Art. 13.
I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la commissione centrale, nei casi previsti dell'art. 1, oppure il solo ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio superiore delle acque e foreste, nei casi previsti dall'art. 2, possono concedere che i lavori di rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi di cui agli articoli 7 e 8 siano eseguiti a cura e spese dei proprietari, soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione.
In tal caso i singoli proprietarii ed il consorzio hanno diritto ai seguenti premi una volta tanto:
a) fino a lire 150 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate ad alto fusto, con buon esito, da accertarsi mediante sopraluoghi dell'ispettore forestale competente;
b) fino a lire 75 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate a bosco ceduo, per modo da impedire gli smottamenti, da accertarsi come sopra.
I premi non si conferiranno per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.
Le somme suindicate, senza pregiudizio della applicazione del successivo articolo 14, rappresentano la misura massima alla quale potra' giungere il premio, e sono prelevate sul fondo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ovvero di quello di agricoltura, industria e commercio, secondo che trattasi di lavori preveduti all'articolo 1, o pure al 2 della presente legge.
I semi e le piantine sono somministrati gratuitamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, senza sua responsabilita', franchi di spesa, alla prossima stazione ferroviaria o tranviaria.
I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la commissione centrale, nei casi previsti dell'art. 1, oppure il solo ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio superiore delle acque e foreste, nei casi previsti dall'art. 2, possono concedere che i lavori di rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi di cui agli articoli 7 e 8 siano eseguiti a cura e spese dei proprietari, soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione.
In tal caso i singoli proprietarii ed il consorzio hanno diritto ai seguenti premi una volta tanto:
a) fino a lire 150 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate ad alto fusto, con buon esito, da accertarsi mediante sopraluoghi dell'ispettore forestale competente;
b) fino a lire 75 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate a bosco ceduo, per modo da impedire gli smottamenti, da accertarsi come sopra.
I premi non si conferiranno per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.
Le somme suindicate, senza pregiudizio della applicazione del successivo articolo 14, rappresentano la misura massima alla quale potra' giungere il premio, e sono prelevate sul fondo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ovvero di quello di agricoltura, industria e commercio, secondo che trattasi di lavori preveduti all'articolo 1, o pure al 2 della presente legge.
I semi e le piantine sono somministrati gratuitamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, senza sua responsabilita', franchi di spesa, alla prossima stazione ferroviaria o tranviaria.