TAR Genova, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 1432
TAR
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
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TAR
Sentenza 23 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Silenzio assenso per decorso termini

    Il Tribunale ha ritenuto che le comunicazioni del Comune sono state regolarmente inviate all'indirizzo PEC del procuratore delegato dalla società. Inoltre, anche in caso di errore, la società non ha tempestivamente segnalato l'errore all'amministrazione, venendo meno ai principi di collaborazione e buona fede. Infine, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente, l'amministrazione non ha potuto svolgere un compiuto accertamento a causa di omissioni e incompletezze documentali imputabili alla società.

  • Rigettato
    Inefficacia degli atti successivi alla formazione del silenzio assenso

    Poiché il Tribunale ha ritenuto che il silenzio assenso non si sia formato, questa domanda è stata rigettata di conseguenza.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto

    Il Tribunale ha ritenuto che le comunicazioni del Comune sono state regolarmente inviate all'indirizzo PEC del procuratore delegato dalla società e che la società non ha tempestivamente segnalato l'errore, venendo meno ai principi di collaborazione e buona fede. Inoltre, a causa delle omissioni e incompletezze documentali imputabili alla società, l'amministrazione non ha potuto svolgere un compiuto accertamento.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 44, comma 7 e 6, del d.lgs. n. 259 del 2003 e 6 della legge n. 241 del 1990

    Il Tribunale ha ritenuto che il termine per la convocazione della conferenza di servizi ha natura sollecitatoria e che, anche in caso di ritardo, ciò non comporta la formazione tacita dell'autorizzazione. Inoltre, le richieste di integrazione documentale sono state regolarmente comunicate al procuratore speciale della società.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto che il silenzio assenso non si è formato a causa delle omissioni e incompletezze documentali imputabili alla società, impedendo all'amministrazione di svolgere un compiuto accertamento.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 2 e 14 bis della legge n. 241 del 1990 (in via subordinata)

    Poiché il Tribunale ha ritenuto che il silenzio assenso non si è formato, questa domanda è stata rigettata di conseguenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 1432
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 1432
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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