse risultare di giustizia all'esito della valutazione delle conclusioni dei CTU - in solido tra loro, ovvero in subordine ciascuna per la quota di responsabilità che sarà accertata) per imprudenza, negligenza, imperizia e comunque per colpa nella causazione del decesso della sig.ra per tutto quanto dedotto in Persona_2 narrativa e per l'effetto, condannare la responsabile ( o le responsabili in solido tra loro ove di dovesse ravvisare responsabilità anche a carico di ) al risarcimento in favore degli attori CP_2 di ogni pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis sofferto in conseguenza del fatto dedotto in giudizio, oltre interessi (legali dalla data dell'evento e moratori dalla data della notifica dell'atto di citazione) e rivalutazione;
B) condannare pertanto, salva differente maggiore o minore quantificazione che dovesse risultare di giustizia anche in applicazione di criteri di liquidazione differenti da quelli invocati in narrativa
e che dovessero risultare di giustizia ovvero di necessaria applicazione legale, le convenute, ovvero in subordine quella che dovesse risultare unica responsabile, al pagamento in favore di ciascun attore delle somme così come quantificate in citazione salvo, appunto, i criteri di liquidazione legali o giurisprudenziali che il Tribunale riterrà motivatamente di adottare considerando pertanto sia i danni iure proprio che quelli iure hereditatis descritti in citazione quali aventi causa della madre, paziente deceduta, e del padre (deceduto successivamente all'exitus della sig.ra ) il tutto oltre interessi come sopra indicati e rivalutazione Per_2 monetaria;
in subordine, anche nella invero inverosimile ipotesi di mancato riconoscimento del nesso causale tra i fatti dedotti e l'exitus, accertare e dichiarare in ogni caso la responsabilità di
per le causali dedotte in narrativa per la caduta subita dalla paziente condannandola al Pt_4 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla stessa che qui si quantificano prudenzialmente in euro 20.000,00 inconsiderazione anche della straordinaria sofferenza conseguita all'evento oltre interessi (legali dall'evento e moratori dalla data della domanda) e rivalutazione monetaria;
C) Condannare, altresì, le convenute, ovvero in subordine quella che dovesse risultare unica responsabile al pagamento della somma di Euro 3.000,00, in favore dei sigg. , Parte_1
e a titolo di spese funerarie, giusta fattura n° 20 del 21.12.2017 della Rosvilde Parte_2 Pt_3
s.a.s. di AL SI & e relativo assegno circolare;
4 D) Condannare, altresì, le convenute, ovvero in subordine quella che dovesse risultare unica responsabile al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore del sig. , a Parte_2
Per_ titolo di rimborso delle spese per la CTP del dott.
E) con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA, se dovuta al momento del pagamento, in favore di ogni difensore di ciascun attore” (conclusioni di cui alle note di udienza depositate il 15 dicembre 2025).
Per la convenuta Controparte_1
“Voglia il tribunale adito, contrariis reiectis,
a) in via preliminare dichiarare la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 quarto comma
c.p.c.;
b) in subordine con riserva di gravame, nel merito:
b. 1) rigettare la domanda di risarcimento jure proprio e jure successionis proposta dagli attori siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto;
b. 2) rigettare la domanda subordinata di risarcimento del danno in relazione alle lesioni subite dalla sig.ra in seguito alla caduta verificatasi in data 25.09.2017, siccome infondata Per_2 in fatto ed in diritto anche previa analisi della condotta della paziente ai sensi dell'art. 1227 c.c.
c) In via ancor più subordinata e salvo gravame ritenere la quantificazione dei danni reclamati infondata ed eccessiva in quanto violativa delle norme e delle regole giurisprudenziali che regolano la loro determinazione.
d) in ogni caso condannare gli attori alle spese e competenze del presente giudizio”.
Per la convenuta Controparte_2
“Voglia, pertanto, l'On. Tribunale adito:
- preliminarmente autorizzare ex art. 269 c.c. …
- nel merito rigettare la domanda nei confronti della perché infondata con ogni CP_2 conseguente statuizione sulle spese di lite;
- in subordine, in caso di accoglimento, condannare la , terza chiamata in causa Controparte_4
a tenere indenne la da ogni pretesa che sarà giudizialmente riconosciuta nei suoi CP_2 confronti a favore degli altri e alle spese di resistenza giudiziale della e in favore Controparte_2 di quest'ultima”.
5 Per la terza chiamata in causa Controparte_3
“1) In via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda risarcitoria degli attori, con ogni altra conseguenza di legge;
2) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa, con conseguente estromissione di dal giudizio, con ogni ulteriore conseguenza di legge. CP_3
NEL MERITO:
1) Dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, la domanda degli attori, nei confronti di CP_2
e, per l'effetto, rigettarla.
[...]
2) In subordine e salvo gravame, dare atto, sempre ed in ogni caso, che, le responsabilità prevalenti, nel verificarsi dell'evento, sono da addebitarsi all' . Pt_4
3) Dichiarare, sempre e comunque, che in parte non dovute e, comunque, esagerate e sproporzionate sono le somme richieste, riducendole alla luce delle risultanze istruttorie.
4) Dare atto che non è dovuto il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
5) Con vittoria di spese e funzioni di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con unico atto di citazione, notificato in data 1° aprile 2022,
nato a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2 nato a [...] il [...], Parte_3 in proprio e nella dichiarata qualità di eredi del padre nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Nardò il 9/05/2020 e della madre , nata a [...] il [...] ed ivi Persona_2 deceduta in data 13/12/2017, hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce,
l' al fine di sentirle condannare, per quanto di rispettiva Controparte_5 ragione, al risarcimento a) dei danni subiti dalla defunta madre a causa della caduta della quale era rimasta vittima in occasione del ricovero presso il Presidio Ospedaliero “Santa Caterina Novella” di Galatina in data 25/9/2017, allorquando, lasciata senza alcun controllo nonostante la somministrazione del , si era recata in bagno da sola ed era caduta procurandosi Parte_5
“frattura sottocapitata scomposta del femore sinistro”, all'esito della quale – per i motivi di seguito esposti – era deceduta;
6 b) dei danni subiti dal padre a titolo di perdita del rapporto di coniugio a seguito della morte della moglie intervenuta “al termine di una travagliata storia clinica, in data 13.12.2017” per diagnosticata epatite acuta;
c) dei danni da essi stessi subiti a titolo di perdita del rapporto parentale per i medesimi motivi;
d) dei danni patrimoniali per le spese funerarie,
e) dei danni sopportati per la redazione di consulenza medica dal solo . Parte_2
A fondamento delle composite richieste avanzate, gli attori hanno posto una articolata ricostruzione degli eventi, culminati nel decesso della e così riepilogabili: Per_2
1) in data 21/09/2017 la donna, in preda a profusa astenia ed uno stato anemico, veniva accompagnata presso il Presidio Ospedaliero “Santa Caterina Novella” di Galatina ove veniva sottoposta ad esami ematochimici rivelativi di una severa anemia;
2) veniva ricoverata presso l'Unita Operativa di Medicina Generale con annotazione “da qualche giorno stato astenico ingravescente. Da esami ematici effettuati per controllo, rilievo di bassi valori emoglobinici, confermati dagli esami ematici effettuati dal Pronto
Soccorso questa mattina”;
3) veniva sottoposta quindi a terapia trasfusionale con sacca di globuli rossi concentrati con identificativo n° 182217 771398;
4) in data 24/9/2017 le veniva somministrata terapia farmacologica a base di;
Parte_5
5) all'alba del giorno successivo alle 05,40, veniva annotata la caduta della paziente, recatasi in bagno da sola, con frattura sottocapitata scomposta del femore sinistro;
6) veniva sottoposta a nuova trasfusione di emazie concentrate (identificativo della sacca n°
182217/300141/00);
7) veniva stata trasferita presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia del medesimo ospedale per essere sottoposta ad intervento di protesi totale dell'anca, eseguito in data
03/10/2017;
8) veniva sottoposta a nuove emotrasfusioni (sacca con identificativo n° 180717/001460 e sacca con identificativo n°182217/771489);
9) a fronte della regolarità del decorso port operatorio, in data 12.10.2017, la paziente veniva trasferita, a cura della stessa struttura ospedaliera di Galatina, presso la struttura riabilitativa residenziale con sede in Casarano, sino alla data del 18/11/2017, data CP_2 delle sue dimissioni;
7 10) a distanza di una settimana dalle dimissioni, compariva unna profusa astenia con facies dapprima anemica poi sfociata in cute itterica;
11) su consiglio del medico curante, venivano eseguiti esami ematochimici che rilevavano valori di transaminasi altissimi con marcatori tumorali anch'essi assai elevati accompagnati da un'evidente insufficienza renale;
12) in data 29/11/2017 veniva nuovamente ricoverata, questa volta presso il presidio
Ospedaliero Vito Fazzi di Lecce;
13) gli esami compiuti rilevavano, sì come documentato dalla cartella clinica, dati attestanti la positività all'HCV/Ab (epatite C);
14) veniva registrata, nel corso della degenza una progressiva enzimodispersione epatica con dosaggio delle copie dell'HCV RNA superiore a 100.000.000 UI/ml;
15) a fronte della mancata risposta alle cure, veniva sottoposta a trattamento dialitico in data
6, 7 e 12 dicembre 2017 con trasferimento nel reparto di Malattie Infettive;
16) in data 13/12/2017 veniva sottoposta ad altra seduta di emodialisi, interrotta all'esito di dispnea acuta, cui seguiva una consulenza rianimatoria che accertava le condizioni critiche e l'irreversibilità del quadro clinico che non consentiva alcuna utile terapia;
17) veniva dimessa e, trasportata presso il suo domicilio, decedeva.
In ragione della accertata assenza dell'antigene di superficie del virus dell'Epatite B e di di anticorpi del virus dell'epatite C
- sia al momento dell'ingresso nel primo nosocomio – quello di Galatina in data 21 settembre
2017 – per come documentato dagli accertamenti ematochimici compiuti nell'occasione,
- sia in data 5 ottobre 2017 presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di
Galatina, gli attori hanno sostenuto che la contaminazione dal virus di epatite C non avrebbe potuto essere stata operata che in ambiente ospedaliero ovvero durante il ricovero - dal 12.10.2017 al 18.11.2017
- presso la struttura riabilitativa residenziale gestita da ove la donna era stata Controparte_2 sottoposta a plurime medicazioni
Sulla scorta di tanto, nonché di consulenza medico legale allegata a sostegno, gli attori hanno avanzato le richieste riportare in epigrafe, assumendo dunque “dimostrato il nesso di causalità materiale tra le cure mediche impartite (trasfusioni di sangue, intervento chirurgico, medicazioni) e la infezione mortale da epatite C”.
Si è costituita l' facendo in primo luogo rilevare la mancata Controparte_1 specifica allegazione delle circostanze che avrebbero determinato in concreto il contagio e
8 negando la sussistenza del nesso di causalità giuridicamente rilevante tra la caduta della paziente e il succedersi degli interventi necessari per ovviare alle sue conseguenze sino alla sua morte, intervenuta per causa non contestata.
Sulla scorta di tanto, nella rilevata inammissibilità della domanda cumulativa ed al tempo Parte stesso alternativa rivolta verso l' e la l' ha invocato CP_6 Controparte_1 dichiarazione di nullità della citazione.
In punto di merito, ha contestato la fondatezza della tesi spesa dagli attori, CP_7 eccependo che la natura lungolatente della patologia epatica ben avrebbe potuto essere compatibile con la sua presenza nell'organismo della donna sin da prima dell'accesso presso le sue strutture, per come intuitivamente possibile ritenere in ragione di comorbilità pregresse necessitanti previ ricoveri in non meglio specificate strutture.
Ancora, ha fatto presente che dagli accertamenti eseguiti, nessuno dei donatori CP_7 delle sacche di sangue trasfuse era risultato affetto da virus HCV, così dovendosi escludere che la causa del contagio fosse data dai prodotti ematici utilizzati.
Inoltre, l' convenuta ha negato ogni responsabilità in ordine alla caduta Controparte_1 nella quale era incorsa la , assumendo che le sue condizioni non avrebbero imposto Per_2 alcuna misura restrittiva della sua autonoma deambulazione.
Infine, ha contestato la quantificazione dei danni operata dagli attori.
Si è anche costituita negando ogni responsabilità nell'occorso sulla scorta Controparte_2 degli specifici compiti svolti ed aventi ad oggetto la mera riabilitazione della paziente, giunta nella struttura a distanza di nove giorni dall'intervento e con ferita chirurgica ormai “chiusa”.
Ha poi contestato la misura del risarcimento dei danni invocati.
In ogni caso, ha chiesto ed ottenuto di poter chiamare in giudizio, per essere Controparte_2 manlevata in caso di condanna, la sua compagnia assicuratrice. Controparte_3
Quest'ultima si è costituita in giudizio eccependo la “improcedibilità” della domanda in ragione della mancata attivazione del necessario accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 8 della legge 24/2017; ha poi denunciato l'inoperatività della garanzia, avuto riguardo al fatto che la richiesta di manleva era stata a lei notificata in data 1° aprile 2022 a fronte della cessazione del contratto di assicurazione in data 31 gennaio 2021 e di specifica clausola contenente la previsione a mente della quale la “assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato e da lui denunciate a durante il periodo di validità del CP_3 presente contratto”.
9 ha comunque invocato il rigetto delle domande avanzate dagli Controparte_3 attori sulla scorta della loro rilevata infondatezza, alla luce della mancata sussistenza della prova del nesso di causalità tra le condotte denunciate e l'exitus.
In ultimo, la terza chiamata in giudizio ha contestato la sussistenza e la quantificazione dei danni richiesti.
Con provvedimento reso all'udienza del 3 febbraio 2023, il Giudice istruttore ha assegnato alla parte attrice termine di giorni 15 per “l'introduzione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. o per mediazione” e fissato nuova udienza.
In plurime occasioni, i difensori delle parti hanno formalizzato richieste di rinvio della trattazione del fascicolo nell'attesa del completamento delle operazioni peritali nel frattempo avviate.
All'udienza del 3 aprile 2025, il Giudice ha concesso alle parti termine per esaminare la
CTU nelle more depositata.
In data 28 maggio 2025 la causa è stata rinviata al 7 maggio 2026 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, con proprio decreto del 13 novembre 2025, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale – giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha anticipato la trattazione del fascicolo all'udienza del 18 dicembre 2025, disponendo che all'udienza fissata si procedesse alla discussione e alla decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine perentorio fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie illustrative.
Le parti hanno depositato memorie e note.
II)
§1
In via del tutto preliminare, deve essere circoscritto il thema decidendum.
Esso attiene, in definitiva, a tre domande:
1) la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla dante causa degli attori in ragione della caduta occorsale in data 25 settembre 2017 e della successiva morte, invocato iure hereditatis,
2) la richiesta del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, invocato iure proprio dagli attori e anche iure hereditatis per la parte afferente a quello vantato dal genitore deceduto il 9/05/2020, Persona_1
10 3) la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale reclamato da tutti gli attori per le spese funerarie e dal solo per le spese sostenute per la consulenza di parte allegata Parte_2 sostegno dell'azione proposta.
§2
Tanto posto, deve in primo luogo essere osservato – in via di sintesi – che non può essere positivamente valutata la richiesta di risarcimento del danno da morte invocato iure hereditatis dagli attori, nei sensi di quanto sopra evidenziato, in ragione del fatto che deve escludersi la risarcibilità di un danno da perdita della vita.
Val solo la pena richiamare, allo scopo, il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo il quale in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (Cass. Civ. Sez. Un. 22 luglio 2015 n.
1530, da ultimo, Cass. Civ. Sez. III, 17 dicembre 2024 n. 33009).
E tanto ricorre nel caso di specie, ove l'exitus è intervenuto a distanza di poco più di due mesi dalla data della caduta, in thesi posta a monte della catena di eventi generativa del decesso della . Per_2
Merita altresì di essere considerato che non può formare oggetto risarcimento neanche il cosiddetto danno catastrofale.
Giova ricordare, sul punto, che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è
11 risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”
(Cass. Civ. Sez. III, 23 marzo 2024 n. 7923);
Occorre anche osservare che “in caso di sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 16592 del 20/06/2019).
Nel caso di specie, non sussiste – né invero è stata allegata – alcuna dimostrata consapevolezza della dell'approssimarsi della morte. Per_2
E tanto vale ad escludere la relativa voce di danno.
In assenza, poi, di postumi da invalidità permanente – alla luce della pressochè immediata morte della paziente – nessun danno appare in tal senso risarcibile.
Quello che appare, di contro, passibile di positiva valutazione è la richiesta di danno da inabilità temporanea conseguente alla caduta registrata il 25 settembre 2019.
Tanto postula la disamina della questione relativa alla sussistenza o meno di responsabilità nell'occorso dell' in rapporto alla caduta della quale rimase vittima la Controparte_1 donna in data 25 settembre 2017 durante il suo ricovero presso l'Ospedale di Galatina.
Il fatto nella sua effettività non ha formato oggetto di contestazione e può darsi per acclarato.
In particolare, deve essere dato per certo che la donna, cui era stato somministrato la notte antecedente il Triazonlam - farmaco a base di benzodiazepine, noto per le sue proprietà sedative, ansiolitiche e ipnotiche - all'alba del giorno successivo sia caduta in bagno, ove si era recata autonomamente, e all'esito abbia riportato frattura sottocapitata scomposta del femore sinistro.
Rileva allora la regola secondo la quale “l'accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera comporta l'assunzione di una prestazione strumentale e accessoria - rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la patologia del
12 ricoverato - avente ad oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
18 settembre 2014 n. 19658).
