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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 307/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4468/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240146895515000 CANONE RAI 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 4784/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Sig. Ricorrente_1, ex liquidatore della società Immobiliare Società_1 S.r.l. (società cancellata dal Registro delle Imprese il 31/12/2022), propone ricorso contro l'Agenzia delle Entrate - ON (Milano)
e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Canone TV.
Il ricorso riguarda la cartella di pagamento n. 068 2024 01468955 15 000, notificata il 10 settembre 2025, relativa al presunto Canone TV per l'anno 2019, per un importo totale di € 227,84.
Il ricorrente premette che:
la società Immobiliare Società_1 S.r.l. è stata costituita il 10/12/2021 e cancellata il 31/12/2022; durante la sua esistenza, la società non ha mai posseduto dispositivi atti alla ricezione del segnale radiotelevisivo e non ha mai ricevuto avvisi di pagamento per il Canone TV;
la cartella esattoriale impugnata richiede il pagamento del Canone TV per l'anno 2019, periodo in cui la società non era ancora costituita;
è stata presentata istanza di autotutela l'11/09/2025, evidenziando l'impossibilità materiale e giuridica del debito, senza ricevere risposta.
Deduce, oltre alla propria carenza di legittimazione passiva, l'illegittimità della Cartella Esattoriale perché la richiesta del Canone TV è manifestamente illegittima in quanto la società era inesistente nel 2019.
Chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata e l'annullamento della cartella e del ruolo sottostante per infondatezza della pretesa tributaria con vittoria di spese, diritti e onorari.
Si costituisce l'Ufficio Canone TV di Torino, e in risposta al ricorso proposto da Società_1 SRL avverso la cartella di pagamento n. 06820240146895515, relativa al Canone Speciale per l'anno 2019, evidenzia che l'Ufficio ha disposto lo sgravio totale dell'atto impugnato dopo aver esaminato la documentazione prodotta dal contribuente. Pertanto, viene riconosciuta la fondatezza delle motivazioni addotte dal ricorrente.
In merito alle spese di giudizio, l'Ufficio propone la compensazione, ritenendo di aver regolarizzato tempestivamente la situazione.
Si costituisce anche l'Agenzia delle Entrate - ON sostenendo l'assenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione per le questioni relative alla pretesa tributaria: secondo la difesa, tutte le contestazioni riguardano esclusivamente l'ente impositore, mentre l'agente della riscossione è solo destinatario del pagamento e non parte della formazione o valutazione della pretesa tributaria.
In conclusione, l'AdER chiede il rigetto del ricorso per infondatezza e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Con memoria di replica presentata dal Sig. Ricorrente_1, fa rilevare che l'Agenzia delle Entrate di Torino ha disposto lo sgravio totale della cartella impugnata, riconoscendo la fondatezza delle ragioni del ricorrente e confermando l'illegittimità della pretesa tributaria;
uttavia, l'Agenzia ha richiesto la compensazione delle spese di giudizio, richiesta che viene contestata dal ricorrente per la gravità e l'evidenza dell'errore commesso dall'Amministrazione, nonché per la mancata risposta all'istanza di autotutela.
Per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate ON, essa viene coinvolta solo come litisconsorte necessario per la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione, ma ha assunto una posizione processuale contraddittoria. Lo sgravio della cartella comporta la cessazione della materia del contendere, ma permane l'interesse del ricorrente a ottenere la pronuncia sulle spese di lite. Il ricorrente si dichiara disponibile a una soluzione transattiva con compensazione delle spese, subordinata all'adesione anche di
Agenzia delle Entrate ON;
in caso contrario, insiste per la condanna delle resistenti al pagamento delle spese processuali. In conclusione, si chiede alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere e, in via subordinata, di accertare la fondatezza del ricorso e condannare le Agenzie al pagamento delle spese di lite.
All'esito della discussione avvenuta in pubblica udienza le parti presenti concordano per la compensazione delle spese.
Alla Corte, verificata la cessazione della materia del contendere non rimane altro da fare che dichiarare la conseguente estinzione del processo e compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Il Giudice
TR MA AV
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4468/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240146895515000 CANONE RAI 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 4784/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Sig. Ricorrente_1, ex liquidatore della società Immobiliare Società_1 S.r.l. (società cancellata dal Registro delle Imprese il 31/12/2022), propone ricorso contro l'Agenzia delle Entrate - ON (Milano)
e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Canone TV.
Il ricorso riguarda la cartella di pagamento n. 068 2024 01468955 15 000, notificata il 10 settembre 2025, relativa al presunto Canone TV per l'anno 2019, per un importo totale di € 227,84.
Il ricorrente premette che:
la società Immobiliare Società_1 S.r.l. è stata costituita il 10/12/2021 e cancellata il 31/12/2022; durante la sua esistenza, la società non ha mai posseduto dispositivi atti alla ricezione del segnale radiotelevisivo e non ha mai ricevuto avvisi di pagamento per il Canone TV;
la cartella esattoriale impugnata richiede il pagamento del Canone TV per l'anno 2019, periodo in cui la società non era ancora costituita;
è stata presentata istanza di autotutela l'11/09/2025, evidenziando l'impossibilità materiale e giuridica del debito, senza ricevere risposta.
Deduce, oltre alla propria carenza di legittimazione passiva, l'illegittimità della Cartella Esattoriale perché la richiesta del Canone TV è manifestamente illegittima in quanto la società era inesistente nel 2019.
Chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata e l'annullamento della cartella e del ruolo sottostante per infondatezza della pretesa tributaria con vittoria di spese, diritti e onorari.
Si costituisce l'Ufficio Canone TV di Torino, e in risposta al ricorso proposto da Società_1 SRL avverso la cartella di pagamento n. 06820240146895515, relativa al Canone Speciale per l'anno 2019, evidenzia che l'Ufficio ha disposto lo sgravio totale dell'atto impugnato dopo aver esaminato la documentazione prodotta dal contribuente. Pertanto, viene riconosciuta la fondatezza delle motivazioni addotte dal ricorrente.
In merito alle spese di giudizio, l'Ufficio propone la compensazione, ritenendo di aver regolarizzato tempestivamente la situazione.
Si costituisce anche l'Agenzia delle Entrate - ON sostenendo l'assenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione per le questioni relative alla pretesa tributaria: secondo la difesa, tutte le contestazioni riguardano esclusivamente l'ente impositore, mentre l'agente della riscossione è solo destinatario del pagamento e non parte della formazione o valutazione della pretesa tributaria.
In conclusione, l'AdER chiede il rigetto del ricorso per infondatezza e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Con memoria di replica presentata dal Sig. Ricorrente_1, fa rilevare che l'Agenzia delle Entrate di Torino ha disposto lo sgravio totale della cartella impugnata, riconoscendo la fondatezza delle ragioni del ricorrente e confermando l'illegittimità della pretesa tributaria;
uttavia, l'Agenzia ha richiesto la compensazione delle spese di giudizio, richiesta che viene contestata dal ricorrente per la gravità e l'evidenza dell'errore commesso dall'Amministrazione, nonché per la mancata risposta all'istanza di autotutela.
Per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate ON, essa viene coinvolta solo come litisconsorte necessario per la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione, ma ha assunto una posizione processuale contraddittoria. Lo sgravio della cartella comporta la cessazione della materia del contendere, ma permane l'interesse del ricorrente a ottenere la pronuncia sulle spese di lite. Il ricorrente si dichiara disponibile a una soluzione transattiva con compensazione delle spese, subordinata all'adesione anche di
Agenzia delle Entrate ON;
in caso contrario, insiste per la condanna delle resistenti al pagamento delle spese processuali. In conclusione, si chiede alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere e, in via subordinata, di accertare la fondatezza del ricorso e condannare le Agenzie al pagamento delle spese di lite.
All'esito della discussione avvenuta in pubblica udienza le parti presenti concordano per la compensazione delle spese.
Alla Corte, verificata la cessazione della materia del contendere non rimane altro da fare che dichiarare la conseguente estinzione del processo e compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Il Giudice
TR MA AV