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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9475 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa TE LI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 601 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CIANCI MARIO, presso il Parte_1 cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. M. INGALA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10.1.2024 la ricorrente esponeva: che con sentenza n. 1105/2021 la soc. veniva condannata a Controparte_2 pagare in suo favore la somma di € 6.217,19 lorda a titolo di TFR oltre interessi;
che in data 26/04/2021 aveva notificato a mezzo Pec atto di precetto della somma di € 6.654,72; che in data 26/05/2021 aveva effettuato un pignoramento mobiliare presso la sede legale della società CP_2
risultato infruttuoso. Assumeva, altresì, che in data 06/07/2021, aveva
[...] proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento della suddetta società
Srl, rigettato in data 7.9.21 per improcedibilità; che, in data 30/09/2021, depositava domanda all di intervento al Fondo di garanzia per ricevere CP_1 il pagamento del TFR così come stabilito nella suindicata sentenza, non ricevendo alcuna comunicazione in merito apprendendo che per l'approvazione della domanda occorreva un ulteriore deposito di un pignoramento negativo da effettuarsi questa volta presso la sede operativa della CP_2
.; che in data 01/04/2022 veniva effettuato il pignoramento mobiliare
[...] presso la sede operativa della società sita in Napoli Controparte_2 alla via Enrico Alvino 79; che in data 12/04/2022 provvedeva a depositare e protocollare presso la sede il pignoramento mobiliare effettuato CP_1 presso la sede operativa della società; che la domanda veniva respinta per la mancata presentazione della documentazione richiesta: pignoramento negativo presso la sede secondaria, protocollato, invece, regolarmente in data 12/04/2022; che in data 21/03/2023 provvedeva ad inviare tramite la propria pagina “MyInps” un ricorso amministrativo ma senza alcun esito. Tanto premesso, concludeva: “1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a ricevere dal Fondo di Garanzia dell il Parte_1 CP_1 pagamento del trattamento di fine rapporto della somma di € 6.217,19; 2)
e per l'effetto condannare l e l , in persona CP_3 Controparte_4 del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti della ricorrente della somma di € 6.217,19 a titolo di Trattamento di fine rapporto;
3)
Condannare l e l in persona del legale CP_3 Controparte_4 rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva l che, con diverse argomentazioni, contestava la CP_1 fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto. Concludeva chiedendone il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall' art. 221 co. 4 Legge n.
77/2020, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso è fondato.
La ricorrente ha provato, documentandoli, i presupposti per il riconoscimento del proprio diritto, ossia: il proprio pregresso rapporto con la società datrice di lavoro nonché il credito vantato nei confronti della stessa, per il quale risulta titolo giudiziale di accertamento del credito.
Risulta presentata la domanda in sede amministrativa (in via telematica), corredata da tutta la documentazione necessaria all'ente al pagamento.
L'art. 2 della Legge n 297/82 ha istituito presso l il Fondo di CP_1 Garanzia per il trattamento di fine rapporto con l'obiettivo di intervenire nel pagamento del Tfr in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza dello stesso.
Le condizioni di accesso al Fondo di Garanzia cambiano in base all'assoggettabilità o meno del datore di lavoro alle procedure concorsuali. Qualora il datore di lavoro sia ammesso alle procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, il lavoratore potrà ottenere supporto dal Fondo Garanzia TFR dell in caso di: cessazione CP_1 del rapporto di lavoro subordinato;
apertura di una procedura concorsuale;
esistenza di un credito sia per TFR che per retribuzioni insolute.
Nel caso di procedure concorsuali, il Fondo garantisce il pagamento per l'intero del Tfr nella misura in cui viene accertato nell'ambito della procedura concorsuale o individuale aperta a carico del datore di lavoro.
Infatti, “in tema di intervento del Fondo di Garanzia dell di cui CP_1 art. 2 dlgs 80/92, il TFR, che il fondo è tenuto a versare in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza, costituisce una obbligazione di contenuto corrispondente a quella gravante sul datore di lavoro, definitivamente accertata con l'ammissione allo stato passivo esecutivo della procedura concorsuale” (Cass. Civ. Sez. Lavoro n 10713/2008).
Sostiene l che il mancato pagamento del credito sarebbe dipeso dal CP_1 fatto che era stata rilevata la sussistenza di una precedente richiesta di accesso al Fondo di Garanzia, effettuata in data 22/6/2018 e di cui alla pratica 33981, riferita sempre al medesimo datore di lavoro per il lavoro svolto nell'arco temporale dal 17/4/2013 all'1/8/2016, pertanto sovrapponibile a quello richiesto con la seconda domanda oggetto del presente ricorso.
Orbene, la ricorrente ha dimostrato che in data 04/03/2023, riceveva comunicazione di diniego della domanda per mancata presentazione di documenti e che, nello stesso avviso, l indicava alla ricorrente di CP_1 poter proporre ricorso entro 90 giorni al Comitato Provinciale. Ad ogni modo la ricorrente dimostrava che la stessa era riferita al periodo relativo da novembre 2015 ad agosto 2016, periodo in cui era regolarmente inquadrata presso la società fallita e che, invece, questa Controparte_2 seconda e successiva richiesta riguardava il Tfr relativo dal 17/04/2013 al 03/11/2015, periodo di lavoro “a nero” ed accertato solo successivamente con sentenza n. 1105/2021 del Tribunale di Napoli passata in giudicato(depositata in atti).
Difatti, in data 01/04/2022 effettuava il pignoramento mobiliare presso la sede operativa della società risultato anch'esso negativo. CP_2 Pertanto, la domanda depositata al fondo di garanzia per il pagamento del
TFR per l'importo di € 6.217,19 da parte della sig.ra era del tutto Pt_1 ammissibile. All'uopo va rilevato che il pagamento conseguente alla prima domanda (quale dedotto dall ) aveva ad oggetto esclusivamente il TFR CP_1 maturato nel periodo 03/11/2015 – 05/08/2016. Ne deriva che la domanda di intervento presentata in data 06/07/2021, oggetto del presente giudizio, nel riferirsi invece al distinto periodo lavorativo dal 17/04/2013 al
03/11/2015, accertato solo successivamente, a seguito della pronuncia giudiziale del 2021 non risulta essere stata oggetto di pagamento da parte del Fondo di Garanzia.
Alla stregua di queste considerazioni la domanda può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l al pagamento in CP_1 favore della ricorrente della somma lorda di € 6.217,19 a titolo di TFR oltre interessi legali dalla cessazione del servizio al saldo.
Condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente che si liquidano in € 1800,00 comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA, CPA e rimborso spese, con attribuzione.
Napoli, il 22.12.2025
IL GIUDICE
TE LI