Si è a cospetto di fattispecie regolata dai principi relativi all'adempimento contrattuale con presunzione di colpa ai sensi dell'art. 1218 c.c. sulla struttura ospedaliera, eventualmente superabile ove la parte onerata dimostri di avere tenuto una condotta diligente ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, e consistente nel caso di specie di avere operato una adeguata sorveglianza del degente.
E tanto non è affatto avvenuto, per come hanno attestato i consulenti nominati in sede di
ATP: “La paziente come da Raccomandazioni per la Prevenzione e la Gestione delle cadute elaborate dal Ministero della Salute era da considerarsi paziente a rischio di caduta ed in quanto tale, valutati i rischi, abbisognevole di una adeguata messa in sicurezza. La caduta occorsa nel corso della degenza era quindi prevedibile ed evitabile. Tanto non solo in quanto affetta da severa anemia ma anche perchè per una insonnia lamentata nei giorni precedenti era stato somministrato
Triazolam, una benzodiazepina tra i cui effetti collaterali e possibili eventi avversi vi è sonnolenza, capogiri, mal di testa, difficoltà di coordinazione” (pag. 24 della relazione depositata nel fascicolo
ATP in visione).
Ciò comporta la responsabilità dell' CP_7
Si impone il riconoscimento dell'inabilità temporanea totale – che tale deve ritenersi quella di una donna ultrasettantenne rimasta vittima di lesione del femore e poi protesizzata – dal 25 settembre 2017 al 13 dicembre 2017.
In definitiva, può essere liquidato il solo danno da inabilità temporanea assoluta, da quantificare secondo le tabelle milanesi (sulla cui applicabilità, infra) nella misura di euro 115 pro die: ammonta ad oggi ad euro 10.235, da rivalutare.
Il diritto al risarcimento è entrato nella sfera patrimoniale della e trasmesso agli Per_2 eredi, oggi identificabili – in assenza di specifica contestazione – nei suoi figli, attuali attori.
§3
Maggiore attenzione merita il tema del danno da perdita del rapporto di relazione parentale lamentato dagli attori iure proprio e iure hereditatis, di quello maturato nella sfera giuridica del padre, marito convivente della vittima, loro dante causa in parte qua.
E tanto perché la valutazione del thema decidendum postula la disamina del complesso succedersi degli eventi e della sussistenza di responsabilità per la morte della da parte Per_2 delle originarie convenute.
13 Si impone allora l'analisi del contenuto dalla allegata relazione di ATP – procedimento in visione – non prima di avere ricordato che ai sensi della Legge 24/2017, lo “statuto” della responsabilità della casa di cura – e dunque della – assume le Parte_6 indiscutibili forme di quella contrattuale.
Come è noto, l'art. 7 così dispone:
“1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e
1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Ne discende che, versandosi in tema di responsabilità contrattuale, il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (in termini riepilogativi:
Cass. Civ. Sez. III, 22 settembre 2023, Ordinanza n. 27151).
La questione centrale involge allora la dimostrazione del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso.
In questo quadro, deve essere applicata la regola secondo la quale “in tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute
(interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale ovvero della struttura per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. Civ. Sez. III,
Ordinanza n. 27142 del 21/10/2024).
Appare poi decisivo ricordare che “l'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori
14 di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 5922 del 5/03/2024).
Nel caso in esame, la fonte contrattuale dell'obbligazione non è in contestazione.
Né è in dubbio che la morte della derivi da una epatite acuta fulminante (pag. Per_2
29 della relazione dei CTU).
Merita allora di essere considerato che, sempre secondo gli ausiliari del Giudice in sede di
ATP, i virus epatici trovano nel contesto ospedaliero un terreno di trasmissione particolarmente favorevole:
“Infatti come anche confermato da una successiva e significativa ricerca condotta da Per_4 ed altri, si ribadisce come tra i 5 fattori di rischio che erano significativamente correlati alle infezioni da virus epatitici la principale via di infezione è la trasmissione attraverso il sangue infetto. Studi, quello condotto 20 anni fa, ed altri nel 2001 e da nel 2023 che, Pt_7 Per_4 considerati come fattori di rischio: il sesso, il livello di istruzione, l'area di residenza, l'uso di farmaci per via endovenosa, la trasfusione di sangue, la positività domestica HBV/HCV, rilevano come la trasmissione nosocomiale rimane rilevante nell'UE/SEE soprattutto in Italia e tra le possibili vie di trasmissione nosocomiali le procedure diagnostiche invasive o terapeutiche compresi gli interventi chirurgici maggiori o minori sembrano rappresentare un rischio significativo con un possibile rischio di trasmissione da professionista a paziente e soprattutto da paziente a paziente correlato a strumenti medici sterilizzati in modo improprio ed associati ad una diffusa contaminazione del sangue” (pag. 16).
…
Nello studio più recente con utilizzazione dei dati relativi al periodo 2000-2021, dopo CP_8 aggiustamento mediante analisi di regressione logistica multiple condizionale, l'infezione acuta da HCV è stata associata a diversi tipi di intervento chirurgico, le associazioni più forti sono state la neurochirurgia (OR 11,88; IC 95% 2,40-58,85), la chirurgia ORL (OR 11,54; Ic 2,5552,24) e la chirurgia vascolare (OR 9,52; IC al 95% 3,25-27,87), una associazione elevata è stata riscontrata anche per la chirurgia oftalmologica e, sempre per la infezione da HCV, per le
15 procedure meno invasive come la chirurgia orale, la chirurgia minore e biopsia/endoscopia (pag.
17).
…
Ma l'approfondimento della Letteratura rileva che molte sono le pubblicazioni riportate come
“case report” che suggeriscono la infezione ospedaliera del virus HCV verificatasi attraverso la mancata osservanza delle misure precauzionali universali che non interessano soltanto, sebbene siano i più rappresentativi, i pazienti emodializzati per i quali molti studi sono concordi nel rilevare una forte relazione tra prevalenza ed incidenza nelle Unità Emodialitiche, relazione tra anni di emodialisi e la probabilità di essere sieropositivi nonché una omogeneità di HCV genotipi nelle stesse Unità Emodialitiche. Pubblicazioni che rilevano come il mezzo di trasporto del virus possa essere ad esempio rappresentato da portaprovette per prelievo ematico riutilizzabile come accaduto nel Centro Trapianti di Hong Kong oppure l'utilizzo di una soluzione eparinica multidose come documentato in un Pronto Soccorso in Spagna (pag.19).
Cenno finale meritano le conclusioni che, seppure redatte con linguaggio non privo di imprecisioni espositive, non lasciano adito a dubbi:
“Dai dati nazionali , sistema di rilevamento dell'andamento temporale dell'incidenza di CP_8
HCV dal 2009 ad oggi che annovera la regione Puglia come la terza regione con maggior numero di casi in Italia, è dimostrato che l'esposizione nosocomiale è ancora il principale fattore di rischio di contagio da HCV potendosi associare a diversi tipi di intervento chirurgico o procedure meno invasive anche di chirurgia minore, biopsia/endoscopia nonchè attraverso l'utilizzo di presidi/dispositivi medicali quale possibile mezzo di trasmissione del virus. Secondo la regola del
“più probabile che non” il contagio da virus HCV della di natura nosocomiale Per_2 correlato all'intervento chirurgico di artroprotesi di anca. Questo perchè la non Per_2 presentava altri fattori di rischio noti come da anamnesi riportata nelle varie cartelle cliniche ed
è documentata la negatività ai virus epatotropi acquisita all'atto del ricovero presso la Medicina
Interna e confermata a quello del trasferimento per competenza presso la Ortopedia ad esclusione di una possibile riacutizzazione dell'epatite in portatore cronico, dai tempi di incubazione compatibili con una infezione occorsa durante il suddetto ricovero” (conclusioni, punto 2 pag. 24)
E se è pur vero che in atti è stata acquisita relazione del SIT del Presidio Ospedaliero di
Galatina a firma del Dr. , attestante la negatività dei donatori del plasma utilizzato per le Pt_8 trasfusioni, deve osservarsi che tale dato non si profila sufficiente ad escludere la sussistenza del nesso di causalità tra le attività compiute in sede di ricovero e la contaminazione da virus epatico, giacchè varrebbe ad elidere una sola delle possibili cause della trasmissione dell'agente patogeno.
16 Quella operata dai CTU non si profila alla stregua di ricostruzione post fattuale apodittica e suggestiva, meramente deduttiva (post hoc, proter hoc), ma si qualifica come elaborazione che coniuga motivatamente i dati rilevati e che conduce a ritenere provata la connessione eziologica tra la condotta ascrivibile alla struttura ospedaliera e l'exitus del 13 dicembre 2017:
• la , al momento del primo ricovero non risultava positiva ai testi HCV e Epatite Per_2
C;
• è andata soggetta ad intervento chirurgico presso l'Ospedale di Galatina;
• evidentemente è stata sottoposta a medicazioni della ferita chirurgica;
• è stata più volte sottoposta ad emotrasfusioni;
• non risultano altri fattori di rischio correlati alla patologia mortale;
• non risultano emotrasfusioni pregresse;
• la finestra di comparsa del virus appare compatibile con il decorso fatale della malattia.
La conclusione secondo la quale è “più probabile che non” che il contagio da virus sia avvenuto nell'Ospedale di Galatina appare fondata.
E tanto comporta la dichiarazione di responsabilità della sola per la morte della CP_7 donna.
Va infatti esclusa la responsabilità di dovendosi condividere sul punto Controparte_2 quanto rilevato dai consulenti:
“Il quadro clinico della al momento del trasferimento per competenza presso la Per_2
Struttura Riabilitativa “Euritalia” di Casarano era sostanzialmente sovrapponibile a quello presentato al ricovero presso il Presidio Ospedaliero di Galatina se non, come ovvio, per gli esiti della recente PTA di anca sinistra, nella persistenza di una condizione di anemia in soggetto più volte emotrasfuso ed a cui era stata sospesa la terapia NAO. Degenza nel corso della quale furono eseguite oltre alla terapia riabilitativa, le doverose medicazioni della ferita chirurgica e monitorato il quadro respiratorio per una recrudescenza della patologia pregressa nonchè gestita una infezione urinaria. Per quanto noto all'ingresso non fu eseguita la ricerca dei virus epatotropi ma gli esami ematochimici non mostrarono alterazioni degli indici di funzionalità epatica”.
§4
Tanto rilevato, e data allora per accertata la sussistenza della responsabilità dell' CP_7 per la morte della , occorre affrontare il tema dei danni indennizzabili. Per_2
Invero, non sussiste dubbio circa la ricorrenza di danno da perdita del rapporto parentale.
Il danno, infatti, è da ritenere in re ipsa in ragione della morte del coniuge e del genitore, nel caso di specie convivente con il solo marito.
17 Fermo poi il generale ed inderogabile principio di non duplicabilità delle voci di danno, deve darsi atto che la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del danno non patrimoniale (Cass. Civ. Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972).
Giova sottolineare, poi, che il danno non patrimoniale derivante dalla perdita di un prossimo congiunto non si identifica con la sofferenza psichica transeunte, ma comprende tutti i pregiudizi non patrimoniali derivati dal fatto illecito (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 28 novembre 2008 n.
28423).
Quanto precede, se da un lato impone di ritenere indiscutibile la sussistenza del danno del quale è stato richiesto il risarcimento e l'obbligo gravante in tal senso su introduce il CP_7 tema della sua quantificazione.
È doveroso rilevare a tal fine, che il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale va valutato e liquidato in via equitativa, con prudente discrezionalità, contemperando in maniera equilibrata il grado di gravità del fatto illecito, nonché l'intensità e la durata degli effetti del danno ingiusto, alla stregua delle tabelle utilizzate dai vari tribunali della Repubblica (Cass.
Civ. Sez. III, 17 dicembre 2009 n. 26505).
A tanto occorre aggiungere che – in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale – “il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. Civ. Sez. III, 11 dicembre 2019 n. 28989).
A specificazione, va anche ricordato che “nel caso di liquidazione equitativa del danno, il giudice di merito, al fine di assolvere l'onere di rendere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioni per cui il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare e dar conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il
18 quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 21607 del
28/07/2025).
In questo quadro, diventa determinante l'individuazione dei parametri di quantificazione dei danni conseguenti al decesso del congiunto.
Ritiene questo Giudice che all'uopo occorra far ricorso alle “tabelle” predisposte dal
Tribunale di Milano: e tanto in ragione, da un lato, di evidenti esigenze di omogeneità valutativa e, dall'altro, della completezza metodologica ed euristica dei criteri elaborati.
Merita di essere richiamata a tal fine la recentissima pronuncia resa dalla Suprema Corte
(Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025) e la condivisibile affermazione in essa contenuta – all'esito di serrato argomentare e richiamo delle pronunce succedutesi nel tempo – secondo la quale “sono comunemente applicabili e vincolanti, de futuro, perché valide ed attendibili, le sole tabelle milanesi, potendo il giudice e l'interprete discostarsene solo con esplicita, adeguata, esaustiva motivazione imposta dagli elementi e dalle circostanze del singolo caso”
(punto 7.1 della decisione).
Sulla scorta di tanto – ed omessa in questa sede ogni ultronea considerazione – deve allora rilevarsi che in difetto di dimostrate ulteriori circostanze, l'unico elemento in concreto valutabile
è la perdita del rapporto parentale (e di coniugio) derivante dalla morte di . Persona_2
Tenuto conto dei criteri indicati dalle tabelle milanesi, devono essere riconosciuti
1) agli attori complessivamente, nella qualità di eredi di , all'epoca della Persona_1 morte della moglie di anni 74,
punti 12 per età della vittima primaria punti 12 per sua età
punti 16 per convivenza punti 9 per sopravvivenza di altri congiunti punti 15 per intensità di relazione affettiva e dunque punti 64 da moltiplicare per il valore del punto pari ad euro 3.911= euro 250.304;
2) a Parte_1 all'epoca della morte della madre, di anni 56
punti 12 per età della vittima primaria punti 18 per sua età
punti 0 per convivenza punti 9 per sopravvivenza di altri congiunti punti 10 per intensità di relazione affettiva
19 e dunque punti 49 da moltiplicare per il valore del punto pari ad euro 3.911= euro 191.639
3) a Parte_2 all'epoca della morte della madre, di anni 52
punti 12 per età della vittima primaria punti 18 per sua età
punti 0 per convivenza punti 9 per sopravvivenza di altri congiunti punti 10 per intensità di relazione affettiva e dunque punti 49 da moltiplicare per il valore del punto pari ad euro 3.911= euro 191.639;
4) a all'epoca della morte della madre, di anni 48 Parte_3
punti 12 per età della vittima primaria punti 20 per sua età
punti 0 per convivenza punti 9 per sopravvivenza di altri congiunti,
punti 10 per intensità di relazione affettiva e dunque punti 51 da moltiplicare per il valore del punto pari ad euro 3.911= 199.461 euro.
Somme tutte da rivalutare dal 31 dicembre 2024 (data assunta come relativa alla valutazione di base delle tabelle milanesi) ad oggi.
Appare utile rilevare che in difetto di allegazione di un pregiudizio da ritardo nella disponibilità delle somme non adeguatamente ristorato mediante rivalutazione delle medesime, non è dovuta la corresponsione degli interessi dal momento del fatto (Cass. Civ. Sez. III n.
18564/2018).
§5
Accoglimento meritano anche le domande tese ad ottenere la condanna di al CP_7 risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dagli esborsi compiuti dagli attori per le spese funerarie e dal solo per quelle di preparazione della consulenza di parte. Parte_2
Ne discende, in parte qua, pronuncia in termini, senza però determinazioni accessorie in punto di rivalutazione ed interessi, non richieste.
III)
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di
[...]
in favore degli attori;
alla luce del parziale accoglimento delle domande, devono Controparte_1 essere ridotte nella misura del 50%, e vengono liquidate come da dispositivo, secondo quanto dettato dal DM 55/2014 e dal DM 147/2022, causa del valore compreso tra euro 520.001 ed euro
20 1 milione, parametro medio;
gli onorari vengono altresì maggiorati del 40% in ragione della presenza di tre parti aventi medesima posizione processuale.
In considerazione della difesa comune assunta dai professionisti, le spese per come liquidate dovranno essere corrisposte in favore degli attori nella misura di 1/3 ciascuno.
Le spese processuali relative alla controversia insorta nei confronti di in Controparte_9 ragione della soccombenza registrata, vanno poste a carico degli attori;
alla luce dell'esito del giudizio e delle oggettive incertezze precedenti gli accertamenti compiuti, devono essere compensate nella misura di ¾; vengono in ogni caso liquidate con riferimento ai parametri sopra indicati.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulle domande proposte da
[...]
, , con atto di citazione notificato in data 1° aprile 2022, Parte_1 Parte_2 Parte_3 nonché sulla domanda avanzata dall' nei confronti di ogni diversa Controparte_2 CP_3 domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
a) , , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, della somma di euro 10.235 da corrispondere pro quota;
Per_2
b) , , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
la somma di euro 250.304 da corrispondere pro quota;
[...]
c) della somma di euro 191.639; Parte_1
d) della somma di 191.639; Parte_2
e) della somma di euro 199.461; Parte_3 somme tutte da rivalutare dal 31 dicembre 2024 ad oggi, oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di euro 3.000, oltre interessi dalla data della sentenza al Parte_2 Parte_3 soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_2 di euro 3.000, oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo;
4) rigetta nel resto;
5) condanna delle spese processuali in favore di Controparte_1 Parte_1
, che già ridotte del 50% liquida in euro 893 per spese vive in
[...] Parte_2 Parte_3
21 euro 20.435,10 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuire per i 1/3 ciascuno;
5) condanna , , al pagamento in solido delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese processuali in favore di e al pagamento Controparte_2 Controparte_10 delle spese processuali, che liquida per ciascuna di esse, già ridotte dei ¾, in euro 5.077, per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Biagio Politano
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