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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. PI OR Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3514 del registro generale degli affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata a [...] in data [...] Parte_1
E nato Bucarest – Romania, in data 15/12/1984 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via G. Turrisi Colonna, N. 47/53 presso lo studio dell'avv. La Rosa Fabrizio che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 04 Novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) Manifestazione della volontà a vivere separati 1. I coniugi e , in virtù della presente istanza, manifestano la Parte_1 Controparte_1 concorde volontà di vivere legalmente separati l'uno dall'altra, con l'obbligo di mutuo rispetto, prestandosi, a tal fine e in tal senso, reciproco consenso.
B) Casa coniugale e residenza 1. I coniugi, di comune accordo, convengono che l'immobile, ubicato in Palermo, Via Giovanni Bonanno n. 67, piano II, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 31, mappale 417, subalterno 155, di proprietà della sig.ra e costituente l'originario domicilio coniugale,
Pt_1 rimanga assegnato, insieme ai beni mobili che ne costituiscono l'arredamento alla stessa sig.ra
Pt_1 la quale sarà tenuta a utilizzarlo come abitazione esclusivamente per sé, fatta eccezione dell'arredo della camera da letto, del mobile vetrina della cucina, della televisione del salone, del tavolo della sala da pranzo completo di 6 sedie e del divano del salone, beni questi che il sig. si impegna CP_1 a ritirare secondo le modalità che in futuro verranno concordate e che per il momento resteranno depositate, con il consenso della sig.ra presso il suddetto immobile.
Pt_1 2. La sig.ra alla luce di quanto sopra pattuito, dichiara che la propria residenza resta fissata
Pt_1 nell'immobile di cui al punto 1, mentre il sig. , rinunziando espressamente e irrevocabilmente CP_1 al diritto di abitazione nell'immobile predetto, si impegna a comunicare alla sig.ra la nuova
Pt_1 residenza entro i 60 giorni successivi alla data di sottoscrizione del presente ricorso. Entrambi i coniugi si obbligano vicendevolmente a comunicare ogni ulteriore cambiamento di domicilio e/o residenza che dovesse intervenire.
C) Rilascio della documentazione valida per l'espatrio 1. Ciascuno dei coniugi assume l'obbligo di fare tutto quanto gli sarà richiesto per il rilascio in favore dell'altro del passaporto turistico e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
D) Rinunzia al mantenimento e ulteriori pattuizioni di natura patrimoniale
1. Il sig. conferma di avere i mezzi per il proprio sostentamento come in premessa indicati, CP_1 quindi dichiara di non aver diritto all'assegno alimentare di cui agli artt. 433 e segg. c.c.
2. Anche alla luce di quanto sopra e visto l'art. 156 c.c., entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rispettivamente danno atto di non pretendere l'una dall'altro alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento.
2. I coniugi dichiarano che non sussistono altri beni mobili e immobili, di qualsiasi natura, in comune e, pertanto, null'altro v'è, tra gli stessi, da ripartire e dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale e di null'altro aver a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione e causale.
2 3. I coniugi, di comune accordo, pattuiscono che le spese del presente ricorso e quelle relative all'omologazione saranno sopportate da entrambi in parti uguali”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 16/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 19 Dicembre 2016 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 157 – P. II – Serie A - Anno 2016).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
PI OR
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. PI OR Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3514 del registro generale degli affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata a [...] in data [...] Parte_1
E nato Bucarest – Romania, in data 15/12/1984 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via G. Turrisi Colonna, N. 47/53 presso lo studio dell'avv. La Rosa Fabrizio che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 04 Novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) Manifestazione della volontà a vivere separati 1. I coniugi e , in virtù della presente istanza, manifestano la Parte_1 Controparte_1 concorde volontà di vivere legalmente separati l'uno dall'altra, con l'obbligo di mutuo rispetto, prestandosi, a tal fine e in tal senso, reciproco consenso.
B) Casa coniugale e residenza 1. I coniugi, di comune accordo, convengono che l'immobile, ubicato in Palermo, Via Giovanni Bonanno n. 67, piano II, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 31, mappale 417, subalterno 155, di proprietà della sig.ra e costituente l'originario domicilio coniugale,
Pt_1 rimanga assegnato, insieme ai beni mobili che ne costituiscono l'arredamento alla stessa sig.ra
Pt_1 la quale sarà tenuta a utilizzarlo come abitazione esclusivamente per sé, fatta eccezione dell'arredo della camera da letto, del mobile vetrina della cucina, della televisione del salone, del tavolo della sala da pranzo completo di 6 sedie e del divano del salone, beni questi che il sig. si impegna CP_1 a ritirare secondo le modalità che in futuro verranno concordate e che per il momento resteranno depositate, con il consenso della sig.ra presso il suddetto immobile.
Pt_1 2. La sig.ra alla luce di quanto sopra pattuito, dichiara che la propria residenza resta fissata
Pt_1 nell'immobile di cui al punto 1, mentre il sig. , rinunziando espressamente e irrevocabilmente CP_1 al diritto di abitazione nell'immobile predetto, si impegna a comunicare alla sig.ra la nuova
Pt_1 residenza entro i 60 giorni successivi alla data di sottoscrizione del presente ricorso. Entrambi i coniugi si obbligano vicendevolmente a comunicare ogni ulteriore cambiamento di domicilio e/o residenza che dovesse intervenire.
C) Rilascio della documentazione valida per l'espatrio 1. Ciascuno dei coniugi assume l'obbligo di fare tutto quanto gli sarà richiesto per il rilascio in favore dell'altro del passaporto turistico e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
D) Rinunzia al mantenimento e ulteriori pattuizioni di natura patrimoniale
1. Il sig. conferma di avere i mezzi per il proprio sostentamento come in premessa indicati, CP_1 quindi dichiara di non aver diritto all'assegno alimentare di cui agli artt. 433 e segg. c.c.
2. Anche alla luce di quanto sopra e visto l'art. 156 c.c., entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rispettivamente danno atto di non pretendere l'una dall'altro alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento.
2. I coniugi dichiarano che non sussistono altri beni mobili e immobili, di qualsiasi natura, in comune e, pertanto, null'altro v'è, tra gli stessi, da ripartire e dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale e di null'altro aver a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione e causale.
2 3. I coniugi, di comune accordo, pattuiscono che le spese del presente ricorso e quelle relative all'omologazione saranno sopportate da entrambi in parti uguali”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 16/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 19 Dicembre 2016 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 157 – P. II – Serie A - Anno 2016).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
PI OR
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