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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 242/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2505/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14204/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
20 e pubblicata il 30/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 555 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 668 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21893 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21893 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21893 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21893 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3880/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Giustizia di primo grado di Roma rigettava il ricorso avverso avviso di accertamento Tari 2018/2019/2020/2021 e avverso l'avviso di accertamento n.555 e n. 668 per pubblicità 2020 e 2021 presentato dalla Ricorrente_1 s.r.l. avverso la Tre Esse Italia in relazione ad alcuni immobili siti in Indirizzo_1.
Appella la sentenza la società ricorrente per i seguenti motivi:
1) Illogicità della sentenza per aver ritenuto legittime le numerose proroghe del servizio di riscossione tributi deliberate in favore della Tre Esse Italia;
2) Illogicità della sentenza laddove ravvisa come “facoltativo” la notifica del documento di riscossione della tassa rifiuti;
3) Erroneità della sentenza per non aver dichiarato la sussistenza ed il possesso di tutti i requisiti in capo alla contribuente per poter usufruire dell'esclusione ovvero della riduzione della tassa sui rifiuti;
4) Erroneità della sentenza per aver ritenuto non applicabile il cumulo giuridico;
5) Omessa ovvero insufficiente motivazione riguardo le eccezioni con riferimento all'imposta comunale sulla pubblicità 2020 ed al Canone Unico Patrimoniale.
La Tre Esse Italia ha controdedotto .
L'appellante ha depositato memoria ex art. 32 Dlgs. 546/92.
All'udienza del 10 dicembre la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al primo motivo la Corte ritiene sia infondato in quanto la legittimità dell'azione della Concessionaria in ordine all'emissione dell'atto impugnato si rinviene dalle disposizioni di cui ai contratti rep. n. 2307 del 26/09/2012, rep. n. 2441 del 13/11/2015, rep. n. 2466 del 10/07/2018 e successive determinazioni del Dirigente n. 21 del 26/03/2021 e n. 195 del 29/12/2021, con i quali l'Amministrazione provvedeva all'affidamento alla Tre Esse Italia S.r.l. del servizio di accertamento e riscossione anche coattiva dell'IMU.
Tali contratti e determinazioni dirigenziali sono espressamente richiamati nell'avviso di accertamento notificato alla contribuente.
Quanto al secondo motivo sulla contestazione sulla omessa notifica e omessa allegazione dell'avviso prodromico si richiama il Regolamento IUC di Indirizzo_1, il quale all'art. 3 espressamente prevede al co.2 “Il versamento dell'IMU, della TASI e della TARI è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo” ed ancor più chiaramente al co. 3 “Naturalmente al fine di agevolare tale adempimento, salvo fatto quanto disposto nel comma successivo, ogni contribuente per provvedere al versamento, potrà reperire la documentazione negli uffici preposti del Comune.
L'art.3 continua specificando al successivo co.4 che “Il Comune, al fine di agevolare i contribuenti al versamento, PUÒ inviare apposito avviso di pagamento, anche per posta semplice…”. Infine – a conferma della piena legittimità dell'atto impositivo ivi impugnato – dispone ancora il co. 6 “Al contribuente che non versi alle scadenze previste, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., avviso di accertamento entro i termini previsti dalla vigente normativa…”.
