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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/07/2025, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 11053/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11053 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 27.05.2025, avente ad oggetto:
Separazione giudiziale e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Parte_1 C.F._1
Puca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Antimo (NA), alla Via P. Picasso
n. 13, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Vincenzo Fedele, presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati (SA), alla via Luigi
Cavallaro n.12, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. c.f. , con studio in Melito di Napoli (NA) alla CP_2 C.F._3 via G. Puccini n.16, nella qualità di curatore speciale della minore , Persona_1 nata a [...] il [...];
CURATORE SPECIALE DEL MINORE
Nonché
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.05.2025 i procuratori costituiti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c., depositato in data 18.12.2023, , in Parte_1 atti generalizzata, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli in data 20.07.2002 con che dalla loro unione erano nati tre figli, (nata in [...] il Controparte_1 Per_2
06.11.2002), (nato in [...] il [...]) e (nata in [...] il [...]), Per_3 Per_1
e che la prosecuzione della convivenza con la resistente era divenuta intollerabile, in conseguenza della violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri nascenti dal matrimonio, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al marito alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto depositato in data 02.01.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione personale dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 19.03.2024, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o Attestazione Negativa dell'Agenzia delle Entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con Controparte_1 comparsa depositata in data 10.02.2024, a mezzo della quale contestava le avverse pretese e chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie alle condizioni di cui in comparsa.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., entrambe le parti comparivano personalmente in data 19.03.2024 innanzi al giudice delegato, il quale, all'esito dell'audizione dei coniugi, si riservava. A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il giudice delegato, con contestuale ordinanza in atti, delegava ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di svolgere un'indagine socio-ambientale relativa alle condizioni della minore e all'Istituto scolastico frequentato dalla minore il compito di redigere una relazione in ordine all'andamento scolastico, fissando per l'esame delle relazioni e per l'audizione della minore l'udienza del 21.05.2024. Per_1
Pervenuta in data 21.03.2024 relazione da parte dell'istituto scolastico frequentato dalla minore e in data 15.05.2024 la relazione dei Servizi Sociali presso il Comune di Napoli, all'udienza del 21.05.2024 il giudice, sentita la minore, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice delegato emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza in atti depositata in data 22.05.2024, qui di seguito integralmente riportati: In via istruttoria, il giudice disponeva CTU nominando la dott.ssa , nominava Persona_4 quale curatore speciale della minore l'avv. e ammetteva le prove articolate CP_2 dalle parti nei limiti di cui in parte motiva, rinviando per il conferimento dell'incarico al
CTU e per sentire un teste all'udienza del 19.11.2024.
Costituitasi la curatrice speciale della minore a mezzo di comparsa depositata in data
10.07.2024 e pervenute nelle date del 07.08.2024 e 14.08.2024 note di aggiornamento dei
SS di Napoli e in data 10.10.2024 relazione di aggiornamento dei predetti SS, all'udienza del 19.11.2024, il giudice, conferito l'incarico al nominato CTU ed escusso il teste, autorizzava il trasferimento della minore in Casandrino e conseguentemente, a modifica dei provvedimenti vigenti, revocava l'affidamento ai SS di Napoli della minore e Per_1 affidava la stessa ai SS di Casandrino, rinviando per l'esame della CTU e per sentire l'ultimo teste di parte ricorrente all'udienza del 27.5.2025.
Pervenuta in data 04.03.2025 relazione dei SS di Casandrino, il giudice, vista la richiesta di parte ricorrente, riserva in decisione al collegio per la pronuncia sullo status riservandosi all'esito sul prosieguo del giudizio.
Il Pubblico Ministero non rassegnava le conclusioni, malgrado la regolare trasmissione degli atti in data 27.05.2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Dovendo la causa continuare per le statuizioni accessorie, va emessa sentenza non definitiva. Necessitando la causa di opportuna istruttoria in ordine agli ulteriori provvedimenti rispettivamente richiesti dalle parti, ne va disposta la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza per gli incombenti ivi indicati.
Quanto alle spese processuali, si provvederà con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via non definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi (c.f.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e (c.f.: C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...]; C.F._2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA)- VIII Municipalità (atto n. 80, Parte
II, Serie A, Sezione D, anno 2002), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) d.p.r. n.
396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile);
- provvede in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 27.6.25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11053 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 27.05.2025, avente ad oggetto:
Separazione giudiziale e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Parte_1 C.F._1
Puca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Antimo (NA), alla Via P. Picasso
n. 13, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Vincenzo Fedele, presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati (SA), alla via Luigi
Cavallaro n.12, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. c.f. , con studio in Melito di Napoli (NA) alla CP_2 C.F._3 via G. Puccini n.16, nella qualità di curatore speciale della minore , Persona_1 nata a [...] il [...];
CURATORE SPECIALE DEL MINORE
Nonché
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.05.2025 i procuratori costituiti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c., depositato in data 18.12.2023, , in Parte_1 atti generalizzata, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli in data 20.07.2002 con che dalla loro unione erano nati tre figli, (nata in [...] il Controparte_1 Per_2
06.11.2002), (nato in [...] il [...]) e (nata in [...] il [...]), Per_3 Per_1
e che la prosecuzione della convivenza con la resistente era divenuta intollerabile, in conseguenza della violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri nascenti dal matrimonio, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al marito alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto depositato in data 02.01.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione personale dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 19.03.2024, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o Attestazione Negativa dell'Agenzia delle Entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con Controparte_1 comparsa depositata in data 10.02.2024, a mezzo della quale contestava le avverse pretese e chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie alle condizioni di cui in comparsa.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., entrambe le parti comparivano personalmente in data 19.03.2024 innanzi al giudice delegato, il quale, all'esito dell'audizione dei coniugi, si riservava. A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il giudice delegato, con contestuale ordinanza in atti, delegava ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di svolgere un'indagine socio-ambientale relativa alle condizioni della minore e all'Istituto scolastico frequentato dalla minore il compito di redigere una relazione in ordine all'andamento scolastico, fissando per l'esame delle relazioni e per l'audizione della minore l'udienza del 21.05.2024. Per_1
Pervenuta in data 21.03.2024 relazione da parte dell'istituto scolastico frequentato dalla minore e in data 15.05.2024 la relazione dei Servizi Sociali presso il Comune di Napoli, all'udienza del 21.05.2024 il giudice, sentita la minore, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice delegato emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza in atti depositata in data 22.05.2024, qui di seguito integralmente riportati: In via istruttoria, il giudice disponeva CTU nominando la dott.ssa , nominava Persona_4 quale curatore speciale della minore l'avv. e ammetteva le prove articolate CP_2 dalle parti nei limiti di cui in parte motiva, rinviando per il conferimento dell'incarico al
CTU e per sentire un teste all'udienza del 19.11.2024.
Costituitasi la curatrice speciale della minore a mezzo di comparsa depositata in data
10.07.2024 e pervenute nelle date del 07.08.2024 e 14.08.2024 note di aggiornamento dei
SS di Napoli e in data 10.10.2024 relazione di aggiornamento dei predetti SS, all'udienza del 19.11.2024, il giudice, conferito l'incarico al nominato CTU ed escusso il teste, autorizzava il trasferimento della minore in Casandrino e conseguentemente, a modifica dei provvedimenti vigenti, revocava l'affidamento ai SS di Napoli della minore e Per_1 affidava la stessa ai SS di Casandrino, rinviando per l'esame della CTU e per sentire l'ultimo teste di parte ricorrente all'udienza del 27.5.2025.
Pervenuta in data 04.03.2025 relazione dei SS di Casandrino, il giudice, vista la richiesta di parte ricorrente, riserva in decisione al collegio per la pronuncia sullo status riservandosi all'esito sul prosieguo del giudizio.
Il Pubblico Ministero non rassegnava le conclusioni, malgrado la regolare trasmissione degli atti in data 27.05.2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Dovendo la causa continuare per le statuizioni accessorie, va emessa sentenza non definitiva. Necessitando la causa di opportuna istruttoria in ordine agli ulteriori provvedimenti rispettivamente richiesti dalle parti, ne va disposta la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza per gli incombenti ivi indicati.
Quanto alle spese processuali, si provvederà con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via non definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi (c.f.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e (c.f.: C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...]; C.F._2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA)- VIII Municipalità (atto n. 80, Parte
II, Serie A, Sezione D, anno 2002), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) d.p.r. n.
396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile);
- provvede in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 27.6.25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro