TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/11/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1135/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1135/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ET CE e ZI GI
e
AT VA (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 degli avv.ti ET CE e ZI GI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
Dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto tra i sigg.ri e in data 13.03.2010 in Mandello del Lario (LC)- alle seguenti: Pt_1 Parte_2
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo, reciproco, rispetto;
2) Il figlio minore errà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà Persona_1 collocato prevalentemente presso l'abitazione materna;
3) Le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'istruzione e all'educazione del figlio, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del medesimo;
Le decisioni di ordinaria amministrazione, verranno assunte dal genitore affidatario;
4) Quanto alle frequentazioni padre / figlio, le parti convengono il più ampio diritto di visita con giorni e orari da concordarsi di volta in volta tra i coniugi, anche tenendo conto degli impegni di Per_1
5) I coniugi concorderanno tra loro, di volta involta, il periodo che trascorrerà con Per_1 ciascuno di essi durante le festività estive, natalizie e pasquali;
6) Il signor verserà mensilmente alla sig.ra (entro il giorno 10 Pt_1 Parte_2 di ogni mese), la somma complessiva di € 350,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore. Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) Le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse di saranno poste a carico di entrambi Per_1
i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Le predette spese verranno determinate secondo il noto Protocollo adottato dal Tribunale di Lecco, dovranno essere previamente concordare e documentato mediante giustificativi di spesa.
8) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre, sig.ra ; Parte_2
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento e/o a qualsiasi altro titolo, tacitando qualsivoglia reciproca pretesa;
10) L'espatrio del minore viene consentito, previa autorizzazione scritta del genitore che resterà in Italia;
11) Si chiede che venga ordinato alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
12) Il sig. si farà carico interamente delle spese legali relative alla presente Parte_1 procedura.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile il 13/03/2010 a Mandello del Lario e dalla loro unione è nato a [...] il figlio il 20/06/2010. Persona_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 24/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato. La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, che hanno contratto matrimonio con rito civile a Mandello del Lario il
[...]
13/03/2010, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2010, parte I, numero 2;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite integralmente a carico di come richiesto e concordato tra le Parte_1 parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mandello del Lario per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 30 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1135/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ET CE e ZI GI
e
AT VA (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 degli avv.ti ET CE e ZI GI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
Dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto tra i sigg.ri e in data 13.03.2010 in Mandello del Lario (LC)- alle seguenti: Pt_1 Parte_2
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo, reciproco, rispetto;
2) Il figlio minore errà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà Persona_1 collocato prevalentemente presso l'abitazione materna;
3) Le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'istruzione e all'educazione del figlio, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del medesimo;
Le decisioni di ordinaria amministrazione, verranno assunte dal genitore affidatario;
4) Quanto alle frequentazioni padre / figlio, le parti convengono il più ampio diritto di visita con giorni e orari da concordarsi di volta in volta tra i coniugi, anche tenendo conto degli impegni di Per_1
5) I coniugi concorderanno tra loro, di volta involta, il periodo che trascorrerà con Per_1 ciascuno di essi durante le festività estive, natalizie e pasquali;
6) Il signor verserà mensilmente alla sig.ra (entro il giorno 10 Pt_1 Parte_2 di ogni mese), la somma complessiva di € 350,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore. Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) Le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse di saranno poste a carico di entrambi Per_1
i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Le predette spese verranno determinate secondo il noto Protocollo adottato dal Tribunale di Lecco, dovranno essere previamente concordare e documentato mediante giustificativi di spesa.
8) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre, sig.ra ; Parte_2
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento e/o a qualsiasi altro titolo, tacitando qualsivoglia reciproca pretesa;
10) L'espatrio del minore viene consentito, previa autorizzazione scritta del genitore che resterà in Italia;
11) Si chiede che venga ordinato alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
12) Il sig. si farà carico interamente delle spese legali relative alla presente Parte_1 procedura.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile il 13/03/2010 a Mandello del Lario e dalla loro unione è nato a [...] il figlio il 20/06/2010. Persona_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 24/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato. La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, che hanno contratto matrimonio con rito civile a Mandello del Lario il
[...]
13/03/2010, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2010, parte I, numero 2;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite integralmente a carico di come richiesto e concordato tra le Parte_1 parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mandello del Lario per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 30 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada