Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01432/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00626/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 626 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane IT s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Rusca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona e della Regione Liguria, non costituite in giudizio;
per l’accertamento
della formazione del silenzio assenso in relazione all’istanza di autorizzazione congiunta presentata unitamente alle società Tim s.p.a. e Vodafone s.p.a. ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003 per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel comune di Imperia, via Dolcedo in Caramagna 116, foglio di mappa n. 2, mappale n. 144 della sez. Caramagna, nonché per l’accertamento dell’inefficacia ex art. 2, comma 8 bis, l. n. 241 del 1990 o, in subordine, per l’annullamento dell’atto prot. n. 13578/2025 del 21 febbraio 2025, con cui il Comune di Imperia ha comunicato che “la Società non può dare inizio ai lavori di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni in oggetto”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Imperia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. AN IT e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società Infrastrutture Wireless Italiane - IT s.p.a. agisce per l’accertamento della formazione del silenzio assenso in relazione all’istanza di autorizzazione congiunta presentata unitamente alle società Tim s.p.a. e Vodafone s.p.a. ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003 per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel comune di Imperia, via Dolcedo in Caramagna 116, foglio di mappa n. 2, mappale n. 144 della sez. Caramagna, nonché per l’accertamento dell’inefficacia ex art. 2, comma 8- bis , l. n. 241 del 1990 o, in subordine, per l’annullamento dell’atto prot. n. 13578/2025 del 21 febbraio 2025, con cui il Comune di Imperia ha comunicato che “la Società non può dare inizio ai lavori di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni in oggetto”.
Con una puntigliosa ricostruzione espone: - che, dopo aver invano richiesto al Comune di Imperia la disponibilità a concedere in concessione un’area pubblica, con istanza del 17 aprile 2024 la società presentava al Comune di Imperia, congiuntamente a Tim s.p.a. e a Vodafone s.p.a., un’istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003 per la realizzazione di una stazione radio base in via Dolcedo in Caramagna 116, foglio di mappa n. 2, mappale n. 144 della sez. Caramagna nel Comune di Imperia; - che l’istanza precisava che l’area di installazione è caratterizzata da un vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 e da un vincolo idrogeologico, e pertanto “necessita acquisire in ambito di conferenza di servizi i relativi pareri/nulla osta previsti” , e che, pur essendo vincolata, è stata individuata quale area “atta a soddisfare le caratteristiche radio tecniche necessarie a garantire il livello di qualità per l’erogazione del servizio radio mobile” ; - che l’istanza era corredata delle relazioni paesaggistica e geologica; - che, il 23 aprile 2024, il Comune di Imperia trasmetteva la richiesta di pagamento dei diritti di segreteria per l’avvio dell’istruttoria ad un indirizzo pec errato; - che, il 2 maggio 2024, IT contestava la debenza del pagamento dei diritti di segreteria, e inviava nuovamente “per conoscenza” l’istanza di autorizzazione e la relativa documentazione a tutti gli enti coinvolti nel procedimento e competenti a esprimersi, sollecitando il Comune di Imperia a convocare la conferenza di servizi; - che, il 10 giugno 2024, il Comune di Imperia indiceva la conferenza di servizi con pec non pervenuta all’indirizzo indicato dai richiedenti; - che il 17 giugno 2024, ovvero 60 giorni a decorrere dal 17 aprile 2024, decorreva il termine per la formazione del silenzio assenso; - che il 28 giugno 2024 il Comune di Imperia trasmetteva nuovamente ad un indirizzo pec errato le richieste di integrazioni documentali pervenute dal servizio beni ambientali e paesaggio del Comune di Imperia (il 20 giugno 2024) e dal servizio urbanistica ed edilizia del Comune