Articolo 7 della Legge 21 dicembre 1978, n. 852
Articolo 6Articolo 8
Versione
4 gennaio 1979
Art. 7.
Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , si intendono comprese fra le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale quelle rese dal personale amministrativo che, essendo tenuto a svolgere i propri compiti nei medesimi ambienti in cui opera il personale tecnico che fruisce dell'indennita' di rischio, e' esposto agli stessi rischi pregiudizievoli alla salute ed all'incolumita' personale.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1979