Dalla lettura delle norme in esame emerge con chiarezza indiscutibile come l'invio degli avvisi bonari di pagamento non rappresenti un obbligo per il Comune né per la Concessionaria;
Quanto al terzo motivo circa il non aver riconosciuto i requisiti per l'esenzione il Regolamento IUC in vigore nel Comune di Indirizzo_1 dal 2016 all'art. 27, comma 2 prescrive chiaramente che:
“L'esenzione di cui al comma precedente (ovvero la non soggezione al tributo in caso di produzione di rifiuti speciali) viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a dichiarare e ad indicare, annualmente, le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi…. ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti …”. Il comma 4, configura altresì un'ipotesi di riduzione forfettaria in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, che chiaramente viene riconosciuta solo a seguito di indicazione in denuncia originaria o di variazione e di allegazione di documentazione comprovante così come specificato al successivo comma 5 : “Per fruire delle esclusioni …… gli interessati devono a) indicare nella denuncia originaria o di variazione …..le superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo, indicandone la tipologia del rifiuto distinte per codice CER ed allegando idonea documentazione attestante lo smaltimento a proprie spese ….Pertanto le esclusioni o le riduzioni non potranno avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione”
La dichiarazione che per le aree accertate in omesso versamento – annualità 2018 – 2019 – 2020 –
2021, non presentava allegazione alcuna di circostanze esimenti e di documentazione volta ad attestare l'asserita produzione di rifiuti speciali nonché l'esatta delimitazione delle aree interessate da tale produzione, bensì unicamente l'indicazione delle metrature per le quali si chiedeva l'iscrizione. Né successivamente, annualmente, veniva allegato alcunché secondo le disposizioni regolamentari. Ciò in palese violazione di quanto disposto dall'art. 27, il quale al co. 5 – lett. B) pone a carico del contribuente l'obbligo di “presentare entro il mese di aprile di ogni anno, la documentazione indicata al precedente comma. In caso di mancata presentazione della documentazione indicata, le esclusioni e le riduzioni di cui al presente articolo perdono la loro efficacia per l'intera annualità”
Né ancora può valere - a tale fine – la mera produzione allegata al presente ricorso. Trattasi infatti di documentazione scarna, incompleta, non corredata di regolare contratto di smaltimento ed elementi ulteriori circa le superfici occupate ai fini TARI, comunque inidonea rispetto alla normativa stringente citata ed esaminata.
Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, che dimostrino non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso ma anche la circostanza che tale uso comporta produzione di rifiuti speciali.
Ad ulteriore conforto di quanto già compiutamente dedotto ed argomentato a comprova della piena sussistenza del presupposto impositivo a fondamento della pretesa tributaria, si ribadisce che giurisprudenza pressoché unanime di legittimità a conferma di come il riconoscimento di una qualsivoglia eventuale esenzione dal pagamento del tributo in oggetto sia subordinato alla tempestiva presentazione della denuncia originaria o di variazione corredata di tutta la documentazione attestante l'eventuale inidoneità di determinati locali e/o superfici alla produzione di rifiuti, ovvero all'indicazione e dimostrazione dell'esistenza di precisi, obiettivi e facilmente rilevabili elementi dai quali poter desumere con certezza l'impossibilità alla produzione di rifiuti.
Sulla Violazione dei presupposti applicativi dell'imposta comunale sulla pubblicità.
In primo luogo, la circostanza riferita da parte appellante secondo cui la concessionaria avrebbe applicato l'imposta propria delle insegne luminose ad insegne con telo in tessuto non tensionato, oltre ad essere del tutto inconferente si pone anche in netto contrasto con quanto dichiarato dalla stessa Ricorrente_1 s.r.l.
Nel 2018, infatti, la Sig.ra Rappresentante_1 – legale rappresentante pro tempore della società ricorrente – ha presentato una dichiarazione di variazione dell'impianto pubblicitario ove indica i nuovi mezzi pubblicitari come “luminosi”.
Alcun dubbio, peraltro, può sorgere circa le reali caratteristiche dell'impianto pubblicitario di cui la ricorrente si avvale. Lo stesso – come emerge dalla documentazione fotografica allegata agli atti – è infatti illuminato da un apparato di luci costituito da un grosso faro montato su di un alto palo e posizionato in modo tale da poter illuminare tutte le insegne oltre a faretti singoli collocati in corrispondenza di ognuna delle insegne.
Ed ancora, la ricorrente incorre in errore nel sostenere che la Tre Esse Italia abbia applicato all'impianto pubblicitario oggetto di accertamento la tariffa maggiorata propria delle strade rientranti nella “Categoria speciale”.
Tale doglianza, con ogni probabilità, è frutto di una lettura superficiale dell'atto impugnato: come esplicitamente indicato nel “Prospetto degli impianti pubblicitari” a pag. 2 dell'avviso di accertamento, infatti, la tariffa applicata è quella relativa alla “Categoria normale”, aggiornata secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 8 del 11.02.2019, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la variazione in aumento delle tariffe relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed al Diritto sulle Pubbliche Affissioni.
Sul cumulo giuridico si rileva che l'omesso versamento del Tributo, che è l'ipotesi verificatasi nel caso che qui ci occupa, integra una violazione sostanziale e non formale ed è sanzionato dall'art. 13 del Dlgs. n.
471/97, in quanto incide sul versamento del Tributo ed arreca pregiudizio all'incasso erariale.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza in epigrafe. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.500,00 oltre oneri ed accessori come per legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2505/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14204/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
20 e pubblicata il 30/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 555 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 668 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21893 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21893 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21893 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21893 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3880/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Giustizia di primo grado di Roma rigettava il ricorso avverso avviso di accertamento Tari 2018/2019/2020/2021 e avverso l'avviso di accertamento n.555 e n. 668 per pubblicità 2020 e 2021 presentato dalla Ricorrente_1 s.r.l. avverso la Tre Esse Italia in relazione ad alcuni immobili siti in Indirizzo_1.
Appella la sentenza la società ricorrente per i seguenti motivi:
1) Illogicità della sentenza per aver ritenuto legittime le numerose proroghe del servizio di riscossione tributi deliberate in favore della Tre Esse Italia;
2) Illogicità della sentenza laddove ravvisa come “facoltativo” la notifica del documento di riscossione della tassa rifiuti;
3) Erroneità della sentenza per non aver dichiarato la sussistenza ed il possesso di tutti i requisiti in capo alla contribuente per poter usufruire dell'esclusione ovvero della riduzione della tassa sui rifiuti;
4) Erroneità della sentenza per aver ritenuto non applicabile il cumulo giuridico;
5) Omessa ovvero insufficiente motivazione riguardo le eccezioni con riferimento all'imposta comunale sulla pubblicità 2020 ed al Canone Unico Patrimoniale.
La Tre Esse Italia ha controdedotto .
L'appellante ha depositato memoria ex art. 32 Dlgs. 546/92.
All'udienza del 10 dicembre la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al primo motivo la Corte ritiene sia infondato in quanto la legittimità dell'azione della Concessionaria in ordine all'emissione dell'atto impugnato si rinviene dalle disposizioni di cui ai contratti rep. n. 2307 del 26/09/2012, rep. n. 2441 del 13/11/2015, rep. n. 2466 del 10/07/2018 e successive determinazioni del Dirigente n. 21 del 26/03/2021 e n. 195 del 29/12/2021, con i quali l'Amministrazione provvedeva all'affidamento alla Tre Esse Italia S.r.l. del servizio di accertamento e riscossione anche coattiva dell'IMU.
Tali contratti e determinazioni dirigenziali sono espressamente richiamati nell'avviso di accertamento notificato alla contribuente.
Quanto al secondo motivo sulla contestazione sulla omessa notifica e omessa allegazione dell'avviso prodromico si richiama il Regolamento IUC di Indirizzo_1, il quale all'art. 3 espressamente prevede al co.2 “Il versamento dell'IMU, della TASI e della TARI è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo” ed ancor più chiaramente al co. 3 “Naturalmente al fine di agevolare tale adempimento, salvo fatto quanto disposto nel comma successivo, ogni contribuente per provvedere al versamento, potrà reperire la documentazione negli uffici preposti del Comune.
L'art.3 continua specificando al successivo co.4 che “Il Comune, al fine di agevolare i contribuenti al versamento, PUÒ inviare apposito avviso di pagamento, anche per posta semplice…”. Infine – a conferma della piena legittimità dell'atto impositivo ivi impugnato – dispone ancora il co. 6 “Al contribuente che non versi alle scadenze previste, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., avviso di accertamento entro i termini previsti dalla vigente normativa…”.
Dalla lettura delle norme in esame emerge con chiarezza indiscutibile come l'invio degli avvisi bonari di pagamento non rappresenti un obbligo per il Comune né per la Concessionaria;
Quanto al terzo motivo circa il non aver riconosciuto i requisiti per l'esenzione il Regolamento IUC in vigore nel Comune di Indirizzo_1 dal 2016 all'art. 27, comma 2 prescrive chiaramente che:
“L'esenzione di cui al comma precedente (ovvero la non soggezione al tributo in caso di produzione di rifiuti speciali) viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a dichiarare e ad indicare, annualmente, le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi…. ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti …”. Il comma 4, configura altresì un'ipotesi di riduzione forfettaria in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, che chiaramente viene riconosciuta solo a seguito di indicazione in denuncia originaria o di variazione e di allegazione di documentazione comprovante così come specificato al successivo comma 5 : “Per fruire delle esclusioni …… gli interessati devono a) indicare nella denuncia originaria o di variazione …..le superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo, indicandone la tipologia del rifiuto distinte per codice CER ed allegando idonea documentazione attestante lo smaltimento a proprie spese ….Pertanto le esclusioni o le riduzioni non potranno avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione”
La dichiarazione che per le aree accertate in omesso versamento – annualità 2018 – 2019 – 2020 –
2021, non presentava allegazione alcuna di circostanze esimenti e di documentazione volta ad attestare l'asserita produzione di rifiuti speciali nonché l'esatta delimitazione delle aree interessate da tale produzione, bensì unicamente l'indicazione delle metrature per le quali si chiedeva l'iscrizione. Né successivamente, annualmente, veniva allegato alcunché secondo le disposizioni regolamentari. Ciò in palese violazione di quanto disposto dall'art. 27, il quale al co. 5 – lett. B) pone a carico del contribuente l'obbligo di “presentare entro il mese di aprile di ogni anno, la documentazione indicata al precedente comma. In caso di mancata presentazione della documentazione indicata, le esclusioni e le riduzioni di cui al presente articolo perdono la loro efficacia per l'intera annualità”
Né ancora può valere - a tale fine – la mera produzione allegata al presente ricorso. Trattasi infatti di documentazione scarna, incompleta, non corredata di regolare contratto di smaltimento ed elementi ulteriori circa le superfici occupate ai fini TARI, comunque inidonea rispetto alla normativa stringente citata ed esaminata.
Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, che dimostrino non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso ma anche la circostanza che tale uso comporta produzione di rifiuti speciali.
Ad ulteriore conforto di quanto già compiutamente dedotto ed argomentato a comprova della piena sussistenza del presupposto impositivo a fondamento della pretesa tributaria, si ribadisce che giurisprudenza pressoché unanime di legittimità a conferma di come il riconoscimento di una qualsivoglia eventuale esenzione dal pagamento del tributo in oggetto sia subordinato alla tempestiva presentazione della denuncia originaria o di variazione corredata di tutta la documentazione attestante l'eventuale inidoneità di determinati locali e/o superfici alla produzione di rifiuti, ovvero all'indicazione e dimostrazione dell'esistenza di precisi, obiettivi e facilmente rilevabili elementi dai quali poter desumere con certezza l'impossibilità alla produzione di rifiuti.
Sulla Violazione dei presupposti applicativi dell'imposta comunale sulla pubblicità.
In primo luogo, la circostanza riferita da parte appellante secondo cui la concessionaria avrebbe applicato l'imposta propria delle insegne luminose ad insegne con telo in tessuto non tensionato, oltre ad essere del tutto inconferente si pone anche in netto contrasto con quanto dichiarato dalla stessa Ricorrente_1 s.r.l.
Nel 2018, infatti, la Sig.ra Rappresentante_1 – legale rappresentante pro tempore della società ricorrente – ha presentato una dichiarazione di variazione dell'impianto pubblicitario ove indica i nuovi mezzi pubblicitari come “luminosi”.
Alcun dubbio, peraltro, può sorgere circa le reali caratteristiche dell'impianto pubblicitario di cui la ricorrente si avvale. Lo stesso – come emerge dalla documentazione fotografica allegata agli atti – è infatti illuminato da un apparato di luci costituito da un grosso faro montato su di un alto palo e posizionato in modo tale da poter illuminare tutte le insegne oltre a faretti singoli collocati in corrispondenza di ognuna delle insegne.
Ed ancora, la ricorrente incorre in errore nel sostenere che la Tre Esse Italia abbia applicato all'impianto pubblicitario oggetto di accertamento la tariffa maggiorata propria delle strade rientranti nella “Categoria speciale”.
Tale doglianza, con ogni probabilità, è frutto di una lettura superficiale dell'atto impugnato: come esplicitamente indicato nel “Prospetto degli impianti pubblicitari” a pag. 2 dell'avviso di accertamento, infatti, la tariffa applicata è quella relativa alla “Categoria normale”, aggiornata secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 8 del 11.02.2019, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la variazione in aumento delle tariffe relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed al Diritto sulle Pubbliche Affissioni.
Sul cumulo giuridico si rileva che l'omesso versamento del Tributo, che è l'ipotesi verificatasi nel caso che qui ci occupa, integra una violazione sostanziale e non formale ed è sanzionato dall'art. 13 del Dlgs. n.
471/97, in quanto incide sul versamento del Tributo ed arreca pregiudizio all'incasso erariale.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza in epigrafe. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.500,00 oltre oneri ed accessori come per legge.