di Imperia (il 24 giugno 2024); - che, venuta a conoscenza dell’errore il 5.9.2024, il 25 settembre 2024 WI riscontrava la richiesta di integrazione documentale; - che l’11 ottobre 2024 WI presentava la “denuncia di opera in zona sismica (art. 93 DPR 380/01) con struttura in conglomerato cementizio armato e precompresso o in struttura metallica (art. 65 dpr 380/01)”, ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione sismica preventiva; - che il 3 dicembre 2024, ovvero 69 giorni dopo l’avvenuta trasmissione delle integrazioni documentali da parte di WI, il settore Demanio, Qualità Urbana, Ambiente e Protezione civile del Comune di Imperia trasmetteva alla Soprintendenza, all’Arpal Liguria e al settore urbanistica “la documentazione integrativa acquisita agli atti con prot. 70995 del 27/09/2024”; - che, il 28 gennaio 2025, WI chiedeva alla Regione Liguria il rilascio dell’autorizzazione sismica, essendo decorsi i termini del procedimento “in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego”; - che, con nota 30 gennaio 2025, il settore urbanistica del Comune di Imperia chiedeva nuova documentazione integrativa relativamente: a) alla dimostrazione della indispensabilità del sito al fine di garantire la copertura della rete; b) all’inserimento paesaggistico del manufatto nel paesaggio; - che il 31 gennaio 2025 WI comunicava al Comune di Imperia e a tutti gli enti coinvolti “in autocertificazione l’avvenuta autorizzazione unica ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003 per decorrenza dei termini”; - che, nella stessa giornata del 31 gennaio 2025, il settore Demanio, Qualità Urbana, Ambiente e Protezione civile del Comune di Imperia trasmetteva a WI la richiesta di integrazioni documentali avanzata dal settore urbanistica, assegnando il termine di 30 giorni per le integrazioni richieste e comunicando la sospensione dei termini di conclusione della Conferenza; - che, il 4 febbraio 2025, IT ribadiva che il titolo autorizzatorio doveva ritenersi formato per silenzio assenso, preannunciando l’avvio dei lavori; - che, con nota 19.2.2025, il Comune di Imperia comunicava l’avvio del procedimento ai sensi dell'artt. 7, 8 e 10- bis L. 241/per l’inammissibilità dell'autocertificazione presentata da WI s.p.a., di conseguimento dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 44 CCE; - che, con atto del 21 febbraio 2025, il Comune di Imperia ha diffidato la società dal dare avvio ai lavori.
Svolta una premessa circa la falsità dei dati assunti dal Comune a sostegno dell’avvio del procedimento per l’inammissibilità dell'autocertificazione di conseguimento dell’autorizzazione, a sostegno del gravame ha dedotto quattro motivi di ricorso, come segue.
1. Sul perfezionamento del silenzio assenso. Violazione degli artt. 44, comma 10, 54 del d.lgs. 259/2003.
Sostiene che, per un verso, sarebbe decorso il termine per il silenzio assenso senza che sia stato espresso il dissenso impeditivo; per altro verso, tutte le circostanze invocate dal Comune come impeditive del silenzio sarebbero infondate, in quanto basate su fatti non veri e, in ogni caso, successivi al decorso del termine per il perfezionamento del silenzio assenso.
2. Sull’inefficacia degli atti successivi alla formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 2, comma 8- bis , della legge n. 241 del 1990.
Oltre che illegittimi per violazione dell’art. 44, comma 10 del d.lgs. 259/2003, tutti gli atti e le determinazioni assunti dopo la scadenza del termine perentorio di 60 giorni di conclusione del procedimento sarebbero inefficaci ai sensi dell’art. 2, comma 8- bis , della legge n. 241 del 1990, sicché, ove avesse voluto intervenire sul silenzio assenso da tempo formatosi, l’amministrazione avrebbe dovuto farlo utilizzando il potere di riesame con le garanzie previste dall’articolo 21- nonies della legge n. 241.
Né gli errori procedurali del Comune potrebbero ridondare in danno dell’operatore economico.
3. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto.
L’avvio del procedimento di inammissibilità del titolo autorizzativo (autocertificazione del titolo ottenuto per silenzio assenso) e la conseguente diffida si fonderebbero su presupposti di fatto errati.
4. Violazione degli artt. 44, comma 7 e comma 6, del d.lgs. n. 259 del 2003 e 6 della legge n. 241 del 1990.
Ad essere caratterizzata “da plurime inadempienze agli obblighi procedurali” non sarebbe la condotta di IT, ma quella del Comune di Imperia, che non avrebbe tempestivamente convocato la conferenza di servizi, né coinvolto le amministrazioni interessate.
Con atto di motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione alla determinazione dirigenziale 13.5.2025, n. 842, con cui il Comune di Imperia ha comunicato l’inammissibilità dell’autocertificazione di conseguimento dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003 e stabilito che la stessa deve ritenersi “priva di effetti”.
Lamenta che tale provvedimento assumerebbe a fondamento le medesime circostanze di fatto - non vere - a base dell’atto di avvio del procedimento di inammissibilità (impugnato con il ricorso principale), sicché sarebbe viziata di invalidità derivata.
A sostegno del gravame aggiuntivo ripropone i quattro motivi dedotti con il ricorso introduttivo, proponendone tre ulteriori, come segue.
5. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Contrariamente a quanto affermato dal Comune – e benché il titolo si fosse già formato per silenzio assenso -, la ricorrente avrebbe riscontrato nei termini la nota comunale del 19 febbraio 2025, di richiesta di integrazioni documentali (doc. 28 delle produzioni 15.5.2025).
6. Violazione degli artt. 44, comma 7 e comma 6, del d.lgs. n. 259 del 2003 e 6 della legge n. 241 del 1990.
Ripropone il quarto motivo del ricorso introduttivo, sottolineando come il Comune abbia provveduto alla richiesta di integrazioni documentali soltanto il 28 giugno 2024 (peraltro trasmettendola ad un indirizzo di pec errato), oltre il termine di quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, allorché il titolo si era formato per silenzio assenso il 17 giugno 2024 (60 giorni a decorrere dal 17 aprile 2024).
7. In via subordinata, violazione degli artt. 2 e 14 bis della legge n. 241 del 1990.
Ad oggi il Comune di Imperia non avrebbe adottato il provvedimento finale del procedimento, ovvero la determina finale della conferenza di servizi.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Imperia, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Con ordinanza cautelare 11 settembre 2025, n. 220 la sezione ha fissato l’udienza di discussione del ricorso nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Tutto l’impianto argomentativo si fonda sulla presunta commissione di un errore procedurale viziante da parte degli uffici comunali, che avrebbero indirizzato le comunicazioni inerenti il procedimento ex art. 44 D. Lgs. n. 259/2003 – e, prime fra tutti, la indizione e convocazione della conferenza dei servizi del 10.6.2024 e la richiesta di integrazioni documentali del 28.6.2024 – ad un indirizzo pec errato, ovvero all’indirizzo admipec@inwit.telecompost.it piuttosto che all’indirizzo corretto adminpec@inwit.telecompost.it.
Ne conseguirebbe, in tesi, la formazione del titolo per silenzio-assenso per decorso del termine perentorio di sessanta giorni di cui all’art. 44 comma 10 del D. Lgs. n. 259/2003, non potendosi addossare all’operatore economico le conseguenze dannose degli errori procedurali commessi dal Comune.
Sennonché, il Comune ha dimostrato che, nell’istanza di autorizzazione, IWIT aveva indicato un procuratore delegato nella persona dell’Ing. Mario Cagno, fornendo per le comunicazioni inerenti la pratica, in aggiunta al proprio, il relativo indirizzo pec mario.cagno@pec.srtprogetti.it (cfr. doc. 5 delle produzioni 15.5.2025 di parte ricorrente, p. 9/9, nonché doc. 2 delle produzioni 29.5.2025 di parte comunale, p. 1-2/6, e doc. 30 delle produzioni 5.9.2025), e di avere quivi regolarmente inviato via pec tutte le comunicazioni inerenti la procedura, ivi compresa quella 10.6.2024 n. 43582, di (tardiva) convocazione della conferenza di servizi (doc. 9 delle produzioni comunali 29.5.2025, con relativo report ) e 28/6/24 n. 48390 (doc. 11 delle produzioni comunali 29.5.2025, con relativo report ), con le allegate richieste di integrazioni documentali afferenti l’autorizzazione paesaggistica (doc. 12 delle produzioni comunali 29.5.2025) e quella sismica (doc. 13 delle produzioni comunali 29.5.2025).
Stando così le cose, è evidente come WI cerchi, pretestuosamente, di strumentalizzare un errore ostativo - in quanto cadente sulle modalità di trasmissione delle dichiarazioni (art. 1433 cod. civ.) – errore che però non riveste natura viziante, vuoi perché non è rilevante (avendo WI indicato un procuratore delegato, cui le comunicazioni sono state regolarmente trasmesse), vuoi perché riconoscibilissimo, al punto che la stessa WI ammette candidamente (cfr. il ricorso introduttivo, punto 1.3 del primo motivo, p. 15-16), di aver risposto, in data 2.5.2024, alla richiesta 23.4.2024 di pagamento dei diritti di segreteria, pure inviata all’indirizzo pec del procuratore speciale (cfr. doc. 5 delle produzioni 29.5.2025 di parte comunale, con il relativo report ), e quindi, sostanzialmente, di avere riconosciuto l’errore fin da subito.
Dunque, cade tutto l’impianto su cui si regge il ricorso introduttivo, dovendosi prendere atto che le comunicazioni inerenti la procedura sono state regolarmente trasmesse alla società ricorrente, e che questa, pur avvedutasi dell’errore, non lo ha tempestivamente segnalato all’amministrazione procedente, in violazione dei princìpi di collaborazione e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione (art. 1 comma 2- bis L. n. 241/1990).
Si tratta allora di verificare se, nella fattispecie concreta – concernente un sito di installazione ricadente in area vincolata paesaggisticamente - possa dirsi formato il silenzio assenso ex art. 44 comma 10 D. Lgs. n. 259/2003, alla luce della tempistica delle comunicazioni comunali.
Giova riportare il tenore dell’art. 44 commi dal 7 al 10 del D. Lgs. n. 259/2003, nella versione vigente ratione temporis all’atto della presentazione dell’istanza: “7. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 8. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. 9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10. 10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi” .
Nel caso di specie, trattandosi di area paesaggisticamente vincolata, trova applicazione il comma 7, ed il Comune di Imperia, che era tenuto a convocare la conferenza di servizi “ entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza” (17.4.2024, n.d.r.), vi ha provveduto, in ritardo, soltanto il 10.6.2024 (doc. 9 delle produzioni 29.5.2025 di parte comunale), comunque prima dello spirare del termine finale di 60 giorni per la formazione del silenzio assenso (16.6.2024).
Peraltro, a differenza del termine finale di 60 giorni per la formazione del silenzio-assenso – il solo espressamente definito “perentorio” dall’art. 44 comma 10 cit. – il termine intermedio di cinque giorni lavorativi per la convocazione della conferenza di servizi ha natura sollecitatoria, sicché, “ove si versi in area vincolata paesaggisticamente ed il Comune – sui cui grava il relativo obbligo (art. 44 comma 7 d. lgs. n. 259/2003) – ometta o ritardi di convocare la conferenza di servizi invitando alla stessa la Soprintendenza al fine di raccoglierne il parere (obbligatorio e vincolante, secondo la disciplina recata dall’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004), la conseguenza non consiste certo nella formazione tacita dell’autorizzazione per silenzio assenso, mentre l’istante, lungi dal forzare la mano autocertificando la formazione del titolo e comunicando l’avvio dei lavori, ha piuttosto l’onere di agire ex art. 31 c.p.a. avverso il silenzio” (così T.A.R. Liguria, II, 5.9.2024, n. 607).
E ciò viepiù, allorché le amministrazioni coinvolte, entro quindici giorni dalla convocazione della conferenza, abbiano richiesto, ai sensi degli artt. 14- bis e 2 comma 7 L. n. 241/1990, l’integrazione della documentazione prodotta.
Nel caso di specie, alla (seppur tardiva) convocazione della conferenza di servizi del 10.6.2024 ha fatto seguito, in data 20.6.2024 (regolarmente comunicata al procuratore speciale della società il successivo 28.6.2025 – cfr. docc. 11 e 12 delle produzioni comunali 29.5.2025), la richiesta di integrazioni documentali afferenti l’autorizzazione paesaggistica, ovvero: “- tavola grafica rappresentante gli impianti esistenti nell'arco di 250,00 m. rispetto a quello previsto con l'indicazione della loro distanza dall'opera in progetto; - integrazione della documentazione fotografica fornita con maggiori scatti di dettaglio e maggiori foto panoramiche scattate da punti di pubblica visuale contenenti anche ulteriori fotomontaggi realistici e significativi dell'intervento in progetto; - chiarimenti in merito all'impianto di telefonia adiacente del quale è prevista la dismissione (come da Vostra relazione specifica); - tavola grafica riportante le sezioni longitudinali e trasversali paesaggistiche estese per un raggio di 250 mt e debitamente quotate nello stato attuale, di progetto e di raffronto; tali sezioni dovranno essere estese ad elementi esistenti di quota certa reperibili topograficamente quali strade e fabbricati” .
Orbene, è noto come, sul tema centrale dell’istituto del silenzio assenso – ovvero se il provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza consegua al mero decorrere del tempo, oppure al decorrere del tempo unitamente alla concreta sussistenza dei presupposti normativi per l’attribuzione del bene della vita - la giurisprudenza del Consiglio di Stato si sia ormai consolidata nel senso che “l’opzione ermeneutica più idonea alla tutela degli interessi in conflitto […] deve essere individuata nel fatto che l’assenso tacito si forma allorquando sulla domanda, se corredata di tutti gli elementi occorrenti alla valutazione della P.A., sia decorso il termine di legge senza che questa abbia provveduto, mentre non può essere escluso per difetto delle condizioni sostanziali per il suo accoglimento, ossia, per contrasto della richiesta con la normativa di riferimento. Diversamente, ove l’istanza non sia stata corredata da tutta la documentazione necessaria ovvero si presenti imprecisa o foriera di possibili equivoci, in modo tale che l’amministrazione destinataria sia stata impossibilitata per il comportamento dell’istante a svolgere un compiuto accertamento di spettanza del bene, il silenzio assenso non può formarsi, per cui si avrà un’ipotesi di inesistenza dello stesso e non di sua illegittimità” (così Cons. di St., VI, 27.12.2023, n. 11203, che richiama la sentenza della stessa sezione n. 7774 del 16 agosto 2023; nel medesimo senso, più recentemente, id., 16.4.2025, n. 3293).
Dunque, nel caso di specie il silenzio assenso non può ritenersi formato, perché l’Amministrazione non ha potuto svolgere il procedimento ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, a causa delle omissioni e delle incompletezze documentali imputabili a IT s.p.a. e concernenti l’autorizzazione paesaggistica: se è vero infatti che l’art. 44 comma 10 del D. Lgs. n. 259/2003 ammette la formazione del silenzio assenso sulle istanze di autorizzazione ove “non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali” , resta il fatto che, affinché l’Amministrazione possa motivatamente esprimersi e svolgere l’accertamento di spettanza del bene, occorre che essa sia stata posta nelle condizioni di farlo, ovvero che l’istanza sia documentalmente completa e corredata da tutta la documentazione necessaria.
Dall’infondatezza della domanda svolta con il ricorso principale, concernente l’avvenuta formazione del silenzio assenso, discende l’infondatezza dell’atto di motivi aggiunti, proposti avverso la determinazione dirigenziale 13.5.2025, n. 842, con cui il Comune di Imperia ha comunicato l’inammissibilità dell’autocertificazione di conseguimento dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003 e stabilito che la stessa debba ritenersi “priva di effetti”.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Imperia, delle spese di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre spese generali, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA MO, Presidente
AN IT, Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IT | CA MO |
IL SEGRETARIO