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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GRILLO CONCETTA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 930/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Portopalo Di Capo Passero - Via Lucio Tasca 33 96010 Portopalo Di Capo Passero SR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500002072000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200004517934000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210025923782000 BOLLO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Portopalo Di Capo Passero - Via Lucio Tasca 33 96010 Portopalo Di Capo Passero SR elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120008014575000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120020260655000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.5.2025 Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 29880202500002072000 notificatogli in data 3.3.3025 (pur limitatamente ad alcune cartelle ad esso sottese) deducendone l'illegittimità per mancata notidica degli atti prodromici ed intervenuta prescrizione.
Deduceva altresì il difetto di motivazione dell'atto e la natura strumentale alla sua attività professionale del veicolo sul quale la misura doveva essere eseguita.
Si costituivano in giudizio sia la regione Sicilia che DE che chiedevano il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.11.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo con esclusivo riferimento alle pretese tributarie indivdate nelle seguetti cartelle:
- cartella di pagamento n. 29820120008014575000 (Comune di Portopalo di Capo Passero tassa smaltimento rifiuti e trib. prov. - Anno 2011, €. 365,86)
- cartella di pagamento n. 29820120020260655000 ( Comune di Portopalo di Capo Passero – Uff. Tributi- per tassa smaltimento rifiuti e trib. prov. - Anno 2012, €. 365,86)
- cartella di pagamento n. 29820200004517934000 ( Reg. Siciliana tassa automobilistica 2017 - €. 691,18)
- cartella di pagamento n. 29820210025923782000 (Reg. Siciliana Tasse Auto, tassa automobilistica dell'anno 2016, €.324,70).
Deduce in primo luogo il ricorrente l'intervenuta prescrizione di ogni credito posto che il preavviso di fermo impugnato sarebbe il primo atto dallo stesso ricevuto .
Il motivo non è fondato, così come non fondato appare quello allo stesso collegato inerente lillegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti prodromici.
Le parti resistenti, costituendosi in giudizio hanno infatti versato in atti la domentazione attestante la regolare notifica delle cartelle che costituiscono gli atti presupposti al prevviso di fermo nonchè i successivi atti con i quali è stato sollecitato il pagamento interrompendo così la prescrizione che nella specie non risulta maturata con riferimento a nessuna delle cartelle richiamate da parte ricorrente.
Tale documentazione non è stata in alcun modo contestata dal ricorrente.
Migliore sorte non merita l'eccepito difetto di motivazione, risultando l'atto pienamente motivato indicando nel dettaglio le pretese tributarie di cui si è chiesto il pagamento, la data di notifica delle cartelle, tanto che il ricorrente si è pienamente difeso nel merito.
Parte ricorrente eccepisce infine che il bene relativamente al quale è stato preannunciato il preavviso di fermo costituirebbe bene strumentale alla sua attività professionale e non potrebbe pertanto essere sottoposto a vincolo, ma l'eccezione è rimasta una labiale affermazione non suffragata da alcun elemento di prova.
Va al riguardo rilevato che il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente non risulta specificato dal legislatore. Tuttavia, la giurisprudenza di merito sul punto, ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione, tra il bene ed il suo utilizzatore, nell'espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente.
La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo. A tal fine egli dovrà produrre le prove documentali volte a dimostrare il legame tra il bene mobile sottoposto a fermo amministrativo e l'attività di impresa o professionale esercitata quali, ad esempio, la copia della fattura di acquisto del mezzo, i libri contabili, il registro dei beni ammortizzabili
(o registro degli acquisti) ove sia verificabile la presenza del veicolo quale bene ammortizzabile o già ammortizzato.
Tali prove nella specie non sono state fornite.
Il ricorso va per tali ragioni rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione III in persona del giudice monocratico.
Rigetta il ricorso.
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti che liquida in
€ 600.00 per compensi oltre accessori di legge per ognuna di esse
Siracusa 18.11.2025
Il GiudiceDott.ssa Concetta Grillo
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GRILLO CONCETTA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 930/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Portopalo Di Capo Passero - Via Lucio Tasca 33 96010 Portopalo Di Capo Passero SR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500002072000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200004517934000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210025923782000 BOLLO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Portopalo Di Capo Passero - Via Lucio Tasca 33 96010 Portopalo Di Capo Passero SR elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120008014575000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120020260655000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.5.2025 Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 29880202500002072000 notificatogli in data 3.3.3025 (pur limitatamente ad alcune cartelle ad esso sottese) deducendone l'illegittimità per mancata notidica degli atti prodromici ed intervenuta prescrizione.
Deduceva altresì il difetto di motivazione dell'atto e la natura strumentale alla sua attività professionale del veicolo sul quale la misura doveva essere eseguita.
Si costituivano in giudizio sia la regione Sicilia che DE che chiedevano il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.11.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo con esclusivo riferimento alle pretese tributarie indivdate nelle seguetti cartelle:
- cartella di pagamento n. 29820120008014575000 (Comune di Portopalo di Capo Passero tassa smaltimento rifiuti e trib. prov. - Anno 2011, €. 365,86)
- cartella di pagamento n. 29820120020260655000 ( Comune di Portopalo di Capo Passero – Uff. Tributi- per tassa smaltimento rifiuti e trib. prov. - Anno 2012, €. 365,86)
- cartella di pagamento n. 29820200004517934000 ( Reg. Siciliana tassa automobilistica 2017 - €. 691,18)
- cartella di pagamento n. 29820210025923782000 (Reg. Siciliana Tasse Auto, tassa automobilistica dell'anno 2016, €.324,70).
Deduce in primo luogo il ricorrente l'intervenuta prescrizione di ogni credito posto che il preavviso di fermo impugnato sarebbe il primo atto dallo stesso ricevuto .
Il motivo non è fondato, così come non fondato appare quello allo stesso collegato inerente lillegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti prodromici.
Le parti resistenti, costituendosi in giudizio hanno infatti versato in atti la domentazione attestante la regolare notifica delle cartelle che costituiscono gli atti presupposti al prevviso di fermo nonchè i successivi atti con i quali è stato sollecitato il pagamento interrompendo così la prescrizione che nella specie non risulta maturata con riferimento a nessuna delle cartelle richiamate da parte ricorrente.
Tale documentazione non è stata in alcun modo contestata dal ricorrente.
Migliore sorte non merita l'eccepito difetto di motivazione, risultando l'atto pienamente motivato indicando nel dettaglio le pretese tributarie di cui si è chiesto il pagamento, la data di notifica delle cartelle, tanto che il ricorrente si è pienamente difeso nel merito.
Parte ricorrente eccepisce infine che il bene relativamente al quale è stato preannunciato il preavviso di fermo costituirebbe bene strumentale alla sua attività professionale e non potrebbe pertanto essere sottoposto a vincolo, ma l'eccezione è rimasta una labiale affermazione non suffragata da alcun elemento di prova.
Va al riguardo rilevato che il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente non risulta specificato dal legislatore. Tuttavia, la giurisprudenza di merito sul punto, ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione, tra il bene ed il suo utilizzatore, nell'espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente.
La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo. A tal fine egli dovrà produrre le prove documentali volte a dimostrare il legame tra il bene mobile sottoposto a fermo amministrativo e l'attività di impresa o professionale esercitata quali, ad esempio, la copia della fattura di acquisto del mezzo, i libri contabili, il registro dei beni ammortizzabili
(o registro degli acquisti) ove sia verificabile la presenza del veicolo quale bene ammortizzabile o già ammortizzato.
Tali prove nella specie non sono state fornite.
Il ricorso va per tali ragioni rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione III in persona del giudice monocratico.
Rigetta il ricorso.
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti che liquida in
€ 600.00 per compensi oltre accessori di legge per ognuna di esse
Siracusa 18.11.2025
Il GiudiceDott.ssa Concetta Grillo