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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/04/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5225/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5225/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
L'ASTORINA UMBERTO
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MENABUE ROBERTA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale/familiare sita in Zocca, via Boschi n. 4410, in comproprietà tra i coniugi, in ragione di una metà ciascuno, continuerà ad essere abitata da unitamente al figlio avendo Parte_1 Per_1
già provveduto a trasferirsi in altra abitazione. Gli arredi, CP_1
in comproprietà dei coniugi, attualmente presenti nella casa familiare sono e rimangono di proprietà di . Parte_1
3) Il figlio maggiore di età e attualmente studente Persona_2
universitario, manterrà la residenza, anche ai fini anagrafici, presso la casa familiare.
4) Il genitori provvederanno autonomamente al mantenimento diretto del figlio, in riferimento alle spese ordinarie (per alimenti e vestiti), quando sarà presso ciascuno di loro. Per_1
5) I genitori sosterranno le spese straordinarie occorrenti per il figlio attingendo i fondi da un conto corrente bancario cointestato a Per_1
entrambi acceso alla filiale di Rimini del Credite Agricole n. 43791664.
All'esaurimento della liquidità o nel caso di chiusura concordata del conto,
i genitori concorreranno rispettivamente al 75% (il padre) e al 25% (la madre) nelle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio secondo il seguente schema:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese studio/formazione (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) trasporto pubblico;
-spese per studio/formazione (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione della documentazione stessa.
Attualmente i genitori risultano cointestatari di un conto corrente avente n. [...] acceso presso Credit Agricole filiale di Rimini sul quale risulta ad oggi un saldo positivo pari ad € 5.418,54
(cinquemilaquattrocentodiciotto,54). Le parti concordano che la giacenza verrà utilizzata per le spese straordinarie del figlio , anche con Per_1
l'utilizzo degli accrediti del G.S.E. (Gestore Servizi Energetici), il quale si è contrattualmente impegnato a versare somme percentuali su detto conto, sulla base dei Kilowatt prodotti, a titolo di incentivo.
6) L'autovettura Fiat Panda targata EV647LB è assegnata in proprietà esclusiva alla moglie la quale si accolla, esonerando il marito, i costi di qualunque natura (ivi inclusi quelli per il trasferimento di proprietà) oltre ai rischi relativi alla sua assicurazione.
7) Attualmente i coniugi risultano cointestatari di un conto corrente contraddistinto da IBAN [...] acceso presso
BPER filiale di Mulino di Savignano sul quale oggi è a saldo 0. Le parti concordano di mantenere attivo detto conto in considerazione del fatto che lo stesso gode di un affidamento di Euro 5.000,00, con l'espressa intesa che l'eventuale utilizzo dell'affidamento graverà esclusivamente sul coniuge che lo avrà utilizzato e con spese del conto a carico della signora la quale ha fatto l'espressa richiesta di non estinguere detto conto CP_1
corrente.
8) In riferimento all'attuale casa coniugale/familiare acquistata dai coniugi in comunione indivisa e in ragione di una metà ciascuno, con atto di compravendita del 21/4/2017 a ministero Notaio Dott. Persona_3
notaio in Bologna, casa situata in Zocca (MO) via Boschi n. 4410, CP_1
si obbliga a trasferire, mediante stipula di atto notarile entro e non
[...]
oltre il 30.9.2025, la proprietà della propria quota indivisa pari al 50% della ridetta casa coniugale al marito al prezzo pari ad € Parte_1
117.000, dandosi atto le parti che il ha già corrisposto alla moglie Parte_1
acconti sul prezzo di acquisto per complessivi Euro 60.000 e che il residuo prezzo verrà pagato: quanto a Euro 28.500 al 30.12.2024 e quanto a Euro
28.500 al 31.12.2025, e pertanto dopo la stipula del rogito di compravendita nel quale la rinuncerà all'ipoteca legale in relazione CP_1
alla porzione di prezzo da pagarsi entro la fine dell'anno 2025.
Si precisano di seguito i dati identificativi catastali della casa coniugale:
Comune di Zocca (Mo), Fg.4, part. 243 sub 3, graffata con part, 243 sub
4, piano S1 T- , cat. A7, cl. 2, vani 7, rend. Euro 849,57. Part. 243 sub 2 piano S1, cat C/6, cl. 8, mq 37, rend. Euro 91,72; E al catasto terreni del predetto comune al Fg. 4; Part. 233 HA 0.07.46 seminativo, cl. 2; Part
239 HA 0.36.30 qualità seminativo
9) I coniugi rinunciano a richiedersi, reciprocamente, in riferimento alla loro separazione un contributo per il proprio personale mantenimento. Gli stessi concordano fin da ora che al momento della pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio il signor Parte_1
corrisponderà alla signora a titolo di assegno divorzile una CP_1
tantum (Cass. Civ. sentenza n. 28272/2023), a liquidazione del futuro assegno divorzile, ovvero sottoforma di rinuncia a tale assegno, l'importo di Euro 10.000.
10) I compensi legali relativi al presente procedimento sono posti a carico di entrambi i ricorrenti, ciascuna parte provvederà a pagare l'avvocato incaricato.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c. - Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]
MONTEVEGLIO (BO) il 28/03/1957 e nata in [...]_1
il 06/09/1977
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Valsamoggia (BO) procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2005, atto n.3, Parte I) 4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale