Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5417 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 29764/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto: lesioni personali, pendente
TRA
c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via Depretis n. 19, presso lo studio dell'avvocato Francesca Longobardi, c.f.
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
Attrice
E
c.f. ; Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente rinotificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
al fine di vedersi riconoscere ex art. 2051 c.c. il risarcimento dei danni per le Controparte_1
lesioni subite a seguito del sinistro di cui è stata vittima il giorno 23.03.2021 alle ore 13.30 circa, in
Napoli alla piazza Vittoria, all'altezza di via Vannella Gaetani, allorquando, mentre percorreva suddetta via in direzione Riviera di Chiaia alla guida del motoveicolo Kimco targato DR62861 e di proprietà del sig. “a causa della presenza di rotaie dismesse del tram, occulte, Parte_2
sprofondate, aperte oltre a disconnessioni stradali varie ricoperte da terriccio, fango e detriti vari, maltenute e comunque non visibili con l'ordinaria diligenza, né altrimenti segnalate, perdeva il controllo del veicolo da Lei condotto così sbandando e catapultando a terra per poi essere proiettata a vari metri di distanza unitamente al motoveicolo condotto”. L'attrice ha precisato che
“il manto stradale in tale specifico tratto di strada è risultato essere particolarmente malconcio e accidentato a causa della presenza di rotaie in disuso maltenute, non visibili, che affiorano tra
L'attrice ha rappresentato di essere stata trasportata a seguito dell'incidente al Pronto Soccorso dell'Ospedale CTO di Napoli dove le è stato inizialmente refertato un “trauma distorsivo ginocchio destro con prescrizione diRMN ginocchio destro per rivalutazione ortopedica”. Nei giorni successivi, visto la persistenza dei dolori, è stata sottoposta a RM al ginocchio destro presso la dove all'esito dell'esame strumentale le è stata diagnosticata la “frattura del Controparte_2
piatto tibiale esterno, con rima che si estende dal versante articolare al 3° superiore della diafisi tibiale...che costringeva l'esponente ad una lunga convalescenza con applicazione di un tutore immobilizzante l'intera gamba destra”.
L'attrice ha ricostruito i passaggi del periodo di convalescenza e le terapie cui si è dovuta sottoporre ed ha prodotto una perizia medica di parte con la quale il dott. ha quantificato i postumi Per_1 permanenti nella misura del 9%, così che sulla base di tale perizia l'attrice ha chiesto un risarcimento del danno non patrimoniale comprensivo del danno morale per un totale di euro
25.870,33.
All'udienza del 30.03.2022 è stata dichiarata la contumacia del e la causa è stata Controparte_1
poi istruita documentalmente, con l'assunzione di prova testimoniale e con una consulenza tecnica d'ufficio medico legale.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 5 febbraio 2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte ed è stata assunta in decisione il 14.02.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con riguardo alla qualificazione della fattispecie, la stessa va ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c. ed, infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente l'art. 2051 c.c. va applicato anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (v. tra le tante da ultimo
Cass. civ., Sez. III, 12 aprile 2003, n. 8935 quanto alle strade aperte al pubblico transi-to o ancora
Cass. civ., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24529). Si tratta chiaramente di posizioni che hanno conseguenze rilevanti dal punto di vista dell'onere della prova. Invero, in tema è oramai pacifico che “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via
è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051
c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica”(cfr. Cass. 6651/2020).
Ricondotta, dunque, la fattispecie sottoposta a giudizio nell'alveo della disposizione di cui all'art. 2051 cc e ritenuta applicabile quest'ultima anche alle Pubbliche Amministrazioni, occorre anche richiamare l'attuale quadro interpretativo che caratterizza la fattispecie di responsabilità speciale ex art. 2051 c.c..
L'art. 2051 afferma che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. L'operatività della disposizione in esame, dunque, richiede la ricorrenza di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Partendo dal secondo presupposto si deve chiarire che il concetto di custodia deve essere inteso, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, come potere di governo sulla cosa da intendersi come di effettiva disponibilità e di controllo sulla cosa.
A riguardo il dovere di custodia rilevante ex art. 2051 cc in capo al per i Controparte_1
marciapiedi e le strade che rientrano sul proprio territorio è pacifico e collegato alla presunzione di demanialità delle stesse come osservato dalla giurisprudenza consolidata che sul punto ha più volte ribadito come “in tema di strade comunali, l'art. 22, comma 3, della l. n. 2248 del 1865, ll. F
(disposizione non abrogata, neppure tacitamente, dall'art. 7, lett. b), della l. n. 126 del 1958), il quale include tra le strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico (ossia le aree che, per l'immediata accessibilità a dette strade, debbono considerarsi parte integrante, come pertinenze, del complesso viario del , pone una presunzione "iuris CP_1
tantum" di demanialità, la cui prova contraria è circoscritta all'esistenza di consuetudini (che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata), o di convenzioni che attribuiscano la proprietà a soggetto diverso dal ovvero alla preesistente natura CP_1 privata della proprietà dell'area in contestazione” (ex multis Cass. 28869/2021).
A questo punto occorre passare ad analizzare il secondo presupposto della responsabilità ex art. 2051 cc, ovvero la derivazione del danno dalla res, evidenziandosi come storicamente la responsabilità per cose in custodia sia stata disciplinata ed interpretata fin dal codice del 1865 come una responsabilità aggravata per colpa presunta, con inversione dell'onere della prova, ma con la possibilità per il custode di andare esente da responsabilità dimostrando la sua diligenza nella sorveglianza della res. Tuttavia, l'evoluzione giurisprudenziale più recente ha portato ad un sostanziale revirement arrivando ad affermare che “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed
è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. sent. n. 27724 del 2018). Tale ricostruzione ha trovato più recente conferma in un importante arresto delle SE NI le quali, con ordinanza del 30 giugno 2022, n.
20943, hanno ribadito che <l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art.
2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, deve ritenersi che, una volta che il danneggiato abbia prospettato
e provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.>>.
Tanto chiarito, alla luce delle riflessioni espletate si ritiene che l'attività istruttoria esperita abbia provato l'an dell'evento lesivo, così come il nesso di causalità tra lo stesso ed il danno, essendo le modalità di accadimento del sinistro pienamente confermate dall'istruttoria svolta attraverso l'escussione dei testi e , che hanno sostanzialmente confermato la Tes_1 Testimone_2
prospettazione attorea.
I testi escussi all'udienza del 14 febbraio 2024 hanno confermato integralmente la ricostruzione attorea, attraverso dichiarazioni prive di elementi contraddittori intrinseci ed estrinseci.
Le testimoni escusse hanno dichiarato di conoscere l'attrice per aver entrambe Parte_1
villeggiato a Procida in anni precedenti, ma tale pregressa conoscenza si ritiene non infici la credibilità delle stesse, in particolare, in un caso come quello sottoposto all'odierno giudizio in cui le risultanze di tali dichiarazioni trovano agevole conferma in ulteriori elementi per come si dirà in seguito.
Entrambe le testimoni hanno dichiarato che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, si trovavano all'uscita di un negozio di sport (si veda dichiarazione di
) sito in Piazza Vittoria e di aver assistito prima allo scivolamento e poi alla Testimone_2 caduta di questo motorino condotto dall'attrice. La teste ha dichiarato che “Il 23 Tes_1
marzo 2021 io e mia sorella eravamo in zona in via Gaetani e uscendo da un negozio abbiamo visto questo motorino che sbandava un pochino e poi è scivolato e noi stessi abbiamo soccorso . Pt_1
In quell'occasione abbiamo visto che la strada era dissestata, in quella zona c'erano i binari del tram dismessi, del terriccio e degli avvallamenti. Ho visto la caduta davanti a noi e solo dopo averla soccorsa abbiamo visto che era . Abbiamo visto che è caduta e il motorino è stato Pt_1
alzato da qualche altro passante. zoppicava e mi pare di ricordare avesse dolore sulla Pt_1 gamba destra”. Circostanze ribadite e ulteriormente precisate dalla sorella escussa alla stessa udienza, , che a sua volta ha dichiarato che “Io e mia sorella stavamo uscendo da Testimone_2 un negozio di sport sito in via Gaetani, era poco prima dell'ora di pranzo e noi abbia visto in diretta questa ragazza che sbandava col motorino. Io e mia sorella chiedendoci perché mai fosse sbandata abbiamo appurato che in quella zona c'erano dei binari del tram affossati e del terriccio che parzialmente copriva i binari. La caduta dallo scooter è stata verso destra. Ricordo che provandola ad alzare lei diceva di non sentire la gamba destra. Altre persone hanno spostato il motorino che era rimasto a centro strada. Visto che non era una cosa gravissima non abbiamo reputato necessario chiamare l'ambulanza, ma lei ha voluto chiamare il marito”.
Tale circostanze riferite dalle testi trovano piena conferma nella documentazione in atti, sia per quanto riguarda l'allocazione delle lesioni subite dall'attrice riguardanti la gamba destra, così come risulta pacificamente dall'ingente documentazione medica prodotta, sia per quanto concerne lo stato dell'asfalto e la presenza di tale avvallamento dovuto alla presenza di binari del tram in disuso e parzialmente coperto da terriccio, circostanza quest'ultima che si deve ritenere provata anche a fronte delle fotografie rappresentative dello stato dei luoghi depositate dall'attrice il 23.02.2022. In realtà, proprio dall'esame della documentazione fotografica depositata dalla stessa attrice risulta valutabile la reale portata dell'affermazione delle testimoni, conforme alla prospettazione dell'attrice, circa la presenza di terriccio a copertura parziale dei binari che, per vero, risulta minimo o comunque incapace di influire sull'effettiva visibilità e calcolabilità dell'avvallamento creato dalla presenza dei binari.
Lo stato dei luoghi al momento del sinistro - così come risultante dalla documentazione fotografica prodotta, dalle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di giudizio, nonché dal ricorso al notorio avvalorato dalla produzione di un articolo di giornale volto a denunciare proprio la pericolosa presenza di binari in disuso esattamente in quella zona ed il correlato progressivo aumento di incidenti stradali - viene in rilievo quale vera e propria insidia per i passanti e ciò a fortiori attesa la progressiva dequotazione della necessaria dimostrazione della pericolosità intrinseca della cosa inerte. In ogni caso, il giudizio di pericolosità delle cose inerti va condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesta dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass.
20620/2010). La prova, secondo la regola generale, è a carico del danneggiato, ma l'onere si reputa assolto con la dimostrazione “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa” (Cass. 18856/2017; già Cass. 6407/1987).
Dunque, a fronte della concordanza di tutti gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio, si deve ritenere provato anche il secondo requisito della responsabilità ex art. 2051 cc, ulteriore alla custodia sul bene, ovvero la derivazione del danno dalla cosa. Appurata quindi la verificazione del fatto storico ed il nesso causale tra la res e l'eventus damni occorre indagare se la condotta della vittima sia in grado di spezzare il nesso causale tra la res e il danno, indagine che attiene alla prova del fortuito che incombe sul convenuto e che risulta non essere stata provata. Invero, in materia occorre fare applicazione dei più recenti orientamenti in materia confermati dalle SE NI del 2022 citate in precedenza, che si sono allineate all'orientamento secondo il quale “non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1
o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 4035/2021)”. Ebbene, appare chiaro come la situazione in cui versava il manto stradale della zona di via Vanella Gaetani adiacente a Piazza Vittoria, con la notoria presenza di binari in disuso, rappresenti senza dubbio un pericolo per gli avventori della zona. Tali semplici considerazioni, lette alla luce dell'utilizzo assolutamente normale ed ordinario fatto dall'attrice della res sottoposta a custodia, depongono nel senso di ritenere non configurabile il caso fortuito.
La condotta della danneggiata può comunque rilevare ai fini di valutarne il concorso di colpa ex
1227 cc. In questo senso, nel caso concreto, viene in rilievo proprio la presenza di tali binari in disuso e la pericolosità del manto stradale presente nella zona in cui è avvenuto in sinistro, manto caratterizzato oltre che da questi binari in disuso anche dall'essere composto da sampietrini, pavimentazione che notoriamente già di per sé assicura una minore aderenza. Tali circostanze erano conosciute o avrebbe potute essere senza dubbio conosciute dall'attrice che, quindi, avrebbe dovuto adottare la massima cautela nel percorrere con un ciclomotore 125 cc, quindi con ruote strette, il tratto di strada interessato. Nemmeno si ritiene possa valere ad esimere da colpa l'attrice la circostanza, per vero minima nella sua portata, riferita dall'attrice e dalle testi circa la parziale copertura di siffatto avvallamento a causa della presenza di terriccio. Ebbene, è proprio la peculiarità dell'insidia costituita nel caso di specie dai binari in disuso e dal correlato avvallamento che la loro presenza causa sul manto stradale che depone per la sostanziale irrilevanza della presenza del terriccio in quanto, anche ove fosse stato presente in misura maggiore rispetto a quanto
è possibile apprezzare dalla documentazione fotografica, in ogni caso non avrebbe impedito all'attrice di essere consapevole della presenza degli stessi. In effetti i binari in disuso proprio per la loro natura non rilevano quale ostacolo isolatamente collocato in un punto specifico della carreggiata, ma rappresentano un'insidia peculiare la cui presenza si sarebbe potuta notare già molti metri seguendo il percorso da essi tracciato sul manto stradale. Circa la colpa dell'attrice eziologicamente rilevante nella produzione dell'evento hic et nunc verificatosi viene in rilievo, infine, anche il fatto che come riferito dai testi nel giorno dell'incidente non piovesse, così che si deve ritenere che in una giornata serena di marzo alle ore 13.30 ci fosse una perfetta visibilità. A ciò, in ultimo, si aggiunge che la teste ha riferito che “rispetto allo stato dei Testimone_2 luoghi preciso che dove vi sono questi binari c'era asfalto che era come fosse rientrato e coperto parzialmente da terriccio. Non vi era traffico e la scivolata è avvenuta autonomamente, non indotta da urti con altri veicoli”. Ebbene il fatto che fosse una giornata senza pioggia e che l'incidente sia avvenuto verso ora di pranzo (quindi in situazione di perfetta visibilità) in una situazione di assenza di traffico veicolare a causa di una scivolata avvenuta autonomamente non indotta da urti di altri veicoli, bensì dovuta alla presenza di tale deformazione del manto stradale, depone, a parere di questo Tribunale, per un indubbio profilo di colpa dell'attrice che avrebbe potuto, in primo luogo, già conoscere la presenza di questi binari nella zona in quanto circostanza riconducibile al notorio
(come involontariamente provato dalla stessa attrice nel momento in cui ha depositato l'articolo di giornale di cui si è dato atto), in secondo luogo ed in ogni caso, avrebbe potuto apprezzarne la presenza a prescindere da una pregressa conoscenza della zona proprio a causa della tipologia di
“insidia” che per la sua natura è caratterizzata da un'estensione tale da essere visibile vari metri prima del luogo in cui è avvenuto il sinistro.
Ebbene, per le motivazioni esplicitate, la condotta tenuta dall'attrice, seppur non idonea a interrompere il nesso causale, comunque integra un'imprudenza dello stesso capace di rilevare ex art. 1227 comma 1 cc.
Alla luce di tali considerazioni ed in applicazione dei dettami giurisprudenziali richiamati per i quali nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cc la condotta dal danneggiato può rilevare per valutarne il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., si ritiene equo diminuire del 50% il risarcimento spettante all'attrice in virtù del concorso del suo fatto colposo alla produzione Parte_1 del sinistro e quindi dell'evento danno.
Passando dunque all'esame del quantum debeatur, questo Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni del CTU dott. , come risultanti dalla perizia espletata in corso di giudizio Persona_2
e depositata il 6 dicembre 2024; invero il CTU ha concluso con le seguenti considerazioni medico- legali: “Dallo studio della documentazione clinica, dell'indagine anamnestica e dell'esame obiettivo praticato si può affermare che la Signora 49enne all'epoca dei fatti, a seguito Parte_1
del sinistro stradale del 23/3/21 riportò un trauma contusivo-distorsivo di ginocchio destro con frattura composta intrarticolare dell'emipiatto tibiale esterno. Dette lesioni appaiono compatibili in tesi generali con la dinamica traumatologica riferita in anamnesi di incidente alla guida di motociclo, soprattutto relativamente alla fase di proiezione al suolo. Nello specifico va detto che la frattura dell'emipiatto laterale non fu immediatamente evidenziata in ambiente di PS, nonostante si procedette ad indagare strumentalmente il ginocchio destro con esame rx. Ciò nonostante, un esame RM praticato a distanza di soli due giorni dall'evento traumatico evidenziò segni strumentali compatibili con una frattura molto recente. Quanto sopra risulta confermato dai successivi esami strumentali praticati dalla p. nell'iter post-traumatico. D'altronde, la ricorrenza di un trauma distorsivo al ginocchio destro fu già rilevato dai sanitari di PS dell'Ospedale CTO (presso cui la p. giunse in prossimità dell'evento traumatico) e non rappresenta un evento infrequente nella comune esperienza traumatologica che un tale genere di lesione ossea composta possa passare inizialmente misconosciuta. A ben vedere, nel verbale di P.S. risulta anche segnalata una dinamica di caduta accidentale, ma tale aspetto, che concerne eventuali responsabilità nel determinismo dell'evento traumatico, non rientra nella sfera di competenza degli odierni accertamenti tecnici, potendosi in questa sede solo affermare che la lesione di ginocchio riportata dalla p. è compatibile con una caduta da motociclo in corsa. Essa fu trattata in maniera conservativa, trattandosi di frattura composta, non complicata da infossamento del piatto tibiale. Allo stato, in relazione alla iniziale lesione in oggetto persiste una lieve limitazione funzionale del ginocchio ed una altrettanto lieve ipotrofia muscolare di coscia. Ne consegue che i postumi residuati alla predetta frattura composta di ginocchio possono essere equamente valutati mediante un tasso di danno biologico del 4%, tenuto conto che la “Tabella delle minorazioni alla integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” di cui al D:M. del 3/7/03 prevede, per ciò che concerne le lesioni del ginocchio alla voce “esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit dell'escursione articolare” il riconoscimento di una percentuale di danno biologico estensibile fino al 3% e che nel caso di specie il quadro menomativo non può considerarsi del tutto esente da limitazioni funzionali, per cui appare ragionevole apportare una minima maggiorazione al tasso di invalidità permanente corrisposto dalla Tabella di Legge presa a riferimento. Va anche prospettata una modica incidenza dei predetti postumi sulla sfera personale e relazionale del leso. La lieve entità degli esiti funzionali residuati non giustifica alcuna incidenza negativa sulla capacità lavorativa specifica del leso, né va prevista alcuna necessità di futuro, ulteriore intervento terapeutico sui predetti postumi stabilizzati. L'invalidità temporanea, periodo nel quale la p. (per effetto della degradazione dei fenomeni morbosi connessi sia con le originarie lesioni che con il loro trattamento terapeutico) è stata dapprima totalmente e poi parzialmente incapace ad attendere alle ordinarie occupazioni, può essere complessivamente valutata in 70 giorni. Va ulteriormente detto che la stessa, in base alla comune esperienza clinica relativa a lesioni come quella in oggetto
e a quanto compare nella documentazione sanitaria disponibile, può essere stadiata in una totale
(ITT) di 20 giorni ed una parziale (ITP), progressivamente decrescente e mediamente valutabile sul
50% per altri 20 giorni e sul 25% per ulteriori 30 giorni. Risultano documentate spese mediche compatibili, per un totale di euro 770,00, che possono considerarsi congrue con le esigenze diagnostico-terapeutiche del caso di specie”.
In definitiva, il CTU ha riconosciuto la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con la dinamica del sinistro prospettata dalla stessa e ha concluso riconoscendo all'attrice postumi permanenti nella misura del 4%, oltre ad un'invalidità temporanea totale di 20 giorni ed una successiva invalidità temporanea parziale al 50% per ulteriori 20 giorni ed ancora un'invalidità temporanea parziale al 25% per ulteriori 30 giorni.
Tali conclusioni sono state accolte dalla parte attrice, che non ha depositato osservazioni alla bozza inviatale dal Consulente, mentre sono state contestate dalla stessa con la comparsa conclusionale unicamente in relazione all'invalidità temporanea totale. Questo Tribunale alla luce della documentazione sanitaria agli atti ritiene condivisibili le osservazioni mosse dall'attrice circa la necessità di riconoscere la durata dell'invalidità totale nella misura di 45 giorni decorrenti dal 23 marzo 2021, data del sinistro, al 7 maggio 2021, data nella quale “veniva rimosso dal dott. Per_1 il tutore e veniva prescritto all'esponente un periodo di carico graduale con bastoni oltre ciclo di riabilitazione a secco ed in acqua e calze 140 den”.
Ai fini della quantificazione del quantum, sebbene si tratti di lesioni che rientrano nell'ambito delle cd. lesioni micropermanenti, non si può fare applicazione delle tabelle ministeriali di cui al D.M.
16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, in quanto la giurisprudenza consolidata ha chiarito da tempo che “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale) (Cass. 4509/2022; già
Cass. 12408/2011 e Cass. 13982/2015).
Per questi motivi
va fatta applicazione delle nuove Tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano e pubblicato il 5 giugno 2024, con le quali l'Osservatorio ha provveduto alla rivalutazione alla data del primo gennaio 2024 degli importi già previsti dalle Tabelle di Milano dell'anno 2021.
Facendo applicazione dei suddetti parametri il danno non patrimoniale liquidabile deve essere quantificato nella misura di euro 13.516,50, di cui euro 6.329,00 per il danno permanente, comprensivo del danno da sofferenza soggettiva interiore mediamente presumibile per il tipo di lesioni (individuato dalla tabella nella misura media del 25%), che deve ritenersi provato in forza delle allegazioni di parte attrice e di quanto accertato dal CTU che ha riferito come “nel caso di specie il quadro menomativo non può considerarsi del tutto esente da limitazioni funzionali”; tali limitazioni, che hanno indotto il CTU a calcolare il danno biologico permanente nella misura del
4%, rilevano in via presuntiva quali elementi da cui poter appunto riconoscere la sofferenza soggettiva interiore media presumibile per il tipo di lesioni. Accanto al danno non patrimoniale permanente, occorre riconoscere anche il danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute, anche in questo caso riconoscendo il valore dei punti per l'invalidità totale e parziale compresivi dell'incremento per la sofferenza soggettiva interiore media presumibile (punto del valore di euro 115,00, comprensivi di 84,00 euro per danno biologico e di 31,00 euro per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile) per un totale di euro 7.187,50, composti da euro
5.175,00 per invalidità temporanea totale di 45 (quarantacinque) giorni, euro 1.150,00 per invalidità temporanea parziale al 50% per 20 (venti) giorni, euro 862,50 per invalidità temporanea parziale al
25% per 30 (trenta) giorni.
Le somme sopra riportate a titolo di danno non patrimoniale sono state espresse in valori attuali ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo. Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un. 1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi (devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto agli interessi va proprio richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con la suddetta decisione a SE NI (ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Alla luce delle considerazioni espresse il quantum precedentemente calcolato per un totale di euro
13.516,50 va dapprima rivalutato all'attualità, giungendo alla somma di euro 13.746,28, poi tale somma deve essere devalutata alla data del sinistro, arrivando ad euro 11.708,93, somma che poi va rivalutata all'attualità con il riconoscimento degli interessi maturati sulla somma via via rivalutata per arrivare ad un totale di euro 15.020,83.
Il quantum così individuato va a comporre il danno non patrimoniale totale da riconoscere alla attrice per un totale di euro 15.020,83, somma a cui va aggiunto quanto Parte_1
riconosciuto dal CTU come spese mediche per ulteriori 770,00 da liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale.
Considerato che, come detto, va dichiarata la corresponsabilità della danneggiata nella produzione del sinistro nella misura del 50%, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., il Controparte_1 deve essere condannato al risarcimento in favore dell'attrice a titolo di danno non patrimoniale della somma di euro 7.510,41, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo, oltre che ad euro
385,00, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche alla semplicità delle difese svolte che fanno ritenere equo attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento, individuato in base al criterio del decisum, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti del ogni Parte_1 Controparte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie in parte la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. e dichiara la responsabilità al 50% del nella produzione dell'evento dannoso indicato e descritto nell'atto di citazione Controparte_1
introduttivo del presente giudizio;
2) condanna, per l'effetto, il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 7.510,41 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali e di euro 385,00 a titolo di danni patrimoniali, oltre interessi su entrambe le somme dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) condanna il al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano in euro 300,00 per spese vive ed euro 2.600,00 per compensi, oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, con attribuzione al procuratore, dichiaratosi anticipatario;
4) pone definitivamente a carico del le spese della consulenza tecnica espletata Controparte_1
nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Napoli il 30/05/